Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
n. 789 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23.6.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
27 Giugno 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 27/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 789/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: danno biologico e rendita vitalizia;
CP_1
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C. Parte_1 C.F._1
Spatafora, in virtù di procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
Presidente legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Nucera, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo da danno biologico a seguito di infortunio sul lavoro.
In particolare, affermando di essere stato dipendente di con la qualifica e le mansioni CP_3 di , ha rilevato che, a seguito di un incidente verificatosi in data 11.02.2023 durante il turno Pt_2 di lavoro, gli era stata diagnosticata “infrazione V metacarpo mano sx, trauma regione sacrale ed escoriazioni avambraccio sx”.
Considerato che con provvedimento del 29.03.2023 l' aveva comunicato l'assenza di postumi CP_1 indennizzabili, ne ha contestato la fondatezza chiedendo, con ricorso rimasto privo di riscontro, il riconoscimento di postumi indennizzabili nella misura del 6%.
Ha altresì precisato che il Tribunale del Lavoro di Messina con sentenza n. 1298/2019, confermata dalla Corte di Appello di Messina Sez. Lavoro n. 398/2021, passata in giudicato, aveva riconosciuto un danno biologico del 10% per postumi da malattia professionale.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il danno biologico nella misura del 6% o all'indennizzo in rendita nel caso di danno biologico superiore al 15%, da cumulare, in applicazione dell'art. 80 T.U. 1124/65, e successive modifiche, con il danno biologico del 10% già riconosciuto con la sentenza del Tribunale del Lavoro di Messina n. 1298/2019, confermato dalla sentenza della
Corte di Appello di Messina Sez. Lavoro n. 398/2021, e, per l'effetto, condannare l' al relativo CP_1 complessivo pagamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' che eccepito l'infondatezza della domanda non essendo stata CP_1 riscontrata alcuna menomazione permanente causata dall'evento infortunistico.
Rilevando che al ricorrente era stata riconosciuta un'inabilità temporanea assoluta per complessivi
44 giorni, ha altresì eccepito l'illegittimità della domanda per violazione dell'art. 74 comma 2 e dell'art. 215 comma 1 del T.U. 1124 del 1965 che fissano la decorrenza delle prestazioni per menomazione permanente dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto.
Con note di trattazione scritta del 10.06.2025 il ricorrente ha rilevato l'esistenza di una rendita vitalizia al 18%, riconosciuta e dichiarata dall' in occasione delle operazioni peritali espletate dal CP_1
CTU, chiedendone il cumulo con la percentuale dell'1% riconosciuta dal CTU e, per l'effetto, la condanna dell' alla liquidazione dell'indennizzo in rendita nella misura del 19%. CP_1
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Il ricorso è parzialmente fondato.
Come anticipato la domanda in esame ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennizzo da danno biologico, quantificato nella misura del 6% in ragione dell'infortunio sul lavoro del 11.02.2023, con successivo cumulo con la percentuale di invalidità permanente del 10% già riconosciuta dalla Corte d'Appello di Messina a seguito di giudizio iscritto presso il relativo Tribunale.
Orbene, considerato il momento in cui si è verificato l'infortunio, in via preliminare va osservato come la questione oggetto del presente giudizio rientri nella nuova disciplina di cui al D. Lgs. n.
38/2000, che prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' , fissando i CP_1 criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base della distinzione delle lesioni in tre aree: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
Ciò premesso, anche alla luce del riconoscimento da parte dell'Istituto di n. 44 giorni di invalidità temporanea assoluta, il ricorrente ha contestato la valutazione medico-legale espressa dalla
Commissione circa l'entità dei postumi permanenti connessi all'evento infortunistico CP_1 occorsogli.
Pertanto, escluso ogni dubbio – sotto il profilo fattuale – sulla riconducibilità delle lesioni patite all'infortunio, ai fini della risoluzione della controversia si è reso necessario ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento della misura del danno biologico eventualmente subito dall'istante.
In via preliminare occorre rilevare, sulla scorta di quanto affermato dal CTP dell' che l'attore CP_1
“gode di una rendita del 18% con decorrenza 14.2.14 nella quale sono stati conglobati i postumi dell'infortunio del 7.12.2006 (trauma ginocchio dx), del 26.10.13 (trauma spalla dx) e la malattia professionale (domanda del 31.3.10) riconosciuta col 10% dalla Corte d'Appello di Messina. Ha documentato che è stata effettuata visita di revisione in data 11.1.24 con conferma del 18%.
All'esito dell'esame peritale il CTU, secondo conclusioni condivisibili sotto il profilo logico- scientifico, ha affermato l'esistenza di una “Sfumata ripercussione funzionale di infrazione base del V° metacarpo della mano sx in soggetto cui in contenzioso passato in giudicato è stato riconosciuto un danno biologico del 10% per riconosciuta malattia professionale da spondilodiscoartrosi LS in attuale godimento di rendita del 18% a seguito di della valutazione conglobata della malattia professionale con i postumi degli infortuni del 7.12.2006 (trauma ginocchio dx), del 26.10.13 (trauma spalla dx)”
Il danno scaturito dall'infortunio occorso in data 11.2.23, trattandosi di una infrazione della base metacarpale con scarsa ripercussione funzionale può essere valutato pari all'1%.
Conglobando la rendita attuale del 18% con l'infortunio oggetto di causa, considerato che quest'ultimo è occorso in distretti diversi dai precedenti danni considerati, è possibile valutare un danno globale del 19%”.
Da ultimo va registrata la fondatezza dell'eccezione dell' afferente alla violazione dell'art. CP_1
74 comma 2 e dell'art. 215 comma 1 del T.U. 1124 del 1965, atteso che la rendita (o indennizzo), nell'ipotesi di sussistenza di un'invalidità permanente, va corrisposta esclusivamente dal giorno successivo al termine dell'inabilità temporanea assoluta.
In definitiva le argomentazioni contenute nella relazione peritale – alle quali si rinvia per esigenze di sinteticità e che costituiscono parte integrante della presente motivazione – possono senz'altro essere condivise ed accolte da quest'Organo Giudicante, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
In conformità a tali conclusioni, la percentuale di menomazione psico-fisica scaturita dall'infortunio occorso in data 11.2.23 è pari, a dispetto della richiesta di parte ricorrente del 6%, all'1% da cumulare alla rendita calcolata sul 18% di invalidità già riconosciuta al ricorrente tale da determinare una menomazione psico-fisica globale del 19%.
In virtù delle considerazioni suesposte il ricorso merita accoglimento parziale.
Quanto alle spese di lite, stante la richiesta di una percentuale di invalidità nettamente superiore all'1% nonché l'omissione sulla sussistenza di una percentuale di invalidità permanente del 18% derivante da infortuni e da una malattia professionale, resa nota esclusivamente dall' risulta CP_1 giustificata la compensazione.
Le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire la rendita in somma capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla complessiva misura del 19% dal giorno successivo al periodo di inabilità assoluta riconosciuto (27.03.2023), condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della CP_1 differenza tra la rendita rapportata al grado di menomazione pari al 19% e la rendita in capitale già liquidata con riferimento al minore grado di invalidità già riconosciuto in sede amministrativa (18%), con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data della domanda amministrativa.
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 27/06/2025
Il Giudice
Francesco De Leo