Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
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Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3820/2018 del 22.11.2018
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/ premio annuo di rendimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Luisa Santo Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 526/2020 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Federico
Fedele E Oronzo Mazzotta, in virtù di procura in atti
APPELLANTE contro
, res. in Galatina Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3820 del 22.11.2018, il Tribunale del Lavoro di Lecce rigettò
l'opposizione proposta da di seguito anche Parte_1 CP_2
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2551/2016 con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di , dipendente della banca con qualifica di quadro, Controparte_1
l'importo di € 4.583,33, a titolo di premio annuo di rendimento (PAR), per gli anni 2011
e 2012 ex artt. 44 del CCNL e 24, punto 2, del contratto integrativo aziendale (CIA) del
12.6.2008 (“Articolato del Contratto Integrativo Aziendale del 3 marzo 2006”). Contr A fondamento dell'opposizione, la sostenne la decisione della di non attivare Pt_1
il sistema degli incentivi a causa delle difficoltà finanziarie del Gruppo.
Esaminate le norme contrattuali applicabili (artt. 44 del CCNL di categoria e 24 del CIA
Cont del 12.6.2008), il Tribunale escluse che l'erogazione del fosse subordinata ai risultati produttivi dell'Azienda o a quelli dei bilanci del Gruppo e che i dati emergenti dalla
Relazione sulla Remunerazione, ex art. 123 ter TUF, attestanti il mancato raggiungimento del risultato in termini di utile netto, condizionassero la corresponsione del premio legata a diversi presupposti.
In particolare, il Tribunale precisò che il stituito a livello aziendale ex art. 44 del CP_3
CCNL- assolveva ad una funzione remunerativa dell'impegno lavorativo profuso dai quadri direttivi, anche in team, per il raggiungimento di obiettivi quantitativi/qualitativi; ciò, anche in considerazione del fatto che la contrattazione integrativa prevedeva l'ammontare minimo di detto premio, sempre dovuto salvi scostamenti in aumento giustificati da valutazioni discrezionali delle performances, eccettuate ipotesi eccezionali
(condotte non conformi al ruolo di Quadro o comportamenti disciplinarmente rilevanti).
Conseguentemente, l'opposizione fu respinta, con la suindicata sentenza, che confermò il decreto opposto, in mancanza di specifiche contestazioni sull'ammontare del credito, e Contr condannò la al pagamento della fase di opposizione, in applicazione del principio di soccombenza. Contr Avverso la predetta sentenza, proponeva appello la con ricorso depositato il
15.3.2019.
A sostegno dell'appello, la banca lamentò la violazione degli artt. 1362 c.c., essendosi attribuita alle parti una “comune intenzione” limitatamente al profilo della valutazione qualitativa dell'apporto del singolo, 1363 c.c. per aver omesso la valutazione complessiva delle clausole pattizie, e 1366 c.c. in rapporto agli artt. 44 c.c.n.l. e 24 CIA deducendo
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che il Tribunale aveva erroneamente individuato nel predetto CIA la fonte di regolazione del PAR giungendo ad affermare che la corresponsione era condizionata ai risultati individuali e non a quelli produttivi dell'Azienda. Secondo l'appellante l'istituzione del
PAR era interamente rimessa alla discrezionalità aziendale quale attribuzione unilaterale,
e l'art. 24 del CIA ne prevedeva l'erogazione nella misura minima solo in caso di raggiungimento degli obiettivi di budget, sicché eventuali adeguamenti potevano stabilirsi solo successivamente. L'operatività del sistema di incentivazione dipendeva Contr dalla decisione dei vertici di la conseguente attivazione del premio si articolava nelle fasi di pianificazione, erogabilità, definizione del quantum, distribuzione interna e definizione dei bonus teorici di pertinenza delle singole risorse, fasi descritte anche nella
Relazione sulla Remunerazione, la cui redazione era imposta dall'art. 123 ter del d.lgs n.
58/1998.
Contr Aggiungeva la che il PAR 2012 non era stato corrisposto attesa la decisione della di non procedere all'attivazione del sistema incentivante. La sentenza era dunque Pt_1
viziata da interpretazione delle disposizioni pattizie erronea e non conforme agli indicati canoni ermeneutici in quanto si era ritenuto che l'erogazione del premio fosse subordinata al solo raggiungimento dei risultati individuali, e non a quelli di bilancio. Ed invero, in base all'art. 24 del CIA, l'impresa avrebbe potuto esercitare la facoltà di determinare l'ammontare complessivo del premio (montepremi) a condizione del raggiungimento di specifici obiettivi di budget e poi provvedere alla sua distribuzione secondo criteri, necessariamente oggettivi e trasparenti ex art. 44, co. 4, CCNL, il tutto senza dover ricorrere alla procedura di concertazione con le OO.SS, ma solo ad informazione.
L'ammontare iniziale avrebbe subito delle modifiche a consuntivo nel caso di mancato raggiungimento dei risultati di bilancio sperati (art. 24.2.1 CIA) fino all'azzeramento del medesimo se gli scostamenti riscontrati non avessero consentito il mantenimento dello stanziamento. Circostanza questa verificatasi negli anni in questione, come da Relazione sulla Remunerazione del 27/28 aprile 2012. Il sistema incentivante, così delineato, avrebbe altresì soddisfatto le precise indicazioni pervenute dagli organi di vigilanza, tra cui le determinazioni della Banca d'Italia del 30 marzo 2011, incentrate proprio sulla remunerazione variabile. Concluse per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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L'appellato, costituitosi con memoria, contestò gli avversi motivi di gravame invocando, innanzitutto, le numerose decisioni, assunte sin dal 2013 nell'ambito del distretto, favorevoli alla propria tesi difensiva.
Con sentenza n. 745/2020, depositata il 30/11/2020, questa Corte di appello rigettò Contr l'appello, condannando la al pagamento delle spese di giudizio. Contr La ricorse innanzi alla Corte di Cassazione avverso la predetta sentenza formulando un unico motivo di ricorso con il quale dedusse ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 44 del CCNL nonché dei canoni di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ. (in relazione all'art. 24 del CIA, alla delibera del c.d.a. del 13 gennaio 2011 e al verbale di assemblea dei soci del 29 aprile 2013) CP_4
per avere essa ritenuto dovuta l'erogazione del premio aziendale di rendimento per gli anni 2011 e 2012.
Con ordinanza n. 3234 del 5.2.2024, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassò la sentenza impugnata e rinviò anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.
Contr Con ricorso depositato il 5.3.2024, ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, insistendo nell'accoglimento dell'appello.
, nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituito. Controparte_1
In data 16.12.2024, i difensori costituiti della hanno depositato accordo CP_5
conciliativo in sede protetta intervenuto fra le parti 13.12.2024 ed hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Detta richiesta è stata confermata all'odierna udienza con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La richiesta di cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, e con compensazione delle spese di tutti i gradi, come formulata dall'unica parte in causa, essendo rimasto contumace , deve essere Controparte_1
accolta, perché conforme all'accordo conciliativo intervenuto fra le parti e depositato in atti.
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P.Q.M
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dalla S.C., con ordinanza n.
3234/2024, sull'appello proposto con ricorso del 15.3.2019 da
[...]
nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del 22.11.2018 del Tribunale di Lecce;
giudizio riassunto con ricorso del
3.5.2024 da ei confronti di Parte_1 [...]
, CP_1
così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 2551/2016 del 29.11.2016 del Tribunale di Lecce;
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa integralmente fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce in data 19.2.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi dott. Gennaro Lombardi
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