Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7869/2015 R.G. proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Edvige Trotta, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Abbattista, giusta procura in atti;
-parte opposta-
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1539/2015,
emesso dal Tribunale di Bari in data 27.03.2015, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2487/2015 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate in relazione all'udienza del 23.01.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta.
1
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 21.05.2015, la Pt_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, in epigrafe
[...]
indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della (d'ora Controparte_1
Cont in avanti ) della somma di € 798.418,27, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria:
I.
3-L'opponente, dopo aver eccepito:
1) l'incertezza del credito azionato, non essendo nelle fatture analiticamente indicate le prestazioni rese;
2) la legittimità delle decurtazioni, effettuate dalla Pt_1
;
[...]
3) il superamento dei tetti di spesa;
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
Cont 30.09.2015, si è costituita la la quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, ne ha chiesto il rigetto,
con conferma del provvedimento monitorio impugnato e con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-Espletata CTU tecnico-contabile all'udienza del 23.01.2025,
sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, la causa
è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta
2 secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo parzialmente fondata, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali che è pacifico in giurisprudenza, che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi”. (si veda ex multis Tribunale di Torino
n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, si osserva che, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di
3 riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, essendo la un ente pubblico economico, per la stipulazione Pt_2
dei relativi contratti è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam.
II.
7-Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità,
Part Cass. 5213/2025 “In tema di convenzionamento tra e istituzioni sanitarie di carattere privato, l'accreditamento provvisorio non è sufficiente ai fini dell'insorgenza del rapporto, di cui è un mero presupposto, essendo necessaria la stipula di un contratto scritto
4 per vincolare le parti reciprocamente: la struttura privata al rispetto delle tariffe, delle condizioni di determinazione della regressione tariffaria e dei limiti di prestazioni erogabili e l'ente pubblico al pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli utenti, secondo le modalità ed i tempi stabiliti”. (in senso conforme Cass. 17588/2018).
II.
8-E, ancora, Cass. 16914/2018 “La natura di ente pubblico economico acquisita dalle Aziende sanitarie provinciali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del
1992, introdotto dal decreto legislativo n. 229 del 1999, comporta che le stesse possono ricorrere a strumenti di diritto privato, per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono preposte, senza tuttavia escludere che, quale organismi di diritto pubblico esse siano soggette al principio della forma scritta dei relativi contratti”.
II.
9-E, infine, Cass. 24640/2016 “Le Aziende sanitarie sono enti pubblici economici e, di conseguenza, possono ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tuttavia, ciò non esclude che gli stessi enti, in quanto qualificabili come "organismi di diritto pubblico" ai sensi del Codice dei contratti pubblici, debbano rispettare la disciplina prevista per gli appalti pubblici, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Pertanto, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell'Azienda rientri nella disciplina prevista dal codice, "il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità" per violazione di una norma imperativa. Questo è, in sintesi, l'esito interpretativo cui è giunta la Cassazione giudicando su una controversia tra una Asp e un'azienda farmaceutica per il mancato pagamento della fornitura di medicinali per un importo complessivo di quasi 400 mila euro”.
II.10-Nonché, da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Corte
5 appello Napoli sez. V, 01/02/2023, n.427 “In ossequio al combinato disposto degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923 in tema di contratti con le PA, affinché il titolare di una struttura sanitaria possa ottenere
Part la condanna di un' al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni erogate per conto del SSNL, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento e lo svolgimento delle prestazioni, ha l'onere di produrre in giudizio anche i contratti. Tali contratti, devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e contenere l'indicazione degli elementi fondamentali del rapporto regolando il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Inoltre, ai sensi dell'art.
8-quinquies del
D.Lgs. 502/1992, non è consentita la conclusione dei summenzionati accordi per "facta concludentia".
II.11-E, infine, Corte appello Perugia sez. lav., 19/08/2019,
n.145 “Le unità sanitarie locali, che costituiscono senza dubbio amministrazioni pubbliche, possono essere considerate enti pubblici economici, ed in quanto tali agiscono tramite atti di diritto privato, ma entro i limiti validi per tutti i soggetti di diritto pubblico. A quest'ultimo riguardo va evidenziato che la natura di ente pubblico economico acquisita da un ente comporta che esso può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposto, senza tuttavia escludere che, quale organismo di diritto pubblico, esso sia soggetto alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto ad substantiam, derivandone, in mancanza, la nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ. dei contratti conclusi, per violazione di norma imperativa”.
II.12-Nel caso di specie, rilevato che, stando alla stessa prospettazione della parte opposta, in relazione alle prestazioni rese con riferimento al 2011 non è stato stipulato alcun contratto,
Cont deve, pertanto, evidenziarsi che non sussiste il diritto della a pretendere il pagamento del corrispettivo, essendo il contratto scritto necessario per la nascita del vincolo negoziale.
6 II.13-Deve, altresì, rilevarsi che non vi è nemmeno la possibilità di riqualificare la domanda di esatto adempimento in
Cont quella di ingiustificato arricchimento, non proposta dalla nemmeno nella comparsa di costituzione e risposta, trattandosi di una domanda differente sia nella causa petendi sia nel petitum, rispetto a quella di esatto adempimento.
II.14-Si veda, sul punto, Cass. 18145/2022 “La proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita”.
II.15-Si osserva, inoltre, che l'onere per la parte creditrice di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale, che può essere soddisfatto esclusivamente producendo in giudizio il relativo
Part documento, non viene meno neanche laddove, come nella specie, la non contesti l'esistenza dell'accordo contrattuale, costituendo il contratto scritto la fonte del diritto fatto valere.
II.16-Vedasi, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. n.
1072/2022 “il principio, sancito dall'articolo 115, comma 1, del codice di procedura civile, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem,
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai
7 fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale.” (Cass., n. 1072/2022).
II.17-E, ancora, Cass. n.25999/2018 “Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non
è prescritta esclusivamente ai fini della dimostra-zione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”.
II.18-Nonché, da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Corte
Appello di Napoli 30/05/2023, n.2468 “Nell'ipotesi in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", non opera il principio sancito dall'art. 115, comma 1,
c.p.c., in virtù del quale i fatti non specificamente contestati dalla parte possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di essere provati. In tale ipotesi, a differenza di quanto accade quando una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è richiesto ai fini della dimostrazione del fatto bensì per l'esistenza stessa del diritto fatto valere”.
Cont II.19-Non avendo, pertanto, la , con riferimento al 2011, dimostrato l'esistenza del contratto scritto, costituente la fonte del rapporto obbligatorio principale, non sussiste il diritto dell'opposta a pretendere il pagamento della somma di € 232.510,86,
8 pari al corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite con riferimento a tale annualità.
III.
1-In relazione, invece, alla restante parte del credito,
l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
III.
2-Orbene, rilevato che la domanda monitoria, inerisce alla richiesta di pagamento per le prestazioni, rese negli anni 2010,2011,
Cont 2012 e 2013, deve rilevarsi che, fatta eccezione per il 2011, la ha dimostrato l'esistenza del rapporto obbligatorio fondamentale, avendo prodotto nel proprio fascicolo (doc. 9,10 e 11) la copia dei contratti, sottoscritti dal Direttore Generale della Pt_1
III.
3-Ciò posto, la ha, innanzitutto, eccepito Pt_1
l'incertezza del credito azionato, non evincendosi dalle fatture i
Cont criteri che la avrebbe utilizzato nella quantificazione del credito.
III.
4-L'eccezione è infondata.
III.
5-Prescindendo dalla genericità di tale doglianza, deve rilevarsi che la congruità degli importi fatturati dalla creditrice
è stata accertata dal nominato CTU, dott.ssa Persona_1 il quale, dopo aver analiticamente esaminato la documentazione, versata in atti, ed in particolare i prospetti contabili e le fatture prodotte dall'opposta, documenti non specificamente contestati
Cont dall' ha rilevato “che i conteggi effettuati dalla a Pt_1 sostegno della propria richiesta delle differenze tra importi che ha effettivamente fatturato (con decurtazioni) ed importi che avrebbe fatturato senza decurtazioni per gli anni 2010, 2011, 2012
e fino al 31/05/2013, risultano congrui rispetto alla complessiva somma ingiunta pari a € 798.418,27”.
III.
6-La correttezza dell'accertamento peritale è corroborato dalla circostanza che nessuna delle parti ha trasmesso osservazioni al CTU, nel termine assegnato dal Tribunale ex art. 195, ultimo comma, c.p.c. e che la non ha, inoltre, nei successivi Pt_1 scritti difensivi, contestato le conclusioni cui è approdato il CTU
9 al termine dell'indagine peritale.
IV.1-È, altresì, infondato il motivo di opposizione, incentrato sulla mancata applicazione, da parte della creditrice, delle decurtazioni del 2% e del 20%, previste dall'art. 1, comma 796, lett.
O) della Legge n. 296/2006, previste rispettivamente per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e per quelle dialitiche.
IV.
2-Deve, innanzitutto, rilevarsi che non è in contestazione
Cont tra le parti l'esecuzione da parte della delle prestazioni, indicate nelle fatture monitorie.
IV.
3-A ciò si aggiunga che, come accertato dal CTU, il credito,
Cont azionato dalla , inerisce esattamente agli ulteriori importi maturati dall'opposta al netto delle decurtazioni, con la conseguenza che ove le stesse fossero applicabili verrebbe eliso il
Cont diritto di credito della .
IV.
4-Tanto premesso, a norma dell'art. 1, comma 796, della L.
296/2006 lett. o)“Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione” fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità
22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di
10 laboratorio dal medesimo decreto.
IV.
5-Come si evince agevolmente dalla lettura dell'incipit della disposizione, le misure previste dal comma 796 sono di carattere temporaneo, essendo finalizzate a garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica limitatamente per il triennio dal 2007-2009, sono di carattere eccezionale e temporaneo, inapplicabili, in quanto tali, alle prestazioni rese dalle società accreditate, per il periodo successivo al triennio dal 2007 al 2009.
IV.
6-A tali conclusioni è, peraltro, pervenuta la giurisprudenza di legittimità più recente.
IV.
7-Vedasi Cass. 22742/2024 “In tema di remunerazione di prestazioni sanitarie rese per conto del Servizio sanitario nazionale, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, operativo anche in Sicilia per effetto del d.a. n. 1745 del 2006, secondo le tariffe determinate dal successivo d.a. n. 1997 del 2007, essendo collegato al piano di rientro della legge finanziaria, ha efficacia temporalmente limitata al triennio 2007-2009 anche in tale Regione”.
IV.
8-E, ancora, Cass. 20758/2022 “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio
2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'incipit della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n.
94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione”.
IV.
9-Nel caso di specie, pertanto, inerendo il diritto di credito della alle prestazioni rese negli anni dal 2010 al 2013 Cont
11 sono inapplicabili, ratione temporis, le decurtazioni previste dalla suddetta disposizione, essendo estranee all'obiettivo di contenimento della finanza pubblica, limitato al solo triennio dal
2007/2009, indicato espressamente nell'art. 1, comma 796, lett. o) della L. 296/2006
IV.10-Non giustifica, inoltre, l'applicazione delle decurtazioni de quibus, la circostanza, eccepita dalla Pt_1 secondo cui nello schema tipo di accordo contrattuale, approvato dalla con delibera della Giunta Regionale n. 887/2012, CP_2 all'art. 5, comma 5 è previsto che “l'erogatore in conformità alla lett. O) del comma 796 dell'art. 1 della Legge n.296/2006, così come modificato nella parte relativa al tariffario della L. R. 16 aprile
2007 n.10, si impegna ad applicare le tariffe regionali del 1998 con lo sconto del 20%”, atteso che tale disposizione non è stata recepita
Cont negli accordi contrattuali, sottoscritti dalla
V.1-È, infine, generico, prima ancora che infondato, il motivo di opposizione, incentrato sul superamento dei tetti di spesa.
V.
2-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che, costituendo il superamento dei tetti di spesa un fatto impeditivo del diritto di credito della creditrice, è onere della Pt_1 allegare e provare il superamento in concreto del tetto di spesa.
V.
3-Si veda, da ultimo, Cass. 29474/2024 “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo”.
V.
4-Nonché, in senso conforme, Cass. 25184/2024
“Il superamento della capacità operativa massima da parte di una struttura sanitaria accreditata nel Servizio Sanitario Nazionale costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle
12 prestazioni erogate, con onere della prova a carico del debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato dalla legge, non integra un fatto costitutivo, ma impeditivo, con onere della prova a carico della struttura accreditata. Il principio di affidamento non
è rilevante, poiché la regressione tariffaria è accettata dalle strutture sanitarie del sistema nazionale”.
V.
5-Nel caso de quo, deve rimarcarsi che l'eccezione, sollevata dall' è generica, prima ancora che infondata, non avendo Pt_1
Cont l'opponente, con riferimento alle annualità di cui la chiede il pagamento, allegato l'entità dei relativi tetti di spesa né dimostrato che i pagamenti, effettuati in favore dell'opponente, hanno esaurito il budget a disposizione della debitrice.
V.
6-In parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente
Cont condannata l' al pagamento, in favore della della somma Pt_1 di € 565.907,41, pari al corrispettivo richiesto dall'opposta, con eccezione di quello relativo all'anno 2011, oltre agli interessi, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture, sino all'effettivo soddisfo.
VI.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
VI.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva- mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
13 l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui- dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del decisum, pari ad € 565.907,41.
VI.
3-Essendo la causa di valore superiore ad € 520.000,00, alla liquidazione degli onorari occorre procedere applicando lo scaglione per le cause di valore ricompreso da € 260.000,00 a € 520.000,00, aumentando, alla luce dell'attività svolta e delle questioni giuridiche trattate, complessivamente gli onorari 10%, ai sensi dall'art. 6 del D.M.
55/2014.
Scaglione: da € 260.001,00 a € 520.000,00
Parte_3
€ 3.544,00 // € 3.544,00
[...]
Introduttiva € 2.338,00 // € 2.338,00
Trattazione € 10.411,00 // € 10.411,00
Decisoria € 6.164,00
// € 6.164,00
SUB TOTALE € 22.457,00
AUMENTO del 10%
€ 24.702,00 per le cause di valore tra €
520.001,00 e €
1.000,000,00
TOTALE € 24.702,00
VI.
4-In applicazione del principio della soccombenza, devono essere, infine, definitivamente poste a carico della le Pt_1 spese della CTU, come liquidate con decreto del 24.01.2017.
14
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla con atto di citazione Parte_1
notificato in data 21.05.2015, nei confronti della
[...]
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_1
così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione, per quanto di ragione;
B. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1539/2015,
emesso dal Tribunale di Bari in data 27.03.2015, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2487/2015 R.G.;
C. CONDANNA l' al pagamento, in favore della Pt_2 [...]
della somma di € 565.907,41, oltre Controparte_1
agli interessi, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs.
231/2002, a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture relative alle prestazioni rese negli anni 2010, 2012
e 2013, sino all'effettivo soddisfo;
D. CONDANNA la al pagamento, in favore della Pt_2 [...]
delle spese processuali che liquida Controparte_1
in € 24.702,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
E. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del
24.01.2017, definitivamente a carico della , CONDANNANDO Pt_2
quest'ultima a rifondere alla Controparte_1
quanto dalla stessa versato a tale titolo.
[...]
Così deciso in Bari, addì 19.06.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
15