TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 5612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5612 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3860/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice ID CA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 3860/2021 promossa da:
Parte_1 con l'avv. T. Martinelli;
ATTRICE contro
Controparte_1 con l'avv. F. Napolitano;
CONVENUTA
Oggetto: contratto di finanziamento;
polizza assicurativa;
surrogazione;
Conclusioni: per : Parte_1
In via preliminare: non concedere, qualora richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione per quanto esposto in narrativa;
In via principale, nel merito: revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o comunque privo di qualsiasi effetto il d.i. n. 5042/2020- n. 11902/2020 R.G., emesso in data 30.11.2020 da Codesto
Ill.mo Tribunale di Brescia per le ragioni tutte di cui in parte narrativa;
In subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertare le effettive somme di competenza della sig.ra in ragione ed in Parte_1 relazione alla vicenda ci cui in narrativa, limitando l'eventuale dovuto a ciò che verrà strettamente provato e dimostrato in assolvimento degli oneri probatori gravanti sulle parti;
In ogni caso: spese, diritti ed onorari del presente procedimento integralmente rifusi;
pagina 1 di 4 In via istruttoria: si chiede sin d'ora ammettersi prove per interrogatorio formale e per testi, da escutere anche a prova contraria, sulle circostanze di cui in narrativa, che qui si intendono riportate precedute dalla locuzione “Vero è che”.
Con riserva di successiva indicazione di testimoni.
Per Controparte_1
1) dichiarare, ex art. 642 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 5042/2020 emesso in data
28/11/2020 dal Tribunale di Brescia, r.g. 11902/2020, nella persona del Giudice, dott. Mariateresa Canzi;
2) dichiarare l'opposizione spiegata da parte avversa improponibile e/o improcedibile e/o rigettarla nel merito perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, il tutto per le motivazioni sopra esposte;
3) condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti e competenze di lite, con distrazione.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5041/2020 del 28.11.2020, con cui Parte_1 il Tribunale di Brescia le ha ingiunto di pagare la somma di € 18.447,37 a favore di Controparte_1
(“ o “Assicurazione”), compagnia assicuratrice surrogatasi nei diritti spettanti alla mutuataria BL CP_1
Banca S.p.A. (“BL”).
Più precisamente, l'odierna opponente ha concluso con BL un contratto di finanziamento rimborsabile con mandato a pagare su stipendi/salari/compensi, garantito dalla polizza n. 2016001286 contro il rischio di perdite patrimoniali per il mancato rimborso del prestito.
Il piano di ammortamento prevedeva il pagamento di 96 rate da Euro 290,00 ciascuna.
A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro dell'attrice (1.10.2019) e vista l'insufficienza, ai fini dell'adempimento, della somma versata alla lavoratrice a titolo di Tfr, BL ha provveduto a chiedere a l'indennizzo del sinistro. CP_1
dopo aver effettuato il pagamento di € 18.447,37 a favore di BL, surrogata nei diritti spettanti a CP_1 quest'ultima nei confronti dell'odierna attrice, ha chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio qui impugnato.
A fondamento della propria opposizione, ha dedotto che: a) sono state pagate 38 rate, in Parte_1 luogo delle 25 riconosciute nei conteggi;
b) il t.f.r. maturato è stato corrisposto alla mutuante;
c) è stata violata la normativa consumeristica in punto di trasparenza, non avendo l'opponente ricevuto informazioni sul contenuto specifico del contratto di finanziamento, né sulle condizioni contrattuali della tutela assicurativa sottoscritta;
c) non è stata coinvolta nella fase di apertura del sinistro e di quantificazione dell'importo dovuto, non avendo la stessa ricevuto alcuna previa richiesta di pagamento da parte di
CP_1 pagina 2 di 4 ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. CP_1
***
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Sull'eccezione di pagamento
Secondo l'opponente, la creditrice avrebbe indebitamente ignorato il pagamento di 13 rate, da settembre
2018 a ottobre 2019 (data di risoluzione del rapporto di lavoro) nonché il pagamento della somma relativa al tfr maturato e mai percepito direttamente dalla mutuataria.
Le circostanze affermate sono rimaste, tuttavia, sfornite di prova.
Dalla documentazione prodotta dall'opposta prodotta risulta in vero che l'ultima rata pagata risale a settembre 2018 (un anno circa prima dell'interruzione del rapporto di lavoro, 1.10.2019). Diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, il doc. 5 dalla stessa prodotto non prova alcunché, contenendo soltanto le buste paga di fino a settembre 2018. Parte_1
Del pari, non vi è alcuna prova che il tfr maturato dalla lavoratrice sia stato pagato alla mutuataria.
al contrario, già in sede monitoria ha dato prova del credito producendo: a) il contratto di CP_1 finanziamento rimborsabile con mandato a pagare su stipendi/salari/compensi, contenente tutte le condizioni applicate al finanziamento (importo finanziato, numero di rate, importo di ciascuna rata, TAN,
TAEG, TEG, tasso di mora) e il relativo piano di ammortamento;
b) il certificato di polizza per la garanzia dei rischi di impiego rilasciato da c) un estratto conto dei pagamenti effettuati, dal quale si evince CP_1 che sono state pagate 25 rate (fino a settembre 2018), per un totale di € 7.250,00; d) il prospetto di conteggio estintivo per sinistro, dal quale si ricava che l'importo dovuto a saldo dalla compagnia assicuratrice è pari ad € 18.447,37.
Sulle ulteriori censure
– in qualità di consumatrice – ha dedotto la violazione degli obblighi di trasparenza e Parte_1 informazione previsti dalla disciplina consumeristica e ha lamentato il suo mancato coinvolgimento nella fase di quantificazione dell'indennizzo richiesto da BL a CP_1
Quanto al primo aspetto, le censure sono del tutto generiche;
peraltro, dalla documentazione prodotta da risulta che: a) l'odierna opponente ha doppiamente sottoscritto e, quindi, specificamente CP_1 approvato ai sensi degli artt. 1341, c. 2 e 1342 c.c. e, le clausole indicate nel contratto;
b) l'odierna opponente ha sottoscritto una dichiarazione, in punto di trasparenza, nella quale dà atto di aver ricevuto tutte le informazioni relative al finanziamento richiesto.
Quanto al secondo aspetto, la circostanza dedotta è irrilevante, dal momento che ai fini della legittimità della pretesa creditoria, qui azionata in via monitoria sulla base della surroga nel credito derivante dal pagina 3 di 4 finanziamento, non è previsto il previo assolvimento di specifici oneri procedimentali nella liquidazione del sinistro, né – diversamente da quanto evocato dall'opponente - il previo invio stragiudiziale di intimazioni ad adempiere.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidate in favore della convenuta, tenuto conto del valore della causa, del conseguente scaglione applicabile, dell'attività effettivamente espletata.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 17.12.2025
Il giudice
ID CA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice ID CA, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 3860/2021 promossa da:
Parte_1 con l'avv. T. Martinelli;
ATTRICE contro
Controparte_1 con l'avv. F. Napolitano;
CONVENUTA
Oggetto: contratto di finanziamento;
polizza assicurativa;
surrogazione;
Conclusioni: per : Parte_1
In via preliminare: non concedere, qualora richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione per quanto esposto in narrativa;
In via principale, nel merito: revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o comunque privo di qualsiasi effetto il d.i. n. 5042/2020- n. 11902/2020 R.G., emesso in data 30.11.2020 da Codesto
Ill.mo Tribunale di Brescia per le ragioni tutte di cui in parte narrativa;
In subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertare le effettive somme di competenza della sig.ra in ragione ed in Parte_1 relazione alla vicenda ci cui in narrativa, limitando l'eventuale dovuto a ciò che verrà strettamente provato e dimostrato in assolvimento degli oneri probatori gravanti sulle parti;
In ogni caso: spese, diritti ed onorari del presente procedimento integralmente rifusi;
pagina 1 di 4 In via istruttoria: si chiede sin d'ora ammettersi prove per interrogatorio formale e per testi, da escutere anche a prova contraria, sulle circostanze di cui in narrativa, che qui si intendono riportate precedute dalla locuzione “Vero è che”.
Con riserva di successiva indicazione di testimoni.
Per Controparte_1
1) dichiarare, ex art. 642 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 5042/2020 emesso in data
28/11/2020 dal Tribunale di Brescia, r.g. 11902/2020, nella persona del Giudice, dott. Mariateresa Canzi;
2) dichiarare l'opposizione spiegata da parte avversa improponibile e/o improcedibile e/o rigettarla nel merito perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, il tutto per le motivazioni sopra esposte;
3) condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti e competenze di lite, con distrazione.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5041/2020 del 28.11.2020, con cui Parte_1 il Tribunale di Brescia le ha ingiunto di pagare la somma di € 18.447,37 a favore di Controparte_1
(“ o “Assicurazione”), compagnia assicuratrice surrogatasi nei diritti spettanti alla mutuataria BL CP_1
Banca S.p.A. (“BL”).
Più precisamente, l'odierna opponente ha concluso con BL un contratto di finanziamento rimborsabile con mandato a pagare su stipendi/salari/compensi, garantito dalla polizza n. 2016001286 contro il rischio di perdite patrimoniali per il mancato rimborso del prestito.
Il piano di ammortamento prevedeva il pagamento di 96 rate da Euro 290,00 ciascuna.
A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro dell'attrice (1.10.2019) e vista l'insufficienza, ai fini dell'adempimento, della somma versata alla lavoratrice a titolo di Tfr, BL ha provveduto a chiedere a l'indennizzo del sinistro. CP_1
dopo aver effettuato il pagamento di € 18.447,37 a favore di BL, surrogata nei diritti spettanti a CP_1 quest'ultima nei confronti dell'odierna attrice, ha chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio qui impugnato.
A fondamento della propria opposizione, ha dedotto che: a) sono state pagate 38 rate, in Parte_1 luogo delle 25 riconosciute nei conteggi;
b) il t.f.r. maturato è stato corrisposto alla mutuante;
c) è stata violata la normativa consumeristica in punto di trasparenza, non avendo l'opponente ricevuto informazioni sul contenuto specifico del contratto di finanziamento, né sulle condizioni contrattuali della tutela assicurativa sottoscritta;
c) non è stata coinvolta nella fase di apertura del sinistro e di quantificazione dell'importo dovuto, non avendo la stessa ricevuto alcuna previa richiesta di pagamento da parte di
CP_1 pagina 2 di 4 ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. CP_1
***
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Sull'eccezione di pagamento
Secondo l'opponente, la creditrice avrebbe indebitamente ignorato il pagamento di 13 rate, da settembre
2018 a ottobre 2019 (data di risoluzione del rapporto di lavoro) nonché il pagamento della somma relativa al tfr maturato e mai percepito direttamente dalla mutuataria.
Le circostanze affermate sono rimaste, tuttavia, sfornite di prova.
Dalla documentazione prodotta dall'opposta prodotta risulta in vero che l'ultima rata pagata risale a settembre 2018 (un anno circa prima dell'interruzione del rapporto di lavoro, 1.10.2019). Diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, il doc. 5 dalla stessa prodotto non prova alcunché, contenendo soltanto le buste paga di fino a settembre 2018. Parte_1
Del pari, non vi è alcuna prova che il tfr maturato dalla lavoratrice sia stato pagato alla mutuataria.
al contrario, già in sede monitoria ha dato prova del credito producendo: a) il contratto di CP_1 finanziamento rimborsabile con mandato a pagare su stipendi/salari/compensi, contenente tutte le condizioni applicate al finanziamento (importo finanziato, numero di rate, importo di ciascuna rata, TAN,
TAEG, TEG, tasso di mora) e il relativo piano di ammortamento;
b) il certificato di polizza per la garanzia dei rischi di impiego rilasciato da c) un estratto conto dei pagamenti effettuati, dal quale si evince CP_1 che sono state pagate 25 rate (fino a settembre 2018), per un totale di € 7.250,00; d) il prospetto di conteggio estintivo per sinistro, dal quale si ricava che l'importo dovuto a saldo dalla compagnia assicuratrice è pari ad € 18.447,37.
Sulle ulteriori censure
– in qualità di consumatrice – ha dedotto la violazione degli obblighi di trasparenza e Parte_1 informazione previsti dalla disciplina consumeristica e ha lamentato il suo mancato coinvolgimento nella fase di quantificazione dell'indennizzo richiesto da BL a CP_1
Quanto al primo aspetto, le censure sono del tutto generiche;
peraltro, dalla documentazione prodotta da risulta che: a) l'odierna opponente ha doppiamente sottoscritto e, quindi, specificamente CP_1 approvato ai sensi degli artt. 1341, c. 2 e 1342 c.c. e, le clausole indicate nel contratto;
b) l'odierna opponente ha sottoscritto una dichiarazione, in punto di trasparenza, nella quale dà atto di aver ricevuto tutte le informazioni relative al finanziamento richiesto.
Quanto al secondo aspetto, la circostanza dedotta è irrilevante, dal momento che ai fini della legittimità della pretesa creditoria, qui azionata in via monitoria sulla base della surroga nel credito derivante dal pagina 3 di 4 finanziamento, non è previsto il previo assolvimento di specifici oneri procedimentali nella liquidazione del sinistro, né – diversamente da quanto evocato dall'opponente - il previo invio stragiudiziale di intimazioni ad adempiere.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidate in favore della convenuta, tenuto conto del valore della causa, del conseguente scaglione applicabile, dell'attività effettivamente espletata.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 17.12.2025
Il giudice
ID CA
pagina 4 di 4