Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 1513 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MALSERVIGI FEDERICA
nei confronti di
) contumace. CP_1 C.F._2
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio giudiziale
All'udienza del 4 febbraio 2024 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni la ricorrente: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 16/07/2020 presso l'Ambasciata del Marocco in Bologna;
- Confermare l'affido esclusivo rafforzato alla madre delle figlie e;
- Confermare che il padre possa vedere le R_ Per_2 figlie in presenza della madre o di persona di sua fiducia, previo accordo con la stessa e con congruo preavviso. Disporre che gli incontri con il padre avvengano eventualmente un solo giorno durante la settimana presso l'abitazione della madre e per non più di due ore consecutive, salvo diverso accordo;
- Disporre che il sig. concorra al CP_1 mantenimento delle figlie, versando in via anticipata mensile € 700,00 (o la diversa somma che si riterrà di giustizia), annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT;
- disporre che il sig. contribuisca al pagamento delle spese straordinarie delle figlie, nella CP_1 misura del 50%, seguendo le indicazioni stabilite dal Protocollo adottato dall'intestato Tribunale. - Disporre la trasmissione della emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile per le annotazioni. Con vittoria di spese e compensi.
il PM: visto pagina 1 di 3
Con ricorso depositato il 22 luglio 2024 la cittadina marocchina Parte_1 premesso di aver contratto in data 16 luglio 2020 matrimonio con il connazionale
[...]
dal quale era giudizialmente separata, chiedeva lo scioglimento del matrimonio, la CP_1 conferma dell'affido rafforzato delle due figlie minori ed un contributo per il loro mantenimento in somma complessiva non inferiore ad Euro 700 oltre la metà delle spese straordinarie.
Dichiarata la contumacia del resistente (intimato ex art. 143 c.p.c.) ed ascoltata la ricorrente, all'udienza del 4 febbraio 2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.22 comma c.p.c.
*** Va preliminarmente affrontata la questione della individuazione della competenza giurisdizionale e della disciplina sostanziale applicabile alla fattispecie in esame posto che i coniugi sono cittadini marocchini con ultima residenza in Italia e, perciò, viene a stabilirsi un criterio di collegamento con la legge italiana. Quanto al primo profilo, sussiste la giurisdizione del giudice italiano a norma dell'art. 3 n. 1 del Regolamento CE 27/11/2003 n. 2201/2003 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale), poiché entrambi i coniugi hanno residenza in Italia ed ivi si è svolta prevalentemente la vita matrimoniale. Parimenti quanto alla normativa sostanziale, nella fattispecie trova senz'altro applicazione la legge italiana, stante il disposto dell'art. 8 lett. d) del Regolamento UE 20.12.2010 n. 1259/2010, che in mancanza di specifica scelta operata dalle parti, rende applicabile al divorzio ovvero alla separazione personale la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Sgombrato il campo da tale questione, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto il 16 luglio 2020 presso il consolato del Regno del Marocco in Bologna è fondata. Al momento di deposito del presente ricorso era infatti decorso più di anno dall'udienza di comparizione del coniugi di fronte al Presidente del Tribunale celebrata il 18 aprile 2023 nell'ambito del giudizio di separazione concluso con sentenza pubblicata il 18 gennaio 2024, giudizio nel quale l'odierno resistente è rimasto contumace. Posto che il matrimonio non risulta trascritto, si omette di disporre la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 19 novembre 2024 la ricorrente ha dichiarato che da circa un anno e mezzo il marito non vede le due figlie gemelle e R_
(nate nel 2021) e non provvede in alcun modo, come non ha mai provveduto dalla Per_2 rottura dell'unione, al loro mantenimento. Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
A fronte delle inadempienze ai doveri genitoriali allegate dalla ricorrente spettava al resistente, in applicazione del principio di vicinanza della prova, dimostrare di avervi provveduto. In difetto di ciò, deve ritenersi assodato che ha interrotto ogni Pt_2 contatto con le figlie così come non si è mai curato del loro mantenimento. Orbene, le riferite circostanze giustificano la conferma del regime di affido esclusivo dovendo richiamarsi il fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affidamento esclusivo all'altro genitore (cfr., da ultimo, Cass. 11 luglio 2022 n. 21823 nonché, ex multis, Cass. 17 gennaio 2017
n. 977 e Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587).
pagina 2 di 3 In considerazione della “latitanza” del resistente - la cui abdicazione al ruolo genitoriale appare ontologicamente incompatibile con la condivisione di scelte, anche urgenti, per la prole quali ad esempio quelle relative alla salute - deve altresì essere confermato che le decisioni di maggiore interesse siano adottate dalla sola madre. Si tratta dell'istituto denominato affidamento “super-esclusivo” o “rafforzato” la cui logica è quella di evitare che gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia. Quanto alla frequentazione, deve essere disposto che il resistente possa incontrare le due figlie previo preavviso ed in presenza della madre o di persona di fiducia della stessa
In relazione agli aspetti economici, dagli atti di causa risulta che il resistente (nato nel 1987) è in piena età lavorativa ed ha svolto in costanza di matrimonio l'attività di magazziniere. Alla luce di quanto precede e rilevato che la ricorrente percepisce l'assegno unico universale dell'ammontare di Euro 410 (cfr. il verbale udienza di separazione), appare equo porre a carico del resistente un contributo di Euro 500 (Euro 250 a figlia) oltre la metà delle spese straordinarie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e il CP_2 CP_1
16 luglio 2020 presso il Consolato del Regno del Marocco di Bologna.
Affida in via esclusiva le due figlie alla madre con facoltà per la stessa di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse.
Dispone che il resistente possa incontrare la prole previo preavviso ed in presenza della madre o di persona di fiducia della stessa.
Dispone altresì che il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese e quale contributo per il mantenimento della prole, la complessiva somma di euro 500 oltre rivalutazione su base Istat e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal protocollo in vigore presso questo Tribunale. Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida nella somma di
Euro 2.906 oltre il 15% per spese generali Iva e CPA.
Ferrara, 4 febbraio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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