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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 221/2024 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Diomede Parte_1
Pantaleoni
Appellante principale-appellato incidentale
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per Controparte_1
procura in atti dagli Avv.ti Salvatore Trifirò e Vittorio Provera del Foro di Milano
Appellata principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20 giugno 2024 ha proposto appello nei confronti di Parte_1
ed avverso la sentenza del 15 dicembre 2023, pubblicata il 21 dicembre 2023, Controparte_1
con cui il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto solo in parte la domanda di esso ricorrente, dipendente della Società convenuta formalmente inquadrato a livello 6 del CCNL di settore con qualifica di Venditore Specialista, intesa a conseguire l'inquadramento nel superiore livello 7, con le relative differenze retributive, oltre al risarcimento dei danni alla professionalità derivati dal demansionamento subito a partire dall'anno 2002; in particolare, ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nel respingere la domanda di superiore inquadramento in base ad un'inesatta ricostruzione dei fatti di causa e ad un inadeguato esame dei documenti acquisiti, da cui avrebbe dovuto evincersi, viceversa, la piena riconducibilità al livello 7 del settore impiegatizio, (distinto rispetto al livello 7 Quadri) delle mansioni di fatto svolte da esso ricorrente, in relazione al comprovato esercizio continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa; ha evidenziato che la rivendicata declaratoria non prevedeva lo svolgimento di funzioni direttive in senso stretto ma, rispetto ai progettisti,
l'espletamento di funzioni implicanti l'apporto di contributi professionali a carattere progettuale- innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione, così come dimostrato dai documenti depositati, dalle schede di valutazione effettuate dall'azienda tramite i suoi responsabili, e come, del resto, riconosciuto nella memoria difensiva della Società convenuta, mediante l'espressa attribuzione del ruolo di “responsabile di commessa/progetto”, chiamato a redigere progetti per l'area di vendita assegnata ed anche per clienti strategici Business, tramite elaborazione di documenti tecnico/progettuali, di documenti per la valorizzazione economica ed, infine, di documenti esecutivi per l'implementazione, verifica, collaudo e realizzazione della soluzione progettuale, una volta che questa fosse stata accettata dal cliente;
in proposito ha sottolineato che, in qualità di progettista, egli aveva il compito di verificare, anche nel caso di soluzioni personalizzate,
l'utilizzo di tecnologie, prodotti, servizi professionali di fornitori esterni, affinché la soluzione proposta funzionasse per tutta la durata contrattuale, evidenziando che trattavasi di progettazione sistemistica e replicabile;
che aveva sempre riportato valutazioni di eccellenza;
che, rispetto alla redazione dei progetti, non era soggetto all'approvazione degli organi dirigenziali, ma solo alle verifiche sulla rispondenza di tali progetti alla normativa. L'appellante ha, inoltre, censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui era stata limitata al riconoscimento del solo danno da perdita di retribuzione legato al demansionamento, senza considerazione alcuna per il danno da perdita di professionalità e sottovalutando l'abissale differenza tra le mansioni di venditore specialista e di progettista professional con quelle di assegnategli nel 2013 e Controparte_2
di (TPC) assegnategli nel 2016, sostanzialmente riconducibili alla figura Controparte_3 di un addetto commerciale equiparabile al personale dei negozi, chiamato a svolgere anche azioni pubblicitarie e volantinaggio, rientranti nel 1° livello contrattuale. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accogliersi integralmente la domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto;
in via incidentale, ha Controparte_1 chiesto riformarsi la sentenza nella parte in cui, mediante riconoscimento dell'avvenuto demansionamento, erano stati disattesi i basilari principi in tema di riparto degli oneri di allegazione e probatori in detta materia, laddove le allegazioni in seno al ricorso erano scarsissime e puramente valutative ed astratte, prive di supporto documentale, così da impedire ogni valutazione in concreto circa l'effettivo abbassamento del globale livello delle prestazioni patito dal lavoratore, e circa l'effettivo depauperamento della professionalità; ha sottolineato, quindi, la contraddittorietà in cui era incorso lo stesso ricorrente nell'assumere da un lato la pretesa dequalificazione rispetto a mansioni di VI livello – ritenute, in tal prospettiva, corrette – e nel domandare, dall'altro, un superiore inquadramento al VII livello;
ha, inoltre, evidenziato come le mansioni di Progettista fossero equivalenti a quelle di Venditore, estrinsecandosi entrambe in funzioni specialistiche, dotate di un certo grado di autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali;
infine, ha reiterato l'eccezione di prescrizione estintiva, ritualmente sollevata in primo grado.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 23, lett. B), del CCNL di settore acquisito agli atti attribuisce a tutte le figure professionali descritte in seno alla declaratoria del livello 7 la qualifica di Quadri, rinviando per esse alla disciplina dettata dalla legge n. 190/1985 e dalla succecciva lett. C) della medesima disposizione contrattuale.
In piena conformità al dettato legislativo, le Parti Sociali hanno, dunque, individuato il connotato essenziale, inerente alla declaratoria del superiore livello rivendicato, nell'esercizio di funzioni direttive, implicanti non soltanto autonomia e discrezionalità operativa, bensì
“responsabilizzazione primaria sui risultati” ottenuti dall'intera unità produttiva, al controllo e coordinamento della quale essi siano preposti;
in alternativa alle funzioni direttive, la citata disposizione richiede l'attribuzione di funzioni altamente specialistiche, implicanti una conoscenza del mercato di riferimento così approfondita da tradursi nell'ideazione di nuovi prodotti o servizi, nel potere di definire le modalità di lancio di un prodotto sul mercato, e nella gestione delle strategie aziendali conseguenti a tale lancio, ovvero nell'ideazione e programmazione di iniziative pubbicitarie, nella definizione di modelli, ed inoltre nel monotiraggio circa l'andamento di tali attività e nella promozione di interventi correttivi, mediante attivazione delle opportune procedure.
In definitiva, il lavoratore di livello 7 deve esprimere elevatissima capacità gestionale ed organizzativa e deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'impresa, attraverso la gestione, la conduzione ed il coordinamento di risorse umane, ovvero attraverso un apporto di grado specialistico così alto da valere, in quanto epressione di massima compentenza e rilevanza, quale vera e propria cooperazione nel realizzare i principali obiettivi aziendali a carattere progettuale- innovativo di particolare complessità; ciò in linea con quanto stabilito dall'art. 2, primo comma, della citata legge n.190/1985, a mente del quale: “ La categoria dei quadri e' costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.”
Ebbene, alla stregua delle risultanze istruttorie, i contenuti dell'attività in concreto svolta dall'originario ricorrente, nel periodo cui viene riferita la domanda di superiore inquadramento e di differenze retributive, non si sostanziano in un contribuito sistematico alla elaborazione di progetti e di programmi innovativi aziendali;
né si può dire che egli abbia coordinato l'operato di altre risorse umane.
Al contrario, dalla produzione documentale acquisita agli atti emerge in tutta evidenza lo svlgimento dell'attività di Progettista, senza dubbio con quel grado di specializzazione, nonché di autonomia operativa e decisionale pacificamente ricondotto al livello 6 dalla declaratoria contrattuale, ossia esplicabile nell'ambito delle direttive generali impartite dai superiori gerarchici e sotto la loro supervisione, essendo costoro i responsabili dei risultati complessivi dell'attività imputabile al settore aziendale di appartenenza.
Non è, infatti, estranea alla figura professionale del Progettista di livello 6 la previsione di una consolidata preparazione, di una certa capacità gestionale, di un'attitudine a volgere attività complesse, anche attraverso il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche, che richiedano un contributo professionale autonomo e innovativo, nonché la capacità di sviluppare progetti relativi ad apparati complessi, operando le necessarie valutazioni e assicurando l'ampliamento e l'adeguamento degli impianti esistenti, anche mediante la realizzazione di nuovi servizi;
è quanto si evince dalla chiara lettera della declaratoria inerente al livello già formalmente riconosciuto all'appellante, ed in tal senso i documenti in atti attestano l'esercizio di funzioni negli esatti limiti fissati da tale declaratoria.
D'altro canto, le valutazioni sulla professionalità del lavoratore, espresse dalla darice di lavoro in termini di eccellenza, sono scaturite dalla verifica circa la qualità del lavoro dal medesimo svolto, ma pur sempre in relazione ai peculiari contenuti professionali della declaratoria di appartenenza, nè tali valutazioni possono trasmodare in riconoscimenti in favore del prestatore di un livello superiore a quello assegnatogli formalmente, poiché l'assegnazione si delinea esclusivamente in rapporto alla tipologia e natura delle mansioni di fatto svolte, non già in relazione alla qualità dei risultati ottenuti.
Non ha, pertanto, alcun valore confessorio l'affermazione della Società convenuta in merito al ruolo del ricorrente di “responsabile di commessa/progetto”, come tale chiamato a redigere progetti per l'area di vendita assegnata ed anche per clienti strategici Business, tramite elaborazione di documenti tecnico/progettuali, di documenti per la valorizzazione economica ed, infine, di documenti esecutivi per l'implementazione, verifica, collaudo e realizzazione della soluzione progettuale, una volta che questa fosse stata accettata dal cliente;
si tratta, a ben vedere, esattamente delle attività descritte con riguardo alle figure professionali del livello 6 (Specialista di pianificazione rete/servizidi rete;
Esperto del supporto specialistico), ossia svolte, nell'ambito di direttive generali, in conformità alla normativa aziendale e mediante esercizio di un certo grado di ideazione e di elaborazione creativa di contenuti progettuali inerenti ad impianti e a reti.
Viceversa, la progettualità innovativa richiesta al lavoratore inquadrato nel superiore livello 7 deve esprimersi attraverso la creazione di veri e propri modelli “sperimentali”, idonei ad incidere sulle impostazioni di sistema, mediante apporto a questo di modifiche essenziali, in un'ottica evolutiva del sistema stesso nel suo complesso;
tali interventi, dunque, implicano scelte strategiche anche al di fuori delle direttive già impartite in ordine agli schemi e ai modelli preesistenti.
Ebbene, nessun elemento è stato acquisito agli atti a riscontro di un'attività compiuta dall'appellante nel senso da ultimo evidenziato.
Passando a esaminare il motivo di appello principale avverso la liquidazione del danno da demansionamento, si evince chiaramente dal tenore univoco della sentenza impugnata che il
Tribunale ha inteso liquidare il danno risarcibile da perdita di professionalità e da lesione della dignità dell'immagine professionale;
la somma di euro 50.000,00 non è stata, infatti, riconosciuta a titolo retributivo ovvero a titolo di danno patrimoniale - né avrebbe potuto esserlo, senza violare il principio dispositivo, posto che, con riferimento alla fattispecie del demansionamento, in seno al ricorso di primo grado non è stata dedotta alcuna lesione patrimoniale - bensì rappresenta in termini monetari il ristoro che il primo giudice ha ritenuto congruo rispetto all'effettivo pregiudizio arrecato alla capacità professionale del ricorrente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, della gravità e della durata della dequalificazione.
Rileva, dunque, il Collegio che, sotto tale profilo, il gravame appare inammissibile, ancor prima che infondato, posto che il riconoscimento in favore dell'appellante della somma di euro
50.000,00 non trova altro titolo giustificativo che il ritenuto danno alla professionalità, non avendo il ricorrente giammai chiesto in primo grado il risarcimento di danni di natura patrimoniale, né avendo in ogni caso avanzato domanda di risarcimento di danni ulteriori a quello alla professionalità ed all'immagine; rispetto a quest'ultimo, poi, vi è assoluto difetto di allegazioni, ancor prima che di prove, circa il concreto profilo di lesività della condotta datoriale rispetto all'immagine ed al decoro della persona del lavoratore, così che l'omessa liquidazione di somme a tale titolo non può che essere confermata.
L'appello incidentale va accolto nei soli limiti di fondatezza dell'eccezione di prescrizione estintiva decennale ordinaria rispetto alla liquidazione del danno professionale, così che la somma al detto titolo quantificata dal Tribunale, con riferimento all'intero periodo dedotto in causa di durata poco meno che ventennale, va decurtata in proporzione al ridotto lasso temporale da assumersi come parametro, che diviene l'ultimo decennio anteriore alla domanda giudiziale.
Ne discende, sempre in forza del criterio equitativo utilizzato dal Tribunale, che all'appellante possa riconoscersi a titolo di risarcimento del danno professionale la minor somma di euro
25.000,00, ridotta della metà in relazione al sostanziale dimezzarsi del numero di anni per i quali il diritto di credito azionato non si è prescritto.
I restanti motivi a base dell'appello incidentale vanno disattesi, in quanto correttamente il
Tribunale, rispetto all'azione di demansionamento, ha applicato i criteri di riparto degli oneri probatori nella specifica materia elaborati da ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, giungendo alla condivisibile conclusione di far ricadere sulla Società resistente il rischio della mancata prova in ordine alla perfetta equivalenza tra ruolo rivestito in precedenza e ruolo successivamente assegnato.
Le spese del grado, in onore alla reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate fra le parti
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna al pagamento in favore di della minor somma di euro Controparte_1 Parte_1
25.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, oltre interessi come per legge dalla data della sentenza;
condanna alla restituzione di quanto eventualmente percepito Parte_1
in eccedenza alla suddetta somma, in esecuzione della sentenza impugnata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
3) dichiara che a carico dell'appellante principale sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma
1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 221/2024 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Diomede Parte_1
Pantaleoni
Appellante principale-appellato incidentale
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per Controparte_1
procura in atti dagli Avv.ti Salvatore Trifirò e Vittorio Provera del Foro di Milano
Appellata principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20 giugno 2024 ha proposto appello nei confronti di Parte_1
ed avverso la sentenza del 15 dicembre 2023, pubblicata il 21 dicembre 2023, Controparte_1
con cui il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto solo in parte la domanda di esso ricorrente, dipendente della Società convenuta formalmente inquadrato a livello 6 del CCNL di settore con qualifica di Venditore Specialista, intesa a conseguire l'inquadramento nel superiore livello 7, con le relative differenze retributive, oltre al risarcimento dei danni alla professionalità derivati dal demansionamento subito a partire dall'anno 2002; in particolare, ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nel respingere la domanda di superiore inquadramento in base ad un'inesatta ricostruzione dei fatti di causa e ad un inadeguato esame dei documenti acquisiti, da cui avrebbe dovuto evincersi, viceversa, la piena riconducibilità al livello 7 del settore impiegatizio, (distinto rispetto al livello 7 Quadri) delle mansioni di fatto svolte da esso ricorrente, in relazione al comprovato esercizio continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa; ha evidenziato che la rivendicata declaratoria non prevedeva lo svolgimento di funzioni direttive in senso stretto ma, rispetto ai progettisti,
l'espletamento di funzioni implicanti l'apporto di contributi professionali a carattere progettuale- innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione, così come dimostrato dai documenti depositati, dalle schede di valutazione effettuate dall'azienda tramite i suoi responsabili, e come, del resto, riconosciuto nella memoria difensiva della Società convenuta, mediante l'espressa attribuzione del ruolo di “responsabile di commessa/progetto”, chiamato a redigere progetti per l'area di vendita assegnata ed anche per clienti strategici Business, tramite elaborazione di documenti tecnico/progettuali, di documenti per la valorizzazione economica ed, infine, di documenti esecutivi per l'implementazione, verifica, collaudo e realizzazione della soluzione progettuale, una volta che questa fosse stata accettata dal cliente;
in proposito ha sottolineato che, in qualità di progettista, egli aveva il compito di verificare, anche nel caso di soluzioni personalizzate,
l'utilizzo di tecnologie, prodotti, servizi professionali di fornitori esterni, affinché la soluzione proposta funzionasse per tutta la durata contrattuale, evidenziando che trattavasi di progettazione sistemistica e replicabile;
che aveva sempre riportato valutazioni di eccellenza;
che, rispetto alla redazione dei progetti, non era soggetto all'approvazione degli organi dirigenziali, ma solo alle verifiche sulla rispondenza di tali progetti alla normativa. L'appellante ha, inoltre, censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui era stata limitata al riconoscimento del solo danno da perdita di retribuzione legato al demansionamento, senza considerazione alcuna per il danno da perdita di professionalità e sottovalutando l'abissale differenza tra le mansioni di venditore specialista e di progettista professional con quelle di assegnategli nel 2013 e Controparte_2
di (TPC) assegnategli nel 2016, sostanzialmente riconducibili alla figura Controparte_3 di un addetto commerciale equiparabile al personale dei negozi, chiamato a svolgere anche azioni pubblicitarie e volantinaggio, rientranti nel 1° livello contrattuale. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accogliersi integralmente la domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado. ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto;
in via incidentale, ha Controparte_1 chiesto riformarsi la sentenza nella parte in cui, mediante riconoscimento dell'avvenuto demansionamento, erano stati disattesi i basilari principi in tema di riparto degli oneri di allegazione e probatori in detta materia, laddove le allegazioni in seno al ricorso erano scarsissime e puramente valutative ed astratte, prive di supporto documentale, così da impedire ogni valutazione in concreto circa l'effettivo abbassamento del globale livello delle prestazioni patito dal lavoratore, e circa l'effettivo depauperamento della professionalità; ha sottolineato, quindi, la contraddittorietà in cui era incorso lo stesso ricorrente nell'assumere da un lato la pretesa dequalificazione rispetto a mansioni di VI livello – ritenute, in tal prospettiva, corrette – e nel domandare, dall'altro, un superiore inquadramento al VII livello;
ha, inoltre, evidenziato come le mansioni di Progettista fossero equivalenti a quelle di Venditore, estrinsecandosi entrambe in funzioni specialistiche, dotate di un certo grado di autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali;
infine, ha reiterato l'eccezione di prescrizione estintiva, ritualmente sollevata in primo grado.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 23, lett. B), del CCNL di settore acquisito agli atti attribuisce a tutte le figure professionali descritte in seno alla declaratoria del livello 7 la qualifica di Quadri, rinviando per esse alla disciplina dettata dalla legge n. 190/1985 e dalla succecciva lett. C) della medesima disposizione contrattuale.
In piena conformità al dettato legislativo, le Parti Sociali hanno, dunque, individuato il connotato essenziale, inerente alla declaratoria del superiore livello rivendicato, nell'esercizio di funzioni direttive, implicanti non soltanto autonomia e discrezionalità operativa, bensì
“responsabilizzazione primaria sui risultati” ottenuti dall'intera unità produttiva, al controllo e coordinamento della quale essi siano preposti;
in alternativa alle funzioni direttive, la citata disposizione richiede l'attribuzione di funzioni altamente specialistiche, implicanti una conoscenza del mercato di riferimento così approfondita da tradursi nell'ideazione di nuovi prodotti o servizi, nel potere di definire le modalità di lancio di un prodotto sul mercato, e nella gestione delle strategie aziendali conseguenti a tale lancio, ovvero nell'ideazione e programmazione di iniziative pubbicitarie, nella definizione di modelli, ed inoltre nel monotiraggio circa l'andamento di tali attività e nella promozione di interventi correttivi, mediante attivazione delle opportune procedure.
In definitiva, il lavoratore di livello 7 deve esprimere elevatissima capacità gestionale ed organizzativa e deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'impresa, attraverso la gestione, la conduzione ed il coordinamento di risorse umane, ovvero attraverso un apporto di grado specialistico così alto da valere, in quanto epressione di massima compentenza e rilevanza, quale vera e propria cooperazione nel realizzare i principali obiettivi aziendali a carattere progettuale- innovativo di particolare complessità; ciò in linea con quanto stabilito dall'art. 2, primo comma, della citata legge n.190/1985, a mente del quale: “ La categoria dei quadri e' costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.”
Ebbene, alla stregua delle risultanze istruttorie, i contenuti dell'attività in concreto svolta dall'originario ricorrente, nel periodo cui viene riferita la domanda di superiore inquadramento e di differenze retributive, non si sostanziano in un contribuito sistematico alla elaborazione di progetti e di programmi innovativi aziendali;
né si può dire che egli abbia coordinato l'operato di altre risorse umane.
Al contrario, dalla produzione documentale acquisita agli atti emerge in tutta evidenza lo svlgimento dell'attività di Progettista, senza dubbio con quel grado di specializzazione, nonché di autonomia operativa e decisionale pacificamente ricondotto al livello 6 dalla declaratoria contrattuale, ossia esplicabile nell'ambito delle direttive generali impartite dai superiori gerarchici e sotto la loro supervisione, essendo costoro i responsabili dei risultati complessivi dell'attività imputabile al settore aziendale di appartenenza.
Non è, infatti, estranea alla figura professionale del Progettista di livello 6 la previsione di una consolidata preparazione, di una certa capacità gestionale, di un'attitudine a volgere attività complesse, anche attraverso il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche, che richiedano un contributo professionale autonomo e innovativo, nonché la capacità di sviluppare progetti relativi ad apparati complessi, operando le necessarie valutazioni e assicurando l'ampliamento e l'adeguamento degli impianti esistenti, anche mediante la realizzazione di nuovi servizi;
è quanto si evince dalla chiara lettera della declaratoria inerente al livello già formalmente riconosciuto all'appellante, ed in tal senso i documenti in atti attestano l'esercizio di funzioni negli esatti limiti fissati da tale declaratoria.
D'altro canto, le valutazioni sulla professionalità del lavoratore, espresse dalla darice di lavoro in termini di eccellenza, sono scaturite dalla verifica circa la qualità del lavoro dal medesimo svolto, ma pur sempre in relazione ai peculiari contenuti professionali della declaratoria di appartenenza, nè tali valutazioni possono trasmodare in riconoscimenti in favore del prestatore di un livello superiore a quello assegnatogli formalmente, poiché l'assegnazione si delinea esclusivamente in rapporto alla tipologia e natura delle mansioni di fatto svolte, non già in relazione alla qualità dei risultati ottenuti.
Non ha, pertanto, alcun valore confessorio l'affermazione della Società convenuta in merito al ruolo del ricorrente di “responsabile di commessa/progetto”, come tale chiamato a redigere progetti per l'area di vendita assegnata ed anche per clienti strategici Business, tramite elaborazione di documenti tecnico/progettuali, di documenti per la valorizzazione economica ed, infine, di documenti esecutivi per l'implementazione, verifica, collaudo e realizzazione della soluzione progettuale, una volta che questa fosse stata accettata dal cliente;
si tratta, a ben vedere, esattamente delle attività descritte con riguardo alle figure professionali del livello 6 (Specialista di pianificazione rete/servizidi rete;
Esperto del supporto specialistico), ossia svolte, nell'ambito di direttive generali, in conformità alla normativa aziendale e mediante esercizio di un certo grado di ideazione e di elaborazione creativa di contenuti progettuali inerenti ad impianti e a reti.
Viceversa, la progettualità innovativa richiesta al lavoratore inquadrato nel superiore livello 7 deve esprimersi attraverso la creazione di veri e propri modelli “sperimentali”, idonei ad incidere sulle impostazioni di sistema, mediante apporto a questo di modifiche essenziali, in un'ottica evolutiva del sistema stesso nel suo complesso;
tali interventi, dunque, implicano scelte strategiche anche al di fuori delle direttive già impartite in ordine agli schemi e ai modelli preesistenti.
Ebbene, nessun elemento è stato acquisito agli atti a riscontro di un'attività compiuta dall'appellante nel senso da ultimo evidenziato.
Passando a esaminare il motivo di appello principale avverso la liquidazione del danno da demansionamento, si evince chiaramente dal tenore univoco della sentenza impugnata che il
Tribunale ha inteso liquidare il danno risarcibile da perdita di professionalità e da lesione della dignità dell'immagine professionale;
la somma di euro 50.000,00 non è stata, infatti, riconosciuta a titolo retributivo ovvero a titolo di danno patrimoniale - né avrebbe potuto esserlo, senza violare il principio dispositivo, posto che, con riferimento alla fattispecie del demansionamento, in seno al ricorso di primo grado non è stata dedotta alcuna lesione patrimoniale - bensì rappresenta in termini monetari il ristoro che il primo giudice ha ritenuto congruo rispetto all'effettivo pregiudizio arrecato alla capacità professionale del ricorrente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, della gravità e della durata della dequalificazione.
Rileva, dunque, il Collegio che, sotto tale profilo, il gravame appare inammissibile, ancor prima che infondato, posto che il riconoscimento in favore dell'appellante della somma di euro
50.000,00 non trova altro titolo giustificativo che il ritenuto danno alla professionalità, non avendo il ricorrente giammai chiesto in primo grado il risarcimento di danni di natura patrimoniale, né avendo in ogni caso avanzato domanda di risarcimento di danni ulteriori a quello alla professionalità ed all'immagine; rispetto a quest'ultimo, poi, vi è assoluto difetto di allegazioni, ancor prima che di prove, circa il concreto profilo di lesività della condotta datoriale rispetto all'immagine ed al decoro della persona del lavoratore, così che l'omessa liquidazione di somme a tale titolo non può che essere confermata.
L'appello incidentale va accolto nei soli limiti di fondatezza dell'eccezione di prescrizione estintiva decennale ordinaria rispetto alla liquidazione del danno professionale, così che la somma al detto titolo quantificata dal Tribunale, con riferimento all'intero periodo dedotto in causa di durata poco meno che ventennale, va decurtata in proporzione al ridotto lasso temporale da assumersi come parametro, che diviene l'ultimo decennio anteriore alla domanda giudiziale.
Ne discende, sempre in forza del criterio equitativo utilizzato dal Tribunale, che all'appellante possa riconoscersi a titolo di risarcimento del danno professionale la minor somma di euro
25.000,00, ridotta della metà in relazione al sostanziale dimezzarsi del numero di anni per i quali il diritto di credito azionato non si è prescritto.
I restanti motivi a base dell'appello incidentale vanno disattesi, in quanto correttamente il
Tribunale, rispetto all'azione di demansionamento, ha applicato i criteri di riparto degli oneri probatori nella specifica materia elaborati da ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, giungendo alla condivisibile conclusione di far ricadere sulla Società resistente il rischio della mancata prova in ordine alla perfetta equivalenza tra ruolo rivestito in precedenza e ruolo successivamente assegnato.
Le spese del grado, in onore alla reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate fra le parti
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna al pagamento in favore di della minor somma di euro Controparte_1 Parte_1
25.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, oltre interessi come per legge dalla data della sentenza;
condanna alla restituzione di quanto eventualmente percepito Parte_1
in eccedenza alla suddetta somma, in esecuzione della sentenza impugnata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
3) dichiara che a carico dell'appellante principale sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma
1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente