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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 831/2025
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e/o assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Angelo NOBILE - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
UL, ES ER e TA TT - Convenuto -
OGGETTO: “RATEI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27 gennaio 2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler condannare l' CP_1 al pagamento in suo favore dei ratei di assegno ordinario di invalidità ex L. n°
222/1984 – quantificati in lordi €.4.340,51, per il periodo dal 1° novembre
2022 fino al 31 marzo 2024 – giusta mod. TE08 del 15 marzo 2024, emesso dall' a seguito del decreto di omologa ex art. 445-bis cpc. del 6 febbraio CP_1
2024 e dell'invio in data 13 febbraio 2024 dello specifico mod. AP15, relativamente ai requisiti socioeconomici.
Si costituiva l' e deduceva di avere provveduto, nelle more del CP_1 giudizio, al riconoscimento ed al pagamento della prestazione, con la decorrenza richiesta, ma con erogazione – con la rata di giugno 2025 - di arretrati netti pari a €.3.342,05, trattandosi di somme da assoggettare ad
1 Sentenza R.G. n° 831/25 imposizione fiscale: chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, limitatamente alla somma erogata, e rigettarsi la residua domanda, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente insisteva comunque nelle proprie richieste.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*******************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto al pagamento della prestazione, con la decorrenza richiesta e al netto delle trattenute fiscali, sebbene successivamente alla notifica del ricorso: in parte qua deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
È appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle 2 Sentenza R.G. n° 831/25 rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
-------------
Quanto alle somme trattenute a titolo di imposizione fiscale, si osserva che nel mod. TE08 del 15 marzo 2024 era stato ex professo indicato che gli arretrati ammontavano alla somma lorda di €.4.340,51, sicché appare evidente che parte ricorrente – avendo espressamente richiamato la predetta nota dell' – abbia a sua volta formulato la domanda quantificando la somma CP_1 al lordo delle imposte, il cui calcolo evidentemente poteva e doveva esser operato solo dall' , quale sostituto di imposta: CP_1
Ed invero, occorre rimarcare che la liquidazione delle prestazioni di natura previdenziale deve avvenire sempre al lordo, poiché l' , nel quantificare la CP_1 propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali (come reiteratamente affermato dalla SUPREMA CORTE: cfr. CASS. 23 2017 N° 25016 e CASS. Pt_2 Pt_3
23 N° 8406). Pt_2 Parte_4
Correttamente, quindi, è stato in concreto erogato al beneficiario solo l'importo netto.
°°°°°°°°°°°
Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico dell' parte CP_1 virtualmente soccombente, in misura assolutamente prevalente. Si rileva, infatti, che l' non ha addotto alcuna dimostrazione CP_1 dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente, dovendosi peraltro rimarcare che: “Il ritardato pagamento di un debito previdenziale o assistenziale determina l'obbligo dell'Istituto debitore di corrispondere gli accessori a prescindere dall'imputabilità soggettiva del ritardo nell'adempimento, atteso che, stante la tutela attribuita ai crediti previdenziali dall'art. 38 della costituzione, il credito derivante dalla disposizione di cui all'art. 429, terzo comma cod. proc. civ. costituisce una componente indefettibile del credito principale e quindi sussiste per il solo fatto oggettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa del creditore” (sic CASS. LAV. 2
LUGLIO 2002 N° 9583).
Del resto, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036).
Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali (calcolata in base allo scaglione relativo al valore della causa fino a €.5.200,oo) si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla Parte_5 applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo
4 Sentenza R.G. n° 831/25 comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, nei limiti di quanto erogato dall' , rigettando il ricorso per il residuo;
CP_1
2. condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
Angelo NOBILE, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 27 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Sentenza R.G. n° 831/25
5 Sentenza R.G. n° 831/25
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e/o assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Angelo NOBILE - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
UL, ES ER e TA TT - Convenuto -
OGGETTO: “RATEI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27 gennaio 2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler condannare l' CP_1 al pagamento in suo favore dei ratei di assegno ordinario di invalidità ex L. n°
222/1984 – quantificati in lordi €.4.340,51, per il periodo dal 1° novembre
2022 fino al 31 marzo 2024 – giusta mod. TE08 del 15 marzo 2024, emesso dall' a seguito del decreto di omologa ex art. 445-bis cpc. del 6 febbraio CP_1
2024 e dell'invio in data 13 febbraio 2024 dello specifico mod. AP15, relativamente ai requisiti socioeconomici.
Si costituiva l' e deduceva di avere provveduto, nelle more del CP_1 giudizio, al riconoscimento ed al pagamento della prestazione, con la decorrenza richiesta, ma con erogazione – con la rata di giugno 2025 - di arretrati netti pari a €.3.342,05, trattandosi di somme da assoggettare ad
1 Sentenza R.G. n° 831/25 imposizione fiscale: chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, limitatamente alla somma erogata, e rigettarsi la residua domanda, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente insisteva comunque nelle proprie richieste.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto al pagamento della prestazione, con la decorrenza richiesta e al netto delle trattenute fiscali, sebbene successivamente alla notifica del ricorso: in parte qua deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
È appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle 2 Sentenza R.G. n° 831/25 rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
-------------
Quanto alle somme trattenute a titolo di imposizione fiscale, si osserva che nel mod. TE08 del 15 marzo 2024 era stato ex professo indicato che gli arretrati ammontavano alla somma lorda di €.4.340,51, sicché appare evidente che parte ricorrente – avendo espressamente richiamato la predetta nota dell' – abbia a sua volta formulato la domanda quantificando la somma CP_1 al lordo delle imposte, il cui calcolo evidentemente poteva e doveva esser operato solo dall' , quale sostituto di imposta: CP_1
Ed invero, occorre rimarcare che la liquidazione delle prestazioni di natura previdenziale deve avvenire sempre al lordo, poiché l' , nel quantificare la CP_1 propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali (come reiteratamente affermato dalla SUPREMA CORTE: cfr. CASS. 23 2017 N° 25016 e CASS. Pt_2 Pt_3
23 N° 8406). Pt_2 Parte_4
Correttamente, quindi, è stato in concreto erogato al beneficiario solo l'importo netto.
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Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico dell' parte CP_1 virtualmente soccombente, in misura assolutamente prevalente. Si rileva, infatti, che l' non ha addotto alcuna dimostrazione CP_1 dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente, dovendosi peraltro rimarcare che: “Il ritardato pagamento di un debito previdenziale o assistenziale determina l'obbligo dell'Istituto debitore di corrispondere gli accessori a prescindere dall'imputabilità soggettiva del ritardo nell'adempimento, atteso che, stante la tutela attribuita ai crediti previdenziali dall'art. 38 della costituzione, il credito derivante dalla disposizione di cui all'art. 429, terzo comma cod. proc. civ. costituisce una componente indefettibile del credito principale e quindi sussiste per il solo fatto oggettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa del creditore” (sic CASS. LAV. 2
LUGLIO 2002 N° 9583).
Del resto, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036).
Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali (calcolata in base allo scaglione relativo al valore della causa fino a €.5.200,oo) si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla Parte_5 applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo
4 Sentenza R.G. n° 831/25 comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, nei limiti di quanto erogato dall' , rigettando il ricorso per il residuo;
CP_1
2. condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
Angelo NOBILE, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 27 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Sentenza R.G. n° 831/25
5 Sentenza R.G. n° 831/25