CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione lavoro composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere riunita in camera di consiglio, all'udienza del 27 novembre 2025, nel procedimento iscritto al n.390/2024 r.g.l.
TRA
appellante Parte_1
E
appellata Controparte_1
Ha emesso il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
in parziale accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale, condanna al versamento in favore dell'appellante della somma Controparte_1 di euro 574,00 a titolo di indennità di mancato preavviso;
rigetta ogni altra richiesta;
ordina a la restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata;
Controparte_1
2) condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio, che liquida in favore dell'appellante in euro 3.118,50 per il primo grado e in euro 3.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
Ancona, 27 novembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione lavoro composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere riunita in camera di consiglio, all'udienza del 27 novembre 2025, nel procedimento iscritto al n.390/2024 r.g.l.
TRA
appellante Parte_1
E
appellata Controparte_1
Ha emesso il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
in parziale accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale, condanna al versamento in favore dell'appellante della somma Controparte_1 di euro 574,00 a titolo di indennità di mancato preavviso;
rigetta ogni altra richiesta;
ordina a la restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata;
Controparte_1
2) condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio, che liquida in favore dell'appellante in euro 3.118,50 per il primo grado e in euro 3.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
Ancona, 27 novembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente