Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE
R.G. 3996/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel/est-
Dott.ssa Veronica Vernetti -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 21/10/2024 dai coniugi (C.F. ), nato a [...] C.F._1
Napoli il 10.9.1991 e (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...], entrambi residenti in C.F._2
Giugliano in Campania (NA) alla Via Grotta del Sole, n. 42, elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania alla Via S. Nullo, 179 Country Park presso lo studio dell'Avv. Florinda Conte che li rappresenta come da procura in atti, volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio in Pozzuoli il 12 settembre 2019, in regime di separazione dei beni e che da tale unione nascevano due figli - (nata a [...] il [...]) ed (nato a [...]_2
Pozzuoli il 7.9.2023)
viste le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma econdo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
considerato che in data 27.02.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che di seguito si riportano:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Giugliano in Campania NA alla via Grotta del
Sole n. 42, condotta in locazione con contratto intestato al IG. Pt_1
, resterà assegnata alla IG.ra , la quale continuerà
[...] Parte_2
ad abitarla, con i corredi e gli arredi, unitamente ai due figli minori Per_1
ed ; Per_2
3. stabilire che entro 15 giorni dal decreto di omologa della separazione, il IG. provvederà a trasferire la propria residenza presso Parte_1
l'immobile della madre, sito in Pozzuoli NA alla via Artiaco n. 196, ritirando dall'immobile coniugale tutti i propri effetti personali;
4. disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ed , i Per_1 Per_2
pag. 2/6 quali continueranno a vivere con la madre presso l'immobile coniugale sito in Giugliano in Campania NA alla via Grotta del Sole n. 42;
5. in riferimento al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, il martedì, il giovedì ed il venerdì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00. A settimane alterne, i minori trascorreranno con il padre l'intera giornata della domenica. Stante la tenera età dei minori, al momento, le parti non prevedono il pernottamento dei minori presso il padre;
6. al compimento dei quattro anni di età del piccolo , il padre potrà Per_2
vedere e tenere con sè i figli minori, oltre ai pomeriggi summenzionati, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle 17,30 fino alla domenica pomeriggio alle 18,00, con pernottamento;
7. le parti stabiliscono che eventuali ampliamenti del diritto di visita del padre, verranno accordati tra le parti, previo accordo telefonico da raggiungere almeno 24 ore prima del diritto di visita così come summenzionato;
8. durante le ferie natalizie e pasquali, i minori, ad anni alterni, festeggeranno con un genitore il 24 ed il 26 dicembre e con l'altro il 25, con un genitore il 31 dicembre e con l'altro il 1° gennaio e con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì in albis;
9. durante le vacanze estive, fino al compimento dei quattro anni di vita di
, il padre potrà trascorrere con i figli minori una intera settimana Per_2
nel mese di agosto, senza pernottamento;
da comunicare alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
10.al compimento del quarto anno di vita del minore , durante le Per_2
vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli una settimana, nel mese di pag. 3/6 agosto, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
11.porre a carico del IGnor un assegno mensile di €500,00 Parte_1
(cinquecento/00), di cui €250,00 per ciascun figlio. Tale assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di ottobre 2025, sul conto corrente intestato alla IG.ra , di cui ad oggi il IG. Parte_2
è a conoscenza delle coordinate;
Pt_1
12.porre a carico del IG. il pagamento del 50% di tutte le Parte_1
spese straordinarie, ossia spese mediche non coperte dal SSN e spese scolastiche ed universitarie, secondo quanto previsto dal protocollo di
Intesa del Tribunale di Napoli nord, di cui le parti confermano di essere a conoscenza;
13. dichiarare che l'importo dell'assegno unico erogato dall' e spettante per i figli ed venga richiesto ed CP_1 Per_1 Per_2
incassato al 50% da entrambi i genitori;
14.le parti si impegnano a versare il canone di locazione nella misura di
€380,00 al 50% tra le parti. Laddove il contratto di locazione dovesse subire delle modifiche le parti si impegnano, parimenti, a versare ciascuno il 50% del canone di locazione. Il 50% del canone anzidetto verrà versato dal IG. unitamente all'assegno di mantenimento, in modo che la Pt_1
IG.ra provvederà al pagamento dell'intera somma al Parte_2
locatore;
15.stabilire che il IG. provvederà, fino all'estinzione del Parte_1
debito, a pagare tutte le rate relative al finanziamento Compass spa intestato alla IG.ra esonerando quest'ultima dal Parte_2
mancato versamento di ciascuna rata;
16.stante la giovane età della IG.ra , le parti prevedono Parte_2
pag. 4/6 che ognuno provvederà al proprio mantenimento;
17. disporre l'obbligo per entrambi i coniugi di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, soprattutto allorquando hanno con sé i figli minori.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
ritenuto che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...]_1
il 10.9.1991) e (nata a [...] il [...]) Parte_2
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Pozzuoli (atto n.197, parte II, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2019) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 07.04.2025
pag. 5/6 Il Giudice relatore/estensore
Eugenio Troisi
pag. 6/6
Il Presidente
Nadia Zampogna