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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/11/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
OL, all'udienza del 11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3166/2024 R.G. fra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, Parte_1 C.F._1 domiciliata nel di lui studio in Roma salita San Nicola da Tolentino 1/b, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del Ministro in carica, domiciliato Controparte_1 in Roma Viale Trastevere 76/A domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Potenza corso 18
Agosto 1860 n.48;
- RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4.11.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente docente non di ruolo con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/25, adiva il giudice del lavoro esponendo di avere svolto mansioni equivalenti a quelle svolte dai colleghi di ruolo, presso l'istituto scolastico di utilizzazione come in atti documentato, e di aver ricevuto un trattamento economico deteriore non avendo percepito la CARD (carta docenti) pari a 500,00 euro mensili da spendere per l'aggiornamento professionale;
che, l'aggiornamento professionale è previsto dall'art. 282 d.lgs n. 2971994 e dall'art. 28 CCNL Comparto scuola del 4.8.1995, e che l'art. 63 del CCNL 27.11.2007 onera l'Amministrazione a fornire strumenti e risorse per la formazione del personale senza alcuna distinzione di ruolo o non di ruolo;
che l'art. 1 legge del 13 luglio 2015 n. 107 ha istituito la Carta
Docenti e che con DPCM n. 32313 del 23.9.2015 art. 2 è stato previsto per i docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale , compresi i docenti in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta , precisando al punto 4 che spetta solo al personale docente a tempo indeterminato e che, da ultimo, è intervenuto l'art. 2 del DL 22 aprile
2020 (emergenza COVID formazione scolastica a distanza), e che tutte queste disposizioni escludendo di fatto i docenti non di ruolo dai beneficiari della Carta, risultano in contrasto con il diritto comunitario, parità di trattamento, integrando una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro CR 1999/70 oltre alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel frattempo venutasi a formare con orientamento recepito dal Consiglio di Stato e poi da giudici dei Tribunali Ordinari;
Tanto premesso, la ricorrente adiva il Tribunale per accertare e dichiarare il proprio diritto soggettivo perfetto a pretendere, anche per il futuro e sino alla data della immissione in ruolo se non ancora nel frattempo intervenuta, a usufruire del beneficio economico (500,00 euro) annui mediante Carta del docente e per l'effetto condannare il al pagamento in favore della ricorrente alla somma di CP_1 euro 500,00 per anno scolastico come sopra indicato, oltre accessori con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e degli onorari, con distrazione.
Non si costituiva il , (già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del in , nè l'
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ritualmente citati,
[...] per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, sulle note scritte della ricorrente, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione del Tribunale adito, atteso che la domanda non è volta a sindacare la legittimità di atti amministrativi ma all'accertamento di un diritto soggettivo.
3. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, quale docente con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico
2024/25, presupposta la violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, rivendica il diritto a percepire la somma di euro 500,00 annue quale Carta docente per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali prevista dall'art. 1 co.121 legge n. 107 del 2015. Richiama l'applicazione della giurisprudenza comunitaria e del Consiglio di Stato chiedendo di riconoscere il relativo diritto all'assegnazione della Carta e del corrispettivo economico per l'a/s di riferimento.
Secondo l'art. 3 del D.P.C.M. del 23.9.2015 il valore nominale non superiore ai 500,00 euro è utilizzabile nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ossia dall'1settembre al 31 agosto. I commi
2 e 3 del citato art. 3 stabiliscono che entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili sono destinate ad incrementare l'importo della Carta. La cifra residua, non utilizzata nell'anno scolastico di riferimento, rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.
La ricorrente chiede di condannare il al pagamento di una somma equivalente al valore CP_1 nominale della cd. carta del docente ma tale richiesta non può essere accolta atteso che, anche per i docenti di ruolo non è previsto il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un determinato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale e specificamente individuati a monte dell'ordinamento entro le tempistiche sopra descritte.
La doglianza della ricorrente allora è fondata nei limiti seguenti:
Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali il legislatore ha introdotto l'art.1, comma 121, della legge n.107 del 2015, istituendo la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, con possibilità di utilizzo per l'acquisto di libri o di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni o di riviste e tutto ciò che è utile all'aggiornamento professionale (es., ingresso musei, spettacoli, cinema, mostre ed eventi culturali).
Con successivi DPCM del 23.9.2015 e 28.11.2016 si è previsto che la Carta docenti venga assegnata d'ufficio ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio e le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.
Pertanto, l'impianto normativo in questione non prevede il diritto alla c.d “Carta Docente” per i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, esclusione quindi “contestata” dalla ricorrente che ritiene che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, e che tale esclusione si pone in contrasto con la normativa europea che vieta atti discriminatori, tant'è che la Corte di Giustizia europea (ord. causa C-451/21) è intervenuta in merito affermando che l'indennità di cui alla c.d. Carta Docente è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello a tempo determinato, e per valorizzarne le competenze professionali.
La giurisprudenza italiana chiamata a pronunciarsi sempre più frequentemente sulla crescente domanda dei docenti precari, di sostegno, educativi, ecc., si è pure pronunciata favorevolmente per il diritto della “Carta Docente” anche ai docenti con contratto a tempo determinato, il bonus in questione spetta al docente “precario” che si trovi in una condizione assimilabile a quella del lavoratore a tempo determinato ad esso comparabile, equiparabilità che non tollera trattamento diversificato tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato, concludendo tuttavia con statuizioni non coincidenti anzi molto variegate (alcuni giudici riconoscono il diritto e il diritto alla corresponsione delle somme di danaro equivalenti, altri il solo diritto rimettendo all'amministrazione di provvedere ad adeguare il sistema, altri ancora il diritto ma non quello a percepire le corrispondenti somme di danaro anche perché riferite ad anni pregressi per i quali non sarebbe più possibile
“spendere” il bonus in quanto naturalmente scaduto, altri giudici affermano pure che per il diritto al bonus in questione, occorre “fare riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico al quale il bonus stesso concerne, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati”. Di recente con sentenza Sez. L - n. 29961 del 27/10/2023, la Corte di Cassazione ha affermato che
“la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Peraltro, analogo diritto è stato riconosciuto sempre dalla Corte in precedenza
(Sez. L - , Sentenza n. 32104 del 31/10/2022 “in tema di personale scolastico, la
c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto
a precisi oneri formativi”).
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 2022 in applicazione degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, ha riconosciuto anche ai docenti precari con rapporto di lavoro a scadenza annuale, il diritto a percepire la “Carta docente” la cui corresponsione oggi viene riservata ai soli titolari di contratto a tempo indeterminato, affermando che il personale precario ha diritto alla Carta ovvero al beneficio economico di 500 euro a supporto della formazione e dell'aggiornamento di cui già fruiscono i docenti di ruolo.
Secondo il Consiglio la scelta del di escludere dal beneficio della Carta del docente il CP_1 personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La contrarietà ai principi costituzionali, inoltre, renderebbe già inutile l'analisi della questione relativa alla conformità degli atti alla normativa comunitaria e tuttavia, attesa la rilevanza della questione, si ritiene utile affrontare.
La cornice normativa di riferimento è l'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_6 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 al comma 124, stabilisce che
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il D.P.C.M., rubricato come “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, l'art. 2 dello stesso individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli al comma 1 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Procedendo nella disamina della fattispecie va segnalata la nota del prot. n. 15219 del 15 CP_1 ottobre 2015 – oggetto di impugnazione unitamente al d.P.C.M. del 23 settembre 2015, la quale al punto 2 (rubricato “Destinatari”) ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione
e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
Il Consiglio di Stato con la sentenza sopra riportata ricostruisce un sistema di formazione “a doppia trazione”, quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Tale sistema è stato ritenuto contrastante con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A. creando un sistema che va a favorire la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario e non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione a tutti i docenti, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Tra l'altro, servendosi la P.A. del personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve allo stesso tempo curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava, quindi, su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso.
Non ultimo, il fatto che la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato)
e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così, non conseguire la stabilità del rapporto, anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 D.P.C.M.. del 28 novembre 2016, pertanto risulta illogica negarla ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico. Da tutto ciò, è evidente il contrasto rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
In definitiva, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre
2007. la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria”, quindi in chiave di complementarità rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa e anzi debba essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come il ricorrente), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo.
Questo, in sintesi, l'argomentare del Consiglio di Stato, che ha accolto l'appello ed ha annullato gli atti impugnati (in specie: il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 CP_7 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Sulla conformità di questa disposizione poi rispetto alla disciplina euro unitaria è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con decisione del 18 maggio 2022 sul rapporto tra la disciplina interna e la clausola 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
la
Corte ha ritenuto che la clausola punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di euro 500,00 l'anno concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali mediante la carta elettronica del docente. Salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 punto 1 perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello a tempo determinato. Secondo la Corte non residuano ragioni oggettive che richiedono la disparità di trattamento nell'ambito di un rapporto di impiego che invece si caratterizza in modo oggettivo e trasparente.
In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal
Consiglio di Stato con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “Carta
Elettronica del docente” anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Pertanto, deve ritenersi che la ricorrente ha svolto attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, né il ha allegato o provato ragioni concrete che smentiscano la CP_1 sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente con quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato con la stessa qualifica, anzi, in analoghe vicende giudiziarie, nella costituzione ha inteso aderire alla domanda del ricorrente discostandosene solo nella parte relativa al quantum in danaro richiesto.
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didatticotemporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
Il DPCM 28 novembre 2016 detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria. La Carta realizzata in forma di applicazione web, attraverso il sistema di accesso alla rete Internet su piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi. il sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione. Come affermato di recente dai giudici di legittimità, si tratta di una obbligazione di pagamento. La norma primaria fa riferimento all'
«acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. “L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente CP_1 disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione CP_1 nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)”, Ciò cui mira l'obbligazione è l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento. Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato
è in sostanza, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione. Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame, essendo l'operazione condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente
DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non
è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
A questo punto, si impone una precisazione: accertato e riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire della Carta docenti, deve rilevarsi come l'art. 6 co.7 del DPCM 28.11.2016 stabilisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto. Il che significa che i docenti precari avrebbero dovuto richiedere di fruire del beneficio durante i precedenti anni scolastici e oggi possono fruirne con le modalità previste per i docenti di ruolo, utilizzando le somme assegnate con riferimento ad uno specifico anno scolastico entro il biennio successivo, con esclusione quindi della possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso. Insomma non di prescrizione del diritto si tratta ma di impossibilità a fruire del bonus come già accade per i docenti di ruolo;
un diverso trattamento finirebbe per creare evidente disparità di trattamento, non giustificabile, tra il docente precario e il docente di ruolo che di cui di fatto è impedito di utilizzare i fondi della carta se non spesi entro il biennio. Sub specie, il beneficio, considerato il periodo di svolgimento del servizio precario, va riconosciuto per l'a.s.
2024/25 perché in concreto ancora fruibile (rispetto alla data di presentazione del ricorso).
Tale motivazione risulta conforme a recenti pronunce della Suprema Corte (vds sentenza 29961 del
27.10.2023) nelle quali, appunto, si è stabilito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
37/2018 e D.M. 147/2022 (cause di lavoro fino a 1100,00 euro), tenuto conto del valore e della tipicità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTA e DICHIARA il diritto di alla “carta docenti" per il periodo di lavoro Parte_1 prestato quale docente a tempo determinato cd “precario” nell'a. s. 2024/25;
- ACCERTA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/25;
- CONDANNA il a tutti gli adempimenti conseguenti al Controparte_1 fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e dunque, in quanto compatibili con la presente pronunzia, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo;
- CONDANNA il a rifondere in favore del ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Potenza lì 11.9.2025
Il Giudice del Lavoro Eugenio OL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
OL, all'udienza del 11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3166/2024 R.G. fra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso, Parte_1 C.F._1 domiciliata nel di lui studio in Roma salita San Nicola da Tolentino 1/b, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del Ministro in carica, domiciliato Controparte_1 in Roma Viale Trastevere 76/A domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Potenza corso 18
Agosto 1860 n.48;
- RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4.11.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente docente non di ruolo con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/25, adiva il giudice del lavoro esponendo di avere svolto mansioni equivalenti a quelle svolte dai colleghi di ruolo, presso l'istituto scolastico di utilizzazione come in atti documentato, e di aver ricevuto un trattamento economico deteriore non avendo percepito la CARD (carta docenti) pari a 500,00 euro mensili da spendere per l'aggiornamento professionale;
che, l'aggiornamento professionale è previsto dall'art. 282 d.lgs n. 2971994 e dall'art. 28 CCNL Comparto scuola del 4.8.1995, e che l'art. 63 del CCNL 27.11.2007 onera l'Amministrazione a fornire strumenti e risorse per la formazione del personale senza alcuna distinzione di ruolo o non di ruolo;
che l'art. 1 legge del 13 luglio 2015 n. 107 ha istituito la Carta
Docenti e che con DPCM n. 32313 del 23.9.2015 art. 2 è stato previsto per i docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale , compresi i docenti in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta , precisando al punto 4 che spetta solo al personale docente a tempo indeterminato e che, da ultimo, è intervenuto l'art. 2 del DL 22 aprile
2020 (emergenza COVID formazione scolastica a distanza), e che tutte queste disposizioni escludendo di fatto i docenti non di ruolo dai beneficiari della Carta, risultano in contrasto con il diritto comunitario, parità di trattamento, integrando una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro CR 1999/70 oltre alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel frattempo venutasi a formare con orientamento recepito dal Consiglio di Stato e poi da giudici dei Tribunali Ordinari;
Tanto premesso, la ricorrente adiva il Tribunale per accertare e dichiarare il proprio diritto soggettivo perfetto a pretendere, anche per il futuro e sino alla data della immissione in ruolo se non ancora nel frattempo intervenuta, a usufruire del beneficio economico (500,00 euro) annui mediante Carta del docente e per l'effetto condannare il al pagamento in favore della ricorrente alla somma di CP_1 euro 500,00 per anno scolastico come sopra indicato, oltre accessori con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e degli onorari, con distrazione.
Non si costituiva il , (già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del in , nè l'
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ritualmente citati,
[...] per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, sulle note scritte della ricorrente, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Preliminarmente deve affermarsi la giurisdizione del Tribunale adito, atteso che la domanda non è volta a sindacare la legittimità di atti amministrativi ma all'accertamento di un diritto soggettivo.
3. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, quale docente con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico
2024/25, presupposta la violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, rivendica il diritto a percepire la somma di euro 500,00 annue quale Carta docente per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali prevista dall'art. 1 co.121 legge n. 107 del 2015. Richiama l'applicazione della giurisprudenza comunitaria e del Consiglio di Stato chiedendo di riconoscere il relativo diritto all'assegnazione della Carta e del corrispettivo economico per l'a/s di riferimento.
Secondo l'art. 3 del D.P.C.M. del 23.9.2015 il valore nominale non superiore ai 500,00 euro è utilizzabile nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ossia dall'1settembre al 31 agosto. I commi
2 e 3 del citato art. 3 stabiliscono che entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili sono destinate ad incrementare l'importo della Carta. La cifra residua, non utilizzata nell'anno scolastico di riferimento, rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.
La ricorrente chiede di condannare il al pagamento di una somma equivalente al valore CP_1 nominale della cd. carta del docente ma tale richiesta non può essere accolta atteso che, anche per i docenti di ruolo non è previsto il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un determinato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale e specificamente individuati a monte dell'ordinamento entro le tempistiche sopra descritte.
La doglianza della ricorrente allora è fondata nei limiti seguenti:
Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali il legislatore ha introdotto l'art.1, comma 121, della legge n.107 del 2015, istituendo la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, con possibilità di utilizzo per l'acquisto di libri o di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni o di riviste e tutto ciò che è utile all'aggiornamento professionale (es., ingresso musei, spettacoli, cinema, mostre ed eventi culturali).
Con successivi DPCM del 23.9.2015 e 28.11.2016 si è previsto che la Carta docenti venga assegnata d'ufficio ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio e le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.
Pertanto, l'impianto normativo in questione non prevede il diritto alla c.d “Carta Docente” per i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, esclusione quindi “contestata” dalla ricorrente che ritiene che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, e che tale esclusione si pone in contrasto con la normativa europea che vieta atti discriminatori, tant'è che la Corte di Giustizia europea (ord. causa C-451/21) è intervenuta in merito affermando che l'indennità di cui alla c.d. Carta Docente è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello a tempo determinato, e per valorizzarne le competenze professionali.
La giurisprudenza italiana chiamata a pronunciarsi sempre più frequentemente sulla crescente domanda dei docenti precari, di sostegno, educativi, ecc., si è pure pronunciata favorevolmente per il diritto della “Carta Docente” anche ai docenti con contratto a tempo determinato, il bonus in questione spetta al docente “precario” che si trovi in una condizione assimilabile a quella del lavoratore a tempo determinato ad esso comparabile, equiparabilità che non tollera trattamento diversificato tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato, concludendo tuttavia con statuizioni non coincidenti anzi molto variegate (alcuni giudici riconoscono il diritto e il diritto alla corresponsione delle somme di danaro equivalenti, altri il solo diritto rimettendo all'amministrazione di provvedere ad adeguare il sistema, altri ancora il diritto ma non quello a percepire le corrispondenti somme di danaro anche perché riferite ad anni pregressi per i quali non sarebbe più possibile
“spendere” il bonus in quanto naturalmente scaduto, altri giudici affermano pure che per il diritto al bonus in questione, occorre “fare riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico al quale il bonus stesso concerne, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati”. Di recente con sentenza Sez. L - n. 29961 del 27/10/2023, la Corte di Cassazione ha affermato che
“la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Peraltro, analogo diritto è stato riconosciuto sempre dalla Corte in precedenza
(Sez. L - , Sentenza n. 32104 del 31/10/2022 “in tema di personale scolastico, la
c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto
a precisi oneri formativi”).
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 2022 in applicazione degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, ha riconosciuto anche ai docenti precari con rapporto di lavoro a scadenza annuale, il diritto a percepire la “Carta docente” la cui corresponsione oggi viene riservata ai soli titolari di contratto a tempo indeterminato, affermando che il personale precario ha diritto alla Carta ovvero al beneficio economico di 500 euro a supporto della formazione e dell'aggiornamento di cui già fruiscono i docenti di ruolo.
Secondo il Consiglio la scelta del di escludere dal beneficio della Carta del docente il CP_1 personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La contrarietà ai principi costituzionali, inoltre, renderebbe già inutile l'analisi della questione relativa alla conformità degli atti alla normativa comunitaria e tuttavia, attesa la rilevanza della questione, si ritiene utile affrontare.
La cornice normativa di riferimento è l'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_6 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 al comma 124, stabilisce che
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il D.P.C.M., rubricato come “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, l'art. 2 dello stesso individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli al comma 1 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Procedendo nella disamina della fattispecie va segnalata la nota del prot. n. 15219 del 15 CP_1 ottobre 2015 – oggetto di impugnazione unitamente al d.P.C.M. del 23 settembre 2015, la quale al punto 2 (rubricato “Destinatari”) ribadisce che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione
e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
Il Consiglio di Stato con la sentenza sopra riportata ricostruisce un sistema di formazione “a doppia trazione”, quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Tale sistema è stato ritenuto contrastante con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A. creando un sistema che va a favorire la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario e non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione a tutti i docenti, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Tra l'altro, servendosi la P.A. del personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve allo stesso tempo curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava, quindi, su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso.
Non ultimo, il fatto che la Carta del Docente è erogata a favore anche dei docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato)
e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così, non conseguire la stabilità del rapporto, anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 D.P.C.M.. del 28 novembre 2016, pertanto risulta illogica negarla ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico. Da tutto ciò, è evidente il contrasto rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
In definitiva, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre
2007. la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria”, quindi in chiave di complementarità rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa e anzi debba essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come il ricorrente), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo.
Questo, in sintesi, l'argomentare del Consiglio di Stato, che ha accolto l'appello ed ha annullato gli atti impugnati (in specie: il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 CP_7 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Sulla conformità di questa disposizione poi rispetto alla disciplina euro unitaria è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con decisione del 18 maggio 2022 sul rapporto tra la disciplina interna e la clausola 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
la
Corte ha ritenuto che la clausola punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di euro 500,00 l'anno concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali mediante la carta elettronica del docente. Salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 punto 1 perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello a tempo determinato. Secondo la Corte non residuano ragioni oggettive che richiedono la disparità di trattamento nell'ambito di un rapporto di impiego che invece si caratterizza in modo oggettivo e trasparente.
In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della CGUE richiamata, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal
Consiglio di Stato con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “Carta
Elettronica del docente” anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Pertanto, deve ritenersi che la ricorrente ha svolto attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, né il ha allegato o provato ragioni concrete che smentiscano la CP_1 sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente con quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato con la stessa qualifica, anzi, in analoghe vicende giudiziarie, nella costituzione ha inteso aderire alla domanda del ricorrente discostandosene solo nella parte relativa al quantum in danaro richiesto.
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didatticotemporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
Il DPCM 28 novembre 2016 detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria. La Carta realizzata in forma di applicazione web, attraverso il sistema di accesso alla rete Internet su piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi. il sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione. Come affermato di recente dai giudici di legittimità, si tratta di una obbligazione di pagamento. La norma primaria fa riferimento all'
«acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. “L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente CP_1 disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione CP_1 nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)”, Ciò cui mira l'obbligazione è l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento. Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato
è in sostanza, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione. Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame, essendo l'operazione condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente
DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non
è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
A questo punto, si impone una precisazione: accertato e riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire della Carta docenti, deve rilevarsi come l'art. 6 co.7 del DPCM 28.11.2016 stabilisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto. Il che significa che i docenti precari avrebbero dovuto richiedere di fruire del beneficio durante i precedenti anni scolastici e oggi possono fruirne con le modalità previste per i docenti di ruolo, utilizzando le somme assegnate con riferimento ad uno specifico anno scolastico entro il biennio successivo, con esclusione quindi della possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso. Insomma non di prescrizione del diritto si tratta ma di impossibilità a fruire del bonus come già accade per i docenti di ruolo;
un diverso trattamento finirebbe per creare evidente disparità di trattamento, non giustificabile, tra il docente precario e il docente di ruolo che di cui di fatto è impedito di utilizzare i fondi della carta se non spesi entro il biennio. Sub specie, il beneficio, considerato il periodo di svolgimento del servizio precario, va riconosciuto per l'a.s.
2024/25 perché in concreto ancora fruibile (rispetto alla data di presentazione del ricorso).
Tale motivazione risulta conforme a recenti pronunce della Suprema Corte (vds sentenza 29961 del
27.10.2023) nelle quali, appunto, si è stabilito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
37/2018 e D.M. 147/2022 (cause di lavoro fino a 1100,00 euro), tenuto conto del valore e della tipicità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTA e DICHIARA il diritto di alla “carta docenti" per il periodo di lavoro Parte_1 prestato quale docente a tempo determinato cd “precario” nell'a. s. 2024/25;
- ACCERTA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/25;
- CONDANNA il a tutti gli adempimenti conseguenti al Controparte_1 fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e dunque, in quanto compatibili con la presente pronunzia, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo;
- CONDANNA il a rifondere in favore del ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Potenza lì 11.9.2025
Il Giudice del Lavoro Eugenio OL