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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 637/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUIDONE Parte_1
FRANCESCO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad atto di precetto.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 10.02.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio promosso in opposizione ad atto di precetto intimato dall'Istituto previdenziale opposto per il recupero di crediti previdenziali in forza di titolo giudiziale, il decreto ingiuntivo non opposto dichiaro esecutivo n. 197 emesso dal
Tribunale di Bari in data 22.02.2021, la parte ricorrente eccepiva l'inesistenza della notificazione del titolo esecutivo e l'erroneità della maggiore somma pretesa, avendo l' nelle premesse, affermato CP_1 di aver ottenuto un titolo per soli € 2.091,50 e poi richiesto, nell'intimazione, la maggiore somma di € 33.229,57, per domandare la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo giudiziale ed in subordine per la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto nella parte in cui è pretesa la somma eccedente quella riconosciuta giudizialmente, previa sospensione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, vinte le spese di lite da distrarre. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente opposta per domandare il rigetto della promossa opposizione per infondatezza, risultando del tutto dilatoria l'intrapresa azione giudiziale, attesa la ritualità della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo all'esito della precedente verifica giudiziale di regolarità della notifica del decreto emesso per il recupero del Tfr di due lavoratori dipendenti dalla parte opponente erogati dal Fondo di Garanzia ex art. 2 L. n.
297/1992, rappresentando che solo nelle premesse era contenuto un errore materiale nell'indicazione degli importi ingiunti, vinte le spese processuali. Produceva documentazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti la parte opponente rinunciava alla inoltrata istanza cautelare.
All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Ebbene, la proposta opposizione è palesemente infondata e non merita accoglimento.
In concreto, per comprendere le ragioni della decisione che verrà adottata occorre puntualizzare che il giudizio in esame è circoscritto alla verifica di sussistenza dei requisiti del titolo azionato prescritti ex lege per poterlo ritenere valido titolo esecutivo utile a procedere in via esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Nessun'altra domanda afferente al merito delle pretese azionate esecutivamente, pertanto, potrebbe essere anche solo astrattamente
Pag. 2 di 8 vagliata in questo giudizio1, risultando l'intrapresa azione giudiziale oppositiva all'atto di precetto limitata al solo accertamento di sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata2.
Si consideri, infatti, che esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti potrebbero essere allegati e vagliati in questo giudizio3.
A tal proposito, occorre puntualizzare che, per poter intraprendere validamente un'azione esecutiva, risulta imprescindibile la sussistenza non solo di un valido titolo esecutivo ma soprattutto che lo stesso abbia a oggetto un credito caratterizzato dai presupposti della certezza, della liquidità e della esigibilità, e che, pertanto, 1 Cfr. Cass. SS.UU. 15.05.2017, n. 11989 così massimata: “Presupposto del processo di esecuzione civile
è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, sicché, in punto di giurisdizione, non può individuarsi altro giudice competente sulla materia che non sia il giudice civile. Invero, in sede di opposizione a precetto assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia.”. 2 In tale senso cfr. anche Cass. 06.09.2017, n. 20868 così massimata: “In sede di opposizione all'esecuzione, con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, questa deve ritenersi fondata per qualunque motivo sia stata proposta, e il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione.”.
Pag. 3 di 8 l'obbligazione sia attuale, secondo quanto espressamente richiesto dall'art. 474 c.p.c.4.
Ebbene, alla luce di tutto quanto rappresentato e documentato dalle parti processuali occorre concludere per la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo non opposto azionato dall' resistente a CP_1 costituire valido titolo esecutivo nei riguardi della parte opponente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 474, comma 2, n. 1) e
647, comma 1 c.p.c.
In concreto, deve ritenersi adeguatamente provato che il titolo giudiziale azionato, il decreto ingiuntivo, sia stato emesso all'esito di un procedimento monitorio, cui non è seguita alcuna opposizione.
Ebbene, la parte opponente a fondamento della spiegata opposizione ha eccepito l'inesistenza della notificazione del titolo azionato.
Tale eccezione è palesemente smentita dalla produzione della parte opposta, da cui inferire il rituale compimento di tutti gli atti prescritti dall'art. 140 c.p.c. per il perfezionamento della notifica agli irreperibili.
Il decreto ingiuntivo, infatti, per irreperibilità relativa del destinatario, odierna parte opponente, è stato depositato in plico chiuso presso la
Casa Comunale, è stato affisso avviso al domicilio di residenza della parte opponente ed è stato spedito ulteriore avviso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come attestato dal funzionario Unep5. 4 Cfr. Cass. SS.UU. 31.03.2006, n. 7578.
Pag. 4 di 8 L'indirizzo di residenza dell'opponente al quale è stato notificato il decreto ingiuntivo in esame è lo stesso dichiarato in ricorso dalla parte ricorrente.
Non solo, la ritualità della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è stata già vagliata dal giudice della fase monitoria che ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647, comma 1 c.p.c.
Pertanto, infondata è l'eccezione di inesistenza della notifica sollevata dalla parte opponente.
Per quel che riguarda, inoltre, l'eccepita inefficacia del titolo opposto per la parte eccedente la somma ingiunta secondo quanto riportato nelle premesse dell'atto di precetto sollevata dalla parte opponente, deve ritenersi come sia del tutto evidente che si tratti di mero errore materiale, tra l'altro non ripetuto nell'intimazione.
Nell'intimazione, infatti, è chiaramente determinata la somma ingiunta nel suo ammontare complessivo.
In ogni caso, nelle premesse, è fatto espresso richiamo del titolo (il decreto ingiuntivo n. 197 del 22.02.2021) notificato, dal quale inferire agevolmente la somma complessivamente risultante dal titolo azionato.
Ebbene, l'errore materiale di cui si discute non potrebbe inficiare in alcun modo l'efficacia dell'atto di precetto opposto se si considera che l'erronea indicazione della somma ingiunta è contenuta esclusivamente nelle premesse dell'atto di precetto mentre nell'intimazione è stata correttamente indicata la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo.
A ben vedere, infatti, risulta debitamente indicata nell'intimazione dell'atto di precetto per cui è causa la somma pretesa, confortante la piena validità dell'intimazione opposta ai sensi dell'art. 480, comma 1
c.p.c. che si riporta:
Pag. 5 di 8 <Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.>>6.
Si consideri, inoltre, che per costante orientamento della Suprema
Corte: “… (omissis)… "l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del
19/02/2013, Rv. 625297 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del
16/11/1993, Rv. 484341 - 01). … (omissis)…”7. 6 In tal senso cfr. anche Cass. 19.02.2013, n. 4008 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Orbene, le ipotesi di nullità dell'atto di precetto sono tassativamente individuate dall'art. 480 cod. civ., comma 2, mentre il primo comma precisa che l'intimazione deve avere ad oggetto "l'obbligo risultante dal titolo esecutivo".
Quanto a quest'ultimo, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che qui si ribadisce, per il quale l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. n. 11281/93).
Ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonchè le ulteriori indicazioni del comma 2. … (omissis)…”.
Pag. 6 di 8 Ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo.
In concreto, dall'analisi del precetto opposto, oltre a doversi dare atto dell'analitico riferimento al titolo giudiziale a fondamento delle pretese creditorie azionate, in ogni caso risulta esattamente determinato l'ammontare dei crediti pretesi8.
Tanto conforta la palese infondatezza delle doglianze mosse dalla parte opponente, dovendosi ritenere il credito intimato determinato, certo ed ancora esigibile.
Ne consegue il rigetto della promossa opposizione
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza la promossa opposizione;
Pag. 7 di 8 - condanna la parte ricorrente opponente al pagamento in favore della parte resistente opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.290,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022.
Bari,10/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 In tal senso per tutte cfr. anche Cass. 12.12.2017, n. 29786 così massimata: “In tema di opposizione a precetto, va distinto dal fatto estintivo antecedente la formazione del titolo giudiziale, deducibile soltanto nel relativo giudizio e pertanto coperto dal titolo, il fatto parzialmente estintivo del diritto di credito rappresentato dal pagamento eseguito in relazione al precetto intimato sulla base della sentenza di primo grado, il quale può essere dedotto in sede di opposizione al precetto intimato sulla base della sentenza di appello, che abbia ampliato l'entità del credito riconosciuto dalla decisione di primo grado.”. 5 Cfr. in all.ti parte opposta. 7 Così Cass. n. 8906/2022. 8 Cfr. in all.ti di parte opponente.
Sezione Lavoro
N.R.G. 637/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUIDONE Parte_1
FRANCESCO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad atto di precetto.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 10.02.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio promosso in opposizione ad atto di precetto intimato dall'Istituto previdenziale opposto per il recupero di crediti previdenziali in forza di titolo giudiziale, il decreto ingiuntivo non opposto dichiaro esecutivo n. 197 emesso dal
Tribunale di Bari in data 22.02.2021, la parte ricorrente eccepiva l'inesistenza della notificazione del titolo esecutivo e l'erroneità della maggiore somma pretesa, avendo l' nelle premesse, affermato CP_1 di aver ottenuto un titolo per soli € 2.091,50 e poi richiesto, nell'intimazione, la maggiore somma di € 33.229,57, per domandare la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo giudiziale ed in subordine per la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto nella parte in cui è pretesa la somma eccedente quella riconosciuta giudizialmente, previa sospensione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, vinte le spese di lite da distrarre. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente opposta per domandare il rigetto della promossa opposizione per infondatezza, risultando del tutto dilatoria l'intrapresa azione giudiziale, attesa la ritualità della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo all'esito della precedente verifica giudiziale di regolarità della notifica del decreto emesso per il recupero del Tfr di due lavoratori dipendenti dalla parte opponente erogati dal Fondo di Garanzia ex art. 2 L. n.
297/1992, rappresentando che solo nelle premesse era contenuto un errore materiale nell'indicazione degli importi ingiunti, vinte le spese processuali. Produceva documentazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti la parte opponente rinunciava alla inoltrata istanza cautelare.
All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Ebbene, la proposta opposizione è palesemente infondata e non merita accoglimento.
In concreto, per comprendere le ragioni della decisione che verrà adottata occorre puntualizzare che il giudizio in esame è circoscritto alla verifica di sussistenza dei requisiti del titolo azionato prescritti ex lege per poterlo ritenere valido titolo esecutivo utile a procedere in via esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Nessun'altra domanda afferente al merito delle pretese azionate esecutivamente, pertanto, potrebbe essere anche solo astrattamente
Pag. 2 di 8 vagliata in questo giudizio1, risultando l'intrapresa azione giudiziale oppositiva all'atto di precetto limitata al solo accertamento di sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata2.
Si consideri, infatti, che esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti potrebbero essere allegati e vagliati in questo giudizio3.
A tal proposito, occorre puntualizzare che, per poter intraprendere validamente un'azione esecutiva, risulta imprescindibile la sussistenza non solo di un valido titolo esecutivo ma soprattutto che lo stesso abbia a oggetto un credito caratterizzato dai presupposti della certezza, della liquidità e della esigibilità, e che, pertanto, 1 Cfr. Cass. SS.UU. 15.05.2017, n. 11989 così massimata: “Presupposto del processo di esecuzione civile
è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, sicché, in punto di giurisdizione, non può individuarsi altro giudice competente sulla materia che non sia il giudice civile. Invero, in sede di opposizione a precetto assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia.”. 2 In tale senso cfr. anche Cass. 06.09.2017, n. 20868 così massimata: “In sede di opposizione all'esecuzione, con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, questa deve ritenersi fondata per qualunque motivo sia stata proposta, e il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione.”.
Pag. 3 di 8 l'obbligazione sia attuale, secondo quanto espressamente richiesto dall'art. 474 c.p.c.4.
Ebbene, alla luce di tutto quanto rappresentato e documentato dalle parti processuali occorre concludere per la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo non opposto azionato dall' resistente a CP_1 costituire valido titolo esecutivo nei riguardi della parte opponente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 474, comma 2, n. 1) e
647, comma 1 c.p.c.
In concreto, deve ritenersi adeguatamente provato che il titolo giudiziale azionato, il decreto ingiuntivo, sia stato emesso all'esito di un procedimento monitorio, cui non è seguita alcuna opposizione.
Ebbene, la parte opponente a fondamento della spiegata opposizione ha eccepito l'inesistenza della notificazione del titolo azionato.
Tale eccezione è palesemente smentita dalla produzione della parte opposta, da cui inferire il rituale compimento di tutti gli atti prescritti dall'art. 140 c.p.c. per il perfezionamento della notifica agli irreperibili.
Il decreto ingiuntivo, infatti, per irreperibilità relativa del destinatario, odierna parte opponente, è stato depositato in plico chiuso presso la
Casa Comunale, è stato affisso avviso al domicilio di residenza della parte opponente ed è stato spedito ulteriore avviso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come attestato dal funzionario Unep5. 4 Cfr. Cass. SS.UU. 31.03.2006, n. 7578.
Pag. 4 di 8 L'indirizzo di residenza dell'opponente al quale è stato notificato il decreto ingiuntivo in esame è lo stesso dichiarato in ricorso dalla parte ricorrente.
Non solo, la ritualità della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è stata già vagliata dal giudice della fase monitoria che ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647, comma 1 c.p.c.
Pertanto, infondata è l'eccezione di inesistenza della notifica sollevata dalla parte opponente.
Per quel che riguarda, inoltre, l'eccepita inefficacia del titolo opposto per la parte eccedente la somma ingiunta secondo quanto riportato nelle premesse dell'atto di precetto sollevata dalla parte opponente, deve ritenersi come sia del tutto evidente che si tratti di mero errore materiale, tra l'altro non ripetuto nell'intimazione.
Nell'intimazione, infatti, è chiaramente determinata la somma ingiunta nel suo ammontare complessivo.
In ogni caso, nelle premesse, è fatto espresso richiamo del titolo (il decreto ingiuntivo n. 197 del 22.02.2021) notificato, dal quale inferire agevolmente la somma complessivamente risultante dal titolo azionato.
Ebbene, l'errore materiale di cui si discute non potrebbe inficiare in alcun modo l'efficacia dell'atto di precetto opposto se si considera che l'erronea indicazione della somma ingiunta è contenuta esclusivamente nelle premesse dell'atto di precetto mentre nell'intimazione è stata correttamente indicata la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo.
A ben vedere, infatti, risulta debitamente indicata nell'intimazione dell'atto di precetto per cui è causa la somma pretesa, confortante la piena validità dell'intimazione opposta ai sensi dell'art. 480, comma 1
c.p.c. che si riporta:
Pag. 5 di 8 <Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.>>6.
Si consideri, inoltre, che per costante orientamento della Suprema
Corte: “… (omissis)… "l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del
19/02/2013, Rv. 625297 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del
16/11/1993, Rv. 484341 - 01). … (omissis)…”7. 6 In tal senso cfr. anche Cass. 19.02.2013, n. 4008 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Orbene, le ipotesi di nullità dell'atto di precetto sono tassativamente individuate dall'art. 480 cod. civ., comma 2, mentre il primo comma precisa che l'intimazione deve avere ad oggetto "l'obbligo risultante dal titolo esecutivo".
Quanto a quest'ultimo, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che qui si ribadisce, per il quale l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. n. 11281/93).
Ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonchè le ulteriori indicazioni del comma 2. … (omissis)…”.
Pag. 6 di 8 Ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo.
In concreto, dall'analisi del precetto opposto, oltre a doversi dare atto dell'analitico riferimento al titolo giudiziale a fondamento delle pretese creditorie azionate, in ogni caso risulta esattamente determinato l'ammontare dei crediti pretesi8.
Tanto conforta la palese infondatezza delle doglianze mosse dalla parte opponente, dovendosi ritenere il credito intimato determinato, certo ed ancora esigibile.
Ne consegue il rigetto della promossa opposizione
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza la promossa opposizione;
Pag. 7 di 8 - condanna la parte ricorrente opponente al pagamento in favore della parte resistente opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.290,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022.
Bari,10/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 In tal senso per tutte cfr. anche Cass. 12.12.2017, n. 29786 così massimata: “In tema di opposizione a precetto, va distinto dal fatto estintivo antecedente la formazione del titolo giudiziale, deducibile soltanto nel relativo giudizio e pertanto coperto dal titolo, il fatto parzialmente estintivo del diritto di credito rappresentato dal pagamento eseguito in relazione al precetto intimato sulla base della sentenza di primo grado, il quale può essere dedotto in sede di opposizione al precetto intimato sulla base della sentenza di appello, che abbia ampliato l'entità del credito riconosciuto dalla decisione di primo grado.”. 5 Cfr. in all.ti parte opposta. 7 Così Cass. n. 8906/2022. 8 Cfr. in all.ti di parte opponente.