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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 440/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di TO
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 440/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSSI Parte_1 C.F._1
MARIAGABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ALBERTO 32 10123 TORINO presso il difensore avv. TOSSI MARIAGABRIELLA appellante contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DI COSTANZO DANIELA, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
CORSO REGIO PARCO 1 10153 TORINO presso il difensore avv. DI COSTANZO DANIELA appellata
Udienza di rimessione in decisione in data 13.12.2024; ordinanza di rimessione al Collegio in data
14.12.2024
OGGETTO: pagamento prestazioni professionali
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di TO, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare,
pagina 1 di 14 sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito,
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3720/2022 REPERT. N.9556/2022 emessa dal Tribunale di TO, Terza Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Simonetta Rossi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5255/2022, depositata in cancelleria in data 27.9.2022, mai notificata
- accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, comprese quelle istruttorie, che qui si riportano:
”In via istruttoria: Pur ritenendo la causa di natura documentale, per mero tuziorismo,
A) si chiede l'ammissione delle prove per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova che a tal fine si intendono preceduti dal rituale vero che:
1) In data 21.12.2016 l'ing. presentava al signor preventivo per le attività prodromiche Pt_1 CP_1
e necessarie per la richiesta di variazione delle rendite catastali dell'immobile di via Galluppi 5 TO
(doc. 1 da rammostrare al teste); Si indica a teste sig.ra Testimone_1
2) Il signor e l'ing. stabilivano concordemente che all'ing. sarebbe stato CP_1 Pt_1 Pt_1
riconosciuto un compenso premiale nella percentuale indicata nel documento 1 in ragione del risultato ottenuto (doc. 1 da rammostrare al teste); Si indica a teste sig.ra Testimone_1
3) Nel maggio del 2017 depositavo nell'interesse del signor istanza di variazione catastale CP_1 relativamente all'immobile di via Galluppi a TO (doc. 2 da rammostrare al teste) si indica a teste il
EO Tes_2
4) L'istanza di variazione catastale di cui al capitolo precedente veniva corredata di perizia estimativa, allegato fotografico e tavola grafica il tutto predisposto dall'ing. . Si indica a teste il geom . Pt_1
D'Agostino
5) Nel mese di giugno del 2018 presentavo nell'interesse del signor ricorso avverso avviso di CP_1
accertamento catastale n. TO 0084720/2018 (doc. 2 e 3 convenuto da rammostrare al teste) Si indica a teste il dr. ed il dr. Testimone_3 Testimone_4
6) Nel predisporre il ricorso di cui al capitolo precedente, come da indicazioni del signor mi CP_1 avvalevo del supporto tecnico dell'ing. che predisponeva relazione tecnica e perizia asseverata Pt_1
(doc. 3 da rammostrare al teste) Si indica a teste il dr. ed il dr. Testimone_3 Testimone_4
7) Nel mese di novembre 2018 presentavo, nell'interesse del signor ricorso innanzi alla CP_1
Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso di accertamento TO 00088667/2018 e n.
TO00088665/2018 (doc. 4 da rammostrare al teste) Si indica a teste il dr. Testimone_3
pagina 2 di 14 8) Per la predisposizione del ricorso e della memoria integrativa mi avvalevo, in accordo con il signor del supporto tecnico dell'ing. che predisponeva le osservazioni tecniche (doc. 4 da CP_1 Pt_1
rammostrare al teste) Si indica a teste il dr. Testimone_3
9) La procedura instaurata innanzi alla Commissione Tributaria di cui ai capitoli precedenti veniva definita nel novembre del 2018 con accordo di conciliazione. Si indica a teste dr. Testimone_3
dr.ssa Testimone_5
10) L'accordo di conciliazione tra e l'Agenzia delle Entrate sottoscritto nel novembre 2018 ed CP_1 avente ad oggetto accertamenti catastali relativi all'immobile di via Galluppi 5 TO e la rideterminazione delle rendite, venne definito per conto del signor dall'ing. (doc. 5 da CP_1 Pt_1
rammostrare a teste). Si indica a teste la dr.ssa , dr. Testimone_5 Testimone_3
11) Nell'anno 2019 la riceveva avviso di accertamento IMU relativo all'immobile di via CP_1
Galluppi 5-7 TO. Si indica a teste dr. sig.ra Testimone_3 Testimone_6
12) Per la redazione del ricorso avverso l'accertamento di cui al capitolo precedente il signor CP_1 richiedeva all'ing. di fornire il supporto tecnico al dr. (doc. Pt_1 Tes_3
7 e 8 da rammostrare al teste). Si indica a teste dr. sig.ra . Testimone_3 Testimone_6
13) Per le attività di supporto tecnico (relazione tecnica, memorie integrative, supporto tecnico in fase di conciliazione) l'ing. inviava al signor preventivo dettagliato in data 30.9.2019. (doc. Pt_1 CP_1
6 da rammostrare al teste). Si indica a teste sig.ra Testimone_6
14) Il signor accettava il preventivo di cui al capitolo precedente e confermava il conferimento CP_1 incarico all'ing. . Si indica a teste sig.ra . Pt_1 Testimone_6
15) Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 il signor incaricava l'ing. , giusto CP_1 Pt_1 conferimento incarico del dicembre 2016, di fornire supporto tecnico all'avv. Fazzini relativamente al contenzioso in essere tra il condominio di Corso Unione Sovietica ed il condominio di Via Galluppi
(doc. 9 da rammostrare al teste) Si indica a teste avv. e sig.ra Tes_7 Testimone_6
16) L'ing. forniva all'avv. Fazzini relazione tecnica dettagliata (doc. 10 da rammostrare al Pt_1 teste) Si indica a teste l'avv. Tes_7
17) L'ing. e l'avv. Fazzini concordavano per l'attività di cui ai capitoli precedenti un incontro Pt_1 ed un sopralluogo congiunto. Si indica a teste l'avv. Tes_7
18) L'avv. Fazzini nell'anno 2018, su indicazione del signor chiedeva all'ing. CP_1 Pt_1
ulteriore supporto tecnico in relazione al contenzioso in essere tra il condominio Corso Unione
Sovietica ed il condominio via Galluppi. Si indica a teste avv. sig.ra Tes_7 Testimone_6
pagina 3 di 14 19) L'ing. tra il mese di gennaio 2018 ed il mese di maggio 2018 forniva all'avv. Fazzini Pt_1
relazione tecnica integrativa di cui al doc. sub. 12 bis, pareri orali e scritti (doc. 11, 12, 12 bis, 12 ter,
13 da rammostrare al teste) Si indica a teste l'avv. Tes_7
20) L'ing. ed il signor concordavano il compenso per le attività di cui al capitolo Pt_1 CP_1
precedente. Si indica a teste sig.ra Testimone_6
21) Collaboro con l'ing. dall'anno 2010 Si indica a teste l'arch. Pt_1 Testimone_8
22) Nell'aprile del 2018 depositavo su richiesta dell'ing. e nell'interesse della in Pt_1 CP_2 sanatoria relativa all'immobile di via Galluppi (doc. 14 e 15 da rammostrare al teste) Si indica a teste arch. Testimone_8
23) Nell'aprile del 2018 l'ing. richiedeva la variazione catastale in CAT F4 del primo piano Pt_1 interrato dell'immobile di via Galluppi 5-7 TO. Si indica a teste arc. geom. Testimone_8
Tes_2
24) Gli immobili in fase di ristrutturazione se posti in categoria F4 sono esenti dal pagamento IMU. Si indica a teste il geom Tes_2
25) Il signor nell'anno 2018 conferiva incarico all'ing. per la messa a norma e CP_1 Pt_1
regolarizzazione dei locali primo piano interrato via Galluppi 5-7 TO. Si indica a teste arc. Tes_8
dr. , sig.
[...] Persona_1 Testimone_6
26) L'ing. ed il signor effettuavano nel mese di ottobre 2018 sopralluogo Pt_1 Persona_1
congiunto presso i locali di cui al capitolo precedente per valutare le irregolarità edilizie presenti e concordare la loro sanatoria. Si indica a teste il sig. l'arch. sig.ra Persona_1 Testimone_8
. Testimone_6
27) L'ing. ha ottenuto una riduzione della rendita catastale maggiore del 40%. Si indica a teste Pt_1
dr. Tes_3
28) A fronte della rideterminazione delle rendite catastali la ha ottenuto un risparmio di € CP_1
9.000,00/anno di IMU a partire dal 2017. Si indica a teste dr. sig. . Testimone_3 Testimone_6
Si indicano a testimoni:
- sig.ra sui capitoli 1,2 Testimone_1
- EO. sui capitoli 3,4,23,24 Testimone_9
- dr. sui capitoli 5,6,7,8,9,10,11,12,27,28 Testimone_3
- dr. sui capitoli 5,6 Testimone_4
- Dr.ssa sui capitoli 9,10 Testimone_5
- sig.ra sui capitoli 11,12,13,14,15,18,20,25,26,28 Testimone_6
- Avv. sui capitoli 15,16,17,18,19 Tes_7
pagina 4 di 14 - Arch. sui capitoli 21,22,23,25,26 Testimone_8
- Dr. sui capitoli 25,26 Persona_1
Nel merito:
- Respingere la spiegata opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui agli atti del giudizio e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 517/2021 emesso dal Tribunale di TO in data 18.1.2021;
In subordine:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della spiegata opposizione dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore dell'ing. della somma di € 8421,74 oltre interessi dal dovuto al saldo ed Pt_1 alle spese liquidate nella fase monitoria, o in quell'altra somma che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria in punto spese diritti ed onorari, anche ex art. 96 comma 3 cpc oltre IVA, CPA e
15% per legge, oltre alle spese della fase monitoria e delle spese dell'espletata CTU” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“In via principale e nel merito
- Rigettarsi l'appello per le motivazioni tutte dedotte.
In via istruttoria
- Respingere tutte le domande istruttorie proposte dall'ing. in quanto improponibili e/o Pt_1
inammissibili.
- Nella denegata ipotesi di ammissione dell'istruttoria richiesta da parte appellante, relativamente ai capi di sentenza oggetto di impugnazione, ammettersi prova per testi così come formulata in primo grado e che di seguito si riporta: “ Vista l'ordinanza del Giudice del 7/09/2021 che ha concesso i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la nel richiamare le precedenti difese, con la presente CP_1
memoria formula le seguenti istanze istruttorie: - A) disporre CTU tecnica volta a determinare se le prestazioni professionali oggetto di decreto ingiuntivo sono già state pagate con le parcelle prodotte dall'attore e, in caso negativo, volta a determinare il giusto compenso per le prestazioni residue svolte e non ancora saldate precedentemente. - B) ammettere prova testimoniale sui capi di cui in narrativa dell'atto di citazione in opposizione e della memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 preceduti dal rituale “è vero pagina 5 di 14 che” come meglio specificatamente capitolati qui di seguito: 1) nel 2016 il sig. Controparte_1 incaricava l'Ing. di svolgere un lavoro di revisione delle rendite catastali (al fine di ottenere Pt_1
una corretta e adeguata valutazione delle stesse conformi ai valori di mercato e così quindi ottenere un contenimento dei costi relativi all'IMU) degli immobili facenti capo alle sue società (in primis LG RL
e poi;
- 2) l'opponente ha corrisposto un importo Controparte_3 complessivo all'Ing. pari ad € 10.319,20 per (doc. 9), € Pt_1 Controparte_3
23.079,52 per LG RL (doc. 10) ed € 6.684,98 per (docc. 3-7); - 3) gli importi di cui sopra CP_1 erano a saldo di quanto pattuito con l'Ing. per tutte le attività svolte;
- 4) l'Ing. faceva Pt_1 Pt_1
credere al sig. che le rendite catastali da lui indicate sarebbero state definitive;
- 5) per tutti gli CP_1 immobili, invece, gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sono sfociati in contenziosi;
- 6) tali contenziosi hanno determinato rendite catastali definitive superiori a quelle indicate da che Pt_1 hanno comportato un pagamento dell'IMU arretrata maggiorato di pesanti sanzioni e interessi a carico delle società facenti capo al sig. - 7) era lo stesso Ing. a comunicare allo Studio CP_1 Pt_1
(Advisa 1975), in persona della Rag. le rendite catastali ai fini del calcolo CP_4 Parte_2 dell'imposta IMU;
- 8) l'Ing. ha continuato ad emettere parcelle (LG RL € 27.222,21 – doc. Pt_1
11- € 8.190,18 – doc. 12- € 8.211,74 – parcelle oggetto di Controparte_3 CP_1
ingiunzione) per attività non concordate, non preventivate e non dovute in quanto ulteriori rispetto a quanto già pagato in totale;
[…] - 12) la firma del sig. sul preventivo (doc. 1 convenuto) è stata CP_1 posta per accettazione del totale fisso di € 5.500 con esclusione quindi dei compensi premiali che erano nella parte finale del preventivo;
- 13) la consulenza tecnica dell'Ing. all'Avv. Fazzini per il Pt_1
contenzioso vs di cui alla parcella 8/2020 (doc. 5 fascicolo monitorio) è già stata CP_1 CP_5 pagata con la parcella 10/2017 di € 1.000 (doc. 4) visto che il preventivo prevedeva il compenso di €
500 per la relazione tecnica e quindi con la parcella 10/2017 sono state pagate 2 relazioni tecniche per il suddetto contenzioso. Si indicano a testi: 1) signora domiciliata per il lavoro presso Testimone_1
A.D. Motors spa, corso Giambone 33, TO (sui capi 1,2,3,4,12); 2) signora Testimone_10
domiciliata per il lavoro presso A.D. Motors spa, corso Giambone 33, TO (sui capi
1,2,3,4,5,6,7,8,12); 3) Rag. domiciliata per il lavoro presso lo Studio NI (Advisa Parte_2
1975), via Cibrario 13, TO (sui capi 1,4,5,6,7); 4) Avv. Andrea Bracchino domiciliato per il lavoro presso A.D. Motors spa, corso Giambone 33, TO (sui capi 1,2,5,6,7,8,9,10,11,13).
- Condannare l'appellante principale al pagamento nei confronti della delle spese e competenze CP_1
del grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
pagina 6 di 14 - Ove non fosse già stato acquisito, si chiede che la Cancelleria voglia provvedere alla richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio alle cancellerie del giudizio monitorio e di I grado ex art 347 c.p.c.
e 123bis Disp. Att. c.p.c.....”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso promosso in sede monitoria l'Ing. ha chiesto, nei confronti di Parte_1
ingiungersi il pagamento Controparte_6
della somma di € 8.211,74 per insoluto sulle parcelle n. 8/2019 di € 844,28, n. 27/2019 di € 1306,20, n.
6/2020 di € 2069,48, n. 7/2020 di € 2722,98 e n. 8/2020 di € 1268,80, relative a prestazioni professionali rese per l'immobile sito in TO via Galluppi n. 5-7, di proprietà della società resistente.
Con decreto n. 517/21, emesso in data 19.1.2021, il Tribunale di TO ha ingiunto a di CP_1 pagare in favore di la somma di € 8.421,74 oltre interessi e spese. Parte_1
ha proposto opposizione sostenendo che nessun importo era dovuto al professionista in CP_1
quanto le prestazioni di cui alle parcelle azionate dovevano ritenersi comprese nelle parcelle emesse dall'Ing. e già da essa opponente pagate n. 5/2017, n. 10/2017, n. 11/2017, n. 16/2018 e n. Pt_1
37/2018 per un totale complessivo lordo di € 7.799,98 con riguardo al lavoro di revisione delle rendite catastali degli immobili facenti capo alle società LG s.r.l., e Controparte_3 CP_1
..
[...]
In particolare,
1. la parcella n. 8/2019 (doc. 1 ) con oggetto “variazione catastale in cat. F/4 primo piano Pt_1 interrato” era stata pagata in data 11/02/2019 con la parcella 37/2018 (doc. 7 ) con oggetto CP_1
“SCIA in sanatoria relativa al primo piano interrato”;
2. le parcelle n. 27/2019 (doc. 2 ) con oggetto “supporto tecnico ricorso reclamo Pt_1 accertamenti IMU area fabbricabile Comune TO” e n. 6/2020 (doc. 3 ) con oggetto Pt_1
“ricorso reclamo osservazioni controdeduzioni conciliazione AE rendita catastale” erano state pagate in data 1/06 e 15/12/2017 con le parcelle 5/2017 (doc. 3 ) con oggetto “proposta di variazione di CP_1 rendita catastale presso il N.C.E.U.” e 11/2017 (doc. 5 ) con oggetto “accesso atti presso il CP_1
N.C.E.U., rilievi in situ unità immobiliari, aggiornamento planimetrie catastali, nuovi frazionamenti (n.
2) accatastamento alloggio e locali 2° piano interrato”;
3. la parcella n. 7/2020 (doc. 4 ) con oggetto “riduzione rendita catastale premialità via Pt_1
Galluppi 5 TO” non era dovuta visto che il preventivo doc. 2 non era mai stato accettato da e nessun accordo era mai stato sottoscritto su tale compenso premiale;
CP_1
4. la parcella n. 8/2020 (doc. 5 ) con oggetto “contenzioso vs memoria Pt_1 CP_1 CP_5 difensiva e consulenza tecnica Avv. Fazzini” era già stata pagata in data 6/10/2017 con la parcella pagina 7 di 14 10/2017 (doc. 4 ) con oggetto “relazione tecnica relativa al contenzioso tra CP_1
via Galluppi 5/7 TO”. Controparte_7
chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Il sig. , ritualmente costituitosi, ha contestato le avverse difese allegando che: Pt_1
- le parcelle 6/20 e 7/20 inerivano al supporto tecnico che esso professionista aveva fornito per la presentazione da parte del dr. del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale Tes_3 avverso l'avviso ricevuto da nel maggio 2018 da parte dell'Agenzia delle Entrate di CP_1
accertamento catastale relativo alle variazioni DOCFA presentate nel 2017;
- la parcella 27/2019 aveva ad oggetto il supporto tecnico fornito dal professionista nel settembre 2019 alla proposizione di reclamo volto ad ottenere l'annullamento di un accertamento IMU del CP_8
relativo al fabbricato di via Galluppi 5;
[...]
- la parcella n. 8/2020 era stata emessa a saldo dei compensi resi per l'attività di consulenza tecnica fornita all'avv. Fazzini per la gestione del contenzioso in essere tra e il Comprensorio CP_1
condominiale di Corso Unione Sovietica/ Condominio di via Galluppi 5/7 e in particolare per la richiesta di chiarimenti e per la perizia integrativa;
- la parcella 8/2019, unitamente alle parcelle già pagate 16/18 e 37/18, riguardava le prestazioni rese nel corso della trattativa tra e Telecom, e per essa la Co.Ge.s.In Tel RL, per la locazione del CP_1 primo piano interrato dell'immobile di via Galluppi, mentre la fattura 37/2018 aveva per oggetto
“SCIA in sanatoria relativa al primo piano interrato” e la fattura 8/19 ineriva la diversa prestazione avente ad oggetto la “variazione catastale in cat. F4 primo piano interrato”.
Il sig. ha concluso quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione. Pt_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, depositate le memorie ex art. 183
VI comma c.p.c. e disposta CTU, la causa è stata discussa oralmente all' udienza del 27.09.2022, in esito alla quale il Tribunale di TO , con sentenza n. 3720/2022, ha accolto parzialmente l'opposizione in esame, revocando quindi l'ingiunzione opposta e condannando l'opponente a corrispondere in favore dell'Ing. la somma di € 4.219,95, oltre agli interessi ex D. Lgs. Parte_1
n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo e oltre ad € 194,00, nonché al pagamento del 50% delle spese di lite, ponendo pro quota a carico delle parti le spese della C.T.U. esperita nel giudizio.
Premesso che l'opponente non aveva mai contestato l'esecuzione delle prestazioni allegate dal ricorrente, il Tribunale, previo confronto critico tra le fatture prodotte in sede monitoria e quelle già pagate dalla Società opponente, rilevato che la parcella 7/2020 è relativa ad importo premiale previsto dal preventivo del 21 dicembre 2016 in (doc 1 di produzione parte convenuta), ha rilevato che la sottoscrizione apposta sul preventivo 21.12.2016 a nome della , siccome apposta unicamente a CP_1
pagina 8 di 14 fianco del preventivo relativo ai punti 1,2 e 3 pari a € 5.500,00 e non anche nella successiva parte del documento che prevede le clausole premiali, non poteva ritenersi riguardare anche la prestazione premiale, nulla riconoscendo perciò dovuto a tal titolo.
Il Tribunale ha rilevato peraltro che già il preventivo del 21/12/2016 presentato dall'Ing. e Pt_1
relativo a prestazioni professionali rese per l'immobile sito in TO alla via Galluppi n.
5-7 faceva espresso riferimento al contenzioso tra e il Comprensorio CP_1 [...]
, computandolo e conteggiandolo tra le attività di cui al Controparte_9 punto 1 del richiamato preventivo e indicando quale somma quella di € 500,00, ritenendo quindi non giustificato il compenso ulteriore di cui alla parcella 8/2020, relativa al medesimo contenzioso.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello l'Ing. , chiedendo in via preliminare Pt_1 sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e lamentando, con primo motivo di gravame , che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la sottoscrizione a nome della e CP_1
relativa al preventivo in data 21.12.2016, siccome apposta a margine della quarta pagina e non in calce al documento, fosse da ritenersi limitata al solo contenuto sovrastante la sottoscrizione e non alla parte finale, recante previsione di un compenso ulteriore a percentuale previsto a “risultato ottenuto” ed in funzione di esso. Rileva per contro che la sottoscrizione apposta sul documento dal sig. per CP_1
, non corredata da note o condizioni, deve intendersi relativa all'intero contenuto del preventivo. CP_1
Con secondo motivo di gravame l'appellante lamenta altresì che il Giudice di prime cure abbia ritenuto che le prestazioni professionali richieste con la parcella 8/2020 non fossero dovute in quanto l'attività di consulenza per il contenzioso tra ed il Comprensorio condominiale di Corso CP_1
Unione Sovietica/condominio via Galluppi sarebbe stata concordata tra le parti nel preventivo del
21.12.2016 e, tuttavia, nel rideterminare il credito azionato in via monitoria, abbia quindi indicato come dovuto, in relazione alla fattura 8/2020, l'importo di € 634,40 (€ 500 oltre accessori), omettendo di includerlo nell'importo conclusivamente ritenuto dovuto. Si duole peraltro che il Tribunale abbia immotivatamente disatteso i rilievi in merito esposti dal C.T.U. in sede peritale secondo cui “la parcella
8/2020 si riferisce ad un contenzioso con il anche in questo caso la prestazione resa dal CP_5
consulente appare distinta da quanto descritto nelle altre parcelle. Si tratterebbe infatti di una nuova consulenza richiesta e resa all'avv. Fazzini successiva rispetto alla precedente. Quanto al compenso netto esposto pari ad €1000 lo stesso appare congruo in quanto sempre ipotizzando un onorario orario pari ad € 75/ora si avrebbe un impegno di circa 13 ore, che è compatibile con l'attività presumibilmente svolta ed il fatto che si tratti di una seconda consulenza non rende necessariamente l'impegno profuso, anche in termini di tempo, necessariamente minore di quello profuso nella prima consulenza”.
pagina 9 di 14 Lamenta infime l'appellante, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia irragionevolmente compensato tra le parti le spese del giudizio nella misura del 50%, laddove, accogliendosi i precedenti motivi di impugnazione e ritenendosi quindi dovuto l'intero importo ingiunto, l'avversa opposizione sarebbe da ritenere totalmente infondata. Chiede quindi, in riforma della pronuncia impugnata, respingersi l'opposizione promossa da e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in CP_1 subordine, condannarsi al pagamento della somma di € 8.421,74 , o diversa da accertarsi CP_1
dovuta, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese del giudizio monitorio, con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio, anche ex art. 96 c.p.c.
Reitera istanza di ammissione di prova orale già dedotta in rimo grado e non ammessa.
Si è costituita nel gravame la eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'avversa impugnazione ex art. 348bis c.p.c. e contestando radicalmente in merito le avverse doglianze, chiedendo quindi confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria delle spese e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. In caso di ammissione di prove avverse insiste nelle proprie.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere Istruttore, rigettata l'eccezione di parte appellata ex art. 348bis c.p.c., formulava alle parti una proposta conciliativa, che veniva favorevolmente accolta dall'appellante, ma respinta dall'appellata. Disposta quindi la remissione in decisione, la causa perviene dinanzi al Collegio a seguito dell'udienza in trattazione scritta del 13.12.2024.
Rileva preliminarmente la Corte che tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di gravame si appalesano in effetti inammissibili come in specie formulate.
Risulta infatti, da un lato, che la Società opponente non aveva ribadito in sede di precisazione delle conclusioni le istanze probatorie svolte in primo grado, che devono ritenersi perciò desistite ( v. Cass.
Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15029 del 31/05/2019; Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 33103 del
10/11/2021 ).
Peraltro entrambe le parti ripropongono interamente nel gravame tutte le istanze istruttorie già avanzate in primo grado, laddove, secondo il più recente orientamento di questa Corte, “in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass. Civ. , Sez. II, 23/3/2016, n. 5812; Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del
09/06/2023 ).
Nel merito, l'appello in esame si appalesa in effetti fondato.
Nel valutare il contenuto delle fatture prodotte dal ricorrente in sede monitoria, e nell'esaminare e pagina 10 di 14 valutare quindi anche il preventivo redatto dall'ing. , il Tribunale ha rilevato che “la parcella Pt_1
7/2020 si riferisce all'importo premiale previsto dal preventivo del 21 dicembre 2016 in (doc 1 di produzione parte convenuta). Si osserva, peraltro, che ha evidenziato che la sottoscrizione CP_1
apposta sul preventivo 21.12.2016 non riguarda anche la prestazione premiale e ha sostenuto che nulla può essere riconosciuto a questo titolo. L'assunto di parte opponente appare condivisibile, essendo la sottoscrizione stata apposta unicamente a fianco del preventivo relativo ai punti 1,2 e 3 pari a € 5.500,00 e non anche nella successiva parte del documento che prevede le clausole premiali. Ne discende che dovendo essere l'importo premiale concordato tra le parti, nulla può essere riconosciuto a tale titolo non essendovi prova dell'accordo sul punto”.
Tali rilievi, in applicazione dei principi generali in tema di interpretazione dei contratti, non possono essere, tuttavia, condivisi.
Ed infatti, nel ricercare la comune intenzione delle parti all'atto della stipula, non può ritenersi inequivoca la mera apposizione della firma del legale rappresentante della Società committente a margine ed a metà del quarto foglio – su cinque – del preventivo in esame, in corrispondenza della voce: TOTALE IMMOBILI DI CUI AI PUNTI1.2.3 € 5,500, e non in calce a significare che l'accettazione sia limitata alla sola parte sovrastante del documento e non alla previsione finale di un compenso premiale.
Deve ritenersi infatti, in applicazione del canone di buona fede di cui all'art. 1366 c.c. che , nel conferire incarico professionale in questione, approvando il preventivo al fine redatto dal professionista, la Società committente, ove avesse inteso addivenire all'accettazione di detto preventivo limitatamente ad una parte soltanto del suo contenuto, avrebbe avuto almeno l'onere di escludere senza possibilità di equivoci la parte della proposta non accolta, barrando le previsioni non accettate con un tratto di penna od apponendo una clausola esplicativa a margine o in calce al preventivo. Né risulta che, anche solo con comunicazione successiva all'accettazione del preventivo, la
Società ora appellata abbia mai precisato o rilevato i limiti dell'accordo, laddove una chiara definizione dei limiti di una supposta accettazione parziale sarebbe stata non solo opportuna, ma finanche necessaria, venendo in considerazione in specie, nell'interpretazione dell'accordo accolta dal Tribunale ai fini della pronuncia in esame, la determinazione del compenso dovuto al professionista, e quindi uno degli elementi essenziali del contratto.
E, dunque, a fronte della sottoscrizione comunque apposta dal legale rappresentante della CP_1
sul preventivo inviatole dall'ing. , l'intero documento deve ritenersi accettato dalla parte Pt_1
committente.
Peraltro il C.T.U. nominato del primo giudizio ha chiaramente rilevato, sull'entità del compenso pagina 11 di 14 premiale esposto dall'odierno appellante nella fattura in specie contestata, che, in relazione alla parcella
7/2020, che si riferisce – appunto - all'importo premiale previsto dal preventivo del 21 dicembre 2016,
“la contestazione si riferisce – appunto - al fatto che, dal momento che la firma del dott. CP_1 CP_1
è stata apposta sulla pagina dove si trova la descrizione di tale importo premiale, ma in una posizione appena al di sopra della descrizione dello stesso, lo stesso non sarebbe stato accettato. Peraltro “per quanto concerne l'importo fatturato € 2100 è quanto previsto dalla condizione “premiale” nel caso di una riduzione della rendita superiore al 40% per l'immobile di via Galuppi 5, quindi corrisponde a quanto preventivato”. Detto importo deve ritenersi perciò dovuto.
Anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia ritenuto che le prestazioni professionali richieste con la parcella 8/2020 non fossero dovute, deve ritenersi in effetti pienamente fondato.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente assunto, in conformità ai rilievi esposti dal C.T.U. nominato, che
“la parcella 8/2020 si riferisce al contenzioso tra e il Comprensorio condominiale di CP_1 [...]
e in particolare per la richiesta di chiarimenti e alla Controparte_9 perizia integrativa con il ”, ritenendo tuttavia che tale attività fosse da ascriversi alla voce CP_5
“Relazione tecnica a supporto del contenzioso in essere con il ”, già compresa nel CP_5
preventivo sottoscritto dalle parti sub 1, lett. j.
Si duole quindi l'appellante che il Tribunale abbia immotivatamente disatteso i rilievi in merito esposti dal C.T.U. in sede peritale secondo cui “la parcella 8/2020 si riferisce ad un contenzioso con il anche in questo caso la prestazione resa dal consulente appare distinta da quanto descritto CP_5
nelle altre parcelle. Si tratterebbe infatti di una nuova consulenza richiesta e resa all'avv. Fazzini successiva rispetto alla precedente. Quanto al compenso netto esposto pari ad €1000 lo stesso appare congruo in quanto sempre ipotizzando un onorario orario pari ad € 75/ora si avrebbe un impegno di circa 13 ore, che è compatibile con l'attività presumibilmente svolta ed il fatto che si tratti di una seconda consulenza non rende necessariamente l'impegno profuso, anche in termini di tempo, necessariamente minore di quello profuso nella prima consulenza”.
In risposta ad osservazioni critiche formulate in merito dal C.T.P. di parte opponente il C.T.U. ha ulteriormente precisato che “in base a quanto si legge in doc 12 di parte convenuta (email datata
20/3/2018 quindi successiva alla fattura 10/2017) all'ing. veniva conferito l'incarico per la Pt_1
redazione di 2 consulenze/perizie in due distinti contenziosi con il condominio avendo oggetti diversi.
Non è quindi possibile che si tratti della stessa attività già pagata nel 2017. In merito all'importo richiesto (1000€) lo stesso appare analogo a quello pagato nella parcella 10/2017 (senza a quanto risulta contestazioni) per un'attività analoga (ma non la stessa). Non si ritiene quindi di dover pagina 12 di 14 modificare quanto scritto della bozza”.
Si legge in effetti nella e.mail innanzi richiamata:
Al riguardo la pronuncia del Tribunale nulla ha rilevato specificamente.
Ritiene perciò la Corte che le valutazioni motivatamente esposte dal C.T.U. sulla natura ed effettiva esecuzione delle prestazioni esposte nella fattura in contestazione, nonché con riguardo alla congruità del compenso per esse esposto dall'odierno appellante debbano essere condivise, risultando perciò fondato l'appello in esame in merito.
L'appellante lamenta infine incongrua la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale nella misura del 50% ove risulti fondata l'impugnazione. Detto motivo, pure per sé privo di autonomia rispetto ai precedenti accolti – e perciò inammissibile – rileva comunque ai fini della rivalutazione complessiva dell'addebito degli oneri complessivi di lite dovuta dalla Corte in conseguenza dell'accoglimento del gravame.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Orbene, a fronte dei rilievi innanzi esposti, l'intera pretesa creditoria esposta in sede monitoria risulta pagina 13 di 14 in effetti fondata, con conseguente piena soccombenza della parte opponente, ed ora appellata.
Pertanto le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza di parte appellata, al pari delle stesse spese del procedimento monitorio. Detti oneri, già liquidati dal Tribunale per la fase monitoria ed il primo grado di giudizio, si liquidano per la fase di gravame come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di TO, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, n. 3720/2022 emessa dal Tribunale di TO in data 27.09.2022, condanna la Parte_3
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'Ing.
[...]
dell'importo complessivo di € 8.421,74, quale compenso per l'attività professionale di Parte_1
cui alle fatture prodotte in sede monitoria, oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna inoltre la in Parte_3
persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'Ing. delle spese del Parte_1
procedimento monitorio - come liquidate nel decreto ingiuntivo quindi revocato, per l'importo di €
540,00 per onorari ed € 145,40 per spese anticipate – nonché delle spese del giudizio di primo grado – come liquidate nella sentenza impugnata per l'importo complessivo di € 2.160,00 per compensi ed €
72,75 per spese – nonché infine al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in
€ 3.966,00 per compensi;
importi tutti da maggiorarsi per rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate nel primo giudizio, a carico di parte opponente appellata.
Così deciso in TO nella camera di consiglio del 21/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di TO
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 440/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSSI Parte_1 C.F._1
MARIAGABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ALBERTO 32 10123 TORINO presso il difensore avv. TOSSI MARIAGABRIELLA appellante contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DI COSTANZO DANIELA, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
CORSO REGIO PARCO 1 10153 TORINO presso il difensore avv. DI COSTANZO DANIELA appellata
Udienza di rimessione in decisione in data 13.12.2024; ordinanza di rimessione al Collegio in data
14.12.2024
OGGETTO: pagamento prestazioni professionali
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di TO, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare,
pagina 1 di 14 sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito,
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3720/2022 REPERT. N.9556/2022 emessa dal Tribunale di TO, Terza Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Simonetta Rossi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5255/2022, depositata in cancelleria in data 27.9.2022, mai notificata
- accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, comprese quelle istruttorie, che qui si riportano:
”In via istruttoria: Pur ritenendo la causa di natura documentale, per mero tuziorismo,
A) si chiede l'ammissione delle prove per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova che a tal fine si intendono preceduti dal rituale vero che:
1) In data 21.12.2016 l'ing. presentava al signor preventivo per le attività prodromiche Pt_1 CP_1
e necessarie per la richiesta di variazione delle rendite catastali dell'immobile di via Galluppi 5 TO
(doc. 1 da rammostrare al teste); Si indica a teste sig.ra Testimone_1
2) Il signor e l'ing. stabilivano concordemente che all'ing. sarebbe stato CP_1 Pt_1 Pt_1
riconosciuto un compenso premiale nella percentuale indicata nel documento 1 in ragione del risultato ottenuto (doc. 1 da rammostrare al teste); Si indica a teste sig.ra Testimone_1
3) Nel maggio del 2017 depositavo nell'interesse del signor istanza di variazione catastale CP_1 relativamente all'immobile di via Galluppi a TO (doc. 2 da rammostrare al teste) si indica a teste il
EO Tes_2
4) L'istanza di variazione catastale di cui al capitolo precedente veniva corredata di perizia estimativa, allegato fotografico e tavola grafica il tutto predisposto dall'ing. . Si indica a teste il geom . Pt_1
D'Agostino
5) Nel mese di giugno del 2018 presentavo nell'interesse del signor ricorso avverso avviso di CP_1
accertamento catastale n. TO 0084720/2018 (doc. 2 e 3 convenuto da rammostrare al teste) Si indica a teste il dr. ed il dr. Testimone_3 Testimone_4
6) Nel predisporre il ricorso di cui al capitolo precedente, come da indicazioni del signor mi CP_1 avvalevo del supporto tecnico dell'ing. che predisponeva relazione tecnica e perizia asseverata Pt_1
(doc. 3 da rammostrare al teste) Si indica a teste il dr. ed il dr. Testimone_3 Testimone_4
7) Nel mese di novembre 2018 presentavo, nell'interesse del signor ricorso innanzi alla CP_1
Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso di accertamento TO 00088667/2018 e n.
TO00088665/2018 (doc. 4 da rammostrare al teste) Si indica a teste il dr. Testimone_3
pagina 2 di 14 8) Per la predisposizione del ricorso e della memoria integrativa mi avvalevo, in accordo con il signor del supporto tecnico dell'ing. che predisponeva le osservazioni tecniche (doc. 4 da CP_1 Pt_1
rammostrare al teste) Si indica a teste il dr. Testimone_3
9) La procedura instaurata innanzi alla Commissione Tributaria di cui ai capitoli precedenti veniva definita nel novembre del 2018 con accordo di conciliazione. Si indica a teste dr. Testimone_3
dr.ssa Testimone_5
10) L'accordo di conciliazione tra e l'Agenzia delle Entrate sottoscritto nel novembre 2018 ed CP_1 avente ad oggetto accertamenti catastali relativi all'immobile di via Galluppi 5 TO e la rideterminazione delle rendite, venne definito per conto del signor dall'ing. (doc. 5 da CP_1 Pt_1
rammostrare a teste). Si indica a teste la dr.ssa , dr. Testimone_5 Testimone_3
11) Nell'anno 2019 la riceveva avviso di accertamento IMU relativo all'immobile di via CP_1
Galluppi 5-7 TO. Si indica a teste dr. sig.ra Testimone_3 Testimone_6
12) Per la redazione del ricorso avverso l'accertamento di cui al capitolo precedente il signor CP_1 richiedeva all'ing. di fornire il supporto tecnico al dr. (doc. Pt_1 Tes_3
7 e 8 da rammostrare al teste). Si indica a teste dr. sig.ra . Testimone_3 Testimone_6
13) Per le attività di supporto tecnico (relazione tecnica, memorie integrative, supporto tecnico in fase di conciliazione) l'ing. inviava al signor preventivo dettagliato in data 30.9.2019. (doc. Pt_1 CP_1
6 da rammostrare al teste). Si indica a teste sig.ra Testimone_6
14) Il signor accettava il preventivo di cui al capitolo precedente e confermava il conferimento CP_1 incarico all'ing. . Si indica a teste sig.ra . Pt_1 Testimone_6
15) Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 il signor incaricava l'ing. , giusto CP_1 Pt_1 conferimento incarico del dicembre 2016, di fornire supporto tecnico all'avv. Fazzini relativamente al contenzioso in essere tra il condominio di Corso Unione Sovietica ed il condominio di Via Galluppi
(doc. 9 da rammostrare al teste) Si indica a teste avv. e sig.ra Tes_7 Testimone_6
16) L'ing. forniva all'avv. Fazzini relazione tecnica dettagliata (doc. 10 da rammostrare al Pt_1 teste) Si indica a teste l'avv. Tes_7
17) L'ing. e l'avv. Fazzini concordavano per l'attività di cui ai capitoli precedenti un incontro Pt_1 ed un sopralluogo congiunto. Si indica a teste l'avv. Tes_7
18) L'avv. Fazzini nell'anno 2018, su indicazione del signor chiedeva all'ing. CP_1 Pt_1
ulteriore supporto tecnico in relazione al contenzioso in essere tra il condominio Corso Unione
Sovietica ed il condominio via Galluppi. Si indica a teste avv. sig.ra Tes_7 Testimone_6
pagina 3 di 14 19) L'ing. tra il mese di gennaio 2018 ed il mese di maggio 2018 forniva all'avv. Fazzini Pt_1
relazione tecnica integrativa di cui al doc. sub. 12 bis, pareri orali e scritti (doc. 11, 12, 12 bis, 12 ter,
13 da rammostrare al teste) Si indica a teste l'avv. Tes_7
20) L'ing. ed il signor concordavano il compenso per le attività di cui al capitolo Pt_1 CP_1
precedente. Si indica a teste sig.ra Testimone_6
21) Collaboro con l'ing. dall'anno 2010 Si indica a teste l'arch. Pt_1 Testimone_8
22) Nell'aprile del 2018 depositavo su richiesta dell'ing. e nell'interesse della in Pt_1 CP_2 sanatoria relativa all'immobile di via Galluppi (doc. 14 e 15 da rammostrare al teste) Si indica a teste arch. Testimone_8
23) Nell'aprile del 2018 l'ing. richiedeva la variazione catastale in CAT F4 del primo piano Pt_1 interrato dell'immobile di via Galluppi 5-7 TO. Si indica a teste arc. geom. Testimone_8
Tes_2
24) Gli immobili in fase di ristrutturazione se posti in categoria F4 sono esenti dal pagamento IMU. Si indica a teste il geom Tes_2
25) Il signor nell'anno 2018 conferiva incarico all'ing. per la messa a norma e CP_1 Pt_1
regolarizzazione dei locali primo piano interrato via Galluppi 5-7 TO. Si indica a teste arc. Tes_8
dr. , sig.
[...] Persona_1 Testimone_6
26) L'ing. ed il signor effettuavano nel mese di ottobre 2018 sopralluogo Pt_1 Persona_1
congiunto presso i locali di cui al capitolo precedente per valutare le irregolarità edilizie presenti e concordare la loro sanatoria. Si indica a teste il sig. l'arch. sig.ra Persona_1 Testimone_8
. Testimone_6
27) L'ing. ha ottenuto una riduzione della rendita catastale maggiore del 40%. Si indica a teste Pt_1
dr. Tes_3
28) A fronte della rideterminazione delle rendite catastali la ha ottenuto un risparmio di € CP_1
9.000,00/anno di IMU a partire dal 2017. Si indica a teste dr. sig. . Testimone_3 Testimone_6
Si indicano a testimoni:
- sig.ra sui capitoli 1,2 Testimone_1
- EO. sui capitoli 3,4,23,24 Testimone_9
- dr. sui capitoli 5,6,7,8,9,10,11,12,27,28 Testimone_3
- dr. sui capitoli 5,6 Testimone_4
- Dr.ssa sui capitoli 9,10 Testimone_5
- sig.ra sui capitoli 11,12,13,14,15,18,20,25,26,28 Testimone_6
- Avv. sui capitoli 15,16,17,18,19 Tes_7
pagina 4 di 14 - Arch. sui capitoli 21,22,23,25,26 Testimone_8
- Dr. sui capitoli 25,26 Persona_1
Nel merito:
- Respingere la spiegata opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui agli atti del giudizio e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 517/2021 emesso dal Tribunale di TO in data 18.1.2021;
In subordine:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della spiegata opposizione dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore dell'ing. della somma di € 8421,74 oltre interessi dal dovuto al saldo ed Pt_1 alle spese liquidate nella fase monitoria, o in quell'altra somma che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria in punto spese diritti ed onorari, anche ex art. 96 comma 3 cpc oltre IVA, CPA e
15% per legge, oltre alle spese della fase monitoria e delle spese dell'espletata CTU” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“In via principale e nel merito
- Rigettarsi l'appello per le motivazioni tutte dedotte.
In via istruttoria
- Respingere tutte le domande istruttorie proposte dall'ing. in quanto improponibili e/o Pt_1
inammissibili.
- Nella denegata ipotesi di ammissione dell'istruttoria richiesta da parte appellante, relativamente ai capi di sentenza oggetto di impugnazione, ammettersi prova per testi così come formulata in primo grado e che di seguito si riporta: “ Vista l'ordinanza del Giudice del 7/09/2021 che ha concesso i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la nel richiamare le precedenti difese, con la presente CP_1
memoria formula le seguenti istanze istruttorie: - A) disporre CTU tecnica volta a determinare se le prestazioni professionali oggetto di decreto ingiuntivo sono già state pagate con le parcelle prodotte dall'attore e, in caso negativo, volta a determinare il giusto compenso per le prestazioni residue svolte e non ancora saldate precedentemente. - B) ammettere prova testimoniale sui capi di cui in narrativa dell'atto di citazione in opposizione e della memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 preceduti dal rituale “è vero pagina 5 di 14 che” come meglio specificatamente capitolati qui di seguito: 1) nel 2016 il sig. Controparte_1 incaricava l'Ing. di svolgere un lavoro di revisione delle rendite catastali (al fine di ottenere Pt_1
una corretta e adeguata valutazione delle stesse conformi ai valori di mercato e così quindi ottenere un contenimento dei costi relativi all'IMU) degli immobili facenti capo alle sue società (in primis LG RL
e poi;
- 2) l'opponente ha corrisposto un importo Controparte_3 complessivo all'Ing. pari ad € 10.319,20 per (doc. 9), € Pt_1 Controparte_3
23.079,52 per LG RL (doc. 10) ed € 6.684,98 per (docc. 3-7); - 3) gli importi di cui sopra CP_1 erano a saldo di quanto pattuito con l'Ing. per tutte le attività svolte;
- 4) l'Ing. faceva Pt_1 Pt_1
credere al sig. che le rendite catastali da lui indicate sarebbero state definitive;
- 5) per tutti gli CP_1 immobili, invece, gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sono sfociati in contenziosi;
- 6) tali contenziosi hanno determinato rendite catastali definitive superiori a quelle indicate da che Pt_1 hanno comportato un pagamento dell'IMU arretrata maggiorato di pesanti sanzioni e interessi a carico delle società facenti capo al sig. - 7) era lo stesso Ing. a comunicare allo Studio CP_1 Pt_1
(Advisa 1975), in persona della Rag. le rendite catastali ai fini del calcolo CP_4 Parte_2 dell'imposta IMU;
- 8) l'Ing. ha continuato ad emettere parcelle (LG RL € 27.222,21 – doc. Pt_1
11- € 8.190,18 – doc. 12- € 8.211,74 – parcelle oggetto di Controparte_3 CP_1
ingiunzione) per attività non concordate, non preventivate e non dovute in quanto ulteriori rispetto a quanto già pagato in totale;
[…] - 12) la firma del sig. sul preventivo (doc. 1 convenuto) è stata CP_1 posta per accettazione del totale fisso di € 5.500 con esclusione quindi dei compensi premiali che erano nella parte finale del preventivo;
- 13) la consulenza tecnica dell'Ing. all'Avv. Fazzini per il Pt_1
contenzioso vs di cui alla parcella 8/2020 (doc. 5 fascicolo monitorio) è già stata CP_1 CP_5 pagata con la parcella 10/2017 di € 1.000 (doc. 4) visto che il preventivo prevedeva il compenso di €
500 per la relazione tecnica e quindi con la parcella 10/2017 sono state pagate 2 relazioni tecniche per il suddetto contenzioso. Si indicano a testi: 1) signora domiciliata per il lavoro presso Testimone_1
A.D. Motors spa, corso Giambone 33, TO (sui capi 1,2,3,4,12); 2) signora Testimone_10
domiciliata per il lavoro presso A.D. Motors spa, corso Giambone 33, TO (sui capi
1,2,3,4,5,6,7,8,12); 3) Rag. domiciliata per il lavoro presso lo Studio NI (Advisa Parte_2
1975), via Cibrario 13, TO (sui capi 1,4,5,6,7); 4) Avv. Andrea Bracchino domiciliato per il lavoro presso A.D. Motors spa, corso Giambone 33, TO (sui capi 1,2,5,6,7,8,9,10,11,13).
- Condannare l'appellante principale al pagamento nei confronti della delle spese e competenze CP_1
del grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
pagina 6 di 14 - Ove non fosse già stato acquisito, si chiede che la Cancelleria voglia provvedere alla richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio alle cancellerie del giudizio monitorio e di I grado ex art 347 c.p.c.
e 123bis Disp. Att. c.p.c.....”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso promosso in sede monitoria l'Ing. ha chiesto, nei confronti di Parte_1
ingiungersi il pagamento Controparte_6
della somma di € 8.211,74 per insoluto sulle parcelle n. 8/2019 di € 844,28, n. 27/2019 di € 1306,20, n.
6/2020 di € 2069,48, n. 7/2020 di € 2722,98 e n. 8/2020 di € 1268,80, relative a prestazioni professionali rese per l'immobile sito in TO via Galluppi n. 5-7, di proprietà della società resistente.
Con decreto n. 517/21, emesso in data 19.1.2021, il Tribunale di TO ha ingiunto a di CP_1 pagare in favore di la somma di € 8.421,74 oltre interessi e spese. Parte_1
ha proposto opposizione sostenendo che nessun importo era dovuto al professionista in CP_1
quanto le prestazioni di cui alle parcelle azionate dovevano ritenersi comprese nelle parcelle emesse dall'Ing. e già da essa opponente pagate n. 5/2017, n. 10/2017, n. 11/2017, n. 16/2018 e n. Pt_1
37/2018 per un totale complessivo lordo di € 7.799,98 con riguardo al lavoro di revisione delle rendite catastali degli immobili facenti capo alle società LG s.r.l., e Controparte_3 CP_1
..
[...]
In particolare,
1. la parcella n. 8/2019 (doc. 1 ) con oggetto “variazione catastale in cat. F/4 primo piano Pt_1 interrato” era stata pagata in data 11/02/2019 con la parcella 37/2018 (doc. 7 ) con oggetto CP_1
“SCIA in sanatoria relativa al primo piano interrato”;
2. le parcelle n. 27/2019 (doc. 2 ) con oggetto “supporto tecnico ricorso reclamo Pt_1 accertamenti IMU area fabbricabile Comune TO” e n. 6/2020 (doc. 3 ) con oggetto Pt_1
“ricorso reclamo osservazioni controdeduzioni conciliazione AE rendita catastale” erano state pagate in data 1/06 e 15/12/2017 con le parcelle 5/2017 (doc. 3 ) con oggetto “proposta di variazione di CP_1 rendita catastale presso il N.C.E.U.” e 11/2017 (doc. 5 ) con oggetto “accesso atti presso il CP_1
N.C.E.U., rilievi in situ unità immobiliari, aggiornamento planimetrie catastali, nuovi frazionamenti (n.
2) accatastamento alloggio e locali 2° piano interrato”;
3. la parcella n. 7/2020 (doc. 4 ) con oggetto “riduzione rendita catastale premialità via Pt_1
Galluppi 5 TO” non era dovuta visto che il preventivo doc. 2 non era mai stato accettato da e nessun accordo era mai stato sottoscritto su tale compenso premiale;
CP_1
4. la parcella n. 8/2020 (doc. 5 ) con oggetto “contenzioso vs memoria Pt_1 CP_1 CP_5 difensiva e consulenza tecnica Avv. Fazzini” era già stata pagata in data 6/10/2017 con la parcella pagina 7 di 14 10/2017 (doc. 4 ) con oggetto “relazione tecnica relativa al contenzioso tra CP_1
via Galluppi 5/7 TO”. Controparte_7
chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Il sig. , ritualmente costituitosi, ha contestato le avverse difese allegando che: Pt_1
- le parcelle 6/20 e 7/20 inerivano al supporto tecnico che esso professionista aveva fornito per la presentazione da parte del dr. del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale Tes_3 avverso l'avviso ricevuto da nel maggio 2018 da parte dell'Agenzia delle Entrate di CP_1
accertamento catastale relativo alle variazioni DOCFA presentate nel 2017;
- la parcella 27/2019 aveva ad oggetto il supporto tecnico fornito dal professionista nel settembre 2019 alla proposizione di reclamo volto ad ottenere l'annullamento di un accertamento IMU del CP_8
relativo al fabbricato di via Galluppi 5;
[...]
- la parcella n. 8/2020 era stata emessa a saldo dei compensi resi per l'attività di consulenza tecnica fornita all'avv. Fazzini per la gestione del contenzioso in essere tra e il Comprensorio CP_1
condominiale di Corso Unione Sovietica/ Condominio di via Galluppi 5/7 e in particolare per la richiesta di chiarimenti e per la perizia integrativa;
- la parcella 8/2019, unitamente alle parcelle già pagate 16/18 e 37/18, riguardava le prestazioni rese nel corso della trattativa tra e Telecom, e per essa la Co.Ge.s.In Tel RL, per la locazione del CP_1 primo piano interrato dell'immobile di via Galluppi, mentre la fattura 37/2018 aveva per oggetto
“SCIA in sanatoria relativa al primo piano interrato” e la fattura 8/19 ineriva la diversa prestazione avente ad oggetto la “variazione catastale in cat. F4 primo piano interrato”.
Il sig. ha concluso quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione. Pt_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, depositate le memorie ex art. 183
VI comma c.p.c. e disposta CTU, la causa è stata discussa oralmente all' udienza del 27.09.2022, in esito alla quale il Tribunale di TO , con sentenza n. 3720/2022, ha accolto parzialmente l'opposizione in esame, revocando quindi l'ingiunzione opposta e condannando l'opponente a corrispondere in favore dell'Ing. la somma di € 4.219,95, oltre agli interessi ex D. Lgs. Parte_1
n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo e oltre ad € 194,00, nonché al pagamento del 50% delle spese di lite, ponendo pro quota a carico delle parti le spese della C.T.U. esperita nel giudizio.
Premesso che l'opponente non aveva mai contestato l'esecuzione delle prestazioni allegate dal ricorrente, il Tribunale, previo confronto critico tra le fatture prodotte in sede monitoria e quelle già pagate dalla Società opponente, rilevato che la parcella 7/2020 è relativa ad importo premiale previsto dal preventivo del 21 dicembre 2016 in (doc 1 di produzione parte convenuta), ha rilevato che la sottoscrizione apposta sul preventivo 21.12.2016 a nome della , siccome apposta unicamente a CP_1
pagina 8 di 14 fianco del preventivo relativo ai punti 1,2 e 3 pari a € 5.500,00 e non anche nella successiva parte del documento che prevede le clausole premiali, non poteva ritenersi riguardare anche la prestazione premiale, nulla riconoscendo perciò dovuto a tal titolo.
Il Tribunale ha rilevato peraltro che già il preventivo del 21/12/2016 presentato dall'Ing. e Pt_1
relativo a prestazioni professionali rese per l'immobile sito in TO alla via Galluppi n.
5-7 faceva espresso riferimento al contenzioso tra e il Comprensorio CP_1 [...]
, computandolo e conteggiandolo tra le attività di cui al Controparte_9 punto 1 del richiamato preventivo e indicando quale somma quella di € 500,00, ritenendo quindi non giustificato il compenso ulteriore di cui alla parcella 8/2020, relativa al medesimo contenzioso.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello l'Ing. , chiedendo in via preliminare Pt_1 sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e lamentando, con primo motivo di gravame , che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la sottoscrizione a nome della e CP_1
relativa al preventivo in data 21.12.2016, siccome apposta a margine della quarta pagina e non in calce al documento, fosse da ritenersi limitata al solo contenuto sovrastante la sottoscrizione e non alla parte finale, recante previsione di un compenso ulteriore a percentuale previsto a “risultato ottenuto” ed in funzione di esso. Rileva per contro che la sottoscrizione apposta sul documento dal sig. per CP_1
, non corredata da note o condizioni, deve intendersi relativa all'intero contenuto del preventivo. CP_1
Con secondo motivo di gravame l'appellante lamenta altresì che il Giudice di prime cure abbia ritenuto che le prestazioni professionali richieste con la parcella 8/2020 non fossero dovute in quanto l'attività di consulenza per il contenzioso tra ed il Comprensorio condominiale di Corso CP_1
Unione Sovietica/condominio via Galluppi sarebbe stata concordata tra le parti nel preventivo del
21.12.2016 e, tuttavia, nel rideterminare il credito azionato in via monitoria, abbia quindi indicato come dovuto, in relazione alla fattura 8/2020, l'importo di € 634,40 (€ 500 oltre accessori), omettendo di includerlo nell'importo conclusivamente ritenuto dovuto. Si duole peraltro che il Tribunale abbia immotivatamente disatteso i rilievi in merito esposti dal C.T.U. in sede peritale secondo cui “la parcella
8/2020 si riferisce ad un contenzioso con il anche in questo caso la prestazione resa dal CP_5
consulente appare distinta da quanto descritto nelle altre parcelle. Si tratterebbe infatti di una nuova consulenza richiesta e resa all'avv. Fazzini successiva rispetto alla precedente. Quanto al compenso netto esposto pari ad €1000 lo stesso appare congruo in quanto sempre ipotizzando un onorario orario pari ad € 75/ora si avrebbe un impegno di circa 13 ore, che è compatibile con l'attività presumibilmente svolta ed il fatto che si tratti di una seconda consulenza non rende necessariamente l'impegno profuso, anche in termini di tempo, necessariamente minore di quello profuso nella prima consulenza”.
pagina 9 di 14 Lamenta infime l'appellante, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia irragionevolmente compensato tra le parti le spese del giudizio nella misura del 50%, laddove, accogliendosi i precedenti motivi di impugnazione e ritenendosi quindi dovuto l'intero importo ingiunto, l'avversa opposizione sarebbe da ritenere totalmente infondata. Chiede quindi, in riforma della pronuncia impugnata, respingersi l'opposizione promossa da e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in CP_1 subordine, condannarsi al pagamento della somma di € 8.421,74 , o diversa da accertarsi CP_1
dovuta, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese del giudizio monitorio, con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio, anche ex art. 96 c.p.c.
Reitera istanza di ammissione di prova orale già dedotta in rimo grado e non ammessa.
Si è costituita nel gravame la eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'avversa impugnazione ex art. 348bis c.p.c. e contestando radicalmente in merito le avverse doglianze, chiedendo quindi confermarsi la sentenza impugnata, con vittoria delle spese e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. In caso di ammissione di prove avverse insiste nelle proprie.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere Istruttore, rigettata l'eccezione di parte appellata ex art. 348bis c.p.c., formulava alle parti una proposta conciliativa, che veniva favorevolmente accolta dall'appellante, ma respinta dall'appellata. Disposta quindi la remissione in decisione, la causa perviene dinanzi al Collegio a seguito dell'udienza in trattazione scritta del 13.12.2024.
Rileva preliminarmente la Corte che tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di gravame si appalesano in effetti inammissibili come in specie formulate.
Risulta infatti, da un lato, che la Società opponente non aveva ribadito in sede di precisazione delle conclusioni le istanze probatorie svolte in primo grado, che devono ritenersi perciò desistite ( v. Cass.
Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15029 del 31/05/2019; Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 33103 del
10/11/2021 ).
Peraltro entrambe le parti ripropongono interamente nel gravame tutte le istanze istruttorie già avanzate in primo grado, laddove, secondo il più recente orientamento di questa Corte, “in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass. Civ. , Sez. II, 23/3/2016, n. 5812; Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del
09/06/2023 ).
Nel merito, l'appello in esame si appalesa in effetti fondato.
Nel valutare il contenuto delle fatture prodotte dal ricorrente in sede monitoria, e nell'esaminare e pagina 10 di 14 valutare quindi anche il preventivo redatto dall'ing. , il Tribunale ha rilevato che “la parcella Pt_1
7/2020 si riferisce all'importo premiale previsto dal preventivo del 21 dicembre 2016 in (doc 1 di produzione parte convenuta). Si osserva, peraltro, che ha evidenziato che la sottoscrizione CP_1
apposta sul preventivo 21.12.2016 non riguarda anche la prestazione premiale e ha sostenuto che nulla può essere riconosciuto a questo titolo. L'assunto di parte opponente appare condivisibile, essendo la sottoscrizione stata apposta unicamente a fianco del preventivo relativo ai punti 1,2 e 3 pari a € 5.500,00 e non anche nella successiva parte del documento che prevede le clausole premiali. Ne discende che dovendo essere l'importo premiale concordato tra le parti, nulla può essere riconosciuto a tale titolo non essendovi prova dell'accordo sul punto”.
Tali rilievi, in applicazione dei principi generali in tema di interpretazione dei contratti, non possono essere, tuttavia, condivisi.
Ed infatti, nel ricercare la comune intenzione delle parti all'atto della stipula, non può ritenersi inequivoca la mera apposizione della firma del legale rappresentante della Società committente a margine ed a metà del quarto foglio – su cinque – del preventivo in esame, in corrispondenza della voce: TOTALE IMMOBILI DI CUI AI PUNTI1.2.3 € 5,500, e non in calce a significare che l'accettazione sia limitata alla sola parte sovrastante del documento e non alla previsione finale di un compenso premiale.
Deve ritenersi infatti, in applicazione del canone di buona fede di cui all'art. 1366 c.c. che , nel conferire incarico professionale in questione, approvando il preventivo al fine redatto dal professionista, la Società committente, ove avesse inteso addivenire all'accettazione di detto preventivo limitatamente ad una parte soltanto del suo contenuto, avrebbe avuto almeno l'onere di escludere senza possibilità di equivoci la parte della proposta non accolta, barrando le previsioni non accettate con un tratto di penna od apponendo una clausola esplicativa a margine o in calce al preventivo. Né risulta che, anche solo con comunicazione successiva all'accettazione del preventivo, la
Società ora appellata abbia mai precisato o rilevato i limiti dell'accordo, laddove una chiara definizione dei limiti di una supposta accettazione parziale sarebbe stata non solo opportuna, ma finanche necessaria, venendo in considerazione in specie, nell'interpretazione dell'accordo accolta dal Tribunale ai fini della pronuncia in esame, la determinazione del compenso dovuto al professionista, e quindi uno degli elementi essenziali del contratto.
E, dunque, a fronte della sottoscrizione comunque apposta dal legale rappresentante della CP_1
sul preventivo inviatole dall'ing. , l'intero documento deve ritenersi accettato dalla parte Pt_1
committente.
Peraltro il C.T.U. nominato del primo giudizio ha chiaramente rilevato, sull'entità del compenso pagina 11 di 14 premiale esposto dall'odierno appellante nella fattura in specie contestata, che, in relazione alla parcella
7/2020, che si riferisce – appunto - all'importo premiale previsto dal preventivo del 21 dicembre 2016,
“la contestazione si riferisce – appunto - al fatto che, dal momento che la firma del dott. CP_1 CP_1
è stata apposta sulla pagina dove si trova la descrizione di tale importo premiale, ma in una posizione appena al di sopra della descrizione dello stesso, lo stesso non sarebbe stato accettato. Peraltro “per quanto concerne l'importo fatturato € 2100 è quanto previsto dalla condizione “premiale” nel caso di una riduzione della rendita superiore al 40% per l'immobile di via Galuppi 5, quindi corrisponde a quanto preventivato”. Detto importo deve ritenersi perciò dovuto.
Anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia ritenuto che le prestazioni professionali richieste con la parcella 8/2020 non fossero dovute, deve ritenersi in effetti pienamente fondato.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente assunto, in conformità ai rilievi esposti dal C.T.U. nominato, che
“la parcella 8/2020 si riferisce al contenzioso tra e il Comprensorio condominiale di CP_1 [...]
e in particolare per la richiesta di chiarimenti e alla Controparte_9 perizia integrativa con il ”, ritenendo tuttavia che tale attività fosse da ascriversi alla voce CP_5
“Relazione tecnica a supporto del contenzioso in essere con il ”, già compresa nel CP_5
preventivo sottoscritto dalle parti sub 1, lett. j.
Si duole quindi l'appellante che il Tribunale abbia immotivatamente disatteso i rilievi in merito esposti dal C.T.U. in sede peritale secondo cui “la parcella 8/2020 si riferisce ad un contenzioso con il anche in questo caso la prestazione resa dal consulente appare distinta da quanto descritto CP_5
nelle altre parcelle. Si tratterebbe infatti di una nuova consulenza richiesta e resa all'avv. Fazzini successiva rispetto alla precedente. Quanto al compenso netto esposto pari ad €1000 lo stesso appare congruo in quanto sempre ipotizzando un onorario orario pari ad € 75/ora si avrebbe un impegno di circa 13 ore, che è compatibile con l'attività presumibilmente svolta ed il fatto che si tratti di una seconda consulenza non rende necessariamente l'impegno profuso, anche in termini di tempo, necessariamente minore di quello profuso nella prima consulenza”.
In risposta ad osservazioni critiche formulate in merito dal C.T.P. di parte opponente il C.T.U. ha ulteriormente precisato che “in base a quanto si legge in doc 12 di parte convenuta (email datata
20/3/2018 quindi successiva alla fattura 10/2017) all'ing. veniva conferito l'incarico per la Pt_1
redazione di 2 consulenze/perizie in due distinti contenziosi con il condominio avendo oggetti diversi.
Non è quindi possibile che si tratti della stessa attività già pagata nel 2017. In merito all'importo richiesto (1000€) lo stesso appare analogo a quello pagato nella parcella 10/2017 (senza a quanto risulta contestazioni) per un'attività analoga (ma non la stessa). Non si ritiene quindi di dover pagina 12 di 14 modificare quanto scritto della bozza”.
Si legge in effetti nella e.mail innanzi richiamata:
Al riguardo la pronuncia del Tribunale nulla ha rilevato specificamente.
Ritiene perciò la Corte che le valutazioni motivatamente esposte dal C.T.U. sulla natura ed effettiva esecuzione delle prestazioni esposte nella fattura in contestazione, nonché con riguardo alla congruità del compenso per esse esposto dall'odierno appellante debbano essere condivise, risultando perciò fondato l'appello in esame in merito.
L'appellante lamenta infine incongrua la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale nella misura del 50% ove risulti fondata l'impugnazione. Detto motivo, pure per sé privo di autonomia rispetto ai precedenti accolti – e perciò inammissibile – rileva comunque ai fini della rivalutazione complessiva dell'addebito degli oneri complessivi di lite dovuta dalla Corte in conseguenza dell'accoglimento del gravame.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Orbene, a fronte dei rilievi innanzi esposti, l'intera pretesa creditoria esposta in sede monitoria risulta pagina 13 di 14 in effetti fondata, con conseguente piena soccombenza della parte opponente, ed ora appellata.
Pertanto le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza di parte appellata, al pari delle stesse spese del procedimento monitorio. Detti oneri, già liquidati dal Tribunale per la fase monitoria ed il primo grado di giudizio, si liquidano per la fase di gravame come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di TO, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, n. 3720/2022 emessa dal Tribunale di TO in data 27.09.2022, condanna la Parte_3
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'Ing.
[...]
dell'importo complessivo di € 8.421,74, quale compenso per l'attività professionale di Parte_1
cui alle fatture prodotte in sede monitoria, oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna inoltre la in Parte_3
persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'Ing. delle spese del Parte_1
procedimento monitorio - come liquidate nel decreto ingiuntivo quindi revocato, per l'importo di €
540,00 per onorari ed € 145,40 per spese anticipate – nonché delle spese del giudizio di primo grado – come liquidate nella sentenza impugnata per l'importo complessivo di € 2.160,00 per compensi ed €
72,75 per spese – nonché infine al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in
€ 3.966,00 per compensi;
importi tutti da maggiorarsi per rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate nel primo giudizio, a carico di parte opponente appellata.
Così deciso in TO nella camera di consiglio del 21/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
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