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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/10/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3391/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIA Parte_1
DOMANICO
ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GIANFRANCO INFANTE resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' e l' , esponendo di aver CP_2 Controparte_1 ricevuto in data 23.06.2025 la notifica di una intimazione di pagamento (n. 03420259003304855000) relativa, anche, a crediti azionati nell'interesse dell ed insorti negli anni 2017, 2018 e 2022, con l'avviso di addebito n. CP_2
33420230003571354000. Eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di addebito, con conseguente nullità dell'intimazione in ragione del dedotto vizio della sequenza procedimentale;
eccepiva, inoltre, la prescrizione dei credit insorti nel 2017 e nel 2018, nel merito deducendo l'insussistenza dei presupposti per la sua 1 iscrizione nella Gestione Commercianti e del correlato obbligo di corrispondere i contributi (IVS) richiesti. Chiedeva, quindi, dichiararsi non dovuta la somma richiesta di euro 6.326,32 relativa ai suddetti crediti. Si costituivano l' e l' , chiedendo il CP_2 Controparte_3 rigetto del ricorso per infondatezza. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 20.10.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il 13.10.2025, l e l' il 17.10.2025. Controparte_1 CP_2
Si premette che l' ha riscontrato l'avvenuta notifica dell'avviso di CP_2 addebito n. 33420230003571354000 in data 02.01.2024 (a mani di un familiare) nel luogo di residenza dichiarato anche in ricorso. Tanto preclude, non essendo stata proposta tempestiva opposizione avverso il citato titolo esecutivo, l'esame nel merito della pretesa contributiva e la stessa eccezione di prescrizione per l'eventuale decorso del termine quinquennale alla data di notifica dell'avviso di addebito Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente con riferimento al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito, essa è palesemente infondata. Com'è noto, il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983. La legge n. 335 del 1995 ha introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi. In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni. In particolare sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria. Inoltre con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei
2 contributi "dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed CP_2 all' . CP_4
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono “pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi”. Egualmente si è assistito ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili. La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art.3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche “alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge”, senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso. È stata, inoltre, eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art.2 cit. In tal modo la l. n. 335/95 dispone l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi. La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto. Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti: 1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al 17 agosto 1985; 2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto 1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore. Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla legge n. 335/1995. Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
3 A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del L.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni. Nel caso in esame, tenuto conto della data di notifica dell'avviso di addebito (02.01.2024) è di tutta evidenza che all'atto della notifica in data 23.06.2025 dell'intimazione di pagamento n. 03420259003304855000 ed anche senza tener conto degli atti interruttivi prodotti da il termine CP_5 di prescrizione non era decorso. Il ricorso, pertanto, va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 2.697,00, oltre accessori dovuti. Cosenza, 21/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
4
, rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIA Parte_1
DOMANICO
ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GIANFRANCO INFANTE resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' e l' , esponendo di aver CP_2 Controparte_1 ricevuto in data 23.06.2025 la notifica di una intimazione di pagamento (n. 03420259003304855000) relativa, anche, a crediti azionati nell'interesse dell ed insorti negli anni 2017, 2018 e 2022, con l'avviso di addebito n. CP_2
33420230003571354000. Eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di addebito, con conseguente nullità dell'intimazione in ragione del dedotto vizio della sequenza procedimentale;
eccepiva, inoltre, la prescrizione dei credit insorti nel 2017 e nel 2018, nel merito deducendo l'insussistenza dei presupposti per la sua 1 iscrizione nella Gestione Commercianti e del correlato obbligo di corrispondere i contributi (IVS) richiesti. Chiedeva, quindi, dichiararsi non dovuta la somma richiesta di euro 6.326,32 relativa ai suddetti crediti. Si costituivano l' e l' , chiedendo il CP_2 Controparte_3 rigetto del ricorso per infondatezza. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 20.10.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il 13.10.2025, l e l' il 17.10.2025. Controparte_1 CP_2
Si premette che l' ha riscontrato l'avvenuta notifica dell'avviso di CP_2 addebito n. 33420230003571354000 in data 02.01.2024 (a mani di un familiare) nel luogo di residenza dichiarato anche in ricorso. Tanto preclude, non essendo stata proposta tempestiva opposizione avverso il citato titolo esecutivo, l'esame nel merito della pretesa contributiva e la stessa eccezione di prescrizione per l'eventuale decorso del termine quinquennale alla data di notifica dell'avviso di addebito Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente con riferimento al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito, essa è palesemente infondata. Com'è noto, il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983. La legge n. 335 del 1995 ha introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi. In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni. In particolare sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria. Inoltre con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei
2 contributi "dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed CP_2 all' . CP_4
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono “pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi”. Egualmente si è assistito ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili. La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art.3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche “alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge”, senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso. È stata, inoltre, eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art.2 cit. In tal modo la l. n. 335/95 dispone l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi. La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto. Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti: 1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al 17 agosto 1985; 2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto 1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore. Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla legge n. 335/1995. Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
3 A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del L.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni. Nel caso in esame, tenuto conto della data di notifica dell'avviso di addebito (02.01.2024) è di tutta evidenza che all'atto della notifica in data 23.06.2025 dell'intimazione di pagamento n. 03420259003304855000 ed anche senza tener conto degli atti interruttivi prodotti da il termine CP_5 di prescrizione non era decorso. Il ricorso, pertanto, va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 2.697,00, oltre accessori dovuti. Cosenza, 21/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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