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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/07/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2840/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2840/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rosanna Parte_1 C.F._1
Spinitta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Michele Mauceri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ); CP_2 C.F._2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Pag. 1 di 9 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 19.02.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da nei confronti della società Parte_1
tesa a: a) accertare e dichiarare il diritto di usufrutto in capo Controparte_1
all'attore sulla casa terrana sita a Siracusa, Vicolo IV alla Giudecca n. 28/D; b) ordinare, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del predetto immobile, occupato illegittimamente dalla convenuta, con conseguente consegna delle chiavi.
1.1. - A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto di essere titolare, unitamente alla moglie , del diritto di usufrutto vita natural durante sull'immobile in CP_2
oggetto, in virtù di atto di compravendita del 31.03.1988, appartenendo la nuda proprietà, pro indiviso e in parti uguali, alle figlie e Ha Controparte_3 CP_4
riferito che, per ragioni di salute, non si è recato nell'immobile per un certo periodo, finché ha constatato l'impossibilità di accedervi con le chiavi in suo possesso. Informato dalla figlia ha appreso come la società convenuta - già acquirente della quota CP_4
di nuda proprietà ceduta da con atto dell'8.06.2004 - intendesse Controparte_3
acquisire anche l'ulteriore quota indivisa di nuda proprietà. L'attore ha quindi denunciato come la convenuta, senza alcuna autorizzazione e senza coinvolgimento degli usufruttuari, avesse sostituito la serratura d'ingresso ed eseguito lavori edili all'interno dell'immobile, impedendo l'esercizio del diritto di usufrutto.
2. - Si è costituita in giudizio la società convenuta, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'intervenuto acquisto, a titolo originario, per avvenuta usucapione del diritto di usufrutto sull'immobile oggetto di causa, nonché, in via gradata, l'estinzione del diritto di usufrutto dell'attore e della terza chiamata in causa , per non uso ex art. 1014, n. 1, c.c. CP_2
3. - Autorizzata la chiamata in causa di , esperita negativamente la CP_2
procedura di mediazione, assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
Pag. 2 di 9 19.02.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. - La domanda attorea è fondata e va accolta.
4.1. - Per costante giurisprudenza di legittimità, l'usufruttuario, così come l'usuario, ha il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto dell'usufrutto e, quindi, è legittimato ad agire non solo nella vindicatio usufructus, ma in tutte le azioni, possessorie e petitorie, dirette a conservare il possesso nella sua sfera originaria e a recuperarlo, se perduto in tutto o in parte, e, comunque, dirette a difendere e a realizzare l'uso e il godimento della cosa (cfr. Cass. n. 6293/2016;
Cass. n. 2777/1973). Relativamente alle ingerenze di terzi che ledono le ragioni sia dell'usufruttuario sia nel nudo proprietario, il primo, se, da un lato, è tenuto a farne denuncia al secondo, dall'altro, è legittimato ad agire da solo per la tutela del suo diritto, ma soltanto in nome proprio e non anche nell'interesse del nudo proprietario (cfr. Cass.
n. 106/1967); sicché, in tal caso, non sussiste litisconsorzio necessario con il nudo proprietario (Cass. n. 6293/2016).
4.2. - I principi probatori che regolano l'azione di rivendicazione della proprietà trovano applicazione anche nelle ipotesi di azioni proposte da titolare di un diritto reale di godimento: ne deriva che anche per l'usufruttuario che agisca in rivendica ex art. 948
c.c. vige la regola della c.d. “probatio diabolica”.
4.2.1. - A tal proposito, occorre ricordare che, qualora l'acquisto del diritto sia avvenuto a titolo originario (ad es., usucapione), al fine di soddisfare il predetto onere probatorio, per l'acquirente sarà sufficiente fornire la prova di detto titolo;
nel caso in cui, invece,
l'acquisto sia avvenuto a titolo derivativo (ad es., a seguito di stipula di atto di compravendita) non potrà ritenersi sufficiente, al fine di accertare la titolarità del bene, la produzione in giudizio del solo titolo di acquisto, essendo piuttosto necessario che, oltre a questo, l'attore fornisca la prova anche dei titoli di acquisto dei precedenti titolari, sino ad arrivare al titolo di acquisto originario. Ciò nondimeno, al fine di ovviare a un così gravoso onere probatorio (c.d. “probatio diabolica”) la giurisprudenza di legittimità ammette che, con specifico riferimento ai beni immobili, l'attore possa, in alternativa, fornire la prova di avere acquistato la proprietà del bene per usucapione,
Pag. 3 di 9 avendone avuto, in via diretta o attraverso i propri danti causa, il possesso continuato per il tempo all'uopo necessario (cfr. Cass. n. 11767/2019; Cass. n. 1210/2017).
4.2.2. - Per costante orientamento della giurisprudenza della S.C., inoltre, è configurabile un'attenuazione dell'onere probatorio a carico del rivendicante nelle ipotesi di domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto. In particolare, quando il convenuto deduca un proprio titolo d'acquisto, qual è l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore, l'onere probatorio ricadente su quest'ultimo è da ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la sola dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere (cfr. Cass. n. 6824/2013; Cass. n. 5487/2002). La probatio diabolica è poi attenuata quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, sia pure implicitamente, o comunque non abbia esplicitamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante oppure a uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume aver iniziato a possedere (cfr. Cass. n. 25424/2022).
4.3. - Con riguardo al caso in esame, l'attore ha agito per la rivendicazione del diritto di usufrutto sull'immobile sito in Siracusa, Vicolo IV Alla Giudecca, assumendone la titolarità in forza di atto pubblico di compravendita rogato il 31.03.1988 dal notaio
In tale contesto è stato costituito in suo favore (insieme alla Persona_1
coniuge ) il diritto di usufrutto vita natural durante, contestualmente CP_2
all'acquisto della nuda proprietà dell'immobile in capo alle figlie e Controparte_3
in quote eguali e pro indiviso. CP_4
Risulta, inoltre, documentalmente provato come, in data 08.06.2004, la società
[...]
abbia acquistato da la quota indivisa del 50% della Controparte_1 Controparte_3
nuda proprietà dell'immobile, acquisto che trova fondamento proprio nel medesimo atto di provenienza del 1988.
Da ultimo, risulta provato come la stessa società abbia successivamente manifestato l'intenzione di acquisire anche l'altra metà indivisa da fatto non Parte_2
Pag. 4 di 9 specificamente contestato dalla convenuta ex art. 115, comma 1, c.p.c. e, comunque, risultante dalla comunicazione del 10.03.2021, indirizzata alla stessa Parte_2
Questi elementi, documentalmente provati e non oggetto di contestazione specifica, assumono valore decisivo ai fini dell'attenuazione dell'onere probatorio incombente sull'attore.
Infatti, secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
1569/2022, nonché Cass. n. 28865/2021 e Cass. n. 25865/2021), l'onere della cosiddetta
“probatio diabolica” a carico del rivendicante si attenua - fino a potersi ritenere assolto
- quando il convenuto non contesti specificamente il titolo di provenienza dedotto dall'attore, assumendone la validità come presupposto del proprio acquisto, oppure quando, come nel caso in esame, ammetta (espressamente o implicitamente) che il bene oggetto di rivendicazione derivava proprio da quel medesimo titolo.
4.4. - Tornando al caso in esame, la società convenuta non ha specificamente contestato che la nuda proprietà dell'immobile in oggetto sia pervenuta alle figlie dell'attore,
e per effetto dell'atto pubblico del 31.03.1988, con cui è Controparte_3 CP_4
stato anche costituito il diritto di usufrutto in favore dell'attore.
D'altra parte, la convenuta ha acquistato nel 2004 da la quota Controparte_3
indivisa del 50% della nuda proprietà dell'immobile e, ancora, nel mese di Marzo del
2021, ha rivolto espressa proposta di acquisto all'altra figlia, per Parte_2
acquisire anche la restante quota indivisa di nuda proprietà.
Tale condotta, valutata nell'insieme, integra un riconoscimento implicito e concludente della validità del titolo costitutivo dedotto dall'attore a fondamento del proprio acquisto, giacché: a) l'acquisto da una figlia dell'attore e la proposta di acquisto rivolta all'altra figlia postula la loro qualità di nude proprietarie;
b) tale qualità, a sua volta, non può che derivare proprio dall'atto del 1988, che costituisce anche il fondamento giuridico dell'acquisto del diritto di usufrutto in capo all'attore.
Ne consegue che, secondo il richiamato insegnamento di legittimità, il riconoscimento, anche implicito, del titolo di acquisto del rivendicante comporta un'attenuazione
Pag. 5 di 9 dell'onere probatorio, potendo lo stesso ritenersi assolto anche senza la ricostruzione integrale della catena dei trasferimenti a ritroso fino al titolo originario.
Nel caso concreto, l'attore ha assolto l'onere probatorio a suo carico mediante l'esibizione del titolo di acquisto del 1988 e l'allegazione delle condotte spoliative da parte della convenuta, anch'esse provate ex art. 115, comma 1, c.p.c.;
4.5. - Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in rivendicazione, con conseguente condanna della convenuta all'immediato rilascio dell'immobile in oggetto in favore del primo.
5. - Va, invece, dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla società convenuta.
5.1. - Sul punto, va ricordato che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente
(comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di ogni interessato (cfr. Cass. n. 6347/2022; Cass. n. 15619/2018).
5.2. - Nel caso in esame, nonostante il Tribunale abbia espressamente ritenuto l'opportunità che il processo si svolgesse “anche nei confronti di , Parte_2
quale titolare, unitamente alla società convenuta, della nuda proprietà, pro indiviso e per uguali quote, dell'immobile oggetto di lite” (cfr. ordinanza del 28.11.2022), ordinando alla convenuta, attrice in riconvenzionale, di chiamarla in causa ex art. 107
c.p.c., quest'ultima non ha ottemperato all'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio, con quanto ne consegue a mente dell'art. 307, comma 3, c.p.c.
6. - Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale di accertamento dell'estinzione del diritto di usufrutto dell'attore per effetto del non uso protrattosi per oltre vent'anni, ai sensi dell'art. 1014, n. 1, c.c.
6.1. - Com'è noto, il diritto di usufrutto si estingue per prescrizione estintiva a seguito di vent'anni di non uso, ossia di mancato esercizio ininterrotto e completo delle facoltà che ne costituiscono il contenuto tipico.
Pag. 6 di 9 6.2. - Nel caso in esame, il ventennio utile va computato a ritroso dalla data della costituzione in giudizio della convenuta con proposizione della domanda riconvenzionale, avvenuta in data 04.10.2022, cosicché il periodo da scrutinare ai fini della domanda in oggetto si estende dal 03.10.2002, non computato nel termine ventennale ex art. 2963, comma 2, c.c., sino all'ultimo istante del 03.10.2022, come previsto dal citato art. 2963, comma 2, c.c.
6.3. - A petto della deduzione di parte convenuta, secondo cui l'attore non avrebbe esercitato il proprio diritto per oltre vent'anni, quest'ultimo ha replicato nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., allegando specifici episodi di esercizio del proprio diritto di usufrutto, risalenti all'anno 2019 e consistenti: a) nell'essersi recato più volte, da solo o in compagnia di altre persone, presso l'immobile dedotto in lite, per prendere o lasciare materiale da lavoro ivi detenuto;
b) nell'aver accompagnato presso l'immobile soggetti terzi potenzialmente interessati alla locazione dell'immobile.
Tali allegazioni, adeguatamente circostanziate nel tempo e nello spazio, rientrano indubbiamente nella tipologia di atti di esercizio del diritto idonei a interrompere il decorso della prescrizione estintiva, vertendosi in ipotesi di c.d. interruzione naturale, peculiare delle prescrizioni per non uso.
6.4. - A fronte di ciò, la parte convenuta non ha svolto alcuna contestazione, tantomeno puntuale, entro il termine per lo spirare delle preclusioni assertive, pacificamente individuabile nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che non risulta depositata dalla società Controparte_5
[...
. - Deve pertanto farsi applicazione del principio di diritto stabilito da Cass. n.
8376/2020, secondo cui: “se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo
l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi”.
Nel caso concreto, si configura proprio la fattispecie sopra descritta, in cui è la parte attrice in via riconvenzionale ad avere dedotto genericamente la protrazione del non uso per un ventennio (senza, peraltro, nemmeno preoccuparsi di individuare il dies a quo del
Pag. 7 di 9 suddetto termine ventennale), mentre la parte convenuta in via riconvenzionale ha replicato con allegazioni specifiche e circostanziate, che non sono state oggetto di adeguata contestazione.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., tali fatti devono ritenersi ammessi.
6.6. - In ogni caso, anche a voler prescindere dalla regola processuale della non contestazione, va comunque considerata la diffida del 26.03.2021 a firma - tra gli altri - dell'attore, con la quale quest'ultimo ha formalmente richiesto alla convenuta la restituzione dell'immobile e la riconsegna delle chiavi.
Tale atto, espressivo della volontà dell'attore di riappropriarsi del bene per usarne e fruirne, interrompe il decorso della prescrizione a norma dell'art. 2943, comma 4, c.c.
(norma ritenuta applicabile alla fattispecie in esame da condivisibile dottrina, che assume la costituzione in mora come il modo generale di interruzione della prescrizione e riduce a essa ogni altro atto interruttivo considerato tale in quanto idoneo a esplicitare la volontà di far valere il proprio diritto).
6.7. - A ciò si aggiunga un ultimo dato, decisivo: la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio è avvenuta in data 01.06.2022, dunque anteriormente allo spirare del termine ventennale utile alla prescrizione (03.10.2022), da computarsi ex artt. 2962 e 2963 c.c.: tale atto è indubbiamente idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2943, comma 1, c.c.
6.8. - Da tutto quanto sopra esposto consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento dell'estinzione del diritto di usufrutto per non uso.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, in base al valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 5.200,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della convenuta e in favore dell'attore, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale ai valori medi, con distrazione in favore dell'Avv. Rosanna Spinitta, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Pag. 8 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2840/2022 r.g., così dispone:
1) In accoglimento della domanda di rivendicazione di usufrutto proposta da condanna la società all'immediato rilascio, Parte_1 Controparte_1
in favore dell'attore, dell'immobile sito a Siracusa, Vicolo IV alla Giudecca n.
28/D, individuato in N.C.E.U. del Comune di Siracusa al foglio 173, particella
514 sub. 1 e particella 515 sub. 2 (oggi foglio 167, particella 5551 sub. 6-7).
2) Visto l'art. 307, comma 3, c.p.c., dichiara estinto il giudizio limitatamente alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla società CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
3) Rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento dell'estinzione del diritto di usufrutto per non uso, proposta dalla società nei confronti di Controparte_1
Parte_1
4) Condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla rifusione, in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
135,65 per spese vive (di cui € 27,00 per bolli, € 98,00 per contributo unificato ed € 10,65 per notifiche), ed € 2.552,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Rosanna Spinitta, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 30 luglio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2840/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rosanna Parte_1 C.F._1
Spinitta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Michele Mauceri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ); CP_2 C.F._2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Pag. 1 di 9 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 19.02.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da nei confronti della società Parte_1
tesa a: a) accertare e dichiarare il diritto di usufrutto in capo Controparte_1
all'attore sulla casa terrana sita a Siracusa, Vicolo IV alla Giudecca n. 28/D; b) ordinare, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del predetto immobile, occupato illegittimamente dalla convenuta, con conseguente consegna delle chiavi.
1.1. - A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto di essere titolare, unitamente alla moglie , del diritto di usufrutto vita natural durante sull'immobile in CP_2
oggetto, in virtù di atto di compravendita del 31.03.1988, appartenendo la nuda proprietà, pro indiviso e in parti uguali, alle figlie e Ha Controparte_3 CP_4
riferito che, per ragioni di salute, non si è recato nell'immobile per un certo periodo, finché ha constatato l'impossibilità di accedervi con le chiavi in suo possesso. Informato dalla figlia ha appreso come la società convenuta - già acquirente della quota CP_4
di nuda proprietà ceduta da con atto dell'8.06.2004 - intendesse Controparte_3
acquisire anche l'ulteriore quota indivisa di nuda proprietà. L'attore ha quindi denunciato come la convenuta, senza alcuna autorizzazione e senza coinvolgimento degli usufruttuari, avesse sostituito la serratura d'ingresso ed eseguito lavori edili all'interno dell'immobile, impedendo l'esercizio del diritto di usufrutto.
2. - Si è costituita in giudizio la società convenuta, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'intervenuto acquisto, a titolo originario, per avvenuta usucapione del diritto di usufrutto sull'immobile oggetto di causa, nonché, in via gradata, l'estinzione del diritto di usufrutto dell'attore e della terza chiamata in causa , per non uso ex art. 1014, n. 1, c.c. CP_2
3. - Autorizzata la chiamata in causa di , esperita negativamente la CP_2
procedura di mediazione, assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
Pag. 2 di 9 19.02.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. - La domanda attorea è fondata e va accolta.
4.1. - Per costante giurisprudenza di legittimità, l'usufruttuario, così come l'usuario, ha il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto dell'usufrutto e, quindi, è legittimato ad agire non solo nella vindicatio usufructus, ma in tutte le azioni, possessorie e petitorie, dirette a conservare il possesso nella sua sfera originaria e a recuperarlo, se perduto in tutto o in parte, e, comunque, dirette a difendere e a realizzare l'uso e il godimento della cosa (cfr. Cass. n. 6293/2016;
Cass. n. 2777/1973). Relativamente alle ingerenze di terzi che ledono le ragioni sia dell'usufruttuario sia nel nudo proprietario, il primo, se, da un lato, è tenuto a farne denuncia al secondo, dall'altro, è legittimato ad agire da solo per la tutela del suo diritto, ma soltanto in nome proprio e non anche nell'interesse del nudo proprietario (cfr. Cass.
n. 106/1967); sicché, in tal caso, non sussiste litisconsorzio necessario con il nudo proprietario (Cass. n. 6293/2016).
4.2. - I principi probatori che regolano l'azione di rivendicazione della proprietà trovano applicazione anche nelle ipotesi di azioni proposte da titolare di un diritto reale di godimento: ne deriva che anche per l'usufruttuario che agisca in rivendica ex art. 948
c.c. vige la regola della c.d. “probatio diabolica”.
4.2.1. - A tal proposito, occorre ricordare che, qualora l'acquisto del diritto sia avvenuto a titolo originario (ad es., usucapione), al fine di soddisfare il predetto onere probatorio, per l'acquirente sarà sufficiente fornire la prova di detto titolo;
nel caso in cui, invece,
l'acquisto sia avvenuto a titolo derivativo (ad es., a seguito di stipula di atto di compravendita) non potrà ritenersi sufficiente, al fine di accertare la titolarità del bene, la produzione in giudizio del solo titolo di acquisto, essendo piuttosto necessario che, oltre a questo, l'attore fornisca la prova anche dei titoli di acquisto dei precedenti titolari, sino ad arrivare al titolo di acquisto originario. Ciò nondimeno, al fine di ovviare a un così gravoso onere probatorio (c.d. “probatio diabolica”) la giurisprudenza di legittimità ammette che, con specifico riferimento ai beni immobili, l'attore possa, in alternativa, fornire la prova di avere acquistato la proprietà del bene per usucapione,
Pag. 3 di 9 avendone avuto, in via diretta o attraverso i propri danti causa, il possesso continuato per il tempo all'uopo necessario (cfr. Cass. n. 11767/2019; Cass. n. 1210/2017).
4.2.2. - Per costante orientamento della giurisprudenza della S.C., inoltre, è configurabile un'attenuazione dell'onere probatorio a carico del rivendicante nelle ipotesi di domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto. In particolare, quando il convenuto deduca un proprio titolo d'acquisto, qual è l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore, l'onere probatorio ricadente su quest'ultimo è da ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la sola dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere (cfr. Cass. n. 6824/2013; Cass. n. 5487/2002). La probatio diabolica è poi attenuata quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, sia pure implicitamente, o comunque non abbia esplicitamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante oppure a uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume aver iniziato a possedere (cfr. Cass. n. 25424/2022).
4.3. - Con riguardo al caso in esame, l'attore ha agito per la rivendicazione del diritto di usufrutto sull'immobile sito in Siracusa, Vicolo IV Alla Giudecca, assumendone la titolarità in forza di atto pubblico di compravendita rogato il 31.03.1988 dal notaio
In tale contesto è stato costituito in suo favore (insieme alla Persona_1
coniuge ) il diritto di usufrutto vita natural durante, contestualmente CP_2
all'acquisto della nuda proprietà dell'immobile in capo alle figlie e Controparte_3
in quote eguali e pro indiviso. CP_4
Risulta, inoltre, documentalmente provato come, in data 08.06.2004, la società
[...]
abbia acquistato da la quota indivisa del 50% della Controparte_1 Controparte_3
nuda proprietà dell'immobile, acquisto che trova fondamento proprio nel medesimo atto di provenienza del 1988.
Da ultimo, risulta provato come la stessa società abbia successivamente manifestato l'intenzione di acquisire anche l'altra metà indivisa da fatto non Parte_2
Pag. 4 di 9 specificamente contestato dalla convenuta ex art. 115, comma 1, c.p.c. e, comunque, risultante dalla comunicazione del 10.03.2021, indirizzata alla stessa Parte_2
Questi elementi, documentalmente provati e non oggetto di contestazione specifica, assumono valore decisivo ai fini dell'attenuazione dell'onere probatorio incombente sull'attore.
Infatti, secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
1569/2022, nonché Cass. n. 28865/2021 e Cass. n. 25865/2021), l'onere della cosiddetta
“probatio diabolica” a carico del rivendicante si attenua - fino a potersi ritenere assolto
- quando il convenuto non contesti specificamente il titolo di provenienza dedotto dall'attore, assumendone la validità come presupposto del proprio acquisto, oppure quando, come nel caso in esame, ammetta (espressamente o implicitamente) che il bene oggetto di rivendicazione derivava proprio da quel medesimo titolo.
4.4. - Tornando al caso in esame, la società convenuta non ha specificamente contestato che la nuda proprietà dell'immobile in oggetto sia pervenuta alle figlie dell'attore,
e per effetto dell'atto pubblico del 31.03.1988, con cui è Controparte_3 CP_4
stato anche costituito il diritto di usufrutto in favore dell'attore.
D'altra parte, la convenuta ha acquistato nel 2004 da la quota Controparte_3
indivisa del 50% della nuda proprietà dell'immobile e, ancora, nel mese di Marzo del
2021, ha rivolto espressa proposta di acquisto all'altra figlia, per Parte_2
acquisire anche la restante quota indivisa di nuda proprietà.
Tale condotta, valutata nell'insieme, integra un riconoscimento implicito e concludente della validità del titolo costitutivo dedotto dall'attore a fondamento del proprio acquisto, giacché: a) l'acquisto da una figlia dell'attore e la proposta di acquisto rivolta all'altra figlia postula la loro qualità di nude proprietarie;
b) tale qualità, a sua volta, non può che derivare proprio dall'atto del 1988, che costituisce anche il fondamento giuridico dell'acquisto del diritto di usufrutto in capo all'attore.
Ne consegue che, secondo il richiamato insegnamento di legittimità, il riconoscimento, anche implicito, del titolo di acquisto del rivendicante comporta un'attenuazione
Pag. 5 di 9 dell'onere probatorio, potendo lo stesso ritenersi assolto anche senza la ricostruzione integrale della catena dei trasferimenti a ritroso fino al titolo originario.
Nel caso concreto, l'attore ha assolto l'onere probatorio a suo carico mediante l'esibizione del titolo di acquisto del 1988 e l'allegazione delle condotte spoliative da parte della convenuta, anch'esse provate ex art. 115, comma 1, c.p.c.;
4.5. - Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in rivendicazione, con conseguente condanna della convenuta all'immediato rilascio dell'immobile in oggetto in favore del primo.
5. - Va, invece, dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla società convenuta.
5.1. - Sul punto, va ricordato che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente
(comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di ogni interessato (cfr. Cass. n. 6347/2022; Cass. n. 15619/2018).
5.2. - Nel caso in esame, nonostante il Tribunale abbia espressamente ritenuto l'opportunità che il processo si svolgesse “anche nei confronti di , Parte_2
quale titolare, unitamente alla società convenuta, della nuda proprietà, pro indiviso e per uguali quote, dell'immobile oggetto di lite” (cfr. ordinanza del 28.11.2022), ordinando alla convenuta, attrice in riconvenzionale, di chiamarla in causa ex art. 107
c.p.c., quest'ultima non ha ottemperato all'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio, con quanto ne consegue a mente dell'art. 307, comma 3, c.p.c.
6. - Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale di accertamento dell'estinzione del diritto di usufrutto dell'attore per effetto del non uso protrattosi per oltre vent'anni, ai sensi dell'art. 1014, n. 1, c.c.
6.1. - Com'è noto, il diritto di usufrutto si estingue per prescrizione estintiva a seguito di vent'anni di non uso, ossia di mancato esercizio ininterrotto e completo delle facoltà che ne costituiscono il contenuto tipico.
Pag. 6 di 9 6.2. - Nel caso in esame, il ventennio utile va computato a ritroso dalla data della costituzione in giudizio della convenuta con proposizione della domanda riconvenzionale, avvenuta in data 04.10.2022, cosicché il periodo da scrutinare ai fini della domanda in oggetto si estende dal 03.10.2002, non computato nel termine ventennale ex art. 2963, comma 2, c.c., sino all'ultimo istante del 03.10.2022, come previsto dal citato art. 2963, comma 2, c.c.
6.3. - A petto della deduzione di parte convenuta, secondo cui l'attore non avrebbe esercitato il proprio diritto per oltre vent'anni, quest'ultimo ha replicato nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., allegando specifici episodi di esercizio del proprio diritto di usufrutto, risalenti all'anno 2019 e consistenti: a) nell'essersi recato più volte, da solo o in compagnia di altre persone, presso l'immobile dedotto in lite, per prendere o lasciare materiale da lavoro ivi detenuto;
b) nell'aver accompagnato presso l'immobile soggetti terzi potenzialmente interessati alla locazione dell'immobile.
Tali allegazioni, adeguatamente circostanziate nel tempo e nello spazio, rientrano indubbiamente nella tipologia di atti di esercizio del diritto idonei a interrompere il decorso della prescrizione estintiva, vertendosi in ipotesi di c.d. interruzione naturale, peculiare delle prescrizioni per non uso.
6.4. - A fronte di ciò, la parte convenuta non ha svolto alcuna contestazione, tantomeno puntuale, entro il termine per lo spirare delle preclusioni assertive, pacificamente individuabile nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che non risulta depositata dalla società Controparte_5
[...
. - Deve pertanto farsi applicazione del principio di diritto stabilito da Cass. n.
8376/2020, secondo cui: “se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo
l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi”.
Nel caso concreto, si configura proprio la fattispecie sopra descritta, in cui è la parte attrice in via riconvenzionale ad avere dedotto genericamente la protrazione del non uso per un ventennio (senza, peraltro, nemmeno preoccuparsi di individuare il dies a quo del
Pag. 7 di 9 suddetto termine ventennale), mentre la parte convenuta in via riconvenzionale ha replicato con allegazioni specifiche e circostanziate, che non sono state oggetto di adeguata contestazione.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., tali fatti devono ritenersi ammessi.
6.6. - In ogni caso, anche a voler prescindere dalla regola processuale della non contestazione, va comunque considerata la diffida del 26.03.2021 a firma - tra gli altri - dell'attore, con la quale quest'ultimo ha formalmente richiesto alla convenuta la restituzione dell'immobile e la riconsegna delle chiavi.
Tale atto, espressivo della volontà dell'attore di riappropriarsi del bene per usarne e fruirne, interrompe il decorso della prescrizione a norma dell'art. 2943, comma 4, c.c.
(norma ritenuta applicabile alla fattispecie in esame da condivisibile dottrina, che assume la costituzione in mora come il modo generale di interruzione della prescrizione e riduce a essa ogni altro atto interruttivo considerato tale in quanto idoneo a esplicitare la volontà di far valere il proprio diritto).
6.7. - A ciò si aggiunga un ultimo dato, decisivo: la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio è avvenuta in data 01.06.2022, dunque anteriormente allo spirare del termine ventennale utile alla prescrizione (03.10.2022), da computarsi ex artt. 2962 e 2963 c.c.: tale atto è indubbiamente idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2943, comma 1, c.c.
6.8. - Da tutto quanto sopra esposto consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento dell'estinzione del diritto di usufrutto per non uso.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, in base al valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 5.200,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della convenuta e in favore dell'attore, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale ai valori medi, con distrazione in favore dell'Avv. Rosanna Spinitta, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2840/2022 r.g., così dispone:
1) In accoglimento della domanda di rivendicazione di usufrutto proposta da condanna la società all'immediato rilascio, Parte_1 Controparte_1
in favore dell'attore, dell'immobile sito a Siracusa, Vicolo IV alla Giudecca n.
28/D, individuato in N.C.E.U. del Comune di Siracusa al foglio 173, particella
514 sub. 1 e particella 515 sub. 2 (oggi foglio 167, particella 5551 sub. 6-7).
2) Visto l'art. 307, comma 3, c.p.c., dichiara estinto il giudizio limitatamente alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla società CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
3) Rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento dell'estinzione del diritto di usufrutto per non uso, proposta dalla società nei confronti di Controparte_1
Parte_1
4) Condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla rifusione, in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
135,65 per spese vive (di cui € 27,00 per bolli, € 98,00 per contributo unificato ed € 10,65 per notifiche), ed € 2.552,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Rosanna Spinitta, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 30 luglio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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