Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale di Catanzaro Sezione Prima Civile nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3956 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 Tra
(C.F. ) in persona dell'Amministratore p.t. Sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 elettivamente domiciliato in Catanzaro Via A. De Gasperi n. 48 presso lo studio dell'Avv.
[...]
Natalia Giuliano che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all' atto di opposizione;
Opponente E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
[... domiciliata in Catanzaro Via Jannoni Pal. presso l'Ufficio Legale del CP_2 CP_1
, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dagli Avv. A. M. Paladino e CP_1
Saverio Molica in forza di procura in calce all' atto di citazione notificato;
(C.F./P.IVA ) in persona del Controparte_3 P.IVA_3 Co l.r.p.t. e Presidente del C.d.A. D.ssa Lina Lello, elettivamente domiciliata in Catanzaro Vico S. Barbara n 2 presso lo studio dell'Avv. Domenico Lasalvia;
Opposti CONCLUSIONI: All' udienza del 24 giugno 2024 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con atto di citazione del 31.07.2017, il in persona dell'Amministratore Parte_1 pro tempore sig. ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 0091368 Parte_2 del 4.07.2017 notificata dalla in data 19 luglio 2017 ed intesa al recupero, per conto CP_3 del , della somma di euro 9.337,22 relativa a Fattura n. 10304 del Controparte_1 20.03.2004 Contr. 34367 Ubic. in Via Nunzio Nasi, 18, concernente canone acqua anno 2002, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
nel merito: in accoglimento dell'opposizione spiegata e per le argomentazioni esposte, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato n. 0091385 del 4.07.2017. Con condanna alle spese e competenze di giudizio, anche in considerazione del comportamento assunto dall'ente creditore a seguito dell'invio dell'istanza di annullamento in autotutela. Si costituivano i convenuti e, in particolare il con comparsa del 20.12.2017 Controparte_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'atto impugnato è da considerarsi atto proprio dell'Agente per la Riscossione, affermava, comunque, di aver notificato, nel rispetto dei termini prescrizionali, gli atti che avevano preceduto l'ingiunzione emessa dalla , CP_3 chiedendo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal di Parte_1 accertare che la prescrizione è maturata esclusivamente per responsabilità dell'Agente di Riscossione. La , con comparsa del 19.12.2017, al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione CP_3 sollevata dall'opponente, sosteneva che l'ingiunzione impugnata era stata preceduta da validi atti interruttivi, ed in particolare dal sollecito di pagamento N° 103080048180090 notificato dall'ente creditore in data 13.07.2012 e che, ad ogni modo, fosse applicabile alla notifica dell'ingiunzione impugnata il c.d. principio della postalizzazione, ovvero della scissione soggettiva degli effetti della notificazione con diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. Instauratosi il contraddittorio, senza necessità di attività istruttoria, stante la natura documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
9.2.2011 n. 1362) Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione non è sufficiente che la richiesta di pagamento pervenga al domicilio dell'utente-debitore entro la scadenza del quinto anno successivo a quello in cui il consumo si è verificato, in quanto tale termine può essere interrotto solo se il creditore ha la certezza che il debitore ha ricevuto l'atto inviatogli tramite la ricezione della raccomandata (Cass. n. 13588/2001). Nella fattispecie, facendo applicazione degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, dall'esame degli atti allegati, si evince che il termine prescrizionale è ampiamente spirato. La fattura n. 10304 del 20.03.2004 è stata inviata con posta semplice;
il sollecito di pagamento di tale fattura n° 1392 del 17.07.2007, non è stato regolarmente notificato, perché indirizzato all'ex amministratore che, proprio in quanto non più amministratore lo ha giustamente CP_4 rifiutato (si veda dicitura apposta dall'ingiunzione di pagamento n. 1028 del 4.07.2012 è stata notificata il 13.07.2012; l'ingiunzione di pagamento n. 0091368 del 4.07.2017 è stata notificata al Parte_1
in data 18.07.2017.
[...] Ciò vuol dire che il termine prescrizionale quinquennale è spirato. Ed invero, il prezzo della somministrazione di fornitura idrica, pagato, come nella fattispecie, a scadenze annuali od inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, e deve ritenersi pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito, nonché delle pretese ad esso strettamente accessorie. In base a tale principio, il termine prescrizionale è ampiamente spirato, anche a voler attribuire valore interruttivo all'ingiunzione di pagamento n. 1028 del 4.07.2012 che è stata notificata 13.07.2012 Per le ragioni esposte, dunque, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice deve essere accolta. La fondatezza dell'eccezione di prescrizione assorbe l'esame di ogni altra questione, che, quindi, risulta preclusa. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, per quanto sopra esposto, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- dichiara l'estinzione per prescrizione del credito azionato con atto di ingiunzione di pagamento Con n. 0091368 del 4.07.2017 notificata dalla So.g.e.t. in data 19 luglio 2017 ed intesa al recupero, per conto del , della somma di euro 9.337,22; Controparte_1 - condanna il e la in persona dei rispettivi rappresentanti Controparte_1 Controparte_3 legali p.t., al pagamento, in solido tra loro, in favore del Parte_3
[... delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.700,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, Così deciso in Catanzaro il 24 aprile 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone