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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/11/2025, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 6202/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 6202/2024 tra:
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Romina Murri (c.f. - PEC , C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Crabargiu (c.f. - C.F._4
) Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 5.11.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 17.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Lanuvio (RM) in data 4.8.2016, iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 16, parte I, anno 2016. Dalla loro unione è nato un figlio oggi, ancora minorenne, (n. il 24.5.2018 a Genzano di Roma). Persona_1
Con ricorso ritualmente depositato il 21.12.2024, il signor ha adito questo Tribunale per sentire Pt_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473- bis. 15 c.p.c.,
pagina 1 di 5 adottare con decreto i seguenti provvedimenti indifferibili: autorizzare i coniugi a vivere separati e quindi l'allontanamento del sig. dall'abitazione familiare, fissando apposita udienza per la Parte_1 loro conferma, indicando le modalità di visita padre-figlio;
2. In via principale, dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3. assegnare la casa coniugale in Lanuvio,
Via Montegiove Vecchio n. 82, di proprietà per ¼ del sig. alla moglie sig.ra con tutti gli Pt_1 CP_1 arredi contenuti, presso la quale è collocata la prole;
4. disporre che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; 5.
Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo e gli orari di lavoro del genitore;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio il lunedì dall'uscita di scuola sino all'orario di apertura della tabaccheria;
il mercoledì, giorno di chiusura infrasettimanale della tabaccheria, dall'uscita di scuola alle ore 20.00; nonché nei fine settimana alterni, dalle ore 20.00 del sabato sino alle ore 20 della domenica;
disporre che il padre potrà trascorrere con il figlio n. 7 giorni per il Natale o per il
Capodanno, alternando di anno in anno, nonché 15 giorni, anche continuativi, nel periodo delle vacanze estive;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
6. disporre, a carico del sig. Pace, un assegno mensile in favore della moglie, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, di Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
7. nulla disporre, a carico del marito, circa l'assegno mensile in favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa, stante la richiesta di addebito e considerata la giovane età della sig.ra ampiamente occupabile in un impiego lavorativo. Nella denegata ipotesi, in via CP_1 subordinata, si chiede disporsi, a carico del marito, un assegno mensile in favore della resistente, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo istat, a titolo di contributo al mantenimento della stessa non superiore ad Euro 400,00, somma che verrà meno nel momento in cui la sig.ra sarà CP_1 economicamente indipendente;
8. Disporre la cessazione dell'impresa familiare e nulla disporre circa la distribuzione degli utili alla sig.ra in quanto già percepiti dalla medesima nel corso Controparte_1 degli anni di matrimonio;
9. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Si costituiva la signora aderendo alla domanda di separazione ma contestando, per il resto, CP_1 quanto dedotto dal ricorrente, spiegando altresì domanda riconvenzionale nei suoi confronti. pagina 2 di 5 Alla successiva udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa: “affido condiviso del minore con collocamento presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare in ragione del prevalente collocamento del minore;
- previsione del regime di visita padre padre/figlia come da comparsa di costituzione;
- previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento per la moglie pari alla somma mensile di euro 800,00 e con previsione di un assegno perequativo di mantenimento per il minore di euro 350,00/mese con il concorso al 50% delle spese straordinarie disciplinate dal protocollo siglato dal COA con il tribunale - spese di lite compensate”.
I procuratori hanno chiesto un breve rinvio per valutare la proposta e, all'udienza del 5.11.2025, dichiaravano a verbale di aver raggiunto un accordo e rassegnavano le seguenti congiunte conclusioni:
“A) Con espresso riferimento alle domande formulate in atti da ambedue le parti, anche in via riconvenzionale e subordinata, aventi ad oggetto l'impresa di famiglia ed i relativi utili e/o diritti di credito / debito, dichiarano di rinunciare – come in effetti rinunciano - agli atti del giudizio, ma non all'azione, e dichiarano di accettare reciprocamente tale rinuncia, con integrale compensazione delle spese di lite, riservandosi pertanto di agire a tutela di tali diritti in separato giudizio;
B) Dichiarano altresì di rinunciare – come in effetti rinunciano - ciascuno alla propria domanda di addebito della separazione formulata in atti, anche in via riconvenzionale, dichiarano di accettare reciprocamente tale rinuncia e manifestano la volontà di volersi separare consensualmente alle seguenti condizioni: “1) Il figlio Per_1 viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avrà collocazione in via prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Lanuvio (RM), Via Montegiove Vecchio n. 82, in ragione del prevalente collocamento del minore;
2) la casa coniugale sita in Lanuvio (RM), Via
Montegiove Vecchio n. 82, viene dunque assegnata alla Sig.ra con tutti i beni e gli Controparte_1 arredi ivi contenuti e il marito, già allontanatosene, potrà portare con sé solo ed esclusivamente i propri effetti personali, se presenti;
3) Il figlio, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con il padre la giornata del lunedì dalle ore 13,30 alle 16,00, la giornata del mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore
19,30, nonché nei fine settimana alterni, dalle ore 19.30 del sabato sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Il padre si impegna a non introdurre la figura della nuova compagna nella vita del minore fino a quando il minore stesso non avrà elaborato la separazione dei genitori. Il padre, inoltre, terrà con sé il figlio durante le vacanze estive, quindici giorni (anche non consecutivi), nonché durante le vacanze di Natale per sette giorni dal 24 al 31 Dicembre o, alternativamente, dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
durante le vacanze Pasquali, le parti faranno in modo di trascorrere tre giorni cadauno con il figlio e, alternativamente, il giorno di Pasqua e il Lunedì successivo. Il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori e i genitori trascorreranno, ciascuno, il giorno del pagina 3 di 5 loro compleanno con il minore anche in deroga alle modalità di visita di cui sopra. Entrambe le parti si impegnano ad avviare entro il mese di dicembre 2025 un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di appianare la conflittualità presso un professionista di comune fiducia e i cui costi saranno sostenuti nella misura del 50% da entrambe le parti, in quanto sostenuti nell'interesse del minore. 4) Il padre, a titolo di mantenimento del figlio, verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e contribuirà altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie disciplinate dal protocollo siglato dal COA con il Tribunale di Velletri. Il Sig. manifesta il suo consenso affinché la madre percepisca Parte_1 per intero l'assegno unico e universale destinato al figlio dall'INPS in aggiunta al predetto assegno di mantenimento. 5) Il Sig. a titolo di mantenimento della moglie, verserà alla Sig.ra Parte_1 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 700,00 (euro settecento/00), da rivalutarsi
[...] annualmente in base agli indici ISTAT. 6) Le autovetture già di proprietà esclusiva dei coniugi, così come risultanti al PRA, rimarranno di proprietà degli stessi e ne usufruiranno in modo esclusivo. C) Le spese di lite del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti nel senso che ciascuna parte sosterrà in via definitiva le spese da essa stessa sino ad ora anticipate per spese e compensi dei propri avvocati di parte i quali sottoscrivono il presente verbale anche ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 co. 8 nuova L.P”.
Il Giudice delegato disponeva, in via temporanea e urgente, in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta da cui si desume l'intollerabilità della vita di coppia.
Le disposizioni proposte dalle parti in merito all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore sono conformi al suo interesse. Anche le condizioni relative al diritto di visita sono rispettose del diritto alla bigenitorialità.
Vi è accordo economico anche fra i coniugi.
In considerazione dell'esito della controversia, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
5.9.1988 (c.f. che hanno contratto matrimonio in Lanuvio (RM) in data C.F._3
pagina 4 di 5 4.8.2016, iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 16, parte I, anno 2016;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lanuvio di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 6202/2024 tra:
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Romina Murri (c.f. - PEC , C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Crabargiu (c.f. - C.F._4
) Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 5.11.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 17.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Lanuvio (RM) in data 4.8.2016, iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 16, parte I, anno 2016. Dalla loro unione è nato un figlio oggi, ancora minorenne, (n. il 24.5.2018 a Genzano di Roma). Persona_1
Con ricorso ritualmente depositato il 21.12.2024, il signor ha adito questo Tribunale per sentire Pt_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473- bis. 15 c.p.c.,
pagina 1 di 5 adottare con decreto i seguenti provvedimenti indifferibili: autorizzare i coniugi a vivere separati e quindi l'allontanamento del sig. dall'abitazione familiare, fissando apposita udienza per la Parte_1 loro conferma, indicando le modalità di visita padre-figlio;
2. In via principale, dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3. assegnare la casa coniugale in Lanuvio,
Via Montegiove Vecchio n. 82, di proprietà per ¼ del sig. alla moglie sig.ra con tutti gli Pt_1 CP_1 arredi contenuti, presso la quale è collocata la prole;
4. disporre che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; 5.
Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo e gli orari di lavoro del genitore;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio il lunedì dall'uscita di scuola sino all'orario di apertura della tabaccheria;
il mercoledì, giorno di chiusura infrasettimanale della tabaccheria, dall'uscita di scuola alle ore 20.00; nonché nei fine settimana alterni, dalle ore 20.00 del sabato sino alle ore 20 della domenica;
disporre che il padre potrà trascorrere con il figlio n. 7 giorni per il Natale o per il
Capodanno, alternando di anno in anno, nonché 15 giorni, anche continuativi, nel periodo delle vacanze estive;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
6. disporre, a carico del sig. Pace, un assegno mensile in favore della moglie, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, di Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
7. nulla disporre, a carico del marito, circa l'assegno mensile in favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa, stante la richiesta di addebito e considerata la giovane età della sig.ra ampiamente occupabile in un impiego lavorativo. Nella denegata ipotesi, in via CP_1 subordinata, si chiede disporsi, a carico del marito, un assegno mensile in favore della resistente, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo istat, a titolo di contributo al mantenimento della stessa non superiore ad Euro 400,00, somma che verrà meno nel momento in cui la sig.ra sarà CP_1 economicamente indipendente;
8. Disporre la cessazione dell'impresa familiare e nulla disporre circa la distribuzione degli utili alla sig.ra in quanto già percepiti dalla medesima nel corso Controparte_1 degli anni di matrimonio;
9. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Si costituiva la signora aderendo alla domanda di separazione ma contestando, per il resto, CP_1 quanto dedotto dal ricorrente, spiegando altresì domanda riconvenzionale nei suoi confronti. pagina 2 di 5 Alla successiva udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa: “affido condiviso del minore con collocamento presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare in ragione del prevalente collocamento del minore;
- previsione del regime di visita padre padre/figlia come da comparsa di costituzione;
- previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento per la moglie pari alla somma mensile di euro 800,00 e con previsione di un assegno perequativo di mantenimento per il minore di euro 350,00/mese con il concorso al 50% delle spese straordinarie disciplinate dal protocollo siglato dal COA con il tribunale - spese di lite compensate”.
I procuratori hanno chiesto un breve rinvio per valutare la proposta e, all'udienza del 5.11.2025, dichiaravano a verbale di aver raggiunto un accordo e rassegnavano le seguenti congiunte conclusioni:
“A) Con espresso riferimento alle domande formulate in atti da ambedue le parti, anche in via riconvenzionale e subordinata, aventi ad oggetto l'impresa di famiglia ed i relativi utili e/o diritti di credito / debito, dichiarano di rinunciare – come in effetti rinunciano - agli atti del giudizio, ma non all'azione, e dichiarano di accettare reciprocamente tale rinuncia, con integrale compensazione delle spese di lite, riservandosi pertanto di agire a tutela di tali diritti in separato giudizio;
B) Dichiarano altresì di rinunciare – come in effetti rinunciano - ciascuno alla propria domanda di addebito della separazione formulata in atti, anche in via riconvenzionale, dichiarano di accettare reciprocamente tale rinuncia e manifestano la volontà di volersi separare consensualmente alle seguenti condizioni: “1) Il figlio Per_1 viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avrà collocazione in via prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Lanuvio (RM), Via Montegiove Vecchio n. 82, in ragione del prevalente collocamento del minore;
2) la casa coniugale sita in Lanuvio (RM), Via
Montegiove Vecchio n. 82, viene dunque assegnata alla Sig.ra con tutti i beni e gli Controparte_1 arredi ivi contenuti e il marito, già allontanatosene, potrà portare con sé solo ed esclusivamente i propri effetti personali, se presenti;
3) Il figlio, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con il padre la giornata del lunedì dalle ore 13,30 alle 16,00, la giornata del mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore
19,30, nonché nei fine settimana alterni, dalle ore 19.30 del sabato sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Il padre si impegna a non introdurre la figura della nuova compagna nella vita del minore fino a quando il minore stesso non avrà elaborato la separazione dei genitori. Il padre, inoltre, terrà con sé il figlio durante le vacanze estive, quindici giorni (anche non consecutivi), nonché durante le vacanze di Natale per sette giorni dal 24 al 31 Dicembre o, alternativamente, dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
durante le vacanze Pasquali, le parti faranno in modo di trascorrere tre giorni cadauno con il figlio e, alternativamente, il giorno di Pasqua e il Lunedì successivo. Il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori e i genitori trascorreranno, ciascuno, il giorno del pagina 3 di 5 loro compleanno con il minore anche in deroga alle modalità di visita di cui sopra. Entrambe le parti si impegnano ad avviare entro il mese di dicembre 2025 un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di appianare la conflittualità presso un professionista di comune fiducia e i cui costi saranno sostenuti nella misura del 50% da entrambe le parti, in quanto sostenuti nell'interesse del minore. 4) Il padre, a titolo di mantenimento del figlio, verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e contribuirà altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie disciplinate dal protocollo siglato dal COA con il Tribunale di Velletri. Il Sig. manifesta il suo consenso affinché la madre percepisca Parte_1 per intero l'assegno unico e universale destinato al figlio dall'INPS in aggiunta al predetto assegno di mantenimento. 5) Il Sig. a titolo di mantenimento della moglie, verserà alla Sig.ra Parte_1 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 700,00 (euro settecento/00), da rivalutarsi
[...] annualmente in base agli indici ISTAT. 6) Le autovetture già di proprietà esclusiva dei coniugi, così come risultanti al PRA, rimarranno di proprietà degli stessi e ne usufruiranno in modo esclusivo. C) Le spese di lite del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti nel senso che ciascuna parte sosterrà in via definitiva le spese da essa stessa sino ad ora anticipate per spese e compensi dei propri avvocati di parte i quali sottoscrivono il presente verbale anche ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 co. 8 nuova L.P”.
Il Giudice delegato disponeva, in via temporanea e urgente, in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta da cui si desume l'intollerabilità della vita di coppia.
Le disposizioni proposte dalle parti in merito all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore sono conformi al suo interesse. Anche le condizioni relative al diritto di visita sono rispettose del diritto alla bigenitorialità.
Vi è accordo economico anche fra i coniugi.
In considerazione dell'esito della controversia, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
5.9.1988 (c.f. che hanno contratto matrimonio in Lanuvio (RM) in data C.F._3
pagina 4 di 5 4.8.2016, iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 16, parte I, anno 2016;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lanuvio di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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