TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/10/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 973/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. MAZZONI MAURO, IO LUCIANO GIORGIO,
IO EO e IO RO ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Via Mistrali n. 4, Parma;
RICORRENTE contro
), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. IACOBINO PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Piazza Umberto I° n. 54,
Bari;
( ), in persona del l.r. p.t., Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. LAMPITELLI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in presso Via Santa Maria a Piro n. 4,
Sant'Arpino;
( , in persona del l.r. p.t., rappresentata e Parte_3 P.IVA_3 difesa dall'avv. TARTAGLIONE LUCA ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Corso Italia n.29, Firenze;
CONVENUTE
( ); Controparte_2 P.IVA_4
CONVENUTA CONTUMACE
nonché nei confronti di
( , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 P.IVA_5
DI IA ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' medesimo, sito in Viale Basetti n.10, Parma;
CP_4
TE IA
OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previ tutti gli incidenti di costituzionalità del caso;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); previa l'integrazione del contraddittorio con l' CP_3 ove ne sia ritenuta necessaria la partecipazione al giudizio;
previa acquisizione in giudizio di tutti i contratti di appalto e subappalto intercorsi tra le società convenute e previa, Parte_3
Pag. 2 di 20 occorrendo, acquisizione al giudizio di tutta la contrattazione collettiva nazionale e integrativa d'ogni livello non già prodotta, facendone richiesta a di Parma, via Casati CP_5
Confalonieri n. 5/a; previe le CTU contabili e d'altro genere che siano del caso;
accertata e dichiarata l'esistenza di uno o più contratti di appalto di servizi tra e le società Parte_3 convenute e di subappalto (o di affidamento) nel periodo per cui è causa ed accertato e dichiarato che, quanto meno per il periodo dal 29.11.2022 al 28.2.2023 (o per l'altro periodo meglio visto dal Giudice), il sig. ha prestato la sua attività lavorativa presso il Parte_1 magazzino di Fontevivo, via Parigi n. 5 oggetto del/i suddetto/i contratto/i di appalto e/o di subappalto e/o di affidamento. Previa declaratoria, per le ragioni esposte o per ogni altra ragione CP_ meglio vista, dell'esistenza fra ed da una parte ed il sig. rispettivamente Pt_2 Parte_1 dal 29.11.2022 e dal 15.1.2023 (ovvero dalle diverse date meglio viste dal Giudice), di due rapporti di lavoro definitivamente costituiti, a tempo indeterminato, di tipo ordinario, con qualifica di operaio di livello G1 ex CCNL Trasporto Merci, con conseguente invalidità delle
(pretesa-mente esistenti) clausole appositive di un termine di durata;
previa declarato-ria di nullità o di inefficacia ovvero annullamento o invalidazione dei licenziamenti o delle risoluzioni dei rapporti intercorrenti con il ricorrente (recessi intervenuti alle date 14.1.2023, 16.1.2023 e
28.2.2023) e delle apposizioni di un termine alla durata dei rapporti di lavoro intercorsi con ognuna delle due convenute:
CP_ 1) ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, condannare ed a Pt_2 reintegrare in servizio il sig. ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi con un'indennità Parte_1 pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (o, ove del caso, con quella globale), corrispondente al periodo dal giorno dei rispettivi recessi sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma la facoltà del sig. di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015) ovvero Parte_1 adottare le minori determinazioni previste dal d.lgs. n. 23/2015 che risulteranno del caso. Il tutto per le somme che saranno determinate all'esito di apposita CTU tecnico-contabile;
2) in subordine: dichiarata la detta nullità o comunque invalidità dei recessi, condannare Pt_2 CP_ ed a riammettere in servizio il sig. ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi in Parte_1 misura pari alla retribuzione globale medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi, comunque di regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente in uno dei modi previsti dalla legge o, in subordine, di condanna al risarcimento dei danni nella misura determinanda in separato giudizio;
Pag. 3 di 20 CP_ 3) inoltre: condannare ed ex art. 28 D.Lgs. n. 81/2015, a corrispondere al Pt_2 ricorrente un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione utile al TF (nonché, in ogni caso, a riammetterlo in servizio, stante la (ove mai non fossero accolte le prospettazioni attoree relative all'avvenuta costituzione del rapporto, in via definitiva e a tempo indeterminato) mancanza di effetti del termine di durata apposto ai contratti di lavoro.
4) In ogni ipotesi in cui sia disposta la reintegrazione o riammissione in servizio, dichiarare il diritto del ricorrente a godere delle ferie, delle festività e dei permessi d'ogni genere medio tempore maturati fino alla ricostituzione del rapporto o a ricevere la relativa indennità sostitutiva nella misura stabilita da apposita CTU.
CP_ 5) Ai sensi degli artt. 29 d.lgs. n. 276/2003 e/o 1676 c.c., condannare e Pt_2 CP_1
sia quali ex datrici di lavoro che quali debitrici solidali ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, al Parte_3 pagamento al ricorrente delle maggiori retribuzioni, rispetto a quelle percepite, calcolate con riguardo all'inquadramento del ricorrente nel livello G1 (o in quello diverso meglio visto dal
Giudice), ai sensi del CCNL Trasporto Merci, nonché al lavoro prestato come in premesse, dovendosi determinare anche tutto quanto spettantegli per mensilità supplementari, aumenti periodici di anzianità, integra-zione dei trattamenti di malattia e infortunio, in tutte le loro forme, nonché per ferie, rol e permessi e relativa indennità sostitutiva per la parte che non sia stata fruita, oltre che per ogni ulteriore indennità di qualsiasi genere e specie (nonché, se del caso, per indennità sostitutiva del preavviso e per TF), ecc. …, completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo spettantegli a qualsiasi titolo, all'esito di apposita C.T.U. tecnico-contabile; con condanna dei convenuti alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente. Dando atto che il ricorrente riserva a separato giudizio ogni azione del caso ove a tale regolarizzazione le convenute non procedessero ovvero questa fosse non più possibile.
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA».
Per la convenuta Controparte_1
«Voglia il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e reietta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disporre come di seguito
Pag. 4 di 20 a) In via principale, nel merito, rigettare integralmente ogni domanda formulata dal sig.
nei confronti della dichiarando che alcun Parte_1 Controparte_1 importo è da quest'ultima dovuto, neppure in via solidale con Parte_2 CP_2
e in favore del ricorrente a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa
[...] Parte_3 dedotto nel ricorso ex art. 414 c.p.c. del 31 luglio 2023;
b) Con vittoria di spese e di competenze di lite».
Per la convenuta Parte_2
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il Ricorso in quanto improponibile, inammissibile ed infondato nel merito;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.».
Per la convenuta Parte_3
«piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Parma adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, di rigettare, in tutto od in parte, le domande proposte da parte del Sig. Parte_1
contro la con il proprio ricorso, in quanto inammissibili ed infondate;
[...] Parte_3 con vittoria di spese e competenze».
Per la terza chiamata CP_3
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione in via principale
1) accertata l'eventuale avvenuta prestazione di opera lavorativa subordinata, per il periodo dedotto, quale descritta ed allegata dal/la ricorrente, con la decorrenza, negli orari/giornate e con espletamento delle mansioni, da costui/ei indicati, con diritto all'inquadramento ex lege, per i motivi argomentati in ricorso, come da costui/ei rappresentati, con conseguente radicarsi, in capo al/la lavoratore/trice, di tutti i diritti retributivi, contributivi, contrattuali e normativi derivanti, in relazione al C.C.N.L. applicabile, con correlativa insorgenza dell'obbligo di regolarizzazione contributiva;
Pag. 5 di 20 2) riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti all'inquadramento, alle mansioni, agli orari osservati alle ferie non fruite ed altri istituti contrattuali, in conformità alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge
3) condannare Controparte_6 CP_7
nelle rispettive qualità ex lege e nei limiti delle Parte_2 Parte_3 rispettive eventuali responsabilità, alla regolarizzazione contributiva, a favore del/la ricorrente, nella misura prevista ex lege da quantificarsi all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di
C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si chiede;
4) in ogni caso consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i presupposti CP_3 di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di:
- accertare l'illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro da lui stipulati con prima e con poi, e, Parte_2 Controparte_7 conseguentemente, condannarle a reintegrarlo in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge;
- condannare Parte_2 Controparte_7 [...]
e (queste ultime due in qualità di Controparte_1 Parte_3 committenti e dunque obbligate in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003) al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione dell'errato inquadramento riconosciutogli, non corrispondente alle mansioni effettivamente espletate in corso di rapporto lavorativo;
- condannare le società convenute alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale.
2. Il ricorrente ha allegato:
Pag. 6 di 20 - di aver lavorato come autista, facchino e montatore nell'ambito di un appalto di servizi tra la committente e l'appaltatrice Parte_3
, venendo assunto dalla subappaltatrice CP_1 Controparte_1
Parte_2
- di aver iniziato a lavorare in data 29.11.2022 senza, però, ricevere il contratto di lavoro fino al termine della prima giornata lavorativa, scoprendo così di essere stato assunto con contratto a termine avente scadenza il 28.02.2023;
- che in data 16.1.2023 , dipendente di gli comunicò che la Per_1 Pt_2
società aveva perso l'appalto e che alla stessa sarebbe subentrata e CP_2 che dopo un informale e mai comunicatogli licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto in data 14.01.2023 è stato riassunto – senza soluzione di continuità – dalla nuova società;
- che la nuova datrice di lavoro gli abbia sottoposto il contratto di CP_2
lavoro per la firma solo in data 2 febbraio 2023, data in cui ha nuovamente appreso della durata limitata del rapporto di lavoro avente la medesima scadenza di quello precedente.
3. non si è costituita in giudizio nonostante regolare notifica ed è Controparte_7
stata dichiarata contumace.
4. e si Parte_3 Parte_2 Controparte_1
sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
5. Avendo il ricorrente chiesto la regolarizzazione della sua posizione previdenziale,
è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che ha CP_3 aderito alla domanda attorea di versamento dei contributi omessi.
6. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Pag. 7 di 20 Sulla nullità del termine del contratto di lavoro con Pt_2
8. Il ricorrente ha allegato di aver iniziato la propria prestazione lavorativa in data
29.11.2022 senza aver preventivamente firmato il contratto, scoprendo solo a fine giornata che il rapporto di lavoro aveva una durata determinata.
9. Secondo quanto stabilito dall'art. 19 d.lgs. 81/2015, l'apposizione del termine al contratto di lavoro deve essere prevista per iscritto a pena di inefficacia del termine stesso;
una copia dell'atto deve poi essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall'inizio della prestazione.
10. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la limitazione temporale del rapporto di lavoro deve essere stipulata in forma scritta in epoca anteriore o quantomeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa: eventuali pattuizioni successive relative al termine finali del contratto saranno pertanto invalide, con la conseguenza che il contratto dovrà esser considerato a tempo indeterminato (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27974).
11. In conformità ai principi generali, grava sul ricorrente l'onere di dimostrare che la prestazione lavorativa sia iniziata prima dell'effettiva stipula del contratto.
12. Dalle risultanze dell'istruttoria testimoniala condotta in corso di causa non è però emersa la prova di tale circostanza: è stato infatti riferito dai testimoni che nessuno era presente alla firma contrattuale, dato che la stessa è avvenuta mediante incontro singolo con ogni dipendente. In particolare, il testimone ha dichiarato di non essere stato presente alla firma del Testimone_1 contratto tra e il ricorrente, mentre il teste ha riferito di Pt_2 Testimone_2 aver firmato il suddetto contratto nello stesso giorno di ma di non Parte_1 ricordare altro.
13. Deve quindi accertarsi la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro tra il ricorrente e Pt_2
Pag. 8 di 20 Sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da Pt_2
14. Si esamina ora la domanda di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, sulla base della certificazione richiesta al Centro per l'Impiego, ha rappresentato la causa della cessazione del rapporto di lavoro con
Pt_2
15. Secondo il ricorrente, tale licenziamento sarebbe inefficace, in quanto mai comunicatogli in forma scritta come richiesto dalla legge.
16. ha replicato che non sussisterebbe alcuna illegittimità del recesso, essendo Pt_2
intervenuto un cambio di appalto con assunzione del ricorrente nella subentrante impresa e conseguente applicazione della c.d. “clausola sociale” prevista CP_2 dalla contrattazione collettiva, ossia una specifica disposizione contrattuale volta a proteggere i lavoratori garantendo loro che il nuovo appaltatore assuma il personale della società uscente alle medesime condizioni contrattuali già esistenti.
17. Specificamente, l'art. 42 co. 9 CCNL logistica, trasporto merci e spedizione applicato al ricorrente prevede:
«L'impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con l'impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi, fatti salvi gli eventi sospensivi previsti dalla legge, mantenendo l'anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali ed i diritti normativi, ivi compresa per i lavoratori occupati nei siti produttivi prima del 7 marzo 2015 l'applicazione della legge 92/2012 e la continuità della loro storia disciplinare. Quanto sopra nel rispetto dell'autonomia organizzativa apicale dell'azienda subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute»
18. Secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora il contratto collettivo preveda che in caso di cambio di appalto i lavoratori dell'appaltatrice siano assunti da parte dell'impresa subentrante, tale tutela non esclude, ma si aggiunge a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento;
inoltre, la scelta di accettare l'assunzione presso l'impresa subentrante non può essere considerata come rinuncia implicita all'impugnazione del licenziamento (Cass. 20 novembre 2018, n. 29922).
Pag. 9 di 20 19. ha richiamato l'art. 7 co. 4 bis d.l. 248/2007, secondo cui l'acquisizione del Pt_2
personale adibito a un appalto da parte dell'impresa subentrante nell'appalto stesso a parità di condizioni economiche e normative non comporta l'applicazione della disciplina prevista dalla l. 223/1991 in tema di licenziamenti collettivi;
tuttavia, nel caso di specie non è contestata la violazione delle procedure di cui alla l. 223/1991, ma la mancata osservanza della regola, prevista dall'art. 2 co. 1 l. 604/1966, secondo cui ogni licenziamento deve essere intimato per iscritto.
20. Nel caso di specie, non ha dimostrato – ma invero neppure allegato – di Pt_2
avere comunicato per iscritto il licenziamento;
dalle testimonianze escusse in corso di causa è poi emerso che il cambio di appalto sia avvenuto in modalità del tutto repentine e rocambolesche, senza alcuna formale informazione ai lavoratori in merito alla cessazione dell'appalto stesso.
21. Il testimone , in merito al cambio di appalto, ha Testimone_3
dichiarato:
«lavoro per dal 2011, anno in cui è stata fondata. Mi occupo della Controparte_1 direzione logistica e operativa. Non sono amministratore o socio di Controparte_1 CP_ (…) Il passaggio di a è avvenuto in questo modo: in data 13.1.2023, circa Pt_2 alle ore 17-17:30, ha mandato una pec a dicendo che interrompeva il Pt_2 CP_1 servizio. Mi sono attivato il sabato e la domenica per trovare un nuovo appaltatore e ho CP_ trovato con cui il contratto è iniziato subito il 14.1.2023; c'erano delle consegne da garantire e quindi abbiamo subito trovato una nuova appaltatrice. Conosco il sig. Pt_4 CP_ era il referente di Non so se abbia estromesso verbalmente il ricorrente dal lavoro.
ADR mi è stato presentato da come loro responsabile operativo. Persona_2 Pt_2
ADR mi recavo presso il cantiere di Parma una volta alla settimana o ogni 15 giorni, non avevo un calendario fisso di visite ai cantieri, giravo tutti i cantieri di . Controparte_1
22. Sempre in tema di cambio appalto, il testimone ha riferito: Testimone_1
«(…) OR che al cambio appalto ci fu un grande problema perché scomparse. Pt_2
Confermo che ciò successe a gennaio 2023. Arrivammo in magazzino un lunedì e non si stavano facendo i giri e non si sapeva cosa fare. Poi intervennero i sindacati e arrivarono i responsabili di a parlarci. Dopo qualche giorno abbiamo iniziato a lavorare per CP_1
Pag. 10 di 20 CP_ CP_
io ho firmato un nuovo contratto con non ricordo precisamente quando, ma comunque entro un paio di giorni da quando scomparse. Confermo che Pt_2 Per_3 divenne il nuovo responsabile del magazzino e fece firmare a me e ai miei colleghi
[...] CP_ i contratti con OR che ci fu un via vai: entravamo a firmare, uscivamo e poi entrava un'altra persona. Alla firma del contratto non erano presenti i rappresentanti sindacali (…)».
23. Anche il testimone ha confermato le affermazioni del ricorrente: Testimone_2
CP_ «(…) Confermo che a gennaio 2023 siamo passati a Confermo che da inizio gennaio non vedevamo i referenti di e non sapevamo cosa dovevamo fare. I Pt_2 responsabili del magazzino ci hanno detto che sarebbe cambiata la società. Il 16.1.2023 mi CP_ hanno detto che sarei passato a e il contratto è stato da noi firmato a febbraio, mi pare nei primi giorni di febbraio. Anche in questo caso ci hanno fatto firmare entrando uno alla volta. Confermo che è arrivato come responsabile del magazzino il sig. Pt_4 che se non sbaglio era il titolare della nuova società. Abbiamo firmato il nuovo contratto c5on lui (…)».
24. Dal mancato rispetto del requisito della forma scritta ab substantiam discende, ai sensi dell'art. 2 co. 3 l. 604/1966, l'inefficacia del licenziamento.
25. Trattandosi di rapporto di lavoro che, come precedentemente osservato, era validamente sottoposto a un termine finale ormai spirato, non può essere disposta la reintegrazione in servizio del ricorrente presso la società deve Pt_2 invece essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla naturale scadenza del contratto.
Sulla nullità del termine del contratto di lavoro con CP_2
26. Il ricorrente ha poi sostenuto che anche la clausola appositiva del termine al contratto con (datato 2.2.2023) sia nulla in quanto sottoscritta CP_2 successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
27. Dalle deposizioni testimoniali è emerso che, effettivamente, il contratto sia stato firmato in epoca successiva all'inizio della prestazione lavorativa in favore di
CP_2
Pag. 11 di 20 28. In particolare, il testimone ha riferito: Testimone_1
« (…) OR che al cambio appalto ci fu un grande problema perché scomparse. Pt_2
Confermo che ciò successe a gennaio 2023. Arrivammo in magazzino un lunedì e non si stavano facendo i giri e non si sapeva cosa fare. Poi intervennero i sindacati e arrivarono i responsabili di a parlarci. Dopo qualche giorno abbiamo iniziato a lavorare per CP_1 CP_ CP_
io ho firmato un nuovo contratto con non ricordo precisamente quando, ma comunque entro un paio di giorni da quando scomparse (…)». Pt_2
29. ha riferito: Testimone_2
«(…) I responsabili del magazzino ci hanno detto che sarebbe cambiata la società. Il CP_ 16.1.2023 mi hanno detto che sarei passato a e il contratto è stato da noi firmato a febbraio, mi pare nei primi giorni di febbraio. Anche in questo caso ci hanno fatto firmare entrando uno alla volta (…)».
30. Risulta dunque accertato che il rapporto di lavoro alle dipendenze di è CP_2
iniziato a metà gennaio 2023 e dunque antecedentemente alla data del contratto.
Sulla base della giurisprudenza precedentemente citata, deve quindi dichiararsi la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
31. Trova quindi applicazione la tutela prevista dall'art. 28 co. 2 d.lgs. 81/2015, in quanto lex specialis – e dunque derogatoria della disciplina generale in tema di licenziamenti – prevista per ogni caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
32. Deve quindi essere ordinata la ricostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di e la condanna della stessa a un'indennità risarcitoria CP_2 onnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TF;
in considerazione della durata molto breve del rapporto di lavoro (terminato dopo circa un mese e mezzo) si ritiene congruo determinare l'indennità nella misura minima di legge di 2,5 mensilità, ciascuna pari a € 1.933,41, come da allegazione di parte ricorrente non specificamente contestata dalle controparti. Si precisa che, essendo stata disposta la reintegrazione in servizio, non può essere inclusa nella mensilità il rateo di
TF, dato che altrimenti si realizzerebbe una duplicazione, venendo lo stesso a
Pag. 12 di 20 essere corrisposto (quale retribuzione differita) una volta cessato il rapporto di lavoro.
Sul superiore inquadramento:
33. Il ricorrente ha sostenuto di avere diritto a un superiore inquadramento, avendo svolto mansioni di facchinaggio e autista proprie del superiore livello G1.
34. In tema di assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle previste in contratto, l'art. 2103 co. 7 c.c. così prevede:
«Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi».
35. Com'è noto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il giudice, nella determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato, debba seguire un procedimento articolato nelle seguenti tre fasi (v. ex multis Cass. 12 maggio 2006, n. 11037; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 22 novembre 2019, n. 30580):
accertamento delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore;
individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal CCNL di categoria;
confronto tra i risultati delle due indagini precedenti.
36. Si è quindi proceduto all'escussione testimoniale ai fini dell'accertamento delle mansioni concretamente svolte da Parte_1
37. Il testimone ha riferito quanto segue: Testimone_3
«lavoro per dal 2011, anno in cui è stata fondata. Mi occupo della Controparte_1 direzione logistica e operativa. Non sono amministratore o socio di Controparte_1
Ho visto il sig. sul lavoro. Non ricordo precisamente quando ha iniziato, mi Parte_1 pare di averlo incontrato in magazzino ma non ricordo da che data. So che andava in consegna e a montare i prodotti. ha affidato il lavoro prima a e poi a CP_1 Pt_2
Pag. 13 di 20 CP_
presumo che i veicoli usati dal sig. fossero riconducibili a queste società. Parte_1 CP_ Non so quale orario di lavoro svolgesse il ricorrente. Il passaggio di a è Pt_2 avvenuto in questo modo: in data 13.1.2023, circa alle ore 17-17:30, ha mandato Pt_2 una pec a dicendo che interrompeva il servizio. Mi sono attivato il sabato e la CP_1 CP_ domenica per trovare un nuovo appaltatore e ho trovato con cui il contratto è iniziato subito il 14.1.2023; c'erano delle consegne da garantire e quindi abbiamo subito CP_ trovato una nuova appaltatrice. Conosco il sig. era il referente di Non so se Pt_4 abbia estromesso verbalmente il ricorrente dal lavoro. ADR mi è stato presentato
[...] da come loro responsabile operativo. ADR mi recavo presso il cantiere Per_2 Pt_2 di Parma una volta alla settimana o ogni 15 giorni, non avevo un calendario fisso di visite ai cantieri, giravo tutti i cantieri di . Controparte_1
38. ha reso le seguenti dichiarazioni: Testimone_1
«Ho lavorato al magazzino di Fontevivo da metà novembre, non ricordo bene se del 2021
o del 2022. Ho lavorato circa sei mesi lì mi pare. Il mio datore di lavoro era Pt_2 CP_ all'inizio, poi sono passato a e sono stato con loro fino a giugno di quest'anno. (…)
Il sig. faceva il trasportatore, ha lavorato anche con me: montavamo i letti, Parte_1 portavamo le merci dai clienti e facevamo fare i pagamenti. Utilizzavamo un furgone CP_ fornito prima da e poi da Seguivamo un “piano di spedizione” che ci veniva Pt_2 dato a inizio giornata. L'orario di lavoro era dalle 7 alle 16, poteva prolungarsi fino alle 17 se le consegne erano lontane. OR che al cambio appalto ci fu un grande problema perché scomparse. Confermo che ciò successe a gennaio 2023. Arrivammo in Pt_2 magazzino un lunedì e non si stavano facendo i giri e non si sapeva cosa fare. Poi intervennero i sindacati e arrivarono i responsabili di a parlarci. Dopo qualche CP_1 CP_ CP_ giorno abbiamo iniziato a lavorare per io ho firmato un nuovo contratto con non ricordo precisamente quando, ma comunque entro un paio di giorni da quando scomparse. Confermo che divenne il nuovo responsabile del Pt_2 Persona_3 CP_ magazzino e fece firmare a me e ai miei colleghi i contratti con OR che ci fu un via vai: entravamo a firmare, uscivamo e poi entrava un'altra persona. Alla firma del contratto non erano presenti i rappresentanti sindacali. Confermo che il mio contratto era identico a quello sub doc. 8 che mi viene rammostrato. Non saprei dire se fosse prima o dopo il 15.1.23 la data in cui abbiamo firmato. Non ricordo se il 28.2 disse a Pt_4 che quello era il suo ultimo giorno di lavoro. ADR confermo che c'era una Parte_1 chat whatsapp di gruppo dei dipendenti del magazzino. Non ricordo se fu inviato un messaggio da come quello riportato al cap. 14, ma penso ci fu una comunicazione Pt_4 del genere perché a me poco dopo fu fatto un contratto a tempo indeterminato. ADR
Pag. 14 di 20 confermo che spuntavamo i piani di spedizione e riportavamo i DDT firmati in CP_ amministrazione insieme agli importi ricevuti. ADR nel passaggio da a le Pt_2 mansioni sono rimaste le stesse. ADR a noi le mansioni erano date da so che lui Pt_4 CP_ riceveva indicazioni da un'altra persona ma non so chi è; di abbiamo avuto a che fare solo con . Pt_4
39. ha riferito quanto segue: Testimone_2
«Ho lavorato presso il magazzino di Fontevivo come dipendente di da novembre Pt_2 del 2022. Prima lavoravo a Fontevivo con un'altra società. Mi pare che il ricorrente abbia iniziato con a metà novembre 2022. Non ricordo una persona di nome Pt_2 [...]
Preciso che ero autotrasportatore, non lavoravo presso il magazzino. (…)A Per_2 quanto so il ricorrente lavorava un po' in magazzino e un po' come trasportatore, quando mancava gente per trasportare veniva con noi a montare i letti. Confermo che avevamo un piano di spedizione: confermo che era come quello sub doc. 10 ricorrente. Presso i clienti montavamo i letti, poi ricevevamo il pagamento che avveniva o con POS o con contanti o con bonifico. Tornati al magazzino consegnavamo i soldi e riconsegnavamo il veicolo, il POS e i DDT firmati dai clienti. Posso dire che gli orari delle giornate di consegna erano dalle 7 di mattina alla fine delle consegne, che a seconda del luogo di consegna poteva avvenire tra le 16 e le 18. Confermo che a gennaio 2023 siamo passati a CP_
(…)».
40. Il testimone ha dichiarato: Testimone_4
«ho lavorato per non ricordo il periodo esatto, era quando abbiamo Parte_2 collaborato con Ero dipendente amministrativo e seguivo gli autisti. Controparte_1
La gestione del lavoro era seguita da , non da noi. Non conosco il Parte_5 ricorrente, non so quando abbia sottoscritto un contratto con Non so Parte_2 la data precisa in cui ha iniziato a lavorare. Confermo che, dopo aver perso l'appalto con
, ha cessato la sua attività. ADR mi pare che l'appalto con Parte_5 Pt_2
sia stato perso a gennaio 2023». CP_1
Interrogato a prova contraria sul cap. 9 del ricorso, il teste ha dichiarato:
«non ricordo di aver comunicato io ai dipendenti la perdita dell'appalto. Confermo che il mio numero di telefono è quello indicato al cap. 9».
41. Con riferimento al primo profilo – accertamento delle mansioni svolte in concreto dal dipendente – l'istruttoria testimoniale ha fatto emergere le seguenti circostanze fattuali:
Pag. 15 di 20 il ricorrente si occupava di facchinaggio, trasporto e montaggio dei prodotti dell'azienda; una buona parte della sua prestazione lavorativa si svolgeva presso il magazzino, ove recuperava la merce da portare presso i clienti;
altri autotrasportatori, come ad es. il sig. hanno confermato che Tes_2 svolgeva le sue attività lavorative anche in luoghi diversi Parte_1 rispetto al solo veicolo (cosa invece non prevista per gli autotrasportatori),
gestore delle mansioni e dei turni degli autisti, non Testimone_4
conosceva il ricorrente, a riprova del fatto che quest'ultimo non svolgeva la mansione di autista in via prevalente.
42. Con riferimento al secondo profilo – individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal Ccnl di categoria – il Contratto collettivo di riferimento stabilisce che appartengono al livello G1:
«Conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti. Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo adibiti a trasporti a lungo raggio ai quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62».
43. È però necessario precisare che il livello G1 richiamato dal ricorrente si riferisce unicamente al personale viaggiante, definito dal CCNL come «conducenti in possesso delle patenti corrispondenti, adibiti alla guida dei vari automezzi ed aventi specifica professionalità. Altresì appartengono a tale area i conducenti di veicoli, adibiti ad attività di logistica distributiva, che non richiedono necessariamente per la loro conduzione il possesso di patente di guida B o superiore».
44. Appartengono invece al 5° livello del personale non viaggiante i:
«lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merce e di magazzino che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva».
Pag. 16 di 20 45. Tra i profili esemplificativi del livello rientrano, tra gli altri, l'«attività di addetto al magazzino» e il «facchino qualificato».
46. Tali profili professionali rispecchiano adeguatamente le mansioni che, sulla base di quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, erano svolte in prevalenza dal ricorrente, anche tenuto conto che l'attività di autotrasporto era meramente accessoria e strumentale al nucleo qualificante della prestazione lavorativa svolta, consistente in facchinaggio e montaggio.
47. In proposito, è opportuno ricordare che l'accertamento del diritto all'inquadramento in un livello superiore – e, a maggior ragione, in un livello di inquadramento addirittura relativo a diversa categoria di personale – presuppone la dimostrazione dello svolgimento delle mansioni appartenenti al livello reclamato in modo non meramente occasionale ed episodico, ma sistematico e prevalente rispetto alle altre mansioni (Cass. 11 ottobre 2019, n. 25673).
48. Inoltre, la prevalenza deve essere determinata non sulla base di una contrapposizione meramente quantitativa, ma in base a un'analisi qualitativa che tenga conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale
(Cass. 8 febbraio 2021, n. 2969), che, nel caso di specie, era appunto quella di facchino e montatore.
49. L'adeguatezza dell'inquadramento nel 5° livello del personale non viaggiante comporta, a fortiori, anche la correttezza del successivo inquadramento nel superiore 4° livello, non essendo emerso che le mansioni svolte dal ricorrente siano mutate in modo significativo nel corso dei due rapporti.
Sulle altre pretese economiche e sulla responsabilità solidale delle committenti
50. Deve essere infine rigettata la richiesta di condanna di e delle committenti CP_2
alla restituzione delle trattenute di complessivi € 879,08, risultanti dalla busta paga di gennaio 2023 a titolo di «assenza ingiustificata» e «assenze su TF».
Pag. 17 di 20 51. Si tratta infatti di domanda formulata solamente nelle note conclusive, in violazione del noto regime di preclusioni proprio del rito del lavoro.
52. Né è possibile ritenere che tale richiesta possa considerarsi come ricompresa nella domanda di condanna al pagamento di differenze retributive formulata in ricorso, la quale aveva causa petendi del tutto differente (la spettanza di differenze retributive era infatti argomentata sulla base di un supposto diritto a un superiore inquadramento contrattuale), tanto che la questione della legittimità di queste trattenute non è mai stata sottoposta al contraddittorio con le controparti.
53. Non sussistono quindi i presupposti per la condanna delle datrici di lavoro al pagamento di alcuna differenza retributiva;
ne consegue che devono essere altresì rigettate le domande di condanna delle committenti e Controparte_1 al pagamento delle medesime differenze retributive in forza del Parte_3 vincolo di responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003. Rimangono pertanto assorbite le ulteriori censure sollevate da tali parti in merito all'applicabilità di tale norma alla fattispecie in esame.
54. Dal rigetto delle domande concernenti le differenze retributive discende inoltre, logicamente, il rigetto della domanda di conseguente regolarizzazione previdenziale.
55. Si precisa, infine, che le committenti non possono essere condannate in via solidale con ed al pagamento delle indennità risarcitorie del danno Pt_2 CP_2 causato dai licenziamenti illegittimi, riguardando il regime della responsabilità solidale del committente i soli emolumenti di natura strettamente retributiva concernenti il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27678).
Sulle spese
56. Le spese di lite tra le diverse parti del giudizio sono regolate sulla base del criterio della soccombenza, e così:
Pag. 18 di 20 - ed sono condannate alla rifusione delle spese di lite del Pt_2 CP_2
ricorrente;
- il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite di
[...]
e di CP_1 Parte_3
57. Le spese di lite sono liquidate in misura diversa per il ricorrente e per le società committenti in ragione del fatto che l'attività difensiva di queste ultime è stata limitata alle domande giudiziali del ricorrente che le riguardavano direttamente.
58. Le spese di sono compensate con le altre parti in ragione della posizione CP_3
processuale meramente adesiva adottata dall' . Controparte_8
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta l'inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da a per difetto di forma Parte_2 Parte_1 scritta e, per l'effetto, condanna al pagamento in Parte_2 favore di di un'indennità risarcitoria di ammontare pari Parte_1 alle retribuzioni che sarebbero maturate dal 15.1.2023 alla naturale scadenza del contratto del 28.2.2023;
2. accerta la trasformazione del contratto di lavoro stipulato tra
[...]
ed da tempo determinato a tempo Parte_1 Controparte_7 indeterminato e, per l'effetto, ordina la ricostituzione del rapporto di lavoro e condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_7 di un'indennità risarcitoria pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, quantificata come in parte motiva;
3. rigetta le ulteriori domande formulate in ricorso;
4. condanna al pagamento in Controparte_9 favore di delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per Parte_1
Pag. 19 di 20 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
5. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e di delle spese di lite, che liquida per Controparte_1 Parte_6 ciascuna parte in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
6. compensa le spese di lite tra e le altre parti. CP_3
Così deciso in Parma, 02/10/2025
Il giudice
Matteo RE
Pag. 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. MAZZONI MAURO, IO LUCIANO GIORGIO,
IO EO e IO RO ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Via Mistrali n. 4, Parma;
RICORRENTE contro
), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. IACOBINO PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Piazza Umberto I° n. 54,
Bari;
( ), in persona del l.r. p.t., Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. LAMPITELLI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in presso Via Santa Maria a Piro n. 4,
Sant'Arpino;
( , in persona del l.r. p.t., rappresentata e Parte_3 P.IVA_3 difesa dall'avv. TARTAGLIONE LUCA ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Corso Italia n.29, Firenze;
CONVENUTE
( ); Controparte_2 P.IVA_4
CONVENUTA CONTUMACE
nonché nei confronti di
( , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 P.IVA_5
DI IA ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' medesimo, sito in Viale Basetti n.10, Parma;
CP_4
TE IA
OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previ tutti gli incidenti di costituzionalità del caso;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); previa l'integrazione del contraddittorio con l' CP_3 ove ne sia ritenuta necessaria la partecipazione al giudizio;
previa acquisizione in giudizio di tutti i contratti di appalto e subappalto intercorsi tra le società convenute e previa, Parte_3
Pag. 2 di 20 occorrendo, acquisizione al giudizio di tutta la contrattazione collettiva nazionale e integrativa d'ogni livello non già prodotta, facendone richiesta a di Parma, via Casati CP_5
Confalonieri n. 5/a; previe le CTU contabili e d'altro genere che siano del caso;
accertata e dichiarata l'esistenza di uno o più contratti di appalto di servizi tra e le società Parte_3 convenute e di subappalto (o di affidamento) nel periodo per cui è causa ed accertato e dichiarato che, quanto meno per il periodo dal 29.11.2022 al 28.2.2023 (o per l'altro periodo meglio visto dal Giudice), il sig. ha prestato la sua attività lavorativa presso il Parte_1 magazzino di Fontevivo, via Parigi n. 5 oggetto del/i suddetto/i contratto/i di appalto e/o di subappalto e/o di affidamento. Previa declaratoria, per le ragioni esposte o per ogni altra ragione CP_ meglio vista, dell'esistenza fra ed da una parte ed il sig. rispettivamente Pt_2 Parte_1 dal 29.11.2022 e dal 15.1.2023 (ovvero dalle diverse date meglio viste dal Giudice), di due rapporti di lavoro definitivamente costituiti, a tempo indeterminato, di tipo ordinario, con qualifica di operaio di livello G1 ex CCNL Trasporto Merci, con conseguente invalidità delle
(pretesa-mente esistenti) clausole appositive di un termine di durata;
previa declarato-ria di nullità o di inefficacia ovvero annullamento o invalidazione dei licenziamenti o delle risoluzioni dei rapporti intercorrenti con il ricorrente (recessi intervenuti alle date 14.1.2023, 16.1.2023 e
28.2.2023) e delle apposizioni di un termine alla durata dei rapporti di lavoro intercorsi con ognuna delle due convenute:
CP_ 1) ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, condannare ed a Pt_2 reintegrare in servizio il sig. ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi con un'indennità Parte_1 pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (o, ove del caso, con quella globale), corrispondente al periodo dal giorno dei rispettivi recessi sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma la facoltà del sig. di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015) ovvero Parte_1 adottare le minori determinazioni previste dal d.lgs. n. 23/2015 che risulteranno del caso. Il tutto per le somme che saranno determinate all'esito di apposita CTU tecnico-contabile;
2) in subordine: dichiarata la detta nullità o comunque invalidità dei recessi, condannare Pt_2 CP_ ed a riammettere in servizio il sig. ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi in Parte_1 misura pari alla retribuzione globale medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi, comunque di regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente in uno dei modi previsti dalla legge o, in subordine, di condanna al risarcimento dei danni nella misura determinanda in separato giudizio;
Pag. 3 di 20 CP_ 3) inoltre: condannare ed ex art. 28 D.Lgs. n. 81/2015, a corrispondere al Pt_2 ricorrente un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione utile al TF (nonché, in ogni caso, a riammetterlo in servizio, stante la (ove mai non fossero accolte le prospettazioni attoree relative all'avvenuta costituzione del rapporto, in via definitiva e a tempo indeterminato) mancanza di effetti del termine di durata apposto ai contratti di lavoro.
4) In ogni ipotesi in cui sia disposta la reintegrazione o riammissione in servizio, dichiarare il diritto del ricorrente a godere delle ferie, delle festività e dei permessi d'ogni genere medio tempore maturati fino alla ricostituzione del rapporto o a ricevere la relativa indennità sostitutiva nella misura stabilita da apposita CTU.
CP_ 5) Ai sensi degli artt. 29 d.lgs. n. 276/2003 e/o 1676 c.c., condannare e Pt_2 CP_1
sia quali ex datrici di lavoro che quali debitrici solidali ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, al Parte_3 pagamento al ricorrente delle maggiori retribuzioni, rispetto a quelle percepite, calcolate con riguardo all'inquadramento del ricorrente nel livello G1 (o in quello diverso meglio visto dal
Giudice), ai sensi del CCNL Trasporto Merci, nonché al lavoro prestato come in premesse, dovendosi determinare anche tutto quanto spettantegli per mensilità supplementari, aumenti periodici di anzianità, integra-zione dei trattamenti di malattia e infortunio, in tutte le loro forme, nonché per ferie, rol e permessi e relativa indennità sostitutiva per la parte che non sia stata fruita, oltre che per ogni ulteriore indennità di qualsiasi genere e specie (nonché, se del caso, per indennità sostitutiva del preavviso e per TF), ecc. …, completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo spettantegli a qualsiasi titolo, all'esito di apposita C.T.U. tecnico-contabile; con condanna dei convenuti alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente. Dando atto che il ricorrente riserva a separato giudizio ogni azione del caso ove a tale regolarizzazione le convenute non procedessero ovvero questa fosse non più possibile.
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA».
Per la convenuta Controparte_1
«Voglia il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e reietta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disporre come di seguito
Pag. 4 di 20 a) In via principale, nel merito, rigettare integralmente ogni domanda formulata dal sig.
nei confronti della dichiarando che alcun Parte_1 Controparte_1 importo è da quest'ultima dovuto, neppure in via solidale con Parte_2 CP_2
e in favore del ricorrente a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa
[...] Parte_3 dedotto nel ricorso ex art. 414 c.p.c. del 31 luglio 2023;
b) Con vittoria di spese e di competenze di lite».
Per la convenuta Parte_2
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il Ricorso in quanto improponibile, inammissibile ed infondato nel merito;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.».
Per la convenuta Parte_3
«piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Parma adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, di rigettare, in tutto od in parte, le domande proposte da parte del Sig. Parte_1
contro la con il proprio ricorso, in quanto inammissibili ed infondate;
[...] Parte_3 con vittoria di spese e competenze».
Per la terza chiamata CP_3
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione in via principale
1) accertata l'eventuale avvenuta prestazione di opera lavorativa subordinata, per il periodo dedotto, quale descritta ed allegata dal/la ricorrente, con la decorrenza, negli orari/giornate e con espletamento delle mansioni, da costui/ei indicati, con diritto all'inquadramento ex lege, per i motivi argomentati in ricorso, come da costui/ei rappresentati, con conseguente radicarsi, in capo al/la lavoratore/trice, di tutti i diritti retributivi, contributivi, contrattuali e normativi derivanti, in relazione al C.C.N.L. applicabile, con correlativa insorgenza dell'obbligo di regolarizzazione contributiva;
Pag. 5 di 20 2) riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti all'inquadramento, alle mansioni, agli orari osservati alle ferie non fruite ed altri istituti contrattuali, in conformità alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge
3) condannare Controparte_6 CP_7
nelle rispettive qualità ex lege e nei limiti delle Parte_2 Parte_3 rispettive eventuali responsabilità, alla regolarizzazione contributiva, a favore del/la ricorrente, nella misura prevista ex lege da quantificarsi all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di
C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si chiede;
4) in ogni caso consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i presupposti CP_3 di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di:
- accertare l'illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro da lui stipulati con prima e con poi, e, Parte_2 Controparte_7 conseguentemente, condannarle a reintegrarlo in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge;
- condannare Parte_2 Controparte_7 [...]
e (queste ultime due in qualità di Controparte_1 Parte_3 committenti e dunque obbligate in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003) al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione dell'errato inquadramento riconosciutogli, non corrispondente alle mansioni effettivamente espletate in corso di rapporto lavorativo;
- condannare le società convenute alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale.
2. Il ricorrente ha allegato:
Pag. 6 di 20 - di aver lavorato come autista, facchino e montatore nell'ambito di un appalto di servizi tra la committente e l'appaltatrice Parte_3
, venendo assunto dalla subappaltatrice CP_1 Controparte_1
Parte_2
- di aver iniziato a lavorare in data 29.11.2022 senza, però, ricevere il contratto di lavoro fino al termine della prima giornata lavorativa, scoprendo così di essere stato assunto con contratto a termine avente scadenza il 28.02.2023;
- che in data 16.1.2023 , dipendente di gli comunicò che la Per_1 Pt_2
società aveva perso l'appalto e che alla stessa sarebbe subentrata e CP_2 che dopo un informale e mai comunicatogli licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto in data 14.01.2023 è stato riassunto – senza soluzione di continuità – dalla nuova società;
- che la nuova datrice di lavoro gli abbia sottoposto il contratto di CP_2
lavoro per la firma solo in data 2 febbraio 2023, data in cui ha nuovamente appreso della durata limitata del rapporto di lavoro avente la medesima scadenza di quello precedente.
3. non si è costituita in giudizio nonostante regolare notifica ed è Controparte_7
stata dichiarata contumace.
4. e si Parte_3 Parte_2 Controparte_1
sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
5. Avendo il ricorrente chiesto la regolarizzazione della sua posizione previdenziale,
è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che ha CP_3 aderito alla domanda attorea di versamento dei contributi omessi.
6. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Pag. 7 di 20 Sulla nullità del termine del contratto di lavoro con Pt_2
8. Il ricorrente ha allegato di aver iniziato la propria prestazione lavorativa in data
29.11.2022 senza aver preventivamente firmato il contratto, scoprendo solo a fine giornata che il rapporto di lavoro aveva una durata determinata.
9. Secondo quanto stabilito dall'art. 19 d.lgs. 81/2015, l'apposizione del termine al contratto di lavoro deve essere prevista per iscritto a pena di inefficacia del termine stesso;
una copia dell'atto deve poi essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall'inizio della prestazione.
10. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la limitazione temporale del rapporto di lavoro deve essere stipulata in forma scritta in epoca anteriore o quantomeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa: eventuali pattuizioni successive relative al termine finali del contratto saranno pertanto invalide, con la conseguenza che il contratto dovrà esser considerato a tempo indeterminato (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27974).
11. In conformità ai principi generali, grava sul ricorrente l'onere di dimostrare che la prestazione lavorativa sia iniziata prima dell'effettiva stipula del contratto.
12. Dalle risultanze dell'istruttoria testimoniala condotta in corso di causa non è però emersa la prova di tale circostanza: è stato infatti riferito dai testimoni che nessuno era presente alla firma contrattuale, dato che la stessa è avvenuta mediante incontro singolo con ogni dipendente. In particolare, il testimone ha dichiarato di non essere stato presente alla firma del Testimone_1 contratto tra e il ricorrente, mentre il teste ha riferito di Pt_2 Testimone_2 aver firmato il suddetto contratto nello stesso giorno di ma di non Parte_1 ricordare altro.
13. Deve quindi accertarsi la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro tra il ricorrente e Pt_2
Pag. 8 di 20 Sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da Pt_2
14. Si esamina ora la domanda di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, sulla base della certificazione richiesta al Centro per l'Impiego, ha rappresentato la causa della cessazione del rapporto di lavoro con
Pt_2
15. Secondo il ricorrente, tale licenziamento sarebbe inefficace, in quanto mai comunicatogli in forma scritta come richiesto dalla legge.
16. ha replicato che non sussisterebbe alcuna illegittimità del recesso, essendo Pt_2
intervenuto un cambio di appalto con assunzione del ricorrente nella subentrante impresa e conseguente applicazione della c.d. “clausola sociale” prevista CP_2 dalla contrattazione collettiva, ossia una specifica disposizione contrattuale volta a proteggere i lavoratori garantendo loro che il nuovo appaltatore assuma il personale della società uscente alle medesime condizioni contrattuali già esistenti.
17. Specificamente, l'art. 42 co. 9 CCNL logistica, trasporto merci e spedizione applicato al ricorrente prevede:
«L'impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con l'impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi, fatti salvi gli eventi sospensivi previsti dalla legge, mantenendo l'anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali ed i diritti normativi, ivi compresa per i lavoratori occupati nei siti produttivi prima del 7 marzo 2015 l'applicazione della legge 92/2012 e la continuità della loro storia disciplinare. Quanto sopra nel rispetto dell'autonomia organizzativa apicale dell'azienda subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute»
18. Secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora il contratto collettivo preveda che in caso di cambio di appalto i lavoratori dell'appaltatrice siano assunti da parte dell'impresa subentrante, tale tutela non esclude, ma si aggiunge a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento;
inoltre, la scelta di accettare l'assunzione presso l'impresa subentrante non può essere considerata come rinuncia implicita all'impugnazione del licenziamento (Cass. 20 novembre 2018, n. 29922).
Pag. 9 di 20 19. ha richiamato l'art. 7 co. 4 bis d.l. 248/2007, secondo cui l'acquisizione del Pt_2
personale adibito a un appalto da parte dell'impresa subentrante nell'appalto stesso a parità di condizioni economiche e normative non comporta l'applicazione della disciplina prevista dalla l. 223/1991 in tema di licenziamenti collettivi;
tuttavia, nel caso di specie non è contestata la violazione delle procedure di cui alla l. 223/1991, ma la mancata osservanza della regola, prevista dall'art. 2 co. 1 l. 604/1966, secondo cui ogni licenziamento deve essere intimato per iscritto.
20. Nel caso di specie, non ha dimostrato – ma invero neppure allegato – di Pt_2
avere comunicato per iscritto il licenziamento;
dalle testimonianze escusse in corso di causa è poi emerso che il cambio di appalto sia avvenuto in modalità del tutto repentine e rocambolesche, senza alcuna formale informazione ai lavoratori in merito alla cessazione dell'appalto stesso.
21. Il testimone , in merito al cambio di appalto, ha Testimone_3
dichiarato:
«lavoro per dal 2011, anno in cui è stata fondata. Mi occupo della Controparte_1 direzione logistica e operativa. Non sono amministratore o socio di Controparte_1 CP_ (…) Il passaggio di a è avvenuto in questo modo: in data 13.1.2023, circa Pt_2 alle ore 17-17:30, ha mandato una pec a dicendo che interrompeva il Pt_2 CP_1 servizio. Mi sono attivato il sabato e la domenica per trovare un nuovo appaltatore e ho CP_ trovato con cui il contratto è iniziato subito il 14.1.2023; c'erano delle consegne da garantire e quindi abbiamo subito trovato una nuova appaltatrice. Conosco il sig. Pt_4 CP_ era il referente di Non so se abbia estromesso verbalmente il ricorrente dal lavoro.
ADR mi è stato presentato da come loro responsabile operativo. Persona_2 Pt_2
ADR mi recavo presso il cantiere di Parma una volta alla settimana o ogni 15 giorni, non avevo un calendario fisso di visite ai cantieri, giravo tutti i cantieri di . Controparte_1
22. Sempre in tema di cambio appalto, il testimone ha riferito: Testimone_1
«(…) OR che al cambio appalto ci fu un grande problema perché scomparse. Pt_2
Confermo che ciò successe a gennaio 2023. Arrivammo in magazzino un lunedì e non si stavano facendo i giri e non si sapeva cosa fare. Poi intervennero i sindacati e arrivarono i responsabili di a parlarci. Dopo qualche giorno abbiamo iniziato a lavorare per CP_1
Pag. 10 di 20 CP_ CP_
io ho firmato un nuovo contratto con non ricordo precisamente quando, ma comunque entro un paio di giorni da quando scomparse. Confermo che Pt_2 Per_3 divenne il nuovo responsabile del magazzino e fece firmare a me e ai miei colleghi
[...] CP_ i contratti con OR che ci fu un via vai: entravamo a firmare, uscivamo e poi entrava un'altra persona. Alla firma del contratto non erano presenti i rappresentanti sindacali (…)».
23. Anche il testimone ha confermato le affermazioni del ricorrente: Testimone_2
CP_ «(…) Confermo che a gennaio 2023 siamo passati a Confermo che da inizio gennaio non vedevamo i referenti di e non sapevamo cosa dovevamo fare. I Pt_2 responsabili del magazzino ci hanno detto che sarebbe cambiata la società. Il 16.1.2023 mi CP_ hanno detto che sarei passato a e il contratto è stato da noi firmato a febbraio, mi pare nei primi giorni di febbraio. Anche in questo caso ci hanno fatto firmare entrando uno alla volta. Confermo che è arrivato come responsabile del magazzino il sig. Pt_4 che se non sbaglio era il titolare della nuova società. Abbiamo firmato il nuovo contratto c5on lui (…)».
24. Dal mancato rispetto del requisito della forma scritta ab substantiam discende, ai sensi dell'art. 2 co. 3 l. 604/1966, l'inefficacia del licenziamento.
25. Trattandosi di rapporto di lavoro che, come precedentemente osservato, era validamente sottoposto a un termine finale ormai spirato, non può essere disposta la reintegrazione in servizio del ricorrente presso la società deve Pt_2 invece essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla naturale scadenza del contratto.
Sulla nullità del termine del contratto di lavoro con CP_2
26. Il ricorrente ha poi sostenuto che anche la clausola appositiva del termine al contratto con (datato 2.2.2023) sia nulla in quanto sottoscritta CP_2 successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
27. Dalle deposizioni testimoniali è emerso che, effettivamente, il contratto sia stato firmato in epoca successiva all'inizio della prestazione lavorativa in favore di
CP_2
Pag. 11 di 20 28. In particolare, il testimone ha riferito: Testimone_1
« (…) OR che al cambio appalto ci fu un grande problema perché scomparse. Pt_2
Confermo che ciò successe a gennaio 2023. Arrivammo in magazzino un lunedì e non si stavano facendo i giri e non si sapeva cosa fare. Poi intervennero i sindacati e arrivarono i responsabili di a parlarci. Dopo qualche giorno abbiamo iniziato a lavorare per CP_1 CP_ CP_
io ho firmato un nuovo contratto con non ricordo precisamente quando, ma comunque entro un paio di giorni da quando scomparse (…)». Pt_2
29. ha riferito: Testimone_2
«(…) I responsabili del magazzino ci hanno detto che sarebbe cambiata la società. Il CP_ 16.1.2023 mi hanno detto che sarei passato a e il contratto è stato da noi firmato a febbraio, mi pare nei primi giorni di febbraio. Anche in questo caso ci hanno fatto firmare entrando uno alla volta (…)».
30. Risulta dunque accertato che il rapporto di lavoro alle dipendenze di è CP_2
iniziato a metà gennaio 2023 e dunque antecedentemente alla data del contratto.
Sulla base della giurisprudenza precedentemente citata, deve quindi dichiararsi la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
31. Trova quindi applicazione la tutela prevista dall'art. 28 co. 2 d.lgs. 81/2015, in quanto lex specialis – e dunque derogatoria della disciplina generale in tema di licenziamenti – prevista per ogni caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
32. Deve quindi essere ordinata la ricostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di e la condanna della stessa a un'indennità risarcitoria CP_2 onnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TF;
in considerazione della durata molto breve del rapporto di lavoro (terminato dopo circa un mese e mezzo) si ritiene congruo determinare l'indennità nella misura minima di legge di 2,5 mensilità, ciascuna pari a € 1.933,41, come da allegazione di parte ricorrente non specificamente contestata dalle controparti. Si precisa che, essendo stata disposta la reintegrazione in servizio, non può essere inclusa nella mensilità il rateo di
TF, dato che altrimenti si realizzerebbe una duplicazione, venendo lo stesso a
Pag. 12 di 20 essere corrisposto (quale retribuzione differita) una volta cessato il rapporto di lavoro.
Sul superiore inquadramento:
33. Il ricorrente ha sostenuto di avere diritto a un superiore inquadramento, avendo svolto mansioni di facchinaggio e autista proprie del superiore livello G1.
34. In tema di assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle previste in contratto, l'art. 2103 co. 7 c.c. così prevede:
«Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi».
35. Com'è noto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il giudice, nella determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato, debba seguire un procedimento articolato nelle seguenti tre fasi (v. ex multis Cass. 12 maggio 2006, n. 11037; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 22 novembre 2019, n. 30580):
accertamento delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore;
individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal CCNL di categoria;
confronto tra i risultati delle due indagini precedenti.
36. Si è quindi proceduto all'escussione testimoniale ai fini dell'accertamento delle mansioni concretamente svolte da Parte_1
37. Il testimone ha riferito quanto segue: Testimone_3
«lavoro per dal 2011, anno in cui è stata fondata. Mi occupo della Controparte_1 direzione logistica e operativa. Non sono amministratore o socio di Controparte_1
Ho visto il sig. sul lavoro. Non ricordo precisamente quando ha iniziato, mi Parte_1 pare di averlo incontrato in magazzino ma non ricordo da che data. So che andava in consegna e a montare i prodotti. ha affidato il lavoro prima a e poi a CP_1 Pt_2
Pag. 13 di 20 CP_
presumo che i veicoli usati dal sig. fossero riconducibili a queste società. Parte_1 CP_ Non so quale orario di lavoro svolgesse il ricorrente. Il passaggio di a è Pt_2 avvenuto in questo modo: in data 13.1.2023, circa alle ore 17-17:30, ha mandato Pt_2 una pec a dicendo che interrompeva il servizio. Mi sono attivato il sabato e la CP_1 CP_ domenica per trovare un nuovo appaltatore e ho trovato con cui il contratto è iniziato subito il 14.1.2023; c'erano delle consegne da garantire e quindi abbiamo subito CP_ trovato una nuova appaltatrice. Conosco il sig. era il referente di Non so se Pt_4 abbia estromesso verbalmente il ricorrente dal lavoro. ADR mi è stato presentato
[...] da come loro responsabile operativo. ADR mi recavo presso il cantiere Per_2 Pt_2 di Parma una volta alla settimana o ogni 15 giorni, non avevo un calendario fisso di visite ai cantieri, giravo tutti i cantieri di . Controparte_1
38. ha reso le seguenti dichiarazioni: Testimone_1
«Ho lavorato al magazzino di Fontevivo da metà novembre, non ricordo bene se del 2021
o del 2022. Ho lavorato circa sei mesi lì mi pare. Il mio datore di lavoro era Pt_2 CP_ all'inizio, poi sono passato a e sono stato con loro fino a giugno di quest'anno. (…)
Il sig. faceva il trasportatore, ha lavorato anche con me: montavamo i letti, Parte_1 portavamo le merci dai clienti e facevamo fare i pagamenti. Utilizzavamo un furgone CP_ fornito prima da e poi da Seguivamo un “piano di spedizione” che ci veniva Pt_2 dato a inizio giornata. L'orario di lavoro era dalle 7 alle 16, poteva prolungarsi fino alle 17 se le consegne erano lontane. OR che al cambio appalto ci fu un grande problema perché scomparse. Confermo che ciò successe a gennaio 2023. Arrivammo in Pt_2 magazzino un lunedì e non si stavano facendo i giri e non si sapeva cosa fare. Poi intervennero i sindacati e arrivarono i responsabili di a parlarci. Dopo qualche CP_1 CP_ CP_ giorno abbiamo iniziato a lavorare per io ho firmato un nuovo contratto con non ricordo precisamente quando, ma comunque entro un paio di giorni da quando scomparse. Confermo che divenne il nuovo responsabile del Pt_2 Persona_3 CP_ magazzino e fece firmare a me e ai miei colleghi i contratti con OR che ci fu un via vai: entravamo a firmare, uscivamo e poi entrava un'altra persona. Alla firma del contratto non erano presenti i rappresentanti sindacali. Confermo che il mio contratto era identico a quello sub doc. 8 che mi viene rammostrato. Non saprei dire se fosse prima o dopo il 15.1.23 la data in cui abbiamo firmato. Non ricordo se il 28.2 disse a Pt_4 che quello era il suo ultimo giorno di lavoro. ADR confermo che c'era una Parte_1 chat whatsapp di gruppo dei dipendenti del magazzino. Non ricordo se fu inviato un messaggio da come quello riportato al cap. 14, ma penso ci fu una comunicazione Pt_4 del genere perché a me poco dopo fu fatto un contratto a tempo indeterminato. ADR
Pag. 14 di 20 confermo che spuntavamo i piani di spedizione e riportavamo i DDT firmati in CP_ amministrazione insieme agli importi ricevuti. ADR nel passaggio da a le Pt_2 mansioni sono rimaste le stesse. ADR a noi le mansioni erano date da so che lui Pt_4 CP_ riceveva indicazioni da un'altra persona ma non so chi è; di abbiamo avuto a che fare solo con . Pt_4
39. ha riferito quanto segue: Testimone_2
«Ho lavorato presso il magazzino di Fontevivo come dipendente di da novembre Pt_2 del 2022. Prima lavoravo a Fontevivo con un'altra società. Mi pare che il ricorrente abbia iniziato con a metà novembre 2022. Non ricordo una persona di nome Pt_2 [...]
Preciso che ero autotrasportatore, non lavoravo presso il magazzino. (…)A Per_2 quanto so il ricorrente lavorava un po' in magazzino e un po' come trasportatore, quando mancava gente per trasportare veniva con noi a montare i letti. Confermo che avevamo un piano di spedizione: confermo che era come quello sub doc. 10 ricorrente. Presso i clienti montavamo i letti, poi ricevevamo il pagamento che avveniva o con POS o con contanti o con bonifico. Tornati al magazzino consegnavamo i soldi e riconsegnavamo il veicolo, il POS e i DDT firmati dai clienti. Posso dire che gli orari delle giornate di consegna erano dalle 7 di mattina alla fine delle consegne, che a seconda del luogo di consegna poteva avvenire tra le 16 e le 18. Confermo che a gennaio 2023 siamo passati a CP_
(…)».
40. Il testimone ha dichiarato: Testimone_4
«ho lavorato per non ricordo il periodo esatto, era quando abbiamo Parte_2 collaborato con Ero dipendente amministrativo e seguivo gli autisti. Controparte_1
La gestione del lavoro era seguita da , non da noi. Non conosco il Parte_5 ricorrente, non so quando abbia sottoscritto un contratto con Non so Parte_2 la data precisa in cui ha iniziato a lavorare. Confermo che, dopo aver perso l'appalto con
, ha cessato la sua attività. ADR mi pare che l'appalto con Parte_5 Pt_2
sia stato perso a gennaio 2023». CP_1
Interrogato a prova contraria sul cap. 9 del ricorso, il teste ha dichiarato:
«non ricordo di aver comunicato io ai dipendenti la perdita dell'appalto. Confermo che il mio numero di telefono è quello indicato al cap. 9».
41. Con riferimento al primo profilo – accertamento delle mansioni svolte in concreto dal dipendente – l'istruttoria testimoniale ha fatto emergere le seguenti circostanze fattuali:
Pag. 15 di 20 il ricorrente si occupava di facchinaggio, trasporto e montaggio dei prodotti dell'azienda; una buona parte della sua prestazione lavorativa si svolgeva presso il magazzino, ove recuperava la merce da portare presso i clienti;
altri autotrasportatori, come ad es. il sig. hanno confermato che Tes_2 svolgeva le sue attività lavorative anche in luoghi diversi Parte_1 rispetto al solo veicolo (cosa invece non prevista per gli autotrasportatori),
gestore delle mansioni e dei turni degli autisti, non Testimone_4
conosceva il ricorrente, a riprova del fatto che quest'ultimo non svolgeva la mansione di autista in via prevalente.
42. Con riferimento al secondo profilo – individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal Ccnl di categoria – il Contratto collettivo di riferimento stabilisce che appartengono al livello G1:
«Conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti. Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo adibiti a trasporti a lungo raggio ai quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62».
43. È però necessario precisare che il livello G1 richiamato dal ricorrente si riferisce unicamente al personale viaggiante, definito dal CCNL come «conducenti in possesso delle patenti corrispondenti, adibiti alla guida dei vari automezzi ed aventi specifica professionalità. Altresì appartengono a tale area i conducenti di veicoli, adibiti ad attività di logistica distributiva, che non richiedono necessariamente per la loro conduzione il possesso di patente di guida B o superiore».
44. Appartengono invece al 5° livello del personale non viaggiante i:
«lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merce e di magazzino che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva».
Pag. 16 di 20 45. Tra i profili esemplificativi del livello rientrano, tra gli altri, l'«attività di addetto al magazzino» e il «facchino qualificato».
46. Tali profili professionali rispecchiano adeguatamente le mansioni che, sulla base di quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, erano svolte in prevalenza dal ricorrente, anche tenuto conto che l'attività di autotrasporto era meramente accessoria e strumentale al nucleo qualificante della prestazione lavorativa svolta, consistente in facchinaggio e montaggio.
47. In proposito, è opportuno ricordare che l'accertamento del diritto all'inquadramento in un livello superiore – e, a maggior ragione, in un livello di inquadramento addirittura relativo a diversa categoria di personale – presuppone la dimostrazione dello svolgimento delle mansioni appartenenti al livello reclamato in modo non meramente occasionale ed episodico, ma sistematico e prevalente rispetto alle altre mansioni (Cass. 11 ottobre 2019, n. 25673).
48. Inoltre, la prevalenza deve essere determinata non sulla base di una contrapposizione meramente quantitativa, ma in base a un'analisi qualitativa che tenga conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale
(Cass. 8 febbraio 2021, n. 2969), che, nel caso di specie, era appunto quella di facchino e montatore.
49. L'adeguatezza dell'inquadramento nel 5° livello del personale non viaggiante comporta, a fortiori, anche la correttezza del successivo inquadramento nel superiore 4° livello, non essendo emerso che le mansioni svolte dal ricorrente siano mutate in modo significativo nel corso dei due rapporti.
Sulle altre pretese economiche e sulla responsabilità solidale delle committenti
50. Deve essere infine rigettata la richiesta di condanna di e delle committenti CP_2
alla restituzione delle trattenute di complessivi € 879,08, risultanti dalla busta paga di gennaio 2023 a titolo di «assenza ingiustificata» e «assenze su TF».
Pag. 17 di 20 51. Si tratta infatti di domanda formulata solamente nelle note conclusive, in violazione del noto regime di preclusioni proprio del rito del lavoro.
52. Né è possibile ritenere che tale richiesta possa considerarsi come ricompresa nella domanda di condanna al pagamento di differenze retributive formulata in ricorso, la quale aveva causa petendi del tutto differente (la spettanza di differenze retributive era infatti argomentata sulla base di un supposto diritto a un superiore inquadramento contrattuale), tanto che la questione della legittimità di queste trattenute non è mai stata sottoposta al contraddittorio con le controparti.
53. Non sussistono quindi i presupposti per la condanna delle datrici di lavoro al pagamento di alcuna differenza retributiva;
ne consegue che devono essere altresì rigettate le domande di condanna delle committenti e Controparte_1 al pagamento delle medesime differenze retributive in forza del Parte_3 vincolo di responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003. Rimangono pertanto assorbite le ulteriori censure sollevate da tali parti in merito all'applicabilità di tale norma alla fattispecie in esame.
54. Dal rigetto delle domande concernenti le differenze retributive discende inoltre, logicamente, il rigetto della domanda di conseguente regolarizzazione previdenziale.
55. Si precisa, infine, che le committenti non possono essere condannate in via solidale con ed al pagamento delle indennità risarcitorie del danno Pt_2 CP_2 causato dai licenziamenti illegittimi, riguardando il regime della responsabilità solidale del committente i soli emolumenti di natura strettamente retributiva concernenti il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27678).
Sulle spese
56. Le spese di lite tra le diverse parti del giudizio sono regolate sulla base del criterio della soccombenza, e così:
Pag. 18 di 20 - ed sono condannate alla rifusione delle spese di lite del Pt_2 CP_2
ricorrente;
- il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite di
[...]
e di CP_1 Parte_3
57. Le spese di lite sono liquidate in misura diversa per il ricorrente e per le società committenti in ragione del fatto che l'attività difensiva di queste ultime è stata limitata alle domande giudiziali del ricorrente che le riguardavano direttamente.
58. Le spese di sono compensate con le altre parti in ragione della posizione CP_3
processuale meramente adesiva adottata dall' . Controparte_8
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta l'inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da a per difetto di forma Parte_2 Parte_1 scritta e, per l'effetto, condanna al pagamento in Parte_2 favore di di un'indennità risarcitoria di ammontare pari Parte_1 alle retribuzioni che sarebbero maturate dal 15.1.2023 alla naturale scadenza del contratto del 28.2.2023;
2. accerta la trasformazione del contratto di lavoro stipulato tra
[...]
ed da tempo determinato a tempo Parte_1 Controparte_7 indeterminato e, per l'effetto, ordina la ricostituzione del rapporto di lavoro e condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_7 di un'indennità risarcitoria pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, quantificata come in parte motiva;
3. rigetta le ulteriori domande formulate in ricorso;
4. condanna al pagamento in Controparte_9 favore di delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per Parte_1
Pag. 19 di 20 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
5. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e di delle spese di lite, che liquida per Controparte_1 Parte_6 ciascuna parte in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
6. compensa le spese di lite tra e le altre parti. CP_3
Così deciso in Parma, 02/10/2025
Il giudice
Matteo RE
Pag. 20 di 20