Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Castelluzzo e Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vernole, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Fasiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Ordinario di Lecce, resa nel procedimento n. -OMISSIS-, pubblicata il 21.09.2023, notificata il 28 marzo 2024 con cui il Tribunale Civile di Lecce ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n.-OMISSIS- del 24 agosto 2019 (con il quale il Tribunale di Lecce ingiungeva al Comune di Vernole, di pagare in favore di -OMISSIS-, la somma di € 113.710,00, oltre interessi come da domanda (interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012) dalla emissione delle singole fatture all’effettivo soddisfo, nonché le spese e compensi del procedimento, che liquidava in € 406,50 per spese e in € 2.000,00 per competenze, oltre accessori e rimborso spese forfettario), condannando il Comune di Vernole al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 14.104,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vernole;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa PA OR e uditi per le parti i difensori Avv. F. Romano, anche in sostituzione dell'Avv. M. Castelluzzo, per la parte ricorrente, Avv. T. Fasiello per l'A.C. resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il sig. -OMISSIS-, con ricorso notificato il 3 aprile 2025 e depositato in giudizio il 16 aprile 2025, chiede l’ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Civile di Lecce, resa nel procedimento n. -OMISSIS-, pubblicata il 21.09.2023, notificata il 28 marzo 2024, con cui è stata rigettata l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n.-OMISSIS- del 24 agosto 2019 (con il quale il Tribunale di Lecce ingiungeva al Comune di Vernole, di pagare in favore di -OMISSIS-, la somma di € 113.710,00, oltre interessi come da domanda - interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012 - dalla emissione delle singole fatture all’effettivo soddisfo, nonché le spese e compensi del procedimento, che liquidava in € 406,50 per spese e in € 2.000,00 per competenze, oltre accessori e rimborso spese forfettario), condannando il Comune di Vernole al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 14.104,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Sostiene il ricorrente che dopo la predetta sentenza, il Comune di Vernole nel mese di gennaio 2024 provvedeva al pagamento delle sole fatture n. 3 dell’8 aprile 2009, per l’importo di € 45.000,00 oltre Iva, e n. 15 del 22.12.2010 per l’importo di € 7.000,00 oltre iva, per un totale di € 62.400,00 e che il ricorso per decreto ingiuntivo, la procura alle liti, il decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- e la sentenza -OMISSIS-, conformi agli originali presenti nei fascicoli telematici da cui sono stati estratti, venivano notificati all’AC. predetta il 28 marzo 2024.
Conclude, pertanto, il ricorrente chiedendo a questo Tribunale di ordinare al Comune di Vernole, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, con sede a Vernole, in Piazza Vittorio n. 1, di provvedere a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza Tribunale di Lecce n. -OMISSIS-, in epigrafe indicata, e, ove occorra, disporre la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo il pagamento in favore dell’ing. -OMISSIS- della somma di € 195.194,66 come sopra specificato, oltre interessi moratori e spese successivi sino all’effettivo soddisfo.
1.1. Il 21 luglio 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Vernole rilevando che “è in corso l’attività istruttoria per il reperimento delle somme da corrispondere e, tanto, anche al fine di evitare la nomina del Commissario ad acta richiesto così da contenere le eventuali ulteriori spese procedurali”.
1.2. Alle udienze in camera di consiglio del 22 luglio 2025 e 5 novembre 2025 la causa, su istanze di entrambe le parti, è stata rinviata al fine di formalizzare un’intesa transattiva.
Tuttavia all’udienza in camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa, su istanza di entrambe le parti processuali, è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto nei sensi, nei limiti e nei termini di seguito indicati.
2.1. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientrano anche il decreto ingiuntivo e la sentenza di cui in epigrafe , in quanto il decreto ingiuntivo non opposto (o divenuto definitivo per rigetto dell’opposizione), definendo la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza ex art.112 c.p.a. (T.A.R. Puglia, Sez. I di Lecce, 17 luglio 2008, n. 2221).
2.2. Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la predetta sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Ordinario di Lecce, resa nel procedimento n. -OMISSIS-, pubblicata il 21.09.2023, notificata il 28 marzo 2024 - con cui il Tribunale Civile di Lecce ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n.-OMISSIS- del 24 agosto 2019 (con il quale il Tribunale di Lecce ingiungeva al Comune di Vernole, di pagare in favore di -OMISSIS-, la somma di € 113.710,00, oltre interessi come da domanda (interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012) dalla emissione delle singole fatture all’effettivo soddisfo, nonché le spese e compensi del procedimento, che liquidava in € 406,50 per spese e in € 2.000,00 per competenze, oltre accessori e rimborso spese forfettario), condannando il Comune di Vernole al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 14.104,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge - è divenuta cosa giudicata come risulta dal certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Lecce in data 4.3.2025.
Inoltre, il decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- e la sentenza -OMISSIS- sono stati notificati al Comune di Vernole il 28 marzo 2024, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della BL RA (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla BL RA del titolo esecutivo.
3.Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando il completo adempimento da parte del Comune di Vernole al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo -OMISSIS- e sulla sentenza -OMISSIS- e, per l’effetto, il Comune di Vernole, in persona del Sindaco pro tempore, dovrà provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’esatto adempimento (in parte qua) del giudicato di che trattasi con il pagamento in favore dell’odierno ricorrente di tutte le somme ( con esclusione di quanto già versato)indicate nel suddetto decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- e nella sentenza -OMISSIS-, oltre interessi come da domanda (interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012) dalla emissione delle singole fatture all’effettivo soddisfo, nonché le spese e compensi dei procedimenti monitorio e di opposizione.
Il Collegio riserva, altresì, la nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento dell’RA Comunale intimata, previa istanza dell’interessato.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Vernole, in persona del Sindaco pro tempore di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi in ordine al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- e alla sentenza -OMISSIS- del Tribunale Civile di Lecce nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Condanna il Comune di Vernole, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA OR, Presidente, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.