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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/12/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa ES UL Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott. AU SE AR Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1721/2024 R.G., avente ad oggetto: affidamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Helenio Parte_1 C.F._1
Cartaginese giusta procura in atti ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro CP_1 C.F._2
Ferraro giusta procura in atti
resistente nonché
Il P.M. in sede
interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta disgiuntamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.12.2024, , premesso di aver intrattenuto un Parte_1 rapporto di convivenza more uxorio con dal 2005 e che nel corso della relazione il CP_1
Per_ 16.10.2006 era nata la figlia e il 18.11.2011 era nato il figlio , adiva il Tribunale Per_1 affinché venisse regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva in giudizio con memoria dep. 18.4.2025. CP_1
1 All'udienza di prima comparizione del 20.5.2025 le parti chiedevano un rinvio in virtù della pendenza di trattative di bonario componimento della lite (cfr. relativo verbale) e all'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, tempestivamente effettuato dalla resistente il
20.11.2025 e dal ricorrente il 25.11.2025, le parti allegavano di aver raggiunto un accordo, al quale si riportavano.
Con ordinanza del 3.12.2025 il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva regolarmente.
2. E' incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c..
Con le surrichiamate note di trattazione scritta le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo in ordine all'affidamento nonché alla regolamentazione del diritto di visita e del mantenimento della prole minorenne, debitamente sottoscritto il 16.10.2025 e depositato dal ricorrente con le suddette note scritte del 25.11.2025 e dalla resistente in data 22.10.2025.
Le condizioni riportate nell'accordo in oggetto, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
(cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez.
U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016), non appaiono in contrasto con norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, sicché possono essere poste a base della presente decisione.
3. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della consensualizzazione della lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente ai due figli generati Per_ fuori dal matrimonio, e , siano regolati in conformità alle condizioni contenute Per_1 nella convenzione di cui alla parte motiva;
- compensa le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone il 4 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
AU SE AR ES UL
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa ES UL Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott. AU SE AR Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1721/2024 R.G., avente ad oggetto: affidamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Helenio Parte_1 C.F._1
Cartaginese giusta procura in atti ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro CP_1 C.F._2
Ferraro giusta procura in atti
resistente nonché
Il P.M. in sede
interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta disgiuntamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.12.2024, , premesso di aver intrattenuto un Parte_1 rapporto di convivenza more uxorio con dal 2005 e che nel corso della relazione il CP_1
Per_ 16.10.2006 era nata la figlia e il 18.11.2011 era nato il figlio , adiva il Tribunale Per_1 affinché venisse regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva in giudizio con memoria dep. 18.4.2025. CP_1
1 All'udienza di prima comparizione del 20.5.2025 le parti chiedevano un rinvio in virtù della pendenza di trattative di bonario componimento della lite (cfr. relativo verbale) e all'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, tempestivamente effettuato dalla resistente il
20.11.2025 e dal ricorrente il 25.11.2025, le parti allegavano di aver raggiunto un accordo, al quale si riportavano.
Con ordinanza del 3.12.2025 il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione. Il P.M. interveniva regolarmente.
2. E' incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c..
Con le surrichiamate note di trattazione scritta le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo in ordine all'affidamento nonché alla regolamentazione del diritto di visita e del mantenimento della prole minorenne, debitamente sottoscritto il 16.10.2025 e depositato dal ricorrente con le suddette note scritte del 25.11.2025 e dalla resistente in data 22.10.2025.
Le condizioni riportate nell'accordo in oggetto, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
(cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez.
U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016), non appaiono in contrasto con norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, sicché possono essere poste a base della presente decisione.
3. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in ragione della consensualizzazione della lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente ai due figli generati Per_ fuori dal matrimonio, e , siano regolati in conformità alle condizioni contenute Per_1 nella convenzione di cui alla parte motiva;
- compensa le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone il 4 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
AU SE AR ES UL
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