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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/11/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2835 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2835 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in AR, via Magnani Ricotti n. 8 presso lo studio dell'avv. BARBERO FEDERICA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nata a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
) e residente in [...], attualmente ristretta presso C.F._2 la Casa Circondariale femminile di Vercelli (VC) elettivamente domiciliata in AR, Baluardo La Marmora n. 15 presso lo studio dell'avv. ALLEGRA RACHELE CARLOTTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio religioso celebrato a AR 06.06.2010, atto di matrimonio n. 42, Parte II,
Anno 2010, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
disporre la perdita del cognome “ per la moglie;
Pt_1
dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla richiedono l'un l'altra a qualsivoglia titolo;
compensare le spese di lite”.
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
AR (NO) in data 06/06/2010 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 42, Parte II, Serie A, anno 2010. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (13.08.2007), (10.12.2014) e Per_1 Persona_2
(01.08.2017). A tal riguardo, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle Persona_3
d'Aosta ha dichiarato entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale e disposto il Pers Per_ collocamento di in un gruppo appartamento e di e presso la nonna materna. Per_3
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 14.11.2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione giudiziale resa dal Tribunale di AR, in data 9.5.2024, passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (NO) in data 06/06/2010 da e con atto trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del predetto comune al n. 42, Parte II, Serie A, anno 2010
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti economici e patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AR (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
Pag. 2 di 3 IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2835 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in AR, via Magnani Ricotti n. 8 presso lo studio dell'avv. BARBERO FEDERICA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nata a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
) e residente in [...], attualmente ristretta presso C.F._2 la Casa Circondariale femminile di Vercelli (VC) elettivamente domiciliata in AR, Baluardo La Marmora n. 15 presso lo studio dell'avv. ALLEGRA RACHELE CARLOTTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio religioso celebrato a AR 06.06.2010, atto di matrimonio n. 42, Parte II,
Anno 2010, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
disporre la perdita del cognome “ per la moglie;
Pt_1
dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla richiedono l'un l'altra a qualsivoglia titolo;
compensare le spese di lite”.
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
AR (NO) in data 06/06/2010 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 42, Parte II, Serie A, anno 2010. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (13.08.2007), (10.12.2014) e Per_1 Persona_2
(01.08.2017). A tal riguardo, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle Persona_3
d'Aosta ha dichiarato entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale e disposto il Pers Per_ collocamento di in un gruppo appartamento e di e presso la nonna materna. Per_3
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 14.11.2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione giudiziale resa dal Tribunale di AR, in data 9.5.2024, passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (NO) in data 06/06/2010 da e con atto trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del predetto comune al n. 42, Parte II, Serie A, anno 2010
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti economici e patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AR (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
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