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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/07/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2653/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Falcone n. 182, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Marco Mari che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, Controparte_1 Controparte_2
, in persona
[...] Controparte_3
dei legali rappresentanti pro tempore - convenuti contumaci
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla
narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la c.d. Carta
elettronica del Docente e, di conseguenza, a percepire per l'anno scolastico 2021/22 e
2022/23 in cui ha svolto, come docente non di ruolo e con contratti a tempo determinato, in
maniera continuativa, servizio presso Istituti Scolastici Statali, per come documentato, il
relativo di importo di € 500,00, previsto per ogni singolo anno o la maggiore o minore
somma che il Tribunale adito riterrà opportuna. Il tutto con vittoria di spese e competenze,
da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio presso il resistente con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2021/2022 e CP_1
2022/2023 non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che il D.P.C.M. del 23.9.2015 prevedeva la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M.
32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, sicché con ordinanza del 15.2.2024 è CP_1
stata dichiarata la sua contumacia.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'1.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 Il ricorrente ha dato dimostrazione essere stata assunto con contratto a tempo determinato dal 13.9.2021 al 30.6.2022 e con contratti a tempo determinato dal 30.9.2022 al 21.5.2023
con soluzione di continuità di meno di un mese per l'anno scolastico 2022/2023.
Per l'anno scolastico 2021/2022, deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023,
intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6,
ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto CP_1
1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato
tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto,
siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma
specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per
un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n.
724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
…”, evidenziandosi che è stata data dimostrazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
Per l'anno scolastico 2022/2023, in cui vi è stata successione di contratti a termine, la
Suprema Corte non si è pronunciata nella sentenza n. 29961/2023 richiamata, affermando,
in relazione allo svolgimento di servizio per 180 giorni nell'anno scolastico al quale non attribuisce rilievo in se per l'attribuzione della carta docente, che “… il tema è se un termine
sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che
coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare,
giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L.
3 In merito, l'esigenza di escludere ogni illegittima discriminazione nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente comparabile con altri lavoratori avvantaggiati - come affermata dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso - deve condurre alla piena assimilazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento del servizio in maniera sostanzialmente continua per l'anno scolastico in assenza di significative soluzioni di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento,
in modo tale che, considerato il periodo di lavoro da settembre 2022 a maggio 2023, la domanda deve essere accolta anche per tale anno scolastico.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 330,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 24.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2 …”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2653/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Falcone n. 182, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Marco Mari che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, Controparte_1 Controparte_2
, in persona
[...] Controparte_3
dei legali rappresentanti pro tempore - convenuti contumaci
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla
narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la c.d. Carta
elettronica del Docente e, di conseguenza, a percepire per l'anno scolastico 2021/22 e
2022/23 in cui ha svolto, come docente non di ruolo e con contratti a tempo determinato, in
maniera continuativa, servizio presso Istituti Scolastici Statali, per come documentato, il
relativo di importo di € 500,00, previsto per ogni singolo anno o la maggiore o minore
somma che il Tribunale adito riterrà opportuna. Il tutto con vittoria di spese e competenze,
da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio presso il resistente con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2021/2022 e CP_1
2022/2023 non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che il D.P.C.M. del 23.9.2015 prevedeva la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M.
32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, sicché con ordinanza del 15.2.2024 è CP_1
stata dichiarata la sua contumacia.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'1.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 Il ricorrente ha dato dimostrazione essere stata assunto con contratto a tempo determinato dal 13.9.2021 al 30.6.2022 e con contratti a tempo determinato dal 30.9.2022 al 21.5.2023
con soluzione di continuità di meno di un mese per l'anno scolastico 2022/2023.
Per l'anno scolastico 2021/2022, deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023,
intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6,
ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto CP_1
1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato
tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto,
siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma
specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per
un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n.
724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
…”, evidenziandosi che è stata data dimostrazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
Per l'anno scolastico 2022/2023, in cui vi è stata successione di contratti a termine, la
Suprema Corte non si è pronunciata nella sentenza n. 29961/2023 richiamata, affermando,
in relazione allo svolgimento di servizio per 180 giorni nell'anno scolastico al quale non attribuisce rilievo in se per l'attribuzione della carta docente, che “… il tema è se un termine
sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che
coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare,
giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L.
3 In merito, l'esigenza di escludere ogni illegittima discriminazione nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente comparabile con altri lavoratori avvantaggiati - come affermata dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso - deve condurre alla piena assimilazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento del servizio in maniera sostanzialmente continua per l'anno scolastico in assenza di significative soluzioni di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento,
in modo tale che, considerato il periodo di lavoro da settembre 2022 a maggio 2023, la domanda deve essere accolta anche per tale anno scolastico.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 330,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 24.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2 …”.