Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5096/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5096/2024 V.G. posta in decisione il 31.01.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Marco Emiliani)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Porto Fuori (RA), via Viganò n.10 (avv. Marco Emiliani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 02.12.2024; preso atto che l'udienza del 21.01.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli , il 28/08/2006, Persona_1 Per_2
il 02/9/2008, e il 05/08/2013;
[...] Persona_3 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (c.f. C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], celebrato con rito concordatario in Ravenna C.F._2
il 16/05/2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2015, n. 12, p.
II serie A, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“- Disporre l'affidamento condiviso della figlia maggiorenne e dei due figli Persona_1
minorenni e con collocazione prevalente degli stesso presso la residenza Per_2 Persona_3
della sig.ra in Porto Fuori (RA) via Viganò n. 10, presso la quale manterranno la CP_1
residenza;
- Quanto al calendario ordinario visite disporre che i figli e Per_1 Per_2 Persona_4
presso il sig. a settimane alterne dal giovedì alla domenica sera inclusa Parte_1
pernottando presso la madre nelle restanti giornate;
- Quanto alle vacanze estive disporre che i figli e trascorreranno con il Per_1 Per_2 Per_4
padre sig. fino a due settimane anche non consecutive;
Parte_1
- Quanto alle vacanze natalizie disporre che i figli e trascorreranno con il Per_1 Per_2 Per_4
padre e con la madre il giorno di Natale ad anni alterni così come ad anni alterni trascorreranno il giorno di Santi Stefano, Capodanno e l'Epifania. In particolare, avendo trascorso il Natale e il giorno di Santo Stefano 2023 con il padre, i figli trascorreranno il Natale e il giorno di Santo Stefano 2024 con la sig.ra il capodanno con il sig. e l'Epifania 2025 con la sig.ra CP_1 Parte_1 CP_1
per poi alternare tali festività di anno in anno;
- Quanto alle vacanze pasquali disporre che i figli e trascorreranno il Per_1 Per_2 Per_4
giorno di Pasqua 2025 con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre salvo alternare tali giorni di anno in anno;
- Quanto alle festività durante l'anno scolastico da intendersi 25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, disporre che queste saranno regolate quanto alla notte secondo il calendario ordinario e, quanto al giorno, i figli permarranno presso il genitore dal quale hanno pernottato la sera precedente;
qualora per la sera con la quale il giorno festivo termina, il calendario ordinario preveda che i figli minori pernottino presso l'altro genitore, i figli dovranno essere portati a casa di questo alle ore 19.00;
- Disporre che quanto sopra dovrà essere seguito tenendo conto anche delle volontà della figlia maggiorenne e di quella dei figli minori e con possibilità per le parti di Per_1 Per_2 Per_3
derogare a quanto sopra previsto in caso di accordo reciproco;
- Disporre a carico del sig. il versamento entro il giorno 15 di ogni mese in favore della Parte_1
sig.ra di una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli CP_1 Per_1
e pari ad Euro 500,00 complessivamente, che si indica concordemente in Euro Per_2 Per_3
150,00 per Euro 175,00 per ed Euro 175,00 per da versarsi entro il Per_1 Per_2 Per_3
giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario salvo accordo tra le parti sino al raggiungimento della indipendenza economica di ciascun figlio, oltre a rivalutazione ISTAT nella misura del 100% da applicarsi dal mese di dicembre 2025;
- Disporre che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie come individuate nel protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna nella misura del 50% cadauno e con conguaglio da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
- Disporre che la sig.ra continui ad essere unica avente diritto al percepimento degli CP_1
assegni famigliari (in qualsiasi modo siano o saranno denominati) se ed in quanto ne abbia diritto con obbligo per il sig. di porre in essere tutto quanto necessario a tal fine;
Parte_1
- Quanto ai rapporti economici pregressi dichiarare che al di là della somma di Euro 250,00 dovuta dal sig. per lezioni private scolastiche relative all'estate 2024, gli ex coniugi hanno Parte_1
regolato e definito qualsivoglia pendenza anche relativa al contributo al mantenimento per i figli, alla rivalutazione Istat pregressa, al pagamento delle spese straordinarie oltre che a questioni economiche intercorse direttamente tra essi e che quindi nulla si devono l'un l'altro a qualsivoglia titolo o ragione salvo quanto previsto nel presente ricorso;
- Disporre che il sig. si faccia carico dei trasporti relativi all'attività calcistica della figlia Parte_1
anche nelle giornate che da calendario la figlia pernotta dalla madre;
fatta Per_2 Per_2
salva la possibilità di diverso accordo tra le parti;
- Con spese e compensi professionali oltre ad accessori di legge a carico del sig. come Parte_1 concordato tra le parti.”
Ravenna, 05/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi