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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/03/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6083/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6083/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO SPAMPINATO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. WALER PEREZ giusta procura in atti.
CONVENUTO
e nei confronti di pagina 1 di 16 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
1913523, domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. SANTO SPAGNOLO giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Il 25.9.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione telematica scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha chiesto la Parte_1
condanna del al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico) e Controparte_1
patrimoniali (per spese mediche e danni al mezzo), subiti dallo stesso attore a seguito dell'incidente del
5.8.2016, ore 20.30 circa, presso la circonvallazione di , nel tratto denominato viale Andrea CP_1
Doria; più in particolare ha esposto che, mentre si trovava alla guida del suo motociclo, Honda SH 300
tg. DN 66624, a velocità moderata e con direzione verso Misterbianco, è caduto in terra a causa di una brusca manovra del veicolo che lo precedeva e della presenza sulla carreggiata di un blocco di pietra lavica, di grosse dimensioni, riportando le lesioni indicate in atti e subendo danni al mezzo, come riscontrato anche dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro.
Costituitosi in giudizio, il nel chiedere il rigetto integrale o, in subordine, Controparte_1
parziale della domanda, ha in particolare eccepito l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 2051 c.c.
e comunque la sussistenza di una eventuale ipotesi di caso fortuito per fatto del danneggiato, trattandosi di possibile pericolo prevedibile con l'ordinaria diligenza.
In ogni caso il oltre a contestare anche la quantificazione eccessiva del danno, Controparte_1
pagina 2 di 16 ha chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice, per essere eventualmente tenuto indenne.
Esteso in tal modo il contraddittorio, si è costituita la con Controparte_2
riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1913523, eccependo, quanto alla pretesa di parte attrice, l'assenza di prova della dinamica del sinistro e l'interruzione del nesso causale, per non avere l' osservato la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e avvistato per tempo il blocco Pt_1
di pietra lavica, che staccato dalla sua sede da terzi ignoti (presumibilmente da altro automobilista)
sarebbe poi stato trascinato (sempre da terzi ignoti) per diversi metri lungo la carreggiata;
sussisterebbe dunque una ipotesi di caso fortuito sia per fatto dello stesso danneggiato sia per fatto del terzo, prima del decorso del lasso di tempo necessario affinché l'ente potesse prendere conoscenza della situazione di pericolo, intervenire e rimuovere l'ostacolo. La compagnia terza chiamata ha infine specificamente contestato la quantificazione del danno.
Nei confronti del assicurato la ha eccepito la limitazione CP_1 CP_2 Controparte_2
di responsabilità entro il rischio e il massimale, la sussistenza di una franchigia frontale assoluta per ogni danno e per ogni danneggiato (SIR) pari ad euro 15.000,00 e l'esclusione contrattuale del rimborso delle spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati dagli assicuratori.
Orbene, con riguardo alla dinamica del sinistro, oltre ad essere ammessa la rituale produzione del verbale della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi, è stato sentito il teste . Testimone_1
Il teste, amico dell' ha assistito direttamente al momento della caduta, perché stava Pt_1
percorrendo la stessa via con la sua automobile ed era posizionato immediatamente dietro lo scooter dell'attore, nel senso che fra il teste e lo scooter al momento del sinistro non vi erano altri veicoli.
Ciò premesso il teste ha confermato sia la manovra brusca del veicolo (tipo Citroen C2), che pagina 3 di 16 precedeva l'attore nella marcia, con repentino cambio di corsia spostandosi da quella lato nord a quella lato sud, sia l'impatto improvviso del ciclomotore con un blocco di pietra lavica, posto sulla corsia destra della carreggiata lato nord del viale Andrea Doria. Il teste ha aggiunto che la pietra lavica era ovviamente del suo caratteristico colore scuro, che era già l'imbrunire e che non vi erano sufficienti fonti di illuminazione artificiale.
Con riferimento al blocco di pietra lavica, ha aggiunto il teste che anche il giorno precedente o qualche giorno prima rispetto a quello del sinistro, erano presenti blocchi di pietra lavica sulla carreggiata, notati dal teste mentre percorrevo il viale Andrea Doria diretto a Misterbianco per ragioni di lavoro. In particolare, sul margine sinistro, tra l'aiuola e lo spartitraffico di pietra lavica, della carreggiata, c'erano due pezzi di pietra lavica, verosimilmente distaccatati dall'aiuola. Deve quindi ritenersi provato che il blocco o mattone che ha cagionato il sinistro fosse presente da un tempo apprezzabile.
Le dichiarazioni del teste, che confermano direttamente la parte di rilievo della dinamica del sinistro, trovano per altro verso ampia conferma sia nel rapporto della Polizia Municipale sia nel materiale fotografico prodotto da parte attrice, dai quali si evince la presenza, sostanzialmente, di in masso o mattone a forma di parallelepipedo posto sulla carreggiata.
Ciò premesso in punto di fatto, la vicenda oggetto del contendere può essere sussunta,
diversamente da quanto eccepito dal nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c. CP_1
E' infatti ormai pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità qui condivisa, che la norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per custodia opera anche nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto l'articolo suindicato non può essere interpretato nel senso di una sua generale ed incondizionata inapplicabilità alla pubblica amministrazione con riferimento ai beni demaniali, destinati ad un uso generale della collettività: l'uso generale dei beni pubblici da parte di pagina 4 di 16 terzi costituisce di certo un elemento rilevante ai fini della concreta ricostruzione, nei casi concreti,
della responsabilità della pubblica amministrazione custode del bene, ma non è un elemento idoneo a produrre una generale irresponsabilità della pubblica amministrazione.
Alla stregua della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, il profilo del comportamento del responsabile è estraneo alla struttura dell'art. 2051 c.c., posto che il solo limite alla responsabilità è costituito dal caso fortuito, che non si identifica con l'assenza di colpa;
indi, il caso fortuito che esclude la responsabilità non va individuato ricercando l'assenza di colpa del custode,
bensì va ritenuto sussistente solo quando il custode dimostri l'oggettiva impossibilità di esercizio del potere di controllo sulla cosa (cfr. Cass. 19045/2010).
La prova liberatoria, quindi, può essere fornita dal custode mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; detta prova può
essere fornita anche in via indiretta, cioè dimostrando l'oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa, tale da poter escludere efficacemente la propagazione dalla cosa stessa di processi generatori di eventi lesivi.
Il caso fortuito che esclude la responsabilità della pubblica amministrazione può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tuttavia l'utente di un bene demaniale deve legittimamente ritenere che l'ente custode lo mantenga in conformità alle sue caratteristiche necessarie per l'uso cui è destinato e non può esigersi dallo stesso utente un comportamento teso alla continua ricerca di eventuali difetti visibili della cosa, fermo restando che con particolare riguardo ai beni del demanio stradale, la possibilità concreta della custodia, nei termini suddetti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ed all'uso generale e diretto da parte degli utenti, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta e che, in larga misura, condizionano anche le pagina 5 di 16 aspettative della generalità degli utenti (cfr. in questo senso Cass. n. 15383/06).
Ciò posto in diritto, in relazione al caso in esame bisogna verificare se la caduta della parte attrice possa dirsi causata dalle condizioni della strada suindicata, ovvero, in tutto o in parte, dal fatto del terzo o del danneggiato.
Considerando lo stato della strada così come descritta dal teste e raffigurata nella documentazione fotografica, giova evidenziare che la stessa è collocata entro il perimetro urbano (pertanto in un luogo rientrante, salva prova contraria, nella sfera di controllo e custodia del convenuto e tale da richiedere una particolare cura nella manutenzione, trattandosi di un tratto, facente parte della circonvallazione,
densamente traffico) e presentava, proprio sulla carreggiata, un blocco in pietra lavica, ossia un ostacolo come tale certamente idoneo a provocare la caduta dei veicoli a due ruote. La pericolosità
dell'insidia era peraltro accentuata dalla scarsa visibilità dovuta all'imbrunire, all'assenza di illuminazione adeguata e dalla presenza di automobili, in grado di passare sopra il blocco, di fatto occultandolo.
Quanto al fatto dei terzi rimasti ignoti, che hanno verosimilmente concorso al sinistro staccando il blocco e/o portandolo entro la carreggiata in uno o più tempi, occorre chiarire che le suddette circostanze, al pari della manovra improvvisa del mezzo che precedeva l'attore, potrebbero nel caso di specie assumere rilievo solo se idonei a escludere totalmente la responsabilità del CP_1
La parte danneggiata può infatti agire nei confronti di ciascuno dei danneggianti responsabili in via solidale ex art. 2055 c.c., anche singolarmente e per l'intero, mentre ogni obbligato può agire in regresso contro i coobbligati. Ferma dunque la necessità, qualora oggetto di domanda (diversamente dal caso in esame, in cui non è stata proposta domanda alcuna in tal senso, anche perché nessuno ha chiesto di estendere il contraddittorio), di determinare la misura del concorso di responsabilità di ogni danneggiante, il suddetto accertamento giova ai soli fini dell'eventuale e futuro regresso. L'art. 2055
pagina 6 di 16 c.c. si riferisce inoltre all'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti ma insieme concorrenti nella sua produzione, in base all'efficienza causale delle rispettive azioni (cfr. Cass. 27713/2005; 6365/2002, 5024/02).
La responsabilità, almeno in una parte rilevante, dell'ente convenuto emerge allora già dalla presenza dell'anomalia sulla carreggiata e dalla circostanza che il nulla dimostrato in ordine CP_1
alle concrete modalità di esecuzione degli obblighi di custodia, di vigilanza e di manutenzione della strada. Non vi è di conseguenza nemmeno prova che, nonostante specifica manutenzione, l'anomalia si sia formata repentinamente e prima che il potesse intervenire. CP_1
E' vero che non si può ragionevolmente pretendere che il eserciti una vigilanza costante, CP_1
quotidiana, sullo stato delle strade cittadine, ma è vero anche che sarebbe stato onere dell'ente esporre
– e dimostrare –, prima di limitarsi a ipotizzare responsabilità altrui o dolersi dell'irrilevante assenza di segnalazioni da parte dell'utenza, quale fosse a monte il suo piano di sorveglianza e manutenzione dei luoghi e dimostrare che il blocco fosse improvvisamente comparso lungo il tracciato in tempi e modi tali da sfuggire a un ipotetico e regolare piano di controllo delle condizioni del bene, compatibile con le caratteristiche e la destinazione del bene medesimo.
Più in particolare, la tesi secondo cui l'evento lesivo si sarebbe verificato a causa del comportamento colposo di ignoti, i quali, poco tempo prima che transitasse l' avrebbero Pt_1
spostato dal proprio alloggio il grosso blocco in pietra lavica, è rimasta una mera affermazione priva di supporto probatorio, perché né confermata in sede di prova testimoniale né presumibile perché
successiva ad un recente ipotetico intervento di controllo dell'Ente Pubblico.
Al contrario il teste indicato da parte attrice consente di ritenere accertata, in positivo, una responsabilità anche colposa del perché l'ostacolo era già presente almeno il giorno prima, se CP_1
non financo qualche giorno prima.
pagina 7 di 16 Quanto all'invocato fatto del danneggiato, non vi è innanzitutto prova né di una eccessiva velocità
dell'attore al momento del sinistro, da accertare anche in via presuntiva, né del mancato rispetto della distanza minima di sicurezza fra il ciclomotore e il veicolo che lo precedeva. Tantomeno emerge il rilievo causale di tale solo affermata ultima violazione, poiché la distanza di sicurezza è finalizzata a evitare collisioni con i veicoli che precedono, non a evitare l'impatto con blocchi di cemento posti nel mezzo della carreggiata. Parimenti non provate sono altre anomalie o condotte pericolose alla guida.
L'ostacolo sulla carreggiata non era inoltre agevolmente visibile da un mezzo in marcia anche a velocità moderata e con buona visibilità (in realtà esclusa dal teste, a fronte di una generica annotazione della Polizia Municipale), considerando la manovra improvvisa e l'assenza di stacco di colore fra manto stradale e blocco in pietra lavica, di talché un comportamento normalmente diligente non poteva evitare la grave anomalia della sede stradale. Il conducente di un veicolo a due ruote non può infatti ragionevolmente ritenersi tenuto procedere controllando continuamente le condizioni dell'asfalto, al fine di evitare pericoli certamente non usuali. Nulla può invece evincersi dalla circostanza che il teste, a bordo di una automobile, sia dal canto suo riuscito a evitare l'ostacolo.
Ricostruita la dinamica del sinistro, fornita la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, in applicazione dell'art. 2051 c.c. spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza del caso fortuito. Nella fattispecie per contro,
esclusa la prova della colpa dello stesso danneggiato e del rilievo esclusivo della condotta di terzi, non vi sono adeguati elementi per concludere che il danno si sia verificato per caso fortuito ovvero per un fattore imprevedibile ed oggettivamente inevitabile, estraneo alla sfera soggettiva del custode ed idoneo ad interrompere il nesso causale;
evento, pertanto, non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, come nel caso in cui si provi che il pericolo sia stato originato da circostanze o con modalità tali da non consentire una tempestiva eliminazione o pagina 8 di 16 segnalazione.
In definitiva, mancando sufficienti elementi di giudizio che consentano di ipotizzare anche un concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro o altre circostanze potenzialmente integranti il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. va affermata la responsabilità della p.a. per omessa custodia del bene pubblico e per l'incidente occorso all'attore, con il conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato allo stesso, sussistendo la possibilità di effettuare concretamente il controllo continuativo delle condizioni in cui si trovava il bene demaniale interessato, rientrando negli obblighi istituzionali della stessa p.a. la corretta e tempestiva manutenzione ordinaria dei beni demaniali costituenti il proprio patrimonio, dai quali l'ente locale non può esimersi al fine di evitare la creazione di insidie costituenti situazioni di pericolo per la collettività.
Quanto ai danni subiti, in primo luogo dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio medica a firma della Dott. le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato Persona_1
vanno pienamente condivise, si evince che a seguito dell'incidente ebbe a Parte_1
riportare una lussazione gleno omerale antero inferiore della spalla dx, una frattura dell'arco anteriore della VII costa dx, un trauma cranico con FLC a carico della regione sopraciliare sx, una frattura spiroidea completa scomposta del terzo distale di perone con consensuale lussazione tibio-peroneo-
astragalica con anteriorizzazione e medializzazione del terzo distale della tibia trattata chirurgicamente con placca e viti. Di tali lesioni, meglio descritte in c.t.u. (cui si rinvia), l'attore presenta gli esiti ormai stabilizzati (segnatamente la riduzione dei movimenti della spalla dx, soprattutto in elevazione sul piano frontale e in retropulsione sul piano sagittale;
edema della caviglia dx con stazione eretta sulle punte e sui talloni limitata e dolorosa;
algie articolari al cambiamento climatico;
due cicatrici in corrispondenza dell'arto inf. dx: una nella faccia laterale di circa 10 cm ed una sulla faccia mediale di circa 3 cm.).
pagina 9 di 16 È inoltre emerso che i suddetti postumi sono diretta conseguenza dell'incidente, secondo i molteplici criteri medico-legali illustrati nella relazione.
Il consulente di ufficio ha quindi concluso affermando che lo stato attuale dell'attore è stabilito dai seguenti parametri (cfr. relazione in atti):
- invalidità permanente (danno biologico): 8 % (otto per cento);
- invalidità temporanea assoluta al 100%: gg. 20 (venti);
- invalidità temporanea parziale al 75 %: gg. 20 (venti);
- invalidità temporanea parziale al 50 %: gg. 20 (venti);
- invalidità temporanea parziale al 25 %: gg. 20 (venti).
Non sono state documentate spese mediche e non si presumono nemmeno spese mediche future.
Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità,
in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.) e deve essere risarcita.
Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile è
quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare, sia pure con gli eventuali adattamenti al caso concreto, i valori indicati nelle tabelle milanesi per il 2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente pagina 10 di 16 protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età dell' al momento dell'incidente (38 anni) Pt_1
e della percentuale d'invalidità (8 %), va liquidata innanzitutto la somma di € 14.762,00 a titolo di invalidità permanente e tenendo conto delle ordinarie sofferenze patite.
Inoltre, vanno liquidate un totale di € 5.750,00 per l'invalidità temporanea (Invalidità temporanea totale € 2.300,00; Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00; Invalidità temporanea parziale al
50%; € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00).
Pertanto, appare dunque corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 20.512,00.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione, appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale (sono state infatti utilizzate le tabelle per il 2024), previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e
Cass. n. 11781/02).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di pagina 11 di 16 legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non
patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui
liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma
senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il
danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono
esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010).
Resta inoltre fermo l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità dei pregiudizi sofferti.
Peraltro, al riconoscimento, come nella fattispecie, di danni biologici di lieve entità, corrisponderà
un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate,
dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., III sez. civ., 03/03/2023 n. 6443).
Quanto ai danni materiali subiti, occorre invece evidenziare che, oltre a doversi ribadire l'assenza di spese mediche documentate, il teste escusso non ha ricordato nulla di significativo con riguardo ai danni al mezzo, perché all'epoca si è giustamente preoccupato delle condizioni fisiche dell'attore
(“Non ci ho fatto caso, chiaramente mi sono preoccupato di soccorrere l'attore, che aveva perso i sensi..”). Difetta quindi, in primo luogo, la stessa prova del nesso causale, oggetto di contestazione soprattutto da parte della compagnia assicuratrice, fra sinistro e danni al mezzo. Difatti, in assenza del ricordo del teste, manca una descrizione delle condizioni del mezzo prima dell'incidente, la fattura e documenti di spesa, peraltro di data molto successiva al sinistro, nulla dimostrano in proposito e la stessa natura dei danni (al parafango anteriore, alla carenatura e al paravento) non necessariamente è
correlabile alla caduta, ben potendo trattarsi di pregiudizi preesistenti. In ogni caso il mezzo è stato, in pagina 12 di 16 tesi, da tempo riparato e non vi sarebbe modo di accertare e quantificare i pregiudizi all'esito di un reale contraddittorio.
Quanto alla domanda di manleva svolta dal nei confronti della società di Controparte_1
assicurazione, con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
1913523, va rilevato che la fondatezza della stessa, una volta ritenuto sussistente un danno risarcibile,
deve ritenersi provata. Gli assicuratori si sono infatti limitati a descrivere genericamente il rischio garantito, senza però in concreto né eccepire l'inoperatività della polizza né rilevare il superamento del massimale. Non vi è in particolare nessuna eccezione specifica in ordine all'esistenza del contratto,
all'oggetto e durata dello stesso rispetto al sinistro per cui è causa, nonchè al mancato pagamento di uno o più premi determinati;
piuttosto la compagnia terza chiamata ha invocato l'operatività di una franchigia di € 15.000,00, su cui non è sorta contestazione.
Quanto alle spese processuali, si ritiene in primo luogo che, in virtù del principio della soccombenza, il convenuto vada condannato al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo (parametro medio in relazione a tutte le fasi, secondo il valore effettivo della causa, come da congrua nota spese), in favore di parte attrice . Parte_1
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico del convenuto, in quanto funzionali alla fondata domanda risarcitoria.
Tuttavia, tali spese di soccombenza graveranno, nel caso in questione, sulla assicuratrice. Difatti
in tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (nella fattispecie non specificato). L'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al pagina 13 di 16 terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito (cfr. Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18076).
Alla luce degli accordi contrattuali fra le parti, non possono invece gravare sulla terza chiamata le spese di resistenza affrontate dal stesso. CP_1
Ed invero l'assicurato avrebbe altresì diritto, in generale, al rimborso delle spese sostenute per resistere alla pretesa del danneggiato (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914
c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18076). Le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna a sostenere (nel contratto) o comunque è tenuto a sostenere nei limiti di cui all'art. 1917 c.c., solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità, perché evocato in giudizio, di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato. Le spese di resistenza presuppongono che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che ha causa situazioni rientranti nella garanzia assicurativa. Non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell'assicurato non sia stata causata da una posizione difensiva dell'assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato;
le spese legali per affrontare il processo prescindono da questa circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8896).
Quanto a tali ultime spese di resistenza, tuttavia, deve considerarsi valida la clausola pagina 14 di 16 contrattuale, invocata dalla terza chiamata in assenza di contestazione (art. 11 della polizza sull'assunzione della gestione della lite anche in sede giudiziale da parte della Compagnia assicuratrice,
secondo cui quest'ultima, di conseguenza, “non riconosce e assume spese incontrate dall' Parte_2
per legali o tecnici che non siano da essa designati …”), che escluda il suddetto rimborso laddove l'assicurato decida, come nella fattispecie, di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n.4202).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 6083/2021;
1) condanna il al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Controparte_1 [...]
a causa dell'incidente del 5.8.2016 e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in Parte_1
favore di della somma di € 20.512,00. Sull'importo liquidato in moneta Parte_1
attuale, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo;
2) dichiara tenuta e condanna la con riferimento al rischio Controparte_2
assunto con il certificato n. 1913523 a manlevare, detratta la franchigia di € 15.000,00, il CP_1
delle somme dal medesimo dovute in favore dell'attore anche a titolo di spese processuali e di
[...]
c.t.u.;
3) condanna il al rimborso in favore di parte attrice Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, oltre spese vive per € 274,00, IVA e CPA come per legge;
4) pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio Controparte_1
pagina 15 di 16 liquidate come in atti.
Così deciso in Catania, il 9 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6083/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO SPAMPINATO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. WALER PEREZ giusta procura in atti.
CONVENUTO
e nei confronti di pagina 1 di 16 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
1913523, domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. SANTO SPAGNOLO giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Il 25.9.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione telematica scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha chiesto la Parte_1
condanna del al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico) e Controparte_1
patrimoniali (per spese mediche e danni al mezzo), subiti dallo stesso attore a seguito dell'incidente del
5.8.2016, ore 20.30 circa, presso la circonvallazione di , nel tratto denominato viale Andrea CP_1
Doria; più in particolare ha esposto che, mentre si trovava alla guida del suo motociclo, Honda SH 300
tg. DN 66624, a velocità moderata e con direzione verso Misterbianco, è caduto in terra a causa di una brusca manovra del veicolo che lo precedeva e della presenza sulla carreggiata di un blocco di pietra lavica, di grosse dimensioni, riportando le lesioni indicate in atti e subendo danni al mezzo, come riscontrato anche dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro.
Costituitosi in giudizio, il nel chiedere il rigetto integrale o, in subordine, Controparte_1
parziale della domanda, ha in particolare eccepito l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 2051 c.c.
e comunque la sussistenza di una eventuale ipotesi di caso fortuito per fatto del danneggiato, trattandosi di possibile pericolo prevedibile con l'ordinaria diligenza.
In ogni caso il oltre a contestare anche la quantificazione eccessiva del danno, Controparte_1
pagina 2 di 16 ha chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice, per essere eventualmente tenuto indenne.
Esteso in tal modo il contraddittorio, si è costituita la con Controparte_2
riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1913523, eccependo, quanto alla pretesa di parte attrice, l'assenza di prova della dinamica del sinistro e l'interruzione del nesso causale, per non avere l' osservato la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e avvistato per tempo il blocco Pt_1
di pietra lavica, che staccato dalla sua sede da terzi ignoti (presumibilmente da altro automobilista)
sarebbe poi stato trascinato (sempre da terzi ignoti) per diversi metri lungo la carreggiata;
sussisterebbe dunque una ipotesi di caso fortuito sia per fatto dello stesso danneggiato sia per fatto del terzo, prima del decorso del lasso di tempo necessario affinché l'ente potesse prendere conoscenza della situazione di pericolo, intervenire e rimuovere l'ostacolo. La compagnia terza chiamata ha infine specificamente contestato la quantificazione del danno.
Nei confronti del assicurato la ha eccepito la limitazione CP_1 CP_2 Controparte_2
di responsabilità entro il rischio e il massimale, la sussistenza di una franchigia frontale assoluta per ogni danno e per ogni danneggiato (SIR) pari ad euro 15.000,00 e l'esclusione contrattuale del rimborso delle spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati dagli assicuratori.
Orbene, con riguardo alla dinamica del sinistro, oltre ad essere ammessa la rituale produzione del verbale della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi, è stato sentito il teste . Testimone_1
Il teste, amico dell' ha assistito direttamente al momento della caduta, perché stava Pt_1
percorrendo la stessa via con la sua automobile ed era posizionato immediatamente dietro lo scooter dell'attore, nel senso che fra il teste e lo scooter al momento del sinistro non vi erano altri veicoli.
Ciò premesso il teste ha confermato sia la manovra brusca del veicolo (tipo Citroen C2), che pagina 3 di 16 precedeva l'attore nella marcia, con repentino cambio di corsia spostandosi da quella lato nord a quella lato sud, sia l'impatto improvviso del ciclomotore con un blocco di pietra lavica, posto sulla corsia destra della carreggiata lato nord del viale Andrea Doria. Il teste ha aggiunto che la pietra lavica era ovviamente del suo caratteristico colore scuro, che era già l'imbrunire e che non vi erano sufficienti fonti di illuminazione artificiale.
Con riferimento al blocco di pietra lavica, ha aggiunto il teste che anche il giorno precedente o qualche giorno prima rispetto a quello del sinistro, erano presenti blocchi di pietra lavica sulla carreggiata, notati dal teste mentre percorrevo il viale Andrea Doria diretto a Misterbianco per ragioni di lavoro. In particolare, sul margine sinistro, tra l'aiuola e lo spartitraffico di pietra lavica, della carreggiata, c'erano due pezzi di pietra lavica, verosimilmente distaccatati dall'aiuola. Deve quindi ritenersi provato che il blocco o mattone che ha cagionato il sinistro fosse presente da un tempo apprezzabile.
Le dichiarazioni del teste, che confermano direttamente la parte di rilievo della dinamica del sinistro, trovano per altro verso ampia conferma sia nel rapporto della Polizia Municipale sia nel materiale fotografico prodotto da parte attrice, dai quali si evince la presenza, sostanzialmente, di in masso o mattone a forma di parallelepipedo posto sulla carreggiata.
Ciò premesso in punto di fatto, la vicenda oggetto del contendere può essere sussunta,
diversamente da quanto eccepito dal nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c. CP_1
E' infatti ormai pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità qui condivisa, che la norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per custodia opera anche nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto l'articolo suindicato non può essere interpretato nel senso di una sua generale ed incondizionata inapplicabilità alla pubblica amministrazione con riferimento ai beni demaniali, destinati ad un uso generale della collettività: l'uso generale dei beni pubblici da parte di pagina 4 di 16 terzi costituisce di certo un elemento rilevante ai fini della concreta ricostruzione, nei casi concreti,
della responsabilità della pubblica amministrazione custode del bene, ma non è un elemento idoneo a produrre una generale irresponsabilità della pubblica amministrazione.
Alla stregua della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, il profilo del comportamento del responsabile è estraneo alla struttura dell'art. 2051 c.c., posto che il solo limite alla responsabilità è costituito dal caso fortuito, che non si identifica con l'assenza di colpa;
indi, il caso fortuito che esclude la responsabilità non va individuato ricercando l'assenza di colpa del custode,
bensì va ritenuto sussistente solo quando il custode dimostri l'oggettiva impossibilità di esercizio del potere di controllo sulla cosa (cfr. Cass. 19045/2010).
La prova liberatoria, quindi, può essere fornita dal custode mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; detta prova può
essere fornita anche in via indiretta, cioè dimostrando l'oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa, tale da poter escludere efficacemente la propagazione dalla cosa stessa di processi generatori di eventi lesivi.
Il caso fortuito che esclude la responsabilità della pubblica amministrazione può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tuttavia l'utente di un bene demaniale deve legittimamente ritenere che l'ente custode lo mantenga in conformità alle sue caratteristiche necessarie per l'uso cui è destinato e non può esigersi dallo stesso utente un comportamento teso alla continua ricerca di eventuali difetti visibili della cosa, fermo restando che con particolare riguardo ai beni del demanio stradale, la possibilità concreta della custodia, nei termini suddetti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ed all'uso generale e diretto da parte degli utenti, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta e che, in larga misura, condizionano anche le pagina 5 di 16 aspettative della generalità degli utenti (cfr. in questo senso Cass. n. 15383/06).
Ciò posto in diritto, in relazione al caso in esame bisogna verificare se la caduta della parte attrice possa dirsi causata dalle condizioni della strada suindicata, ovvero, in tutto o in parte, dal fatto del terzo o del danneggiato.
Considerando lo stato della strada così come descritta dal teste e raffigurata nella documentazione fotografica, giova evidenziare che la stessa è collocata entro il perimetro urbano (pertanto in un luogo rientrante, salva prova contraria, nella sfera di controllo e custodia del convenuto e tale da richiedere una particolare cura nella manutenzione, trattandosi di un tratto, facente parte della circonvallazione,
densamente traffico) e presentava, proprio sulla carreggiata, un blocco in pietra lavica, ossia un ostacolo come tale certamente idoneo a provocare la caduta dei veicoli a due ruote. La pericolosità
dell'insidia era peraltro accentuata dalla scarsa visibilità dovuta all'imbrunire, all'assenza di illuminazione adeguata e dalla presenza di automobili, in grado di passare sopra il blocco, di fatto occultandolo.
Quanto al fatto dei terzi rimasti ignoti, che hanno verosimilmente concorso al sinistro staccando il blocco e/o portandolo entro la carreggiata in uno o più tempi, occorre chiarire che le suddette circostanze, al pari della manovra improvvisa del mezzo che precedeva l'attore, potrebbero nel caso di specie assumere rilievo solo se idonei a escludere totalmente la responsabilità del CP_1
La parte danneggiata può infatti agire nei confronti di ciascuno dei danneggianti responsabili in via solidale ex art. 2055 c.c., anche singolarmente e per l'intero, mentre ogni obbligato può agire in regresso contro i coobbligati. Ferma dunque la necessità, qualora oggetto di domanda (diversamente dal caso in esame, in cui non è stata proposta domanda alcuna in tal senso, anche perché nessuno ha chiesto di estendere il contraddittorio), di determinare la misura del concorso di responsabilità di ogni danneggiante, il suddetto accertamento giova ai soli fini dell'eventuale e futuro regresso. L'art. 2055
pagina 6 di 16 c.c. si riferisce inoltre all'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti ma insieme concorrenti nella sua produzione, in base all'efficienza causale delle rispettive azioni (cfr. Cass. 27713/2005; 6365/2002, 5024/02).
La responsabilità, almeno in una parte rilevante, dell'ente convenuto emerge allora già dalla presenza dell'anomalia sulla carreggiata e dalla circostanza che il nulla dimostrato in ordine CP_1
alle concrete modalità di esecuzione degli obblighi di custodia, di vigilanza e di manutenzione della strada. Non vi è di conseguenza nemmeno prova che, nonostante specifica manutenzione, l'anomalia si sia formata repentinamente e prima che il potesse intervenire. CP_1
E' vero che non si può ragionevolmente pretendere che il eserciti una vigilanza costante, CP_1
quotidiana, sullo stato delle strade cittadine, ma è vero anche che sarebbe stato onere dell'ente esporre
– e dimostrare –, prima di limitarsi a ipotizzare responsabilità altrui o dolersi dell'irrilevante assenza di segnalazioni da parte dell'utenza, quale fosse a monte il suo piano di sorveglianza e manutenzione dei luoghi e dimostrare che il blocco fosse improvvisamente comparso lungo il tracciato in tempi e modi tali da sfuggire a un ipotetico e regolare piano di controllo delle condizioni del bene, compatibile con le caratteristiche e la destinazione del bene medesimo.
Più in particolare, la tesi secondo cui l'evento lesivo si sarebbe verificato a causa del comportamento colposo di ignoti, i quali, poco tempo prima che transitasse l' avrebbero Pt_1
spostato dal proprio alloggio il grosso blocco in pietra lavica, è rimasta una mera affermazione priva di supporto probatorio, perché né confermata in sede di prova testimoniale né presumibile perché
successiva ad un recente ipotetico intervento di controllo dell'Ente Pubblico.
Al contrario il teste indicato da parte attrice consente di ritenere accertata, in positivo, una responsabilità anche colposa del perché l'ostacolo era già presente almeno il giorno prima, se CP_1
non financo qualche giorno prima.
pagina 7 di 16 Quanto all'invocato fatto del danneggiato, non vi è innanzitutto prova né di una eccessiva velocità
dell'attore al momento del sinistro, da accertare anche in via presuntiva, né del mancato rispetto della distanza minima di sicurezza fra il ciclomotore e il veicolo che lo precedeva. Tantomeno emerge il rilievo causale di tale solo affermata ultima violazione, poiché la distanza di sicurezza è finalizzata a evitare collisioni con i veicoli che precedono, non a evitare l'impatto con blocchi di cemento posti nel mezzo della carreggiata. Parimenti non provate sono altre anomalie o condotte pericolose alla guida.
L'ostacolo sulla carreggiata non era inoltre agevolmente visibile da un mezzo in marcia anche a velocità moderata e con buona visibilità (in realtà esclusa dal teste, a fronte di una generica annotazione della Polizia Municipale), considerando la manovra improvvisa e l'assenza di stacco di colore fra manto stradale e blocco in pietra lavica, di talché un comportamento normalmente diligente non poteva evitare la grave anomalia della sede stradale. Il conducente di un veicolo a due ruote non può infatti ragionevolmente ritenersi tenuto procedere controllando continuamente le condizioni dell'asfalto, al fine di evitare pericoli certamente non usuali. Nulla può invece evincersi dalla circostanza che il teste, a bordo di una automobile, sia dal canto suo riuscito a evitare l'ostacolo.
Ricostruita la dinamica del sinistro, fornita la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, in applicazione dell'art. 2051 c.c. spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza del caso fortuito. Nella fattispecie per contro,
esclusa la prova della colpa dello stesso danneggiato e del rilievo esclusivo della condotta di terzi, non vi sono adeguati elementi per concludere che il danno si sia verificato per caso fortuito ovvero per un fattore imprevedibile ed oggettivamente inevitabile, estraneo alla sfera soggettiva del custode ed idoneo ad interrompere il nesso causale;
evento, pertanto, non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, come nel caso in cui si provi che il pericolo sia stato originato da circostanze o con modalità tali da non consentire una tempestiva eliminazione o pagina 8 di 16 segnalazione.
In definitiva, mancando sufficienti elementi di giudizio che consentano di ipotizzare anche un concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro o altre circostanze potenzialmente integranti il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. va affermata la responsabilità della p.a. per omessa custodia del bene pubblico e per l'incidente occorso all'attore, con il conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato allo stesso, sussistendo la possibilità di effettuare concretamente il controllo continuativo delle condizioni in cui si trovava il bene demaniale interessato, rientrando negli obblighi istituzionali della stessa p.a. la corretta e tempestiva manutenzione ordinaria dei beni demaniali costituenti il proprio patrimonio, dai quali l'ente locale non può esimersi al fine di evitare la creazione di insidie costituenti situazioni di pericolo per la collettività.
Quanto ai danni subiti, in primo luogo dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio medica a firma della Dott. le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato Persona_1
vanno pienamente condivise, si evince che a seguito dell'incidente ebbe a Parte_1
riportare una lussazione gleno omerale antero inferiore della spalla dx, una frattura dell'arco anteriore della VII costa dx, un trauma cranico con FLC a carico della regione sopraciliare sx, una frattura spiroidea completa scomposta del terzo distale di perone con consensuale lussazione tibio-peroneo-
astragalica con anteriorizzazione e medializzazione del terzo distale della tibia trattata chirurgicamente con placca e viti. Di tali lesioni, meglio descritte in c.t.u. (cui si rinvia), l'attore presenta gli esiti ormai stabilizzati (segnatamente la riduzione dei movimenti della spalla dx, soprattutto in elevazione sul piano frontale e in retropulsione sul piano sagittale;
edema della caviglia dx con stazione eretta sulle punte e sui talloni limitata e dolorosa;
algie articolari al cambiamento climatico;
due cicatrici in corrispondenza dell'arto inf. dx: una nella faccia laterale di circa 10 cm ed una sulla faccia mediale di circa 3 cm.).
pagina 9 di 16 È inoltre emerso che i suddetti postumi sono diretta conseguenza dell'incidente, secondo i molteplici criteri medico-legali illustrati nella relazione.
Il consulente di ufficio ha quindi concluso affermando che lo stato attuale dell'attore è stabilito dai seguenti parametri (cfr. relazione in atti):
- invalidità permanente (danno biologico): 8 % (otto per cento);
- invalidità temporanea assoluta al 100%: gg. 20 (venti);
- invalidità temporanea parziale al 75 %: gg. 20 (venti);
- invalidità temporanea parziale al 50 %: gg. 20 (venti);
- invalidità temporanea parziale al 25 %: gg. 20 (venti).
Non sono state documentate spese mediche e non si presumono nemmeno spese mediche future.
Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità,
in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.) e deve essere risarcita.
Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile è
quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare, sia pure con gli eventuali adattamenti al caso concreto, i valori indicati nelle tabelle milanesi per il 2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente pagina 10 di 16 protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età dell' al momento dell'incidente (38 anni) Pt_1
e della percentuale d'invalidità (8 %), va liquidata innanzitutto la somma di € 14.762,00 a titolo di invalidità permanente e tenendo conto delle ordinarie sofferenze patite.
Inoltre, vanno liquidate un totale di € 5.750,00 per l'invalidità temporanea (Invalidità temporanea totale € 2.300,00; Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00; Invalidità temporanea parziale al
50%; € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00).
Pertanto, appare dunque corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 20.512,00.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione, appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale (sono state infatti utilizzate le tabelle per il 2024), previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e
Cass. n. 11781/02).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di pagina 11 di 16 legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non
patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui
liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma
senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il
danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono
esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010).
Resta inoltre fermo l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità dei pregiudizi sofferti.
Peraltro, al riconoscimento, come nella fattispecie, di danni biologici di lieve entità, corrisponderà
un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate,
dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., III sez. civ., 03/03/2023 n. 6443).
Quanto ai danni materiali subiti, occorre invece evidenziare che, oltre a doversi ribadire l'assenza di spese mediche documentate, il teste escusso non ha ricordato nulla di significativo con riguardo ai danni al mezzo, perché all'epoca si è giustamente preoccupato delle condizioni fisiche dell'attore
(“Non ci ho fatto caso, chiaramente mi sono preoccupato di soccorrere l'attore, che aveva perso i sensi..”). Difetta quindi, in primo luogo, la stessa prova del nesso causale, oggetto di contestazione soprattutto da parte della compagnia assicuratrice, fra sinistro e danni al mezzo. Difatti, in assenza del ricordo del teste, manca una descrizione delle condizioni del mezzo prima dell'incidente, la fattura e documenti di spesa, peraltro di data molto successiva al sinistro, nulla dimostrano in proposito e la stessa natura dei danni (al parafango anteriore, alla carenatura e al paravento) non necessariamente è
correlabile alla caduta, ben potendo trattarsi di pregiudizi preesistenti. In ogni caso il mezzo è stato, in pagina 12 di 16 tesi, da tempo riparato e non vi sarebbe modo di accertare e quantificare i pregiudizi all'esito di un reale contraddittorio.
Quanto alla domanda di manleva svolta dal nei confronti della società di Controparte_1
assicurazione, con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
1913523, va rilevato che la fondatezza della stessa, una volta ritenuto sussistente un danno risarcibile,
deve ritenersi provata. Gli assicuratori si sono infatti limitati a descrivere genericamente il rischio garantito, senza però in concreto né eccepire l'inoperatività della polizza né rilevare il superamento del massimale. Non vi è in particolare nessuna eccezione specifica in ordine all'esistenza del contratto,
all'oggetto e durata dello stesso rispetto al sinistro per cui è causa, nonchè al mancato pagamento di uno o più premi determinati;
piuttosto la compagnia terza chiamata ha invocato l'operatività di una franchigia di € 15.000,00, su cui non è sorta contestazione.
Quanto alle spese processuali, si ritiene in primo luogo che, in virtù del principio della soccombenza, il convenuto vada condannato al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo (parametro medio in relazione a tutte le fasi, secondo il valore effettivo della causa, come da congrua nota spese), in favore di parte attrice . Parte_1
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico del convenuto, in quanto funzionali alla fondata domanda risarcitoria.
Tuttavia, tali spese di soccombenza graveranno, nel caso in questione, sulla assicuratrice. Difatti
in tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 c.c., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (nella fattispecie non specificato). L'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al pagina 13 di 16 terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito (cfr. Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18076).
Alla luce degli accordi contrattuali fra le parti, non possono invece gravare sulla terza chiamata le spese di resistenza affrontate dal stesso. CP_1
Ed invero l'assicurato avrebbe altresì diritto, in generale, al rimborso delle spese sostenute per resistere alla pretesa del danneggiato (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914
c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18076). Le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna a sostenere (nel contratto) o comunque è tenuto a sostenere nei limiti di cui all'art. 1917 c.c., solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità, perché evocato in giudizio, di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell'assicurato. Le spese di resistenza presuppongono che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che ha causa situazioni rientranti nella garanzia assicurativa. Non ha rilievo alcuno che la presenza in giudizio dell'assicurato non sia stata causata da una posizione difensiva dell'assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato;
le spese legali per affrontare il processo prescindono da questa circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto assicurato (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8896).
Quanto a tali ultime spese di resistenza, tuttavia, deve considerarsi valida la clausola pagina 14 di 16 contrattuale, invocata dalla terza chiamata in assenza di contestazione (art. 11 della polizza sull'assunzione della gestione della lite anche in sede giudiziale da parte della Compagnia assicuratrice,
secondo cui quest'ultima, di conseguenza, “non riconosce e assume spese incontrate dall' Parte_2
per legali o tecnici che non siano da essa designati …”), che escluda il suddetto rimborso laddove l'assicurato decida, come nella fattispecie, di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n.4202).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 6083/2021;
1) condanna il al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Controparte_1 [...]
a causa dell'incidente del 5.8.2016 e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in Parte_1
favore di della somma di € 20.512,00. Sull'importo liquidato in moneta Parte_1
attuale, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo;
2) dichiara tenuta e condanna la con riferimento al rischio Controparte_2
assunto con il certificato n. 1913523 a manlevare, detratta la franchigia di € 15.000,00, il CP_1
delle somme dal medesimo dovute in favore dell'attore anche a titolo di spese processuali e di
[...]
c.t.u.;
3) condanna il al rimborso in favore di parte attrice Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, oltre spese vive per € 274,00, IVA e CPA come per legge;
4) pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio Controparte_1
pagina 15 di 16 liquidate come in atti.
Così deciso in Catania, il 9 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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