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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/12/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8722 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
IN PROPRIO E QUALE GENITORE DI Parte_1 [...]
E , nata a [...] il [...], c.f./p.iva Per_1 Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n.41 C.F._1
presso lo studio dell'avv.to SARTI SATI GIACOMO dal quale è rappresentata e difesa;
ATTORE
CONTRO nato a [...] il [...] , , c.f./p.iva Controparte_2
, elettivamente domiciliato agli indirizzi pec dei propri legali avv.ti C.F._2
MI IN e SA DI IO;
dai quali è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 23/07/2024 Pt_1
IN PROPRIO E QUALE GENITORE DI
[...] Per_1 Controparte_3
ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la divisione
[...] Controparte_2
del bene immobile comune presentato al C.F. del Comune di Firenze, quanto all'appartamento e alla cantina, al Foglio 39, P.lla 460, Sub.10 (cat. A/3, classe 3, vani 4,5, rendita catastale €
499,67) e quanto al box-autorimessa, al Foglio 39, P.lla 460, Sub.29 (cat. C/6, classe 4, mq.15, rendita catastale € 73,60). TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare ha esposto che i ¾ di detto bene sono arrivati agli attori per via ereditaria e la restante parte di ¼ del bene è di proprietà del convenuto. Quest'ultimo abita l'immobile de quo insieme al padre e per tale ragione parte attrice chiedeva anche la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione e al rimborso di quanto pagato a titolo di spese condominiali pro quota.
Costituitosi in giudizio non si è opposto alla domanda divisoria Controparte_2
contestando invece le altre domande svolte.
Convertito il rito data la presenza di una domanda divisoria incompatibile per sua natura con l'istruzione sommaria e sottoposta alle parti proposta transattivo conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. la causa è stata rinviata – visto il mancato accordo delle parti – per discussione orale sulle domande relative all'an dividendum sit all'udienza del 02.12.2025 ove il giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.3 c.p.c.
Orbene non contestate sono le frazioni di proprietà del complesso immobiliare oggetto di divisione, ciò che invece è contestato è la debenza dell'indennità di occupazione dello stesso.
Al riguardo occorre sottolineare che, in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023).
Considerato che dai documenti di causa non risulta che parte attrice abbia mai avanzato alcuna richiesta di suo turnario di partecipazione al godimento del bene non può essere accolta la sua domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione.
Deve quindi rigettarsi la predetta domanda. Per ciò che attiene invece ai pagamenti dei canoni condominiali del predetto bene, occorre riservare la valutazione di detti importi
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
nell'ambito del futuro progetto divisionale da redigere a seguito dell'espletanda consulenza tecnica nonché dell'eventuale vendita coattiva del bene in caso di sua accertata indivisibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da IN PROPRIO E QUALE GENITORE DI Parte_1 [...]
E contro Per_1 Controparte_1 Controparte_2
1. Rigetta la domanda di indennità di occupazione sine titulo proposta da da IN PROPRIO E QUALE GENITORE DI Parte_1 [...]
E contro per le Per_1 Controparte_1 Controparte_2 motivazioni esposte in parte narrativa;
2. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
3. Spese alla sentenza definitiva
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 14/12/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
3
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8722 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
IN PROPRIO E QUALE GENITORE DI Parte_1 [...]
E , nata a [...] il [...], c.f./p.iva Per_1 Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n.41 C.F._1
presso lo studio dell'avv.to SARTI SATI GIACOMO dal quale è rappresentata e difesa;
ATTORE
CONTRO nato a [...] il [...] , , c.f./p.iva Controparte_2
, elettivamente domiciliato agli indirizzi pec dei propri legali avv.ti C.F._2
MI IN e SA DI IO;
dai quali è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 23/07/2024 Pt_1
IN PROPRIO E QUALE GENITORE DI
[...] Per_1 Controparte_3
ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la divisione
[...] Controparte_2
del bene immobile comune presentato al C.F. del Comune di Firenze, quanto all'appartamento e alla cantina, al Foglio 39, P.lla 460, Sub.10 (cat. A/3, classe 3, vani 4,5, rendita catastale €
499,67) e quanto al box-autorimessa, al Foglio 39, P.lla 460, Sub.29 (cat. C/6, classe 4, mq.15, rendita catastale € 73,60). TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare ha esposto che i ¾ di detto bene sono arrivati agli attori per via ereditaria e la restante parte di ¼ del bene è di proprietà del convenuto. Quest'ultimo abita l'immobile de quo insieme al padre e per tale ragione parte attrice chiedeva anche la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione e al rimborso di quanto pagato a titolo di spese condominiali pro quota.
Costituitosi in giudizio non si è opposto alla domanda divisoria Controparte_2
contestando invece le altre domande svolte.
Convertito il rito data la presenza di una domanda divisoria incompatibile per sua natura con l'istruzione sommaria e sottoposta alle parti proposta transattivo conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. la causa è stata rinviata – visto il mancato accordo delle parti – per discussione orale sulle domande relative all'an dividendum sit all'udienza del 02.12.2025 ove il giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.3 c.p.c.
Orbene non contestate sono le frazioni di proprietà del complesso immobiliare oggetto di divisione, ciò che invece è contestato è la debenza dell'indennità di occupazione dello stesso.
Al riguardo occorre sottolineare che, in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti.” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023).
Considerato che dai documenti di causa non risulta che parte attrice abbia mai avanzato alcuna richiesta di suo turnario di partecipazione al godimento del bene non può essere accolta la sua domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione.
Deve quindi rigettarsi la predetta domanda. Per ciò che attiene invece ai pagamenti dei canoni condominiali del predetto bene, occorre riservare la valutazione di detti importi
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
nell'ambito del futuro progetto divisionale da redigere a seguito dell'espletanda consulenza tecnica nonché dell'eventuale vendita coattiva del bene in caso di sua accertata indivisibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da IN PROPRIO E QUALE GENITORE DI Parte_1 [...]
E contro Per_1 Controparte_1 Controparte_2
1. Rigetta la domanda di indennità di occupazione sine titulo proposta da da IN PROPRIO E QUALE GENITORE DI Parte_1 [...]
E contro per le Per_1 Controparte_1 Controparte_2 motivazioni esposte in parte narrativa;
2. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
3. Spese alla sentenza definitiva
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 14/12/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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