Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/04/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n.9385/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e Parte_1 difesa dell'avv. MARZOCCA MARCO -c.f. , nonché C.F._1 dell'avv. MARZOCCA RUGGIERO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza dell'08/04/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 12/12/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei relativi requisiti sanitari prescritti dalla legge, la
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Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni assistenziali rivendicate, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 67%, che è inferiore anche a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile (si vedano la valutazione medico- legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.5 e 6 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Tenuto conto delle notizie anamnestiche e degli accertamenti complementari, passiamo ora alla valutazione medico- legale del quadro morboso realmente accertato alla perizianda.
Dalla abbondante documentazione sanitaria acclusa al fascicolo processuale risulta che la signora affetta da Pt_1 valvulopatia aortica a tipo stenosi severa, complicata da episodi parossistici di fibrillazione atriale è stata sottoposta ad intervento di sostituzione valvolare con protesi biologica.
Successivamente, per episodio febbrile, ritenuto di natura influenzale, è stata sottoposta ad approfondimenti diagnostici che hanno consentito di evidenziare la presenza di un ascesso della radice aortica efficacemente controllato con terapia farmacologica e con indicazione a follow-up clinico cardiologico strumentale.
In occasione di controllo ecocardiografico è stato possibile evidenziare una severa disfunzione della protesi biologica aortica tale da richiedere la necessità di un nuovo ricovero in
Cardiochirurgia per la sostituzione della protesi biologica e la esclusione dello pseudoaneurisma della radice aortica.
3 Dalla documentazione acclusa al fascicolo processuale è possibile rilevare che questi trattamenti sono stati eseguiti attraverso procedure di cardiologia interventistica che ha consentito, attraverso la l'impianto di una protesi valvolare aortica CP_2 per via percutanea e l'esclusione di un pseudoaneurisma della radice aortica mediante l'uso di endoprotesi introdotta attraverso un catetere inserito, sempre per via percutanea, posizionata all'interno del pseudoaneurisma per sigillarlo e prevenire la sua espansione.
Si tratta quindi di interventi eseguiti in sala di emodinamica e senza fermare l'attività del cuore ed eseguiti con sedazione.
Esami ecocardiografici eseguiti durante degenza e in fase successiva hanno rilevato il buon funzionamento della protesi aortica e una buona funzione sistolica globale del ventricolo sinistro.
L'accesso recente al PS per “gonalgia” ha rilevato segni di gonartrosi con esiti post traumatici.
CONCLUSIONI
Alla luce delle considerazioni medico-legali si conclude che la signora è affetta da “Pregresso intervento di sostituzione valvolare aortica con protesi biologica, complicata da disfunzione e da ascesso periaortico. Recente efficace TAVI associata ad esclusione endovascolare di pseudoaneurisma della radice aortica.
(6442 41%) Episodi di fibrillazione atriale parossistica (ICD
427.1 20%). Gonartrosi ginocchio sin. (7205 30%)”
Tali affezioni rendono la perizianda invalida al 67% dalla data della domanda amministrativa».
Quindi, si può affermare che il CTU, Specialista in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, ha già tenuto in debita considerazione nella sua relazione scritta delle osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente in ricorso con riferimento alle patologie dell'Apparato Cardiocircolatorio;
sicché la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che
4 questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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