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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 759/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 759/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. CONDORELLI GIUSEPPE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: , nata a [...] [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. CONDORELLI GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
Il Pubblico Ministero nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario il 23.6.1996, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1996 Parte II Serie A n. 133, unione dalla quale sono nati due figli, Per_1
1 , l'8.5.1997, ed il 9.7.2002, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_2 Per_3 chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 16.10.2024 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci.
Sussistendone i presupposti di legge e non avendo il Pubblico Ministero presentato opposizione all'accoglimento delle condizioni proposte dalle parti, può procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
7.12.1973, e , nata a [...] il [...], alle condizioni contenute nel Controparte_1 ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 133, P. II
Serie A, anno 1996).
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 20.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 759/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. CONDORELLI GIUSEPPE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: , nata a [...] [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. CONDORELLI GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
Il Pubblico Ministero nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario il 23.6.1996, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1996 Parte II Serie A n. 133, unione dalla quale sono nati due figli, Per_1
1 , l'8.5.1997, ed il 9.7.2002, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_2 Per_3 chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 16.10.2024 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci.
Sussistendone i presupposti di legge e non avendo il Pubblico Ministero presentato opposizione all'accoglimento delle condizioni proposte dalle parti, può procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
7.12.1973, e , nata a [...] il [...], alle condizioni contenute nel Controparte_1 ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 133, P. II
Serie A, anno 1996).
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 20.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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