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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, EN CC, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Liborio Lo Monaco;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Luca Randazzese;
- opposti -
************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso in riassunzione, a seguito di dichiarazione d'incompetenza del
Tribunale di Caltanissetta, depositato il 4 maggio 2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 592 2016 00009013 80 000, portato dall'intimazione di pagamento n. 292 2022 90037825 56 000, notificato in data 14 giugno 2022, avente ad oggetto contributi IVS, relativi agli anni 2011/2012/2013, per l'importo di € 3.267,90, eccependone, tra gli altri motivi, la prescrizione quinquennale;
CP_
- si sono costituito in giudizio, tempestivamente, l' e l' deducendo, CP_3 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto nessuna prescrizione sarebbe maturata;
- l'udienza del 9 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza;
ritenuto che:
- preliminarmente, deve dichiararsi il difetto di legitimatio ad causam dell'
[...]
, che, secondo consolidata e univoca giurisprudenza Controparte_2
della Suprema Corte, può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375);
- che, infatti, in materia di legittimazione passiva a resistere alle opposizioni promosse avverso le cartelle di pagamento e gli altri atti della riscossione aventi ad oggetto crediti contributivi, è intervenuta la recente sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 7514 del 2022, cui si rimanda per brevità ex art. 118 disp. att.;
- sempre in via preliminare, la domanda, in relazione all'eccepita prescrizione quinquennale, va rettamente qualificata come opposizione all'esecuzione;
- l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99, in quanto non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.;
- nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha precisato che si tratta di opposizione
CP_ all'esecuzione, evidenziando che il credito vantato dall' è prescritto per essere decorsi oltre 5 anni dalla notifica del primo atto interruttivo della prescrizione, segnatamente la notifica dell'avviso di addebito in oggetto il 28 ottobre 2016;
- il successivo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla notificata dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 29 dicembre 2022, quindi ben oltre il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi;
- per tali ragioni, i crediti contributivi azionati attraverso l'avviso di addebito sono irrimediabilmente prescritti, senza che abbiano influito i termini di sospensione
2 della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L. 18/20 (conv. con L. 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, (conv. con L 21/21), siccome dedotto dall' , in quanto, CP_1
in considerazione di tale normativa, il termine di prescrizione è spirato il 24 agosto
2022;
- in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(cfr. Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del
28/05/2014);
- dunque, che non occorra esaminare le altre eccezioni avanzate da parte opponente;
- alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito de quo, in quanto prescritti;
- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
;
[...]
3 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 592 2016
00009013 80 000, e in parte qua l'intimazione di pagamento n. 292 2022 90037825
56/000;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 886,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge;
compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e l' CP_3
Gela, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
EN CC
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, EN CC, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Liborio Lo Monaco;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Luca Randazzese;
- opposti -
************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso in riassunzione, a seguito di dichiarazione d'incompetenza del
Tribunale di Caltanissetta, depositato il 4 maggio 2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 592 2016 00009013 80 000, portato dall'intimazione di pagamento n. 292 2022 90037825 56 000, notificato in data 14 giugno 2022, avente ad oggetto contributi IVS, relativi agli anni 2011/2012/2013, per l'importo di € 3.267,90, eccependone, tra gli altri motivi, la prescrizione quinquennale;
CP_
- si sono costituito in giudizio, tempestivamente, l' e l' deducendo, CP_3 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto nessuna prescrizione sarebbe maturata;
- l'udienza del 9 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza;
ritenuto che:
- preliminarmente, deve dichiararsi il difetto di legitimatio ad causam dell'
[...]
, che, secondo consolidata e univoca giurisprudenza Controparte_2
della Suprema Corte, può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375);
- che, infatti, in materia di legittimazione passiva a resistere alle opposizioni promosse avverso le cartelle di pagamento e gli altri atti della riscossione aventi ad oggetto crediti contributivi, è intervenuta la recente sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 7514 del 2022, cui si rimanda per brevità ex art. 118 disp. att.;
- sempre in via preliminare, la domanda, in relazione all'eccepita prescrizione quinquennale, va rettamente qualificata come opposizione all'esecuzione;
- l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99, in quanto non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.;
- nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha precisato che si tratta di opposizione
CP_ all'esecuzione, evidenziando che il credito vantato dall' è prescritto per essere decorsi oltre 5 anni dalla notifica del primo atto interruttivo della prescrizione, segnatamente la notifica dell'avviso di addebito in oggetto il 28 ottobre 2016;
- il successivo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla notificata dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 29 dicembre 2022, quindi ben oltre il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi;
- per tali ragioni, i crediti contributivi azionati attraverso l'avviso di addebito sono irrimediabilmente prescritti, senza che abbiano influito i termini di sospensione
2 della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L. 18/20 (conv. con L. 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, (conv. con L 21/21), siccome dedotto dall' , in quanto, CP_1
in considerazione di tale normativa, il termine di prescrizione è spirato il 24 agosto
2022;
- in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(cfr. Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del
28/05/2014);
- dunque, che non occorra esaminare le altre eccezioni avanzate da parte opponente;
- alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito de quo, in quanto prescritti;
- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
;
[...]
3 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 592 2016
00009013 80 000, e in parte qua l'intimazione di pagamento n. 292 2022 90037825
56/000;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 886,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge;
compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e l' CP_3
Gela, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
EN CC
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