Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1865 /2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GIOVANETTI FRANCESCA
nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. GUIDI ELENA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di divorzio depositata il 03/07/2024;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nati figli;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1
La madre potrà incontrare il figlio con una frequenza di almeno due volte la settimana, in giornate da concordare preventivamente con il padre, nel pieno rispetto dei reciproci impegni lavorativi e scolastici/ludici del minore, anche con la possibilità di farlo pernottare presso la casa materna, sita in Rimini via Del Camoscio
n. 12.
2. - In occasione delle festività natalizie, del periodo estivo, così come nelle giornate della festa della mamma e di quella del papà, i genitori organizzeranno liberamente il proprio calendario per la frequentazione del figlio, nel pieno rispetto dei reciproci impegni e tenuto conto dei desiderata di e dei suoi vincoli Per_1 scolastici, ludici o sportivi;
3. - A titolo di mantenimento del figlio minorenne, la madre corrisponderà al padre la somma di € 100,00 mensili (euro cento/00) - rivalutabile annualmente secondi gli indici ISTAT – da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato al sig. IBAN IT 57 F0200 861071 000 106314910 oltre Pt_1 a cedere, sempre a titolo di mantenimento del figlio, la propria quota di assegno “UNICO”. All'uopo la sig.ra si attiverà per fornire al sig. la documentazione necessaria e per prestare il consenso all'atto CP_1 Pt_1 della domanda amministrativa;
4. - Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna.
5. - La madre provvederà altresì, secondo le proprie disponibilità economiche, ad aiutare il padre nell'acquisto di capi di vestiario per il figlio;
Per_1
6. - La madre acconsentirà altresì che il sig. detragga dalla propria dichiarazione dei redditi le spese Pt_1 per il figlio nella quota del 100%;
7. - I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto, carta d'identità e documenti equipollenti, anche con l'eventuale inserimento del minore se necessario;
8. - Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo e/o ragione e/o causa e di aver risolto, in epoca antecedente la sottoscrizione del presente atto, ogni questione tra loro insorta”.
P.Q.M.
1) pronuncia il divorzio tra e che avevano contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 08.08.2008 in Corato;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Corato di procedere alla annotazione della presente sentenza – Anno 2008, Atto n. 109, Parte II, Serie A;
3) Spese Compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Presidente Relatore
dott.ssa Elisa Dai Checchi
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