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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, LI BU,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 26.11.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 3098/2025 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025, promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
NO IR e NI CO giusta procura in calce all'atto di citazione;
- Attrice opponente -
nei confronti di
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ALFANO ANTONIO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- Convenuta opposta -
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- L'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata per le ragioni che si vengono sinteticamente ad esporre.
2.- Occorra premettere che costituisce ius receptum che: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.
1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099-87; n. 13445-
92; n. 3232-98)” (cfr. Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
3.- Ciò posto, nel caso di specie la ha agito per il Parte_2 pagamento del prezzo della vendita di suini vivi che sono stati consegnati alla società attrice opponente.
4.- L'attrice opponente ha contestato che i capi di maiali consegnati abbiano un peso inferiore a quello risultante dai documenti di trasporto e che, per effetto del minor peso dei suini venduti, gli stessi abbiano un minor valore di euro 4.571,66 euro rispetto al maggior prezzo per cui la venditrice ha agito in sede monitoria.
5.- Ora, a fronte dell'eccezione di inesatto adempimento spiegata da parte acquirente, la venditrice avrebbe dovuto dimostrare che il peso dei maiali
2 venduti era parti a quello indicato nei documenti di trasporto che, invero, non risultano essere stati sottoscritti da parte acquirente che ha ricevuto la merce in consegna (doc. 6, fasc. monitorio).
6.- Parte venditrice, ciò nondimeno, non ha dedotto alcun mezzo istruttorio volto a dimostrare la corrispondenza del peso dei capi di bestiame indicata nei documenti di trasporto con quella effettiva e, conseguentemente, non ha dimostrato l'esatto adempimento all'obbligazione di consegna della merce di peso esattamente corrispondente a quella per cui chiede il pagamento.
7.- L'opposizione deve essere, pertanto, in parte accolta e, per l'effetto,
l'acquirente deve essere condannata a pagare alla venditrice la minor somma (rispetto all'importo del credito ingiunto) pari ad euro 95.438,14 ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dalla data del 26.2.2025 (trenta giorni dalla scadenza dell'ultima fattura, v. art. 4 d.lgs. 231/2002) al saldo effettivo.
Tale minor somma è pari alla differenza tra l'importo del credito ingiunto in linea capitale a titolo di corrispettivo della compravendita e il minor valore che la merce venduta ha per effetto del suo minor peso, quale eccepito dall'acquirente senza che tale eccezione sia stata vinta da una idonea prova contraria offerta dalla venditrice.
8.- Ai fini della regolazione delle spese di lite occorre considerare che la domanda proposta dall'opposta in sede monitoria è stata accolta nella sua quasi integralità. Le spese di lite devono essere, quindi, compensate per
1/10 sia per quel che concerne la fase del procedimento monitorio che per quel che concerne la fase del giudizio a contraddittorio pieno. L'odierna lite, infatti, è stata cagionata in misura preponderante dall'inadempimento dell'acquirente che non ha pagato neppure il minor importo dovuto, sebbene la differenza di peso da essa eccepita abbia influito, per sua stessa ammissione, in misura trascurabile sul totale del debito verso la venditrice;
la quale ultima, comunque, ha consegnato il quantitativo di maiali convenuto, in salute seppure con un leggero scostamento di peso.
3 9.- La liquidazione delle spese legali viene fatta direttamente in dispositivo. Si prendono i valori medi dello scaglione in cui è compreso l'importo della domanda ad eccezione della fase di trattazione e istruzione e della fase decisoria che, a cagione della loro semplicità, vengono liquidate ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, LI BU, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente a pagare all'opposta la minor somma di euro 95.438,14, oltre interessi moratori decorrenti dal 26.2.2025 sino al saldo effettivo;
2. compensa per 1/10 le spese legali dell'odierno giudizio condannando l'opponente a rifondere all'opposta la somma complessiva di euro
10.245,60, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge, più i 9/10 delle spese vive quali risultanti dal fascicolo del procedimento monitorio.
Così deciso. Bergamo, 26/11/2025
Il Giudice
LI BU
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, LI BU,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 26.11.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 3098/2025 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025, promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
NO IR e NI CO giusta procura in calce all'atto di citazione;
- Attrice opponente -
nei confronti di
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ALFANO ANTONIO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- Convenuta opposta -
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- L'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata per le ragioni che si vengono sinteticamente ad esporre.
2.- Occorra premettere che costituisce ius receptum che: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.
1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099-87; n. 13445-
92; n. 3232-98)” (cfr. Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
3.- Ciò posto, nel caso di specie la ha agito per il Parte_2 pagamento del prezzo della vendita di suini vivi che sono stati consegnati alla società attrice opponente.
4.- L'attrice opponente ha contestato che i capi di maiali consegnati abbiano un peso inferiore a quello risultante dai documenti di trasporto e che, per effetto del minor peso dei suini venduti, gli stessi abbiano un minor valore di euro 4.571,66 euro rispetto al maggior prezzo per cui la venditrice ha agito in sede monitoria.
5.- Ora, a fronte dell'eccezione di inesatto adempimento spiegata da parte acquirente, la venditrice avrebbe dovuto dimostrare che il peso dei maiali
2 venduti era parti a quello indicato nei documenti di trasporto che, invero, non risultano essere stati sottoscritti da parte acquirente che ha ricevuto la merce in consegna (doc. 6, fasc. monitorio).
6.- Parte venditrice, ciò nondimeno, non ha dedotto alcun mezzo istruttorio volto a dimostrare la corrispondenza del peso dei capi di bestiame indicata nei documenti di trasporto con quella effettiva e, conseguentemente, non ha dimostrato l'esatto adempimento all'obbligazione di consegna della merce di peso esattamente corrispondente a quella per cui chiede il pagamento.
7.- L'opposizione deve essere, pertanto, in parte accolta e, per l'effetto,
l'acquirente deve essere condannata a pagare alla venditrice la minor somma (rispetto all'importo del credito ingiunto) pari ad euro 95.438,14 ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dalla data del 26.2.2025 (trenta giorni dalla scadenza dell'ultima fattura, v. art. 4 d.lgs. 231/2002) al saldo effettivo.
Tale minor somma è pari alla differenza tra l'importo del credito ingiunto in linea capitale a titolo di corrispettivo della compravendita e il minor valore che la merce venduta ha per effetto del suo minor peso, quale eccepito dall'acquirente senza che tale eccezione sia stata vinta da una idonea prova contraria offerta dalla venditrice.
8.- Ai fini della regolazione delle spese di lite occorre considerare che la domanda proposta dall'opposta in sede monitoria è stata accolta nella sua quasi integralità. Le spese di lite devono essere, quindi, compensate per
1/10 sia per quel che concerne la fase del procedimento monitorio che per quel che concerne la fase del giudizio a contraddittorio pieno. L'odierna lite, infatti, è stata cagionata in misura preponderante dall'inadempimento dell'acquirente che non ha pagato neppure il minor importo dovuto, sebbene la differenza di peso da essa eccepita abbia influito, per sua stessa ammissione, in misura trascurabile sul totale del debito verso la venditrice;
la quale ultima, comunque, ha consegnato il quantitativo di maiali convenuto, in salute seppure con un leggero scostamento di peso.
3 9.- La liquidazione delle spese legali viene fatta direttamente in dispositivo. Si prendono i valori medi dello scaglione in cui è compreso l'importo della domanda ad eccezione della fase di trattazione e istruzione e della fase decisoria che, a cagione della loro semplicità, vengono liquidate ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, LI BU, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente a pagare all'opposta la minor somma di euro 95.438,14, oltre interessi moratori decorrenti dal 26.2.2025 sino al saldo effettivo;
2. compensa per 1/10 le spese legali dell'odierno giudizio condannando l'opponente a rifondere all'opposta la somma complessiva di euro
10.245,60, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge, più i 9/10 delle spese vive quali risultanti dal fascicolo del procedimento monitorio.
Così deciso. Bergamo, 26/11/2025
Il Giudice
LI BU
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