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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 119/2023, in grado di appello trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 7/5/2024 all'esito dell'ordinanza del 9/5/2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. DI GIFICO Parte_1 P.IVA_1
CARMELINA e dall'Avv. DI GIFICO NATALIA ( ) CORSO M. R. C.F._1
IMBRIANI 187 76125 TRANI;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. PORRINI CP_1 P.IVA_2
PAOLO
- APPELLATA - avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1012/2022 pubblicata il 01/7/2022 resa all'esito del procedimento RG n. 1555/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato impugna la sentenza, con Parte_1 la quale, il Tribunale di Pescara in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società
1 revocava il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto nei confronti di CP_2 quest'ultima società per il pagamento del corrispettivo per l'erogazione del servizio pubblicitario avente per oggetto il noleggio di numero sei cartelli riservati in via esclusiva al cliente per le affissioni mensili dell'anno 2020, dava atto della cessazione della materia del contendere relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2020, rigettava la domanda di pagamento per il resto e compensava le spese.
Il Tribunale, premessi i principi applicabili alla fattispecie dell'adempimento contrattuale e tenendo conto, in particolare dell'essere state le prestazioni di cui si richiedeva il pagamento dovute nel periodo della vigenza delle misure restrittive alla circolazione conseguenti alla pandemia, rigettava le domande di pagamento sulla considerazione che le dette misure restrittive avevano inciso sull'interesse della appellata alle prestazioni pubblicitarie dedotte in contratto, circostanza, questa comunicata dalla appellata alla appellante con la email del 18/6/2020.
In particolare, il Tribunale evidenzia come non vi fosse stata alcuna rinegoziazione delle prestazioni dedotte in contratto, sicchè mancando la prova dell'accordo tra le parti finalizzato a tale rinegoziazione, non era dovuto alcun corrispettivo ulteriore rispetto a quello corrisposto dalla appellata successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo.
L'appellante censura la sentenza ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente valutato le risultanze istruttorie, giungendo a ritenere che esso appellante non abbia fornito alcuna prova di una rinegoziazione contrattuale, poichè, secondo il Tribunale la modifica contrattuale sarebbe stata unilateralmente determinata dall'appellante sulla base di proprie valutazioni, senza un reale accordo con la controparte.
Diversamente, l'appellante ritiene esistessero elementi di prova in grado di dimostrare come le modifiche fossero frutto di un'interazione tra le parti e non di una decisione unilaterale.
Censura altresì, la sentenza ritenendola carente di motivazione in quanto basata esclusivamente sugli effetti della pandemia Covid-19 e sulle conseguenti modifiche normative, senza tenere conto delle specifiche argomentazioni avanzate dalla Pt_1 nel giudizio di opposizione, con particolare riferimento alla tipologia dell'attività
[...] prestata dalla appellata - affatto incisa dai provvedimenti restrittivi - ed alla presenza di
2 altri interventi pubblicitari da parte della società appellata - esercente sotto l'insegna
“Risparmio Casa” - nel periodo in cui si sarebbero dovute espletare le prestazioni della appellante oggetto della richiesta di pagamento.
L'appellante ritiene che la decisione del giudice di primo grado sia contraria ai principi fondamentali del diritto contrattuale, in particolare ritenendo che il Tribunale abbia trascurato il dovere delle parti di comportarsi secondo correttezza nella fase di esecuzione del contratto risolvendosi in un provvedimento eccessivamente rigido, non tenendo tra l'altro conto delle circostanze eccezionali della pandemia, che hanno influito sull'adempimento contrattuale e sulla sua regolamentazione.
L'appellante sostiene che una corretta applicazione di questi principi avrebbe dovuto condurre a una diversa valutazione della controversia, riconoscendo la validità della rinegoziazione contrattuale e la legittimità dell'emissione della fattura contestata che proprio di tale rinegoziazione aveva tenuto conto.
Ripropone, quindi, le eccezioni già sollevate in primo grado, relative sia all'inammissibilità dell'opposizione in quanto non proposta con il rito del lavoro ex art. 447 bis c.p.c., sia della corretta fatturazione degli importi in quanto la appellata, che ne era tenuta, non aveva dato alcun corso alle richieste di fornitura dei materiali necessari all'esposizione pubblicitaria.
Così, quindi conclude: “- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo per mancato rispetto dei termini processuali e, per l'effetto, confermare le somme rinvenienti dal decreto ingiuntivo n.
337/2021 (N.R.G. 718/2021) emesso in data 23.02.2021 dal Tribunale di Pescara, nella persona della Dott.ssa Valeria Battista, al netto degli importi relativi alla nota credito e all'assegno banco judicis consegnato;
- nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la conclusione che precede: accertare e dichiarare comunque dovuta, per le ragioni tutte dedotte in narrativa, la somma di € 7.787,67 da parte della CP_1 in riforma parziale del ridetto provvedimento: sentenza del Tribunale di Pescara n.
1012/2022, R.G. n. 1555/2021, del 1°.07.2022, emessa dalla Dott.ssa Michaela Di
Cintio, a definizione del giudizio di opposizione al D.I. 337/2021 (N.R.G. 718/2021), azionato dalla - Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario CP_1 per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio.”
3 Si costituisce la parte appellata contestando le ragioni di gravame e ritenendo pienamente corretta la decisione del Tribunale ed in particolare ritenendo inammissibile l'appello per la mancata impugnazione specifica della ratio decidendi della sentenza di primo grado nella parte in cui evidenziava la mancanza di prova del diritto di credito e inesistenza delle prestazioni fatturate, eccependo l'inammissibilità delle domande nuove formulate in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c., essendo mutate la causa petendi e i presupposti della pretesa creditoria rispetto a quanto dedotto nel ricorso monitorio.
Nel merito contesta la ricostruzione della parte appellante e ribadisce come poichè le prestazioni oggetto della fattura monitoria non sono mai state eseguite (salvo quelle di gennaio e febbraio) nulla può esserle riconosciuto.
L'appellata si oppone alla richiesta di ammissione di nuovi mezzi di prova (fotografie e documentazione), per la violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. e reitera le proprie contestazioni in ordine alla riferibilità della controversia introdotta in via di opposizione monitoria alle materia soggette al rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c, sì da doversi ritenere l'opposizione ben tempestivamente e ritualmente proposta.
Così, quindi, conclude: “- dichiarare inammissibili e comunque rigettare, perché destituiti di fondamento giuridico e fattuale, i motivi formulati dall'appellante e le relative domande
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
All'udienza del 7/5/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del
9/5/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato.
2. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto da Parte_2
2.1. Al proposito, deve evidenziarsi come nel primo motivo di gravame la parte appellante, richiamando il contenuto della sentenza, abbia stigmatizzato
4 l'errore del primo giudice nel non considerare come la mancata effettuazione delle affissioni fosse dipesa dall'allegata mancata collaborazione della appellata, che non aveva inviato, benchè a ciò invitata, il materiale necessario all'esposizione pubblicitaria mediante affissione.
2.2. La censura posto nei detti termini, quindi, investe proprio il capo riguardante la mancata effettuazione delle prestazioni e l'imputabilità di ciò alla appellata che non ha dato corso all'invio alla appellante dei materiali necessari per l'affissione.
3. Sempre in via preliminare deve evidenziarsi l'infondatezza dell'eccezione di tardività ed inammissibilità dell'opposizione monitoria, così come riproposta in questa sede da parte appellante.
3.1. La fattispecie contrattuale dedotta in causa, infatti, non ineriva un rapporto locatizio, inteso quale concessione in godimento di un bene, quanto piuttosto la prestazione di servizi in capo pubblicitario effettuati attraverso l'esposizione periodica - nelle quattordicine indicate in contratto - del materiale pubblicitario sulla cartellonistica nella disponibilità della appellante.
3.2. La causa del contratto, quindi, non afferiva al godimento della cartellonistica, quanto nel servizio di affissione pubblicitaria che la appellante curava nell'interesse della appellata sui propri impianti.
3.3. Non si verteva, quindi, in termine di locazione ma la controversia traeva origine da un contratto di prestazione di servizi in cui l'utilizzo dell'impianto della appellante costituiva uno dei mezzi per il raggiungimento del fine contrattuale.
3.4. La relativa materia, quindi, non rientrava nell'applicazione dell'art. 447 bis c.p.c., vertendosi in tema di giudizio ordinario, sicchè l'opposizione monitoria è stata correttamente e tempestivamente introdotta da parte appellata.
4. Nel merito, deve evidenziarsi come il Tribunale abbia ritenuto legittima la sospensione delle reciproche prestazioni nel periodo pandemico e la non
5 debenza del relativo corrispettivo, con particolare riferimento al periodo da marzo a maggio 2020.
4.1. Ha, quindi, ritenuto che proprio per effetto di tale evento straordinario (la pandemia e le conseguenti misure di confinamento) e non essendo stata provata la rinegoziazione del contratto, evidenziata invece dalla parte appellante, potesse essere venuto meno l'interesse complessivo della parte appellata alla prosecuzione del contratto anche successivamente alla fase di confinamento e divieto di spostamento, a causa dell'impedita libertà di circolazione per gran parte dell'anno 2020.
4.2. Ha, quindi, ritenuto che non fosse dovuto alcun corrispettivo alla parte appellante, accogliendo, quindi l'opposizione.
4.3. La decisione non è condivisa dal Collegio, proprio alla luce delle vicende che hanno seguito la c.d. fase 1 della pandemia con l'attenuazione delle misure di confinamento e dei divieti di spostamento e con la riapertura delle attività commerciali.
4.4. Mentre nella c.d. fase 1 era ben giustificabile e giustificato il venire meno reciproco delle prestazioni dedotte in contratto, alla luce delle importanti misure di contenimento adottate, l'affievolimento di tali misure nelle successive fasi dell'emergenza pandemica, alla luce anche della natura dell'attività e dei prodotti commercializzati dalla società appellata, non rendeva priva di causa la prestazione pubblicitaria dedotta in contratto e per la cui attuazione si rendeva indispensabile la collaborazione della parte appellata.
4.5. Il contratto, infatti, prevedeva che la committente dovesse preventivamente trasmettere alla società appellante il materiale pubblicitario necessario per dar corso alle affissioni, così come invano richiesto dalla società appellante (cfr. email in atti di aprile e maggio 2020).
4.6. Tale doverosa collaborazione, che la appellata non ha ritenuto di prestare
- adducendo un impedimento dovuto al franchisor “Risparmio Casa” che aveva deciso di non effettuare la cartellonistica nel periodo, ha impedito che la appellante adempisse alla propria obbligazione, ma ciò non
6 escludeva affatto il maturarsi del relativo corrispettivo.
4.7. Era, infatti, del tutto estraneo al rapporto contrattuale in essere con la società appellante, il rapporto della appellata con il proprio franchisor, sicchè le unilaterali decisioni di quest'ultimo non potevano incidere sulle obbligazioni contrattuali inter partes, nè, men che mai sul dovere di collaborazione del creditore della prestazione.
4.8. Conseguentemente, il corrispettivo maturato a favore dell'appellante nei mesi di maggio e giugno del 2020 doveva riconoscersi alla società appellante, mentre, tenuto conto della comunicazione del 8/7/2020 dell'appellata, con la quale questa manifestava chiaramente la volontà di non proseguire nel rapporto contrattuale, dandone disdetta, doveva ritenersi cessato il relativo rapporto.
4.9. Deve, infatti, tenersi conto del fatto che la appellante, prima che intervenisse la disdetta da parte appellata, aveva espressamente manifestato la propria volontà di concedere a terzi l'utilizzo dei cartelloni il cui impiego era contrattualmente riservato alla appellata, con ciò manifestando univocamente il venire meno dell'interesse al mantenimento in essere del contratto inter partes e delle reciproche obbligazioni (cfr. emails del 27 maggio 2020).
4.10. Le comunicazioni successive alla disdetta manifestata dalla appellata in data 8/7/2020, quindi, si ponevano in contrasto con la volontà risolutiva già manifestata dalla appellante alla appellata e da questa ribadita anche con la comunicazione di disdetta.
4.11. Conseguentemente, il rapporto contrattuale doveva ritenersi terminato con la mensilità di giugno che ricomprendeva, quindi, il periodo tra il 25 del mese e l'8 del mese successivo.
4.12. Conseguentemente, esclusa la debenza delle somme per il periodo di marzo ed aprile 2020, il corrispettivo contrattualmente dovuto alla appellante assommava ad euro 3.633,34 oltre IVA, sicchè, tenuto conto dell'avvenuto versamento in corso di causa del compenso che la appellata stessa ha riconosciuto dovuto per le mensilità di gennaio e febbraio 2020,
7 il residuo corrispettivo ancora dovuto per le due successive mensilità sopra indicate (maggio e giugno 2020), assomma a complessivi euro
1.816,67 oltre IVA, che la appellata dev'essere condannata a corrispondere alla appellante, maggiorata degli interessi di Legge dalla domanda al saldo.
4.13. In tali limiti, quindi, il gravame della parte appellante deve trovare accoglimento con la conseguente condanna della appellata al relativo pagamento.
5. Quanto alla pretesa rinegoziazione del rapporto contrattuale, deve evidenziarsi come se anche le stessa giurisprudenza ritiene essere auspicabile che le parti, dinanzi all'emergenza pandemica, debbano procedere alla rinegoziazione del rapporto alla luce della mutate condizioni delle parti, in ossequio ai principi di buona fede contrattuale ed in adempimento del dovere di solidarietà sociale
(principi che ove violati potrebbero al più dar corso a pretese risarcitorie), nondimeno deve ritenersi necessaria la concorde volontà di entrambe le parti alle modifica delle condizioni contrattuali.
5.1. Ciò in quanto qualsiasi modificazione dell'assetto contrattuale - che non derivi da un atto d'imperio nella fattispecie insussistente - dev'essere dimostrato attraverso l'espressione, anche per facta concludentia ove non si verta in tema di contratto formale, della comune e concorde volontà in ordine al nuovo assetto del rapporto.
5.2. Nella specie, quantunque la parte appellante avesse proposto la modificazione del rapporto nel senso di prolungare lo stesso per i mesi corrispondenti al periodo di contingentamento, la appellata non ha manifestato alcuna volontà di accettare tale proposta - anzi ha manifestato la propria contrarietà al mantenimento del rapporto con la disdetta del
8/7/2020, sicchè nessuna modifica poteva ritenersi apportata al contratto.
6. Le spese di lite, seguono la soccombenza, da individuarsi in una valutazione complessiva dell'esito del giudizio nella società appellata nei cui confronti, alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene debbano gravare solo per ⅓ su di essa rimanendo compensati i residui 2/3, e sono liquidate per
8 entrambi i gradi di giudizio nei valori medi sulla base del valore del decisum, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi e, quindi:
6.1. in euro 2.552,00 per il primo grado, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 425,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 425,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione € 851,00
4. Fase decisionale € 851,00
6.2. in Euro 1.923,00 per il presente grado, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 536,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 536,00
4. Fase decisionale € 851,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante della somma di euro 1.866,67 oltre IVA, maggiorata degli interessi di Legge dalla domanda al saldo.
2) condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante di ⅓ delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e che liquida in euro 2.552,00 per il primo grado ed euro 1.923,00 per il presente grado, oltre in ogni caso il rimborso forfettario ed gli accessori di legge, dichiarando compensati tra le parti i residui
2/3;
3) conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
9 (Avv. Giancarlo Penzavalli )
10
( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 119/2023, in grado di appello trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 7/5/2024 all'esito dell'ordinanza del 9/5/2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. DI GIFICO Parte_1 P.IVA_1
CARMELINA e dall'Avv. DI GIFICO NATALIA ( ) CORSO M. R. C.F._1
IMBRIANI 187 76125 TRANI;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. PORRINI CP_1 P.IVA_2
PAOLO
- APPELLATA - avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1012/2022 pubblicata il 01/7/2022 resa all'esito del procedimento RG n. 1555/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato impugna la sentenza, con Parte_1 la quale, il Tribunale di Pescara in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società
1 revocava il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto nei confronti di CP_2 quest'ultima società per il pagamento del corrispettivo per l'erogazione del servizio pubblicitario avente per oggetto il noleggio di numero sei cartelli riservati in via esclusiva al cliente per le affissioni mensili dell'anno 2020, dava atto della cessazione della materia del contendere relativamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2020, rigettava la domanda di pagamento per il resto e compensava le spese.
Il Tribunale, premessi i principi applicabili alla fattispecie dell'adempimento contrattuale e tenendo conto, in particolare dell'essere state le prestazioni di cui si richiedeva il pagamento dovute nel periodo della vigenza delle misure restrittive alla circolazione conseguenti alla pandemia, rigettava le domande di pagamento sulla considerazione che le dette misure restrittive avevano inciso sull'interesse della appellata alle prestazioni pubblicitarie dedotte in contratto, circostanza, questa comunicata dalla appellata alla appellante con la email del 18/6/2020.
In particolare, il Tribunale evidenzia come non vi fosse stata alcuna rinegoziazione delle prestazioni dedotte in contratto, sicchè mancando la prova dell'accordo tra le parti finalizzato a tale rinegoziazione, non era dovuto alcun corrispettivo ulteriore rispetto a quello corrisposto dalla appellata successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo.
L'appellante censura la sentenza ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente valutato le risultanze istruttorie, giungendo a ritenere che esso appellante non abbia fornito alcuna prova di una rinegoziazione contrattuale, poichè, secondo il Tribunale la modifica contrattuale sarebbe stata unilateralmente determinata dall'appellante sulla base di proprie valutazioni, senza un reale accordo con la controparte.
Diversamente, l'appellante ritiene esistessero elementi di prova in grado di dimostrare come le modifiche fossero frutto di un'interazione tra le parti e non di una decisione unilaterale.
Censura altresì, la sentenza ritenendola carente di motivazione in quanto basata esclusivamente sugli effetti della pandemia Covid-19 e sulle conseguenti modifiche normative, senza tenere conto delle specifiche argomentazioni avanzate dalla Pt_1 nel giudizio di opposizione, con particolare riferimento alla tipologia dell'attività
[...] prestata dalla appellata - affatto incisa dai provvedimenti restrittivi - ed alla presenza di
2 altri interventi pubblicitari da parte della società appellata - esercente sotto l'insegna
“Risparmio Casa” - nel periodo in cui si sarebbero dovute espletare le prestazioni della appellante oggetto della richiesta di pagamento.
L'appellante ritiene che la decisione del giudice di primo grado sia contraria ai principi fondamentali del diritto contrattuale, in particolare ritenendo che il Tribunale abbia trascurato il dovere delle parti di comportarsi secondo correttezza nella fase di esecuzione del contratto risolvendosi in un provvedimento eccessivamente rigido, non tenendo tra l'altro conto delle circostanze eccezionali della pandemia, che hanno influito sull'adempimento contrattuale e sulla sua regolamentazione.
L'appellante sostiene che una corretta applicazione di questi principi avrebbe dovuto condurre a una diversa valutazione della controversia, riconoscendo la validità della rinegoziazione contrattuale e la legittimità dell'emissione della fattura contestata che proprio di tale rinegoziazione aveva tenuto conto.
Ripropone, quindi, le eccezioni già sollevate in primo grado, relative sia all'inammissibilità dell'opposizione in quanto non proposta con il rito del lavoro ex art. 447 bis c.p.c., sia della corretta fatturazione degli importi in quanto la appellata, che ne era tenuta, non aveva dato alcun corso alle richieste di fornitura dei materiali necessari all'esposizione pubblicitaria.
Così, quindi conclude: “- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo per mancato rispetto dei termini processuali e, per l'effetto, confermare le somme rinvenienti dal decreto ingiuntivo n.
337/2021 (N.R.G. 718/2021) emesso in data 23.02.2021 dal Tribunale di Pescara, nella persona della Dott.ssa Valeria Battista, al netto degli importi relativi alla nota credito e all'assegno banco judicis consegnato;
- nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la conclusione che precede: accertare e dichiarare comunque dovuta, per le ragioni tutte dedotte in narrativa, la somma di € 7.787,67 da parte della CP_1 in riforma parziale del ridetto provvedimento: sentenza del Tribunale di Pescara n.
1012/2022, R.G. n. 1555/2021, del 1°.07.2022, emessa dalla Dott.ssa Michaela Di
Cintio, a definizione del giudizio di opposizione al D.I. 337/2021 (N.R.G. 718/2021), azionato dalla - Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario CP_1 per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio.”
3 Si costituisce la parte appellata contestando le ragioni di gravame e ritenendo pienamente corretta la decisione del Tribunale ed in particolare ritenendo inammissibile l'appello per la mancata impugnazione specifica della ratio decidendi della sentenza di primo grado nella parte in cui evidenziava la mancanza di prova del diritto di credito e inesistenza delle prestazioni fatturate, eccependo l'inammissibilità delle domande nuove formulate in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c., essendo mutate la causa petendi e i presupposti della pretesa creditoria rispetto a quanto dedotto nel ricorso monitorio.
Nel merito contesta la ricostruzione della parte appellante e ribadisce come poichè le prestazioni oggetto della fattura monitoria non sono mai state eseguite (salvo quelle di gennaio e febbraio) nulla può esserle riconosciuto.
L'appellata si oppone alla richiesta di ammissione di nuovi mezzi di prova (fotografie e documentazione), per la violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. e reitera le proprie contestazioni in ordine alla riferibilità della controversia introdotta in via di opposizione monitoria alle materia soggette al rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c, sì da doversi ritenere l'opposizione ben tempestivamente e ritualmente proposta.
Così, quindi, conclude: “- dichiarare inammissibili e comunque rigettare, perché destituiti di fondamento giuridico e fattuale, i motivi formulati dall'appellante e le relative domande
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
All'udienza del 7/5/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del
9/5/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato.
2. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto da Parte_2
2.1. Al proposito, deve evidenziarsi come nel primo motivo di gravame la parte appellante, richiamando il contenuto della sentenza, abbia stigmatizzato
4 l'errore del primo giudice nel non considerare come la mancata effettuazione delle affissioni fosse dipesa dall'allegata mancata collaborazione della appellata, che non aveva inviato, benchè a ciò invitata, il materiale necessario all'esposizione pubblicitaria mediante affissione.
2.2. La censura posto nei detti termini, quindi, investe proprio il capo riguardante la mancata effettuazione delle prestazioni e l'imputabilità di ciò alla appellata che non ha dato corso all'invio alla appellante dei materiali necessari per l'affissione.
3. Sempre in via preliminare deve evidenziarsi l'infondatezza dell'eccezione di tardività ed inammissibilità dell'opposizione monitoria, così come riproposta in questa sede da parte appellante.
3.1. La fattispecie contrattuale dedotta in causa, infatti, non ineriva un rapporto locatizio, inteso quale concessione in godimento di un bene, quanto piuttosto la prestazione di servizi in capo pubblicitario effettuati attraverso l'esposizione periodica - nelle quattordicine indicate in contratto - del materiale pubblicitario sulla cartellonistica nella disponibilità della appellante.
3.2. La causa del contratto, quindi, non afferiva al godimento della cartellonistica, quanto nel servizio di affissione pubblicitaria che la appellante curava nell'interesse della appellata sui propri impianti.
3.3. Non si verteva, quindi, in termine di locazione ma la controversia traeva origine da un contratto di prestazione di servizi in cui l'utilizzo dell'impianto della appellante costituiva uno dei mezzi per il raggiungimento del fine contrattuale.
3.4. La relativa materia, quindi, non rientrava nell'applicazione dell'art. 447 bis c.p.c., vertendosi in tema di giudizio ordinario, sicchè l'opposizione monitoria è stata correttamente e tempestivamente introdotta da parte appellata.
4. Nel merito, deve evidenziarsi come il Tribunale abbia ritenuto legittima la sospensione delle reciproche prestazioni nel periodo pandemico e la non
5 debenza del relativo corrispettivo, con particolare riferimento al periodo da marzo a maggio 2020.
4.1. Ha, quindi, ritenuto che proprio per effetto di tale evento straordinario (la pandemia e le conseguenti misure di confinamento) e non essendo stata provata la rinegoziazione del contratto, evidenziata invece dalla parte appellante, potesse essere venuto meno l'interesse complessivo della parte appellata alla prosecuzione del contratto anche successivamente alla fase di confinamento e divieto di spostamento, a causa dell'impedita libertà di circolazione per gran parte dell'anno 2020.
4.2. Ha, quindi, ritenuto che non fosse dovuto alcun corrispettivo alla parte appellante, accogliendo, quindi l'opposizione.
4.3. La decisione non è condivisa dal Collegio, proprio alla luce delle vicende che hanno seguito la c.d. fase 1 della pandemia con l'attenuazione delle misure di confinamento e dei divieti di spostamento e con la riapertura delle attività commerciali.
4.4. Mentre nella c.d. fase 1 era ben giustificabile e giustificato il venire meno reciproco delle prestazioni dedotte in contratto, alla luce delle importanti misure di contenimento adottate, l'affievolimento di tali misure nelle successive fasi dell'emergenza pandemica, alla luce anche della natura dell'attività e dei prodotti commercializzati dalla società appellata, non rendeva priva di causa la prestazione pubblicitaria dedotta in contratto e per la cui attuazione si rendeva indispensabile la collaborazione della parte appellata.
4.5. Il contratto, infatti, prevedeva che la committente dovesse preventivamente trasmettere alla società appellante il materiale pubblicitario necessario per dar corso alle affissioni, così come invano richiesto dalla società appellante (cfr. email in atti di aprile e maggio 2020).
4.6. Tale doverosa collaborazione, che la appellata non ha ritenuto di prestare
- adducendo un impedimento dovuto al franchisor “Risparmio Casa” che aveva deciso di non effettuare la cartellonistica nel periodo, ha impedito che la appellante adempisse alla propria obbligazione, ma ciò non
6 escludeva affatto il maturarsi del relativo corrispettivo.
4.7. Era, infatti, del tutto estraneo al rapporto contrattuale in essere con la società appellante, il rapporto della appellata con il proprio franchisor, sicchè le unilaterali decisioni di quest'ultimo non potevano incidere sulle obbligazioni contrattuali inter partes, nè, men che mai sul dovere di collaborazione del creditore della prestazione.
4.8. Conseguentemente, il corrispettivo maturato a favore dell'appellante nei mesi di maggio e giugno del 2020 doveva riconoscersi alla società appellante, mentre, tenuto conto della comunicazione del 8/7/2020 dell'appellata, con la quale questa manifestava chiaramente la volontà di non proseguire nel rapporto contrattuale, dandone disdetta, doveva ritenersi cessato il relativo rapporto.
4.9. Deve, infatti, tenersi conto del fatto che la appellante, prima che intervenisse la disdetta da parte appellata, aveva espressamente manifestato la propria volontà di concedere a terzi l'utilizzo dei cartelloni il cui impiego era contrattualmente riservato alla appellata, con ciò manifestando univocamente il venire meno dell'interesse al mantenimento in essere del contratto inter partes e delle reciproche obbligazioni (cfr. emails del 27 maggio 2020).
4.10. Le comunicazioni successive alla disdetta manifestata dalla appellata in data 8/7/2020, quindi, si ponevano in contrasto con la volontà risolutiva già manifestata dalla appellante alla appellata e da questa ribadita anche con la comunicazione di disdetta.
4.11. Conseguentemente, il rapporto contrattuale doveva ritenersi terminato con la mensilità di giugno che ricomprendeva, quindi, il periodo tra il 25 del mese e l'8 del mese successivo.
4.12. Conseguentemente, esclusa la debenza delle somme per il periodo di marzo ed aprile 2020, il corrispettivo contrattualmente dovuto alla appellante assommava ad euro 3.633,34 oltre IVA, sicchè, tenuto conto dell'avvenuto versamento in corso di causa del compenso che la appellata stessa ha riconosciuto dovuto per le mensilità di gennaio e febbraio 2020,
7 il residuo corrispettivo ancora dovuto per le due successive mensilità sopra indicate (maggio e giugno 2020), assomma a complessivi euro
1.816,67 oltre IVA, che la appellata dev'essere condannata a corrispondere alla appellante, maggiorata degli interessi di Legge dalla domanda al saldo.
4.13. In tali limiti, quindi, il gravame della parte appellante deve trovare accoglimento con la conseguente condanna della appellata al relativo pagamento.
5. Quanto alla pretesa rinegoziazione del rapporto contrattuale, deve evidenziarsi come se anche le stessa giurisprudenza ritiene essere auspicabile che le parti, dinanzi all'emergenza pandemica, debbano procedere alla rinegoziazione del rapporto alla luce della mutate condizioni delle parti, in ossequio ai principi di buona fede contrattuale ed in adempimento del dovere di solidarietà sociale
(principi che ove violati potrebbero al più dar corso a pretese risarcitorie), nondimeno deve ritenersi necessaria la concorde volontà di entrambe le parti alle modifica delle condizioni contrattuali.
5.1. Ciò in quanto qualsiasi modificazione dell'assetto contrattuale - che non derivi da un atto d'imperio nella fattispecie insussistente - dev'essere dimostrato attraverso l'espressione, anche per facta concludentia ove non si verta in tema di contratto formale, della comune e concorde volontà in ordine al nuovo assetto del rapporto.
5.2. Nella specie, quantunque la parte appellante avesse proposto la modificazione del rapporto nel senso di prolungare lo stesso per i mesi corrispondenti al periodo di contingentamento, la appellata non ha manifestato alcuna volontà di accettare tale proposta - anzi ha manifestato la propria contrarietà al mantenimento del rapporto con la disdetta del
8/7/2020, sicchè nessuna modifica poteva ritenersi apportata al contratto.
6. Le spese di lite, seguono la soccombenza, da individuarsi in una valutazione complessiva dell'esito del giudizio nella società appellata nei cui confronti, alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene debbano gravare solo per ⅓ su di essa rimanendo compensati i residui 2/3, e sono liquidate per
8 entrambi i gradi di giudizio nei valori medi sulla base del valore del decisum, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi e, quindi:
6.1. in euro 2.552,00 per il primo grado, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 425,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 425,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione € 851,00
4. Fase decisionale € 851,00
6.2. in Euro 1.923,00 per il presente grado, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 536,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 536,00
4. Fase decisionale € 851,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante della somma di euro 1.866,67 oltre IVA, maggiorata degli interessi di Legge dalla domanda al saldo.
2) condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante di ⅓ delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e che liquida in euro 2.552,00 per il primo grado ed euro 1.923,00 per il presente grado, oltre in ogni caso il rimborso forfettario ed gli accessori di legge, dichiarando compensati tra le parti i residui
2/3;
3) conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
9 (Avv. Giancarlo Penzavalli )
10
( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)