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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2024, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- Sezione VI civile - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione VI civile, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Caretta all'udienza del 19/2/2024, a seguito di discussione orale della causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nella controversia di primo grado iscritta al n. 24701/2023 R.G.A.C.C.
avente ad oggetto “Intimazione di sfratto per morosità” in decisione all'udienza del 19/2/2024
TRA
in persona del legale rappresentante elett.te Parte_1
domiciliato in V.le Gorizia, 52 presso lo studio degli Avv. ti Laura Murolo
1 2
e Gianmaria Bonanno che la difendono come da procura in atti
- Attrice-
E
, titolare dell'omonima ditta con sede in Controparte_1
Torre TA (FR) Via Croce, 18 -Convenuto contumace-
Conclusioni: come da atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato in data 23/5/2023,
la locatrice di due porzioni, contraddistinte Parte_2
dalle lettere "D" e d "E" dell'immobile sito in Roma, Vicolo della Valle
Muricana. 1, interno 4, piano primo, condotto in locazione per l'uso commerciale da titolare dell'omonima ditta, a Controparte_1
sostegno della domanda di risoluzione del contratto di locazione fra esse parti vigente, ha dedotto il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione per le mensilità di marzo ed aprile 2023 per €. 1.290,76
oltre oneri accessori.
La società intimante ha chiesto, pertanto, convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 664 c.p.c., per quanto insoluto
All'udienza del 15/5/2023, nella contumacia dell'intimato, la società
intimante ha dichiarato l'avvenuta tardiva sanatoria della morosità dedotta e ha chiesto che la causa continui per la delibazione nel merito.
Questo Giudice, con ordinanza emessa in pari data, mutato il rito, ha disposto la prosecuzione del giudizio con assegnazione del doppio termine
2 3
per l'integrazione delle difese, onerando l'attrice alla notifica del verbale al convenuto contumace rimasto tale anche nella fase successiva di merito
Parte attrice ha tempestivamente depositato nei termini memoria ex art. 426 c.p.c. in cui ha ribadito le proprie domande di risoluzione contrattuale e quelle conseguenziali di condanna al rilascio e al pagamento di quanto insoluto
Nelle more, è stato espletato, tentativo obbligatorio di mediazione andato fallito per mancata partecipazione del convenuto.
La causa, esclusivamente documentale, giunge, oggi, in decisione sulle conclusioni della sola attrice, a seguito di sue note conclusive autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
La domanda attrice di risoluzione del contratto di locazione “de quo” per inadempimento di ” è fondata e merita accoglimento. Controparte_1
Parte attrice, infatti, attraverso la produzione del contratto di locazione sottoscritto e regolarmente registrato ha dato prova della fonte da cui scaturisce l'obbligazione principale di pagamento del canone nei termini espressi nel documento, obbligazione di cui lamenta l'esatto adempimento.
Il convenuto contumace non ha offerto alcun elemento né ha provato alcunchè che possa paralizzare le legittime domande attrici, disertando,
persino, l'incontro per la mediazione obbligatoria
Peraltro, come da dichiarazione contenuta nelle note conclusive autorizzate ,
la società attrice ha dato atto che successivamente all'originaria tardiva sanatoria della morosità, il conduttore ha perseverato nel proprio
3 4
comportamento inadempiente, risultando alla data del 31/1/2024 moroso per la complessiva somma di €. 3.183,59.
Non vi è dubbio, quindi, che il contratto di locazione “de quo” deve ritenersi risolto per inadempimento del convenuto e che tale inadempimento deve ritenersi sicuramente grave (non di scarsa importanza ) ai sensi dell'art. 1455 c.c. , tale da legittimare pienamente la richiesta risoluzione contrattuale in considerazione dell'interesse principale del locatore alla regolare percezione del prezzo della cosa locata, dell'importo delle morosità e della sua persistenza.
va, di conseguenza condannato al rilascio dell'immobile Controparte_1
per la data che, in considerazione del tempo trascorso e del suo comportamento complessivamente omissivo, risulta equo fissare per la data
15/3/2024
Alla declaratoria della risoluzione, segue, altresì, la condanna del convenuto al pagamento della morosità maturata sino a gennaio 2024 per la somma di
€. 3.183,59 oltre i canoni successivi sino al rilascio, al canone mensile pari ad €. 500,00 + IVA con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Poichè il convenuto non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione deve essere condannata al versamento all'Entrata del Bilancio dello Stato di una somma corrispondente val contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8 co.4 bis D.Lgs.
4/3/2010 n. 28
4 5
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, Sezione VI, in persona del Giudice dott.ssa Elena
Caretta, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attrice così provvede:
- dichiara risolto per grave inadempimento del convenuto il contratto di locazione parziale stipulato il 1/6/2021e registrato presso l' Org_1
di Roma il 30/6/2021 al n. 012887- serie 3T-
[...]
- condanna il convenuto a rilasciare in favore della società attrice la porzione, numero 2 stanze, dell'immobile sito in Roma, Via di Valle
Muricana n. 1 interno 4, piano primo, contraddistinta dalle lettere “D” ed “E”
(Foglio 65, part. 79 sub 505) per la data del 15/3/2024.
-Condanna il convenuto a pagare in favore della società attrice la somma di
€. 3.183,59 oltre i canoni successivi dal mese di febbraio 2024 sino al rilascio, al canone mensile pari ad €. 500,00 + IVA con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto a rimborsare alla società attrice le spese di giudizio che, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, si liquidano in €. 200,00
per esborsi ed €. 2.500,00 per il compenso oltre a Rimborso forfettario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge .
- condanna, infine, il convenuto al pagamento in favore dell'Entrata del
Bilancio dello Stato della somma di €. 49,00 pari al contributo unificato per il giudizio.
Così deciso in Roma il 19/2/2024 IL GIUDICE ONORARIO
5
6
Dott.ssa Elena Caretta
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- Sezione VI civile - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione VI civile, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Caretta all'udienza del 19/2/2024, a seguito di discussione orale della causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nella controversia di primo grado iscritta al n. 24701/2023 R.G.A.C.C.
avente ad oggetto “Intimazione di sfratto per morosità” in decisione all'udienza del 19/2/2024
TRA
in persona del legale rappresentante elett.te Parte_1
domiciliato in V.le Gorizia, 52 presso lo studio degli Avv. ti Laura Murolo
1 2
e Gianmaria Bonanno che la difendono come da procura in atti
- Attrice-
E
, titolare dell'omonima ditta con sede in Controparte_1
Torre TA (FR) Via Croce, 18 -Convenuto contumace-
Conclusioni: come da atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato in data 23/5/2023,
la locatrice di due porzioni, contraddistinte Parte_2
dalle lettere "D" e d "E" dell'immobile sito in Roma, Vicolo della Valle
Muricana. 1, interno 4, piano primo, condotto in locazione per l'uso commerciale da titolare dell'omonima ditta, a Controparte_1
sostegno della domanda di risoluzione del contratto di locazione fra esse parti vigente, ha dedotto il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione per le mensilità di marzo ed aprile 2023 per €. 1.290,76
oltre oneri accessori.
La società intimante ha chiesto, pertanto, convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 664 c.p.c., per quanto insoluto
All'udienza del 15/5/2023, nella contumacia dell'intimato, la società
intimante ha dichiarato l'avvenuta tardiva sanatoria della morosità dedotta e ha chiesto che la causa continui per la delibazione nel merito.
Questo Giudice, con ordinanza emessa in pari data, mutato il rito, ha disposto la prosecuzione del giudizio con assegnazione del doppio termine
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per l'integrazione delle difese, onerando l'attrice alla notifica del verbale al convenuto contumace rimasto tale anche nella fase successiva di merito
Parte attrice ha tempestivamente depositato nei termini memoria ex art. 426 c.p.c. in cui ha ribadito le proprie domande di risoluzione contrattuale e quelle conseguenziali di condanna al rilascio e al pagamento di quanto insoluto
Nelle more, è stato espletato, tentativo obbligatorio di mediazione andato fallito per mancata partecipazione del convenuto.
La causa, esclusivamente documentale, giunge, oggi, in decisione sulle conclusioni della sola attrice, a seguito di sue note conclusive autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
La domanda attrice di risoluzione del contratto di locazione “de quo” per inadempimento di ” è fondata e merita accoglimento. Controparte_1
Parte attrice, infatti, attraverso la produzione del contratto di locazione sottoscritto e regolarmente registrato ha dato prova della fonte da cui scaturisce l'obbligazione principale di pagamento del canone nei termini espressi nel documento, obbligazione di cui lamenta l'esatto adempimento.
Il convenuto contumace non ha offerto alcun elemento né ha provato alcunchè che possa paralizzare le legittime domande attrici, disertando,
persino, l'incontro per la mediazione obbligatoria
Peraltro, come da dichiarazione contenuta nelle note conclusive autorizzate ,
la società attrice ha dato atto che successivamente all'originaria tardiva sanatoria della morosità, il conduttore ha perseverato nel proprio
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comportamento inadempiente, risultando alla data del 31/1/2024 moroso per la complessiva somma di €. 3.183,59.
Non vi è dubbio, quindi, che il contratto di locazione “de quo” deve ritenersi risolto per inadempimento del convenuto e che tale inadempimento deve ritenersi sicuramente grave (non di scarsa importanza ) ai sensi dell'art. 1455 c.c. , tale da legittimare pienamente la richiesta risoluzione contrattuale in considerazione dell'interesse principale del locatore alla regolare percezione del prezzo della cosa locata, dell'importo delle morosità e della sua persistenza.
va, di conseguenza condannato al rilascio dell'immobile Controparte_1
per la data che, in considerazione del tempo trascorso e del suo comportamento complessivamente omissivo, risulta equo fissare per la data
15/3/2024
Alla declaratoria della risoluzione, segue, altresì, la condanna del convenuto al pagamento della morosità maturata sino a gennaio 2024 per la somma di
€. 3.183,59 oltre i canoni successivi sino al rilascio, al canone mensile pari ad €. 500,00 + IVA con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Poichè il convenuto non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione deve essere condannata al versamento all'Entrata del Bilancio dello Stato di una somma corrispondente val contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8 co.4 bis D.Lgs.
4/3/2010 n. 28
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P.Q.M
Il Tribunale di Roma, Sezione VI, in persona del Giudice dott.ssa Elena
Caretta, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attrice così provvede:
- dichiara risolto per grave inadempimento del convenuto il contratto di locazione parziale stipulato il 1/6/2021e registrato presso l' Org_1
di Roma il 30/6/2021 al n. 012887- serie 3T-
[...]
- condanna il convenuto a rilasciare in favore della società attrice la porzione, numero 2 stanze, dell'immobile sito in Roma, Via di Valle
Muricana n. 1 interno 4, piano primo, contraddistinta dalle lettere “D” ed “E”
(Foglio 65, part. 79 sub 505) per la data del 15/3/2024.
-Condanna il convenuto a pagare in favore della società attrice la somma di
€. 3.183,59 oltre i canoni successivi dal mese di febbraio 2024 sino al rilascio, al canone mensile pari ad €. 500,00 + IVA con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il convenuto a rimborsare alla società attrice le spese di giudizio che, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, si liquidano in €. 200,00
per esborsi ed €. 2.500,00 per il compenso oltre a Rimborso forfettario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge .
- condanna, infine, il convenuto al pagamento in favore dell'Entrata del
Bilancio dello Stato della somma di €. 49,00 pari al contributo unificato per il giudizio.
Così deciso in Roma il 19/2/2024 IL GIUDICE ONORARIO
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Dott.ssa Elena Caretta
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