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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/12/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. rg 211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda sezione civile e sezione specializzata agraria, composta dai magistrati:
Dr. Nicolo' Crasci' Presidente
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere Rel.
Dr. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n.211/2024 RG avente a oggetto APPELLO promosso da:
in persona del Dr. , con sede in Bologna, Via Parte_1 Parte_2
Stalingrado n. 45, P.IVA , elettivamente domiciliata per il presente giudizio in P.IVA_1
Catania, Viale Vittorio Veneto n. 122, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Failla (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._1
appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Orlando n° 65, cod fisc. elettivamente domiciliata in Catania, Viale Vittorio C.F._2
Veneto n° 90, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cormaci che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti
Appellata
E nei confronti di
Controparte_2 appellato contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione notificata via p.e.c. il 14/2/2024, la ha proposto Parte_3 appello avverso la sentenza n° 3147/2023 del 20/7/2023, pubblicata in pari data, con la quale il
Tribunale di Catania, accogliendo la domanda giudiziale avanzata da , condannava Controparte_1 la suddetta Compagnia assicuratrice a un risarcimento in suo favore di € 22.596,05 (oltre gli interessi, la rivalutazione monetaria e le spese legali), a ristoro dei danni patiti, quale terza trasportata, in occasione del sinistro occorso il 26/7/2017, mentre era a bordo del motoveicolo targato EB40059, alla guida del quale si trovava il proprietario del mezzo, sig. Controparte_2
Lamentava l'ingiustizia della decisione in quanto il Giudice del primo grado non aveva tenuto in debita considerazione che la prova testimoniale raccolta non poteva ritenersi in alcun modo attendibile stante che la presenza del testimone sui luoghi era stata esclusa dalla stessa appellata, la quale aveva rilasciato una dichiarazione tramite cui aveva escluso che al sinistro avesse assistito qualsivoglia soggetto. Deduceva inoltre che erano mancate in capo alla lesioni (abrasioni, CP_1 escoriazioni etc…) tipiche di una caduta da un motociclo in movimento, elemento che avrebbe dovuto indurre il Giudice del primo grado a dubitare dei risultati della istruttoria. Chiedeva quindi la riforma della sentenza laddove testualmente si leggeva:
• “L'istruttoria compiuta ha consentito di accertare che a) l'attrice era trasportata sul motociclo tg. EB40059 di proprietà di e da questo condotto (assicurato presso la compagnia Controparte_2 convenuta); b) l'incidente si è verificato in data 26.7.2017 in Misterbianco Via Orlando n. 65 intorno alle ore 20.00; c) il conducente del motociclo ha perso l'equilibrio cadendo a terra;
d) l'attrice è stata trasportata presso il pronto Soccorso dell'Ospedale Garibaldi. Su tali circostanze le dichiarazioni del teste sono state chiare: lo stesso ha assistito all'incidente Testimone_1 abitando nell'immobile prospiciente i luoghi del sinistro”;
• “Nella specie quindi deve ritenersi che parte attrice ha assolto all'onere probatorio ex art. 144
CAP, avendo provato anche la colpa del conducente del mezzo che ha perso l'equilibrio per fatto allo stesso addebitabile (in assenza di prova contraria)”;
• “Le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti.
Concludeva chiedendo: • accertare e dichiarare che la domanda della signora non è stata in alcun modo Controparte_1 provata e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente detta domanda;
• rigettare integralmente le domande di parte appellata perché infondate in fatto ed in diritto;
• accertare e dichiarare che le spese di lite del primo grado e le spese di CTU devono essere poste a carico di parte appellata e, per l'effetto, condannare detta appellata al pagamento di dette spese;
• in via subordinata, dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 e comma 2 cod. civ. e, per l'effetto, ridurre in misura proporzionale l'eventuale risarcimento del danno;
• sempre in via subordinata, riconoscere il risarcimento entro i limiti del massimale di polizza;
• riformare comunque la sentenza in questione nei termini richiesti;
• adottare ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio del secondo grado.
Si costituiva che ribadiva la correttezza della impugnata sentenza e chiedeva il Controparte_1 rigetto del gravame.
Instauratosi il contraddittorio all'udienza del 15.12.2025 la Corte poneva la causa in decisione avendo concesso termine per note conclusionali.
Tanto esposto in punto di fatto va preliminarmente dichiarata la contumacia di non Controparte_2 costituitosi sebbene citato.
Nel merito il gravame è fondato e merita accoglimento.
E, infatti, sebbene l'onere probatorio del terzo trasportato sia certamente limitato non dovendo lo stesso dimostrare la responsabilità del conducente del mezzo, va ribadito che, in ossequio al disposto dell'articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141/144, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalita' tra l'incidente ed i danni da risarcire.
Ora, nella specie manca la prova del fatto che il sinistro si sia verificato e che le lesioni riportate dalla siano effettivamente riconducibili ad un incidente stradale nel quale la stessa è CP_1 rimasta coinvolta in quanto trasportata.
E, invero, tale dimostrazione in primo grado è stata desunta dal decidente solo ed esclusivamente dalla deposizione di un unico teste, il sig. . Testimone_1 E però dalla dichiarazione in atti resa dalla terza trasportata in data 30 agosto 2017 e a sua firma
(firma non disconosciuta dalla stessa) emerge che la presenza di testimoni sui luoghi al momento del sinistro era stata del tutto esclusa dalla stessa appellata. Ne consegue che vi sono forti dubbi sul fatto che il testimone escusso si sia davvero trovato ad assistere all'evento.
Inoltre appare inverosimile che in seno alla predetta dichiarazione del 30 agosto 2017 non sia stato indicato il testimone poi escusso, in quanto lo stesso è genero dell'appellata e quindi una persona di famiglia (sarebbe stato quindi assolutamente naturale individuarlo con nome e cognome non trattandosi di un testimone occasionale o di passaggio ma di un soggetto conosciuto).
Considerato poi che anche il conducente, rimasto contumace, è il marito della e che quindi CP_1 tutta la dinamica del sinistro è affidata alle affermazioni di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, certamente avvinti da un sentimento di solidarietà, non pare dubbio alla Corte che l'esito dell'istruttoria (affidata ad un unico teste, non indicato nella dichiarazione di cui si è detto) sia assolutamente incerto e tale da far ritenere non assolto l'onere probatorio che gravava sulla
. CP_1
Venendo meno la prova testimoniale del genero della , infatti, viene meno anche la CP_1 dimostrazione che le lesioni lamentate dalla appellata siano eziologicamente riconducibili al sinistro,
e ciò a prescindere da una astratta compatibilità delle stesse con l'evento per cui è causa sotto un profilo medico, in quanto manca la dimostrazione dell'accadimento storico e delle sue conseguenze.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e che le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno necessariamente poste sulla parte appellata, in quanto soccombente.
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione per il solo secondo grado della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €.
5.201,00 ad €. 26.000,00).
PQM
Definitivamente decidendo la causa in epigrafe:
accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da CP_1
[...]
condanna al rimborso, in favore dell'appellante delle spese processuali Controparte_1 Parte_4 del primo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 5077,00 per compensi di avvocato (di cui euro 919,00 per fase di studio;
euro 777,00 per fase introduttiva;
euro 1680,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1701,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
condanna al rimborso, in favore dell'appellante delle spese processuali Controparte_1 Parte_4 del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro
1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte in data
18.12.25
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Nicolo' Crasci'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda sezione civile e sezione specializzata agraria, composta dai magistrati:
Dr. Nicolo' Crasci' Presidente
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere Rel.
Dr. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n.211/2024 RG avente a oggetto APPELLO promosso da:
in persona del Dr. , con sede in Bologna, Via Parte_1 Parte_2
Stalingrado n. 45, P.IVA , elettivamente domiciliata per il presente giudizio in P.IVA_1
Catania, Viale Vittorio Veneto n. 122, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Failla (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._1
appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Orlando n° 65, cod fisc. elettivamente domiciliata in Catania, Viale Vittorio C.F._2
Veneto n° 90, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cormaci che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti
Appellata
E nei confronti di
Controparte_2 appellato contumace
IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione notificata via p.e.c. il 14/2/2024, la ha proposto Parte_3 appello avverso la sentenza n° 3147/2023 del 20/7/2023, pubblicata in pari data, con la quale il
Tribunale di Catania, accogliendo la domanda giudiziale avanzata da , condannava Controparte_1 la suddetta Compagnia assicuratrice a un risarcimento in suo favore di € 22.596,05 (oltre gli interessi, la rivalutazione monetaria e le spese legali), a ristoro dei danni patiti, quale terza trasportata, in occasione del sinistro occorso il 26/7/2017, mentre era a bordo del motoveicolo targato EB40059, alla guida del quale si trovava il proprietario del mezzo, sig. Controparte_2
Lamentava l'ingiustizia della decisione in quanto il Giudice del primo grado non aveva tenuto in debita considerazione che la prova testimoniale raccolta non poteva ritenersi in alcun modo attendibile stante che la presenza del testimone sui luoghi era stata esclusa dalla stessa appellata, la quale aveva rilasciato una dichiarazione tramite cui aveva escluso che al sinistro avesse assistito qualsivoglia soggetto. Deduceva inoltre che erano mancate in capo alla lesioni (abrasioni, CP_1 escoriazioni etc…) tipiche di una caduta da un motociclo in movimento, elemento che avrebbe dovuto indurre il Giudice del primo grado a dubitare dei risultati della istruttoria. Chiedeva quindi la riforma della sentenza laddove testualmente si leggeva:
• “L'istruttoria compiuta ha consentito di accertare che a) l'attrice era trasportata sul motociclo tg. EB40059 di proprietà di e da questo condotto (assicurato presso la compagnia Controparte_2 convenuta); b) l'incidente si è verificato in data 26.7.2017 in Misterbianco Via Orlando n. 65 intorno alle ore 20.00; c) il conducente del motociclo ha perso l'equilibrio cadendo a terra;
d) l'attrice è stata trasportata presso il pronto Soccorso dell'Ospedale Garibaldi. Su tali circostanze le dichiarazioni del teste sono state chiare: lo stesso ha assistito all'incidente Testimone_1 abitando nell'immobile prospiciente i luoghi del sinistro”;
• “Nella specie quindi deve ritenersi che parte attrice ha assolto all'onere probatorio ex art. 144
CAP, avendo provato anche la colpa del conducente del mezzo che ha perso l'equilibrio per fatto allo stesso addebitabile (in assenza di prova contraria)”;
• “Le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti.
Concludeva chiedendo: • accertare e dichiarare che la domanda della signora non è stata in alcun modo Controparte_1 provata e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente detta domanda;
• rigettare integralmente le domande di parte appellata perché infondate in fatto ed in diritto;
• accertare e dichiarare che le spese di lite del primo grado e le spese di CTU devono essere poste a carico di parte appellata e, per l'effetto, condannare detta appellata al pagamento di dette spese;
• in via subordinata, dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 e comma 2 cod. civ. e, per l'effetto, ridurre in misura proporzionale l'eventuale risarcimento del danno;
• sempre in via subordinata, riconoscere il risarcimento entro i limiti del massimale di polizza;
• riformare comunque la sentenza in questione nei termini richiesti;
• adottare ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio del secondo grado.
Si costituiva che ribadiva la correttezza della impugnata sentenza e chiedeva il Controparte_1 rigetto del gravame.
Instauratosi il contraddittorio all'udienza del 15.12.2025 la Corte poneva la causa in decisione avendo concesso termine per note conclusionali.
Tanto esposto in punto di fatto va preliminarmente dichiarata la contumacia di non Controparte_2 costituitosi sebbene citato.
Nel merito il gravame è fondato e merita accoglimento.
E, infatti, sebbene l'onere probatorio del terzo trasportato sia certamente limitato non dovendo lo stesso dimostrare la responsabilità del conducente del mezzo, va ribadito che, in ossequio al disposto dell'articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141/144, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalita' tra l'incidente ed i danni da risarcire.
Ora, nella specie manca la prova del fatto che il sinistro si sia verificato e che le lesioni riportate dalla siano effettivamente riconducibili ad un incidente stradale nel quale la stessa è CP_1 rimasta coinvolta in quanto trasportata.
E, invero, tale dimostrazione in primo grado è stata desunta dal decidente solo ed esclusivamente dalla deposizione di un unico teste, il sig. . Testimone_1 E però dalla dichiarazione in atti resa dalla terza trasportata in data 30 agosto 2017 e a sua firma
(firma non disconosciuta dalla stessa) emerge che la presenza di testimoni sui luoghi al momento del sinistro era stata del tutto esclusa dalla stessa appellata. Ne consegue che vi sono forti dubbi sul fatto che il testimone escusso si sia davvero trovato ad assistere all'evento.
Inoltre appare inverosimile che in seno alla predetta dichiarazione del 30 agosto 2017 non sia stato indicato il testimone poi escusso, in quanto lo stesso è genero dell'appellata e quindi una persona di famiglia (sarebbe stato quindi assolutamente naturale individuarlo con nome e cognome non trattandosi di un testimone occasionale o di passaggio ma di un soggetto conosciuto).
Considerato poi che anche il conducente, rimasto contumace, è il marito della e che quindi CP_1 tutta la dinamica del sinistro è affidata alle affermazioni di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, certamente avvinti da un sentimento di solidarietà, non pare dubbio alla Corte che l'esito dell'istruttoria (affidata ad un unico teste, non indicato nella dichiarazione di cui si è detto) sia assolutamente incerto e tale da far ritenere non assolto l'onere probatorio che gravava sulla
. CP_1
Venendo meno la prova testimoniale del genero della , infatti, viene meno anche la CP_1 dimostrazione che le lesioni lamentate dalla appellata siano eziologicamente riconducibili al sinistro,
e ciò a prescindere da una astratta compatibilità delle stesse con l'evento per cui è causa sotto un profilo medico, in quanto manca la dimostrazione dell'accadimento storico e delle sue conseguenze.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e che le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno necessariamente poste sulla parte appellata, in quanto soccombente.
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione per il solo secondo grado della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €.
5.201,00 ad €. 26.000,00).
PQM
Definitivamente decidendo la causa in epigrafe:
accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da CP_1
[...]
condanna al rimborso, in favore dell'appellante delle spese processuali Controparte_1 Parte_4 del primo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 5077,00 per compensi di avvocato (di cui euro 919,00 per fase di studio;
euro 777,00 per fase introduttiva;
euro 1680,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1701,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
condanna al rimborso, in favore dell'appellante delle spese processuali Controparte_1 Parte_4 del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro
1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte in data
18.12.25
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Nicolo' Crasci'