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20 agosto 2013
20 agosto 2013
Art. 1. 1. Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 , recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2013.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 57.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2013.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 57.
Commentario • 1
- 1. La configurabilità del delitto di «atti persecutori» nel caso di condotte eteroaggressive poste in essere dalla persona offesa nei confronti dello stalker.Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 giugno 2020 · 0.91949356
MASSIMA: In tema di stalking, quand'anche la persona offesa attui anch'essa condotte eteroaggressive nei confronti dello stalker, ciò non legittima sic et simpliciter l'esclusione del reato, ma impone solo un più accurato onere di motivazione in capo al giudice di merito (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la pronuncia della Corte d'Appello di Catania, la quale, pur prendendo atto dell'esistenza di aspri contrasti reciproci di origine condominiale, ha confermato la condanna inflitta in primo grado nei confronti di uno degli imputati per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. avendo logicamente neutralizzato la rilevanza, a discarico, delle asserite condotte …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 11/06/2014, n. 172Provvedimento: SENTENZA N. 172 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, PA Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, AL CRISCUOLO, PA SI, GI AT, LD RO, AR BI, RG LL, RI RI EL, NC OR, UL AMATO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 612-bis del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, nel procedimento penale a carico di M.S., con ordinanza del 24 giugno 2013, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica …Leggi di più...
- reati e pene·
- reato di atti persecutori·
- non fondatezza della questione.·
- asserita violazione del principio di determinatezza delle fattispecie penali·
- insussistenza