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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9873 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice BR RL TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1947/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LI AN, elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO presso lo studio del difensore
- parte attrice opponente- nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VA OL RA, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore Email_1
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: nel merito
- previe le declaratorie e gli incombenti del caso, accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto,
- revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 16953/2023 (R.G. n. 38524/2023) in quanto non sussistono i presupposti e le condizioni di legge per la sua emanazione;
pagina 1 di 11 - dichiarare, comunque e in ogni caso, che il decreto ingiuntivo di cui innanzi è infondato in fatto ed in diritto, per cui l'opponente nulla deve al Sig. Parte_1 CP_1
[...]
in ogni caso
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
in via istruttoria
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si chiede di ordinarsi al convenuto o, in caso di inadempimento, al terzo l'esibizione degli estratti conto dell'ultimo Controparte_2
trimestre 2022 e del primo trimestre 2023 del conto corrente n. 000106054392 acceso presso filiale Milano V.le Umbria, intestato a , codice Controparte_2 Controparte_1
ABI 02008, codice CAB 01672, al fine di verificare i versamenti e gli addebiti riconducibili all'operazione immobiliare per cui è causa.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento della presente comparsa, in preliminare: dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per costituzione tardiva dell'Attore; nel merito: per tutte le ragioni dedotte in narrativa, respinta ogni domanda dell'opponente
, perché infondata in fatto ed in diritto, confermare in toto il decreto Parte_1
ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 16953/2023 del 7.11.2023 (R.G. n.
38542/2023), emesso dal Tribunale di Milano; in subordine: in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato che
è debitrice, a titolo di restituzione del prestito concesso da Parte_1 CP_1
per € 69.647,71, condannare la stessa al pagamento all'opposto di tale somma o
[...]
qual altra somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi;
- in via sussidiaria: qualora non provato il contratto di mutuo, accertato e dichiarato che
è debitrice, a titolo di indennizzo per arricchimento ingiustificato, nei Parte_1 confronti di , di € 69.647,71=, condannare la stessa al pagamento Controparte_1 all'opposto, di tale somma o qual altra somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi a far tempo dalla richiesta;
- sempre nel merito, in via riconvenzionale: previo ogni accertamento e statuizione del caso in merito ai pagamenti effettuati da di € 5.960 il 26.09.2022 Controparte_1
pagina 2 di 11 (versamento denaro per emissione assegno cauzione asta) e di € 2.754,30 del 14.5.23
(pagamento fattura n. 036-029839), accertare e dichiarare che è altresì Parte_1 debitrice nei confronti di dell'ulteriore somma di € 8.714,30 e per Controparte_1
l'effetto, condannare la stessa al pagamento a di € 8.714,30= o qual Controparte_1
altra somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi a far tempo dalla richiesta.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge.
In via istruttoria:
Ammettersi prove per interpello e teste sulla (non ammessa) circostanza:
< , Parte_1 reca come provenienza dei contanti per l'emissione dell'assegno circolare la dicitura:
“prestito infruttifero da parte di ? Controparte_1
Si indica a teste, il funzionario Banco BPM.
Ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., si chiede di ordinare a o, in caso di Parte_1 inadempimento, al terzo Banco BPM S.p.A. l'esibizione del modulo di adeguata verifica del 26.09.2022, compilato in occasione del versamento in contanti della somma di €
5.690,00, nonché l'estratto conto, dell'ultimo semestre 2023, dello stesso conto corrente accesso presso Banco BPM S.p.A. n. [...].
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 2.1.2024, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto immediatamente esecutivo n. 16953/2023 pubblicato dal
Tribunale di Milano il 7.11.2023, a lei notificato il 24.11.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare a € 69.647,71, oltre interessi come Controparte_1
da domanda e spese di lite, a titolo di restituzione dell'importo mutuato il 24 e
25.1.2023 tramite pagamento del prezzo di aggiudicazione all'asta di immobile acquistato dall'ingiunta.
2. A fondamento dell'opposizione proposta Parte_2
[.. ha contestato di aver mai concluso un contratto di mutuo con e rilevato che non ha provato in sede CP_1 CP_1
monitoria che i pagamenti tramite bonifici istantanei eseguiti da ell'ambito dell'asta giudiziaria per suo conto erano frutto CP_1
pagina 3 di 11 di una diversa operazione di investimento immobiliare suggerita dallo stesso al compagno di , , al CP_1 Pt_3 Persona_1
quale era subentrata investendo nell'operazione i guadagni Pt_3
ottenuti lavorando in nero come parrucchiera a domicilio;
b. ha allegato, in particolare, che gli accordi intervenuti tra e Parte_1
prevedevano che la prima avrebbe acquistato l'immobile CP_1
all'asta giudiziaria con i suoi risparmi in liquidità e CP_1
avrebbe poi pagato la ristrutturazione dell'immobile e curato e sostenuto i costi necessari per dare corso alle pratiche per ottenerne l'abitabilità dell'immobile che sarebbe poi stato venduto, suddividendo il profitto corrispondente al prezzo di futura vendita dell'immobile in parti uguali tra e Pt_3 CP_1
c. ha evidenziato che un principio di prova scritta in ordine alla veridicità dei fatti rappresentati derivi dalla circostanza, documentale, che per poter ottenere l'emissione da parte di un istituto di credito dell'assegno circolare necessario per partecipare all'asta giudiziaria, ha dovuto Parte_1
versare sul conto corrente il 26.9.2022 provvista in contanti (doc. 3) (come del resto fa con frequenza per utilizzare il conto per le spese correnti, mantenendo sempre il saldo attivo ma prossimo allo zero);
d. ha allegato che, non potendo versare sul suo conto l'importo di aggiudicazione dell'immobile all'asta per non incorrere in una possibile segnalazione antiriciclaggio, il pagamento del prezzo è stato formalmente eseguito tramite i bonifici istantanei documentati in sede monitoria eseguiti da che ha tuttavia ottenuto in contanti da CP_1 Parte_1
le provvista per eseguire tale pagamento;
e. ha allegato che tuttavia successivamente on rispettava le CP_1
obbligazioni assunte, non avendo presentato alcuna pratica edilizia per il completamento della ristrutturazione, circostanza che costringeva a vendere l'immobile nello stato in cui si trovava al fine di Parte_1
evitare di patire maggiori danni patrimoniali oltre a quelli derivanti dal pagamento delle spese condominiali, anche arretrate (cfr. doc. 4, 7) e alla diversa tassazione e sanzione dell'operazione immobiliare correlata all'impossibilità di fruire dei benefici fiscali riconosciuti sulla prima casa e pagina 4 di 11 non accessibili nel caso di mancato trasferimento della residenza della proprietaria per inabitabilità dell'immobile; chiedendo quindi di sospendere cautelativamente la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e poi, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza e mancata prova da parte di del titolo CP_1
posto a fondamento della domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo.
3. Tempestivamente costituitosi nel giudizio di opposizione, Controparte_1
ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione, deducendo che la stessa è stata iscritta ruolo dall'attrice il 16.1.2024, oltre il termine di 10 giorni decorrente dalla notificazione della citazione previsto dall'art. 165 c.p.c.; ha chiesto quindi nel merito di rigettare l'opposizione, allegando di aver fornito la provvista per il versamento in contanti sul conto di necessario per l'emissione Parte_1
dell'assegno circolare utilizzato per partecipare all'asta immobiliare, come evincibile dal contenuto della causale sul modulo di adeguata verifica della clientela firmato in tale occasione il 26.9.2022 dall'attrice, sia al pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile in ragione dell'amicizia che lo legava a Per_1
, compagno di portolano e imprenditore edile al quale
[...]
aveva procurato l'acquisto dell'immobile all'asta con CP_1
confidando nella concessione in loro favore di un mutuo da una Parte_1
banca, come da loro riferito, deducendo la mancata prova della restituzione da parte di dell'importo a lei consegnato a titolo di mutuo. Il convenuto Parte_1
opposto ha inoltre chiesto di condannare, in via alternativa, al Parte_1
pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 2041 c.c. e ha chiesto inoltre, asseritamente in via riconvenzionale, di condannare l'attrice al pagamento degli ulteriori importi di € 5.900,00 versati da lui per l'emissione dell'assegno circolare e di € 2.754,30 spesi per l'acquisto di materiale edile per la ristrutturazione dell'immobile, deducendo di aver pagato tali importi sempre a titolo di mutuo infruttifero.
4. All'udienza del 23.4.2024 per la decisione, con urgenza, dell'istanza proposta dall'attrice opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c. l'allora giudice procedente ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto evidenziando la mancata prova da parte del convenuto opposto del mutuo posto a fondamento delle pagina 5 di 11 domande proposte ossia dell'assunzione da parte dell'attrice opponente dell'obbligazione di restituire le somme da lui pagate, asseritamente per suo conto.
5. La causa è stata successivamente istruita, oltre che documentalmente, tramite interrogatorio formale e prova testimoniale.
6. Non sono stati ammessi dall'allora giudice procedente con ordinanza a verbale del
10.9.2025 i capitoli di prova per testi articolati da parte convenuta opposta ai nn. da
7 a 10 siccome vertenti su fatti non rilevanti ai fini della decisione e non essendo – del resto - possibile ai sensi dell'art. 244, comma 1, c.p.c. ammettere come testimone il “funzionario Banco BPM” genericamente indicato dal convenuto opposto, né potendo essere ritenuta capace a testimoniare l'avv. Fiorella VA, come eccepito dall'attrice opponente con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., avendo l'avv. Fiorella VA assistito nella fase CP_1
monitoria del presente giudizio ed essendo l'avvocata figlia dell'attuale difensore dell'opposto e collaboratrice del suo studio. Sempre con l'ordinanza richiamata non sono state ammesse, inoltre, le istanze proposte da entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. perché esplorative, non avendo le parti fornito nemmeno un principio di prova dell'esistenza e rilevanza di tali documenti né tantomeno di averli richiesti agli istituti di credito che li deterrebbero, senza ottenerne copia.
7. Ai fini della decisione si ritiene, in via preliminare, infondata l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio proposta da parte convenuta opposta.
A fondamento di tale eccezione a allegato che si CP_1 Parte_1
sarebbe costituita tardivamente nel presente giudizio il 16.1.2024, oltre il termine di
10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. decorrente dalla notificazione dell'atto di citazione eseguita dall'attrice opponente il 2.1.2024.
Dal fascicolo d'ufficio risulta, tuttavia, che la costituzione in giudizio dell'attrice opponente è avvenuta l'11.1.2024 e la data del 16.1.2024 è quella, diversa e tuttavia irrilevante al fine di valutare la tardività della costituzione di parte attrice, nella quale tale evento è stato registrato dalla Cancelleria.
L'eccezione si è quindi rivelata infondata e deve essere quindi rigettata.
8. L'opposizione si è rivelata, per il resto, fondata nel merito e meritevole di accoglimento mentre tutte le domande proposte da si sono Controparte_1
rivelate infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
pagina 6 di 11 9. ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo per chiedere la Controparte_1
condanna di al pagamento di € 69.647,71 a titolo di esatto Parte_1
adempimento agli obblighi assunti da con contratto di mutuo Parte_1
infruttifero concluso dalle parti. ha inoltre chiesto con la comparsa di costituzione e risposta di CP_1
condannare anche al pagamento di € 5.900,00 e di € 2.754,30 a Parte_1
titolo di restituzione di altri due mutui infruttiferi conclusi tra le parti.
10. A dimostrazione della fondatezza delle domande proposte ha CP_1
documentato esclusivamente di aver pagato al Tribunale di Busto Arsizio il prezzo dovuto da per l'acquisto di un immobile ad un'asta giudiziaria Parte_1
tramite due bonifici istantanei eseguiti il 24.1.2023 per 18.000 euro e il 25.1.2023 per 51.640 euro (doc.ti 5 e 6 fasc. mon.).
a allegato che tale pagamento è stato eseguito a titolo di mutuo e CP_1
che si era impegnata, quindi, a restituire l'importo ricevuto, senza Parte_1
specificare quando.
11. ha allegato di aver fornito a anche la provvista CP_1 Parte_1
versata sul conto corrente di quest'ultima il 26.9.2022 per emettere l'assegno circolare per partecipare all'asta giudiziaria e di aver dato tale importo a sempre a titolo di mutuo e che quindi si sarebbe Parte_1 Parte_1
impegnata, sempre senza dire quando, a restituire anche tale importo di € 5.900,00 euro.
12. a infine allegato di aver saldato tramite contanti prelevati dal suo CP_1
conto corrente la fattura per l'acquisto di arredamenti e materiali edili fatturati da
ER LI Italia s.r.l. a (cfr. doc. 6), deducendo di aver pagato Parte_1
tale fornitura a titolo di mutuo e che si era impegnata a restituire la Parte_1
cifra pagata da a titolo di mutuo, sempre senza specificare CP_1
quando.
13. Costituisce ragione più liquida di rigetto di tutte le domande proposte nel presente giudizio da la mancata prova da parte di quest'ultimo CP_1
dell'effettiva stipulazione con dei contratti posti a fondamento delle Parte_1
sue pretese.
14. ha infatti contestato di aver concluso tali contratti con Parte_1
e allegato a sua volta che le parti si erano accordate affinché CP_1
pagina 7 di 11 acquistasse l'immobile venduto all'asta giudiziaria tenuta dal Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio con provvista propria, disponibile in contanti, mentre avrebbe curato e pagato i costi di ristrutturazione dell'immobile CP_1
che sarebbe poi stato venduto con ripartizione del profitto generato dalla vendita in misura paritaria tra le parti.
15. Lo stesso ell'ambito dell'interrogatorio formale reso il 30.1.2025 CP_1
(risposta sul capitolo 5) ha confermato che questo era il contenuto dell'accordo intervenuto con in seguito al versamento da parte sua del prezzo di Parte_1
acquisto all'asta dell'immobile.
Che questo fosse il contenuto dell'accordo tra è CP_1 Parte_1
stato, del resto, confermato anche dal teste , sentito sempre Persona_1
all'udienza del 30.1.2025 e la cui testimonianza è da ritenersi validamente assunta, non avendo la difesa di parte convenuta opposta eccepito la nullità di tale atto processuale immediatamente dopo il suo compimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c., nonostante la precedente eccezione di incapacità a testimoniare – già ritenuta infondata dall'allora g.u. (cfr. sul punto Cass. Sez. III,
26.10.2023, n. 29714).
ha del resto chiarito, nell'ambito della testimonianza assunta, che in Per_1
esecuzione dell'accordo effettivamente intervenuto tra le parti, ha Parte_1
consegnato in tre tranches in contanti la provvista anticipata da CP_1
per il pagamento del prezzo in un bar nei pressi di casa loro. La testimonianza viene ritenuta del resto pienamente attendibile essendo emerso nel corso del giudizio, anche tramite il teste che tra e gli Tes_1 CP_1 Parte_1
accordi venivano ordinariamente negoziati al bar e avendo, del resto, Per_1
riferito candidamente davanti all'autorità giudiziaria condotte della sua compagna che la espongono a rischi di verifiche quanto meno sul versante contributivo e fiscale.
Viceversa, la testimonianza resa da su istanza di parte convenuta Testimone_2
opposta, non ha consentito a di dimostrare che l'importo da lui CP_1
pagato al Tribunale di Busto Arsizio costituisse la consegna dell'importo oggetto di un contratto di mutuo concluso con , avendo il teste riferito Parte_1
esclusivamente di aver origliato in un bar, durante un incontro preliminare tra e al quale non ha direttamente CP_1 Parte_1 Per_1
pagina 8 di 11 partecipato, che veva proposto a e CP_1 Parte_1 Per_1
di acquistare un immobile a prezzo ribassato e che questi ultimi gli riferivano della possibilità di ottenere un mutuo di 150.000 euro dalla banca e, in ogni caso, di avere a disposizione la provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile.
Risulta quindi provato tramite confessione e prova testimoniale che tra le parti era intervenuto un accordo in forza del quale a eseguito per conto di CP_1
il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile, come del Parte_1
resto anticipato dallo stesso elle comunicazioni scambiate con il CP_1
Tribunale di Busto Arsizio (doc. 4 fasc. mon.), ricevendo da in Parte_1
contanti importo corrispondente a quello pagato tramite bonifico, affinché poi le parti dessero corso alla ristrutturazione dell'immobile per renderlo abitabile, a spese di per poi rivenderlo e guadagnare dall'affare. CP_1
16. Manca, quindi, la prova che bbia eseguito i bonifici oggetto dei CP_1
documenti 5 e 6 del fascicolo monitorio per consegnare a tali Parte_1
somme a titolo di mutuo e che abbia assunto l'impegno a restituire Parte_1
entro un certo termine tali somme, senza adempiere poi all'obbligazione assunta.
17. non ha del resto provato in alcun modo nemmeno di aver CP_1
consegnato a l'importo di 5.700 euro da lei poi versato in contanti Parte_1
sul suo conto corrente affinché venisse emesso l'assegno circolare per partecipare all'asta, né ha fornito alcuna prova di aver consegnato tale importo a titolo di mutuo e che quindi abbia assunto l'impegno di restituirlo. Parte_1
18. on ha nemmeno provato di aver direttamente fornito la provvista CP_1
in denaro contante per il pagamento della fattura di ER LI prodotta al suo doc. 6, né che tale pagamento sia stato eseguito a titolo di mutuo contratto con
. Parte_1
Non solo, infatti, il denaro è un bene fungibile, di tal che è particolarmente difficile ricondurre una certa quantità di contanti consegnata al momento del pagamento di una specifica prestazione a un soggetto piuttosto che a un altro, ma deve considarsi anche come con la testimonianza resa da è emerso solo Testimone_3 ha pagato in contanti un ordine fatto da tale ” al CP_1 Per_2
ER LI di Baranzate, mentre dai documenti prodotti dal convenuto opposto è emerso che ei giorni precedenti alla data di pagamento indicata CP_1
pagina 9 di 11 nella fattura ha prelevato denaro contante in più tranches, per un importo che non è nemmeno esattamente corrispondente a quello fatturato da ER LI.
In ogni caso il pagamento del prezzo per l'acquisto di tali materiali da parte di appare coerente con l'accordo che le parti hanno effettivamente CP_1
concluso riguardo all'affare immobiliare che hanno deciso di intraprendere assieme, in forza del quale era tenuto al pagamento a proprie spese dei CP_1
lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato all'asta da . Parte_1
Manca, quindi, la prova che tale importo debba essere restituito da Parte_1
siccome ricevuto a titolo di mutuo.
19. Non può infine essere accolta la domanda proposta in via subordinata da di condanna di al pagamento dei medesimi CP_1 Parte_1
importi ai sensi dell'art. 2041 c.c. difettando tale domanda del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., avendo llegato un altro CP_1
titolo a fondamento delle domande proposte con il ricorso per decreto ingiuntivo e con la comparsa di costituzione e risposta, che si sono tuttavia rivelate interamente infondate.
Come chiarito infatti da ultimo con l'ord. n. 27008 del 18.10.2024 della Corte di
Cassazione “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
20. Di conseguenza l'opposizione proposta da si è rivelata Parte_1
interamente fondata e deve essere accolta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Tutte le domande proposte da si sono rivelate infondate e Controparte_1
devono essere rigettate.
21. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 (come aggiornato nel 2022) per tutte le fasi della controversia siccome effettivamente svolte.
pagina 10 di 11
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento integrale dell'opposizione proposta da , revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 16953/2023 emesso dal
Tribunale di Milano il 7.11.2023 nei confronti di e in favore di Parte_1
Controparte_1
2) rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 [...]
; Parte_1
3) condanna altresì la parte a rimborsare in favore di parte le spese di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi ed € 406,50 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 19 dicembre 2025
La giudice
BR RL TO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice BR RL TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1947/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LI AN, elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO presso lo studio del difensore
- parte attrice opponente- nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VA OL RA, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore Email_1
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: nel merito
- previe le declaratorie e gli incombenti del caso, accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto,
- revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 16953/2023 (R.G. n. 38524/2023) in quanto non sussistono i presupposti e le condizioni di legge per la sua emanazione;
pagina 1 di 11 - dichiarare, comunque e in ogni caso, che il decreto ingiuntivo di cui innanzi è infondato in fatto ed in diritto, per cui l'opponente nulla deve al Sig. Parte_1 CP_1
[...]
in ogni caso
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
in via istruttoria
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si chiede di ordinarsi al convenuto o, in caso di inadempimento, al terzo l'esibizione degli estratti conto dell'ultimo Controparte_2
trimestre 2022 e del primo trimestre 2023 del conto corrente n. 000106054392 acceso presso filiale Milano V.le Umbria, intestato a , codice Controparte_2 Controparte_1
ABI 02008, codice CAB 01672, al fine di verificare i versamenti e gli addebiti riconducibili all'operazione immobiliare per cui è causa.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento della presente comparsa, in preliminare: dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per costituzione tardiva dell'Attore; nel merito: per tutte le ragioni dedotte in narrativa, respinta ogni domanda dell'opponente
, perché infondata in fatto ed in diritto, confermare in toto il decreto Parte_1
ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 16953/2023 del 7.11.2023 (R.G. n.
38542/2023), emesso dal Tribunale di Milano; in subordine: in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato che
è debitrice, a titolo di restituzione del prestito concesso da Parte_1 CP_1
per € 69.647,71, condannare la stessa al pagamento all'opposto di tale somma o
[...]
qual altra somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi;
- in via sussidiaria: qualora non provato il contratto di mutuo, accertato e dichiarato che
è debitrice, a titolo di indennizzo per arricchimento ingiustificato, nei Parte_1 confronti di , di € 69.647,71=, condannare la stessa al pagamento Controparte_1 all'opposto, di tale somma o qual altra somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi a far tempo dalla richiesta;
- sempre nel merito, in via riconvenzionale: previo ogni accertamento e statuizione del caso in merito ai pagamenti effettuati da di € 5.960 il 26.09.2022 Controparte_1
pagina 2 di 11 (versamento denaro per emissione assegno cauzione asta) e di € 2.754,30 del 14.5.23
(pagamento fattura n. 036-029839), accertare e dichiarare che è altresì Parte_1 debitrice nei confronti di dell'ulteriore somma di € 8.714,30 e per Controparte_1
l'effetto, condannare la stessa al pagamento a di € 8.714,30= o qual Controparte_1
altra somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi a far tempo dalla richiesta.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge.
In via istruttoria:
Ammettersi prove per interpello e teste sulla (non ammessa) circostanza:
< , Parte_1 reca come provenienza dei contanti per l'emissione dell'assegno circolare la dicitura:
“prestito infruttifero da parte di ? Controparte_1
Si indica a teste, il funzionario Banco BPM.
Ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., si chiede di ordinare a o, in caso di Parte_1 inadempimento, al terzo Banco BPM S.p.A. l'esibizione del modulo di adeguata verifica del 26.09.2022, compilato in occasione del versamento in contanti della somma di €
5.690,00, nonché l'estratto conto, dell'ultimo semestre 2023, dello stesso conto corrente accesso presso Banco BPM S.p.A. n. [...].
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 2.1.2024, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto immediatamente esecutivo n. 16953/2023 pubblicato dal
Tribunale di Milano il 7.11.2023, a lei notificato il 24.11.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare a € 69.647,71, oltre interessi come Controparte_1
da domanda e spese di lite, a titolo di restituzione dell'importo mutuato il 24 e
25.1.2023 tramite pagamento del prezzo di aggiudicazione all'asta di immobile acquistato dall'ingiunta.
2. A fondamento dell'opposizione proposta Parte_2
[.. ha contestato di aver mai concluso un contratto di mutuo con e rilevato che non ha provato in sede CP_1 CP_1
monitoria che i pagamenti tramite bonifici istantanei eseguiti da ell'ambito dell'asta giudiziaria per suo conto erano frutto CP_1
pagina 3 di 11 di una diversa operazione di investimento immobiliare suggerita dallo stesso al compagno di , , al CP_1 Pt_3 Persona_1
quale era subentrata investendo nell'operazione i guadagni Pt_3
ottenuti lavorando in nero come parrucchiera a domicilio;
b. ha allegato, in particolare, che gli accordi intervenuti tra e Parte_1
prevedevano che la prima avrebbe acquistato l'immobile CP_1
all'asta giudiziaria con i suoi risparmi in liquidità e CP_1
avrebbe poi pagato la ristrutturazione dell'immobile e curato e sostenuto i costi necessari per dare corso alle pratiche per ottenerne l'abitabilità dell'immobile che sarebbe poi stato venduto, suddividendo il profitto corrispondente al prezzo di futura vendita dell'immobile in parti uguali tra e Pt_3 CP_1
c. ha evidenziato che un principio di prova scritta in ordine alla veridicità dei fatti rappresentati derivi dalla circostanza, documentale, che per poter ottenere l'emissione da parte di un istituto di credito dell'assegno circolare necessario per partecipare all'asta giudiziaria, ha dovuto Parte_1
versare sul conto corrente il 26.9.2022 provvista in contanti (doc. 3) (come del resto fa con frequenza per utilizzare il conto per le spese correnti, mantenendo sempre il saldo attivo ma prossimo allo zero);
d. ha allegato che, non potendo versare sul suo conto l'importo di aggiudicazione dell'immobile all'asta per non incorrere in una possibile segnalazione antiriciclaggio, il pagamento del prezzo è stato formalmente eseguito tramite i bonifici istantanei documentati in sede monitoria eseguiti da che ha tuttavia ottenuto in contanti da CP_1 Parte_1
le provvista per eseguire tale pagamento;
e. ha allegato che tuttavia successivamente on rispettava le CP_1
obbligazioni assunte, non avendo presentato alcuna pratica edilizia per il completamento della ristrutturazione, circostanza che costringeva a vendere l'immobile nello stato in cui si trovava al fine di Parte_1
evitare di patire maggiori danni patrimoniali oltre a quelli derivanti dal pagamento delle spese condominiali, anche arretrate (cfr. doc. 4, 7) e alla diversa tassazione e sanzione dell'operazione immobiliare correlata all'impossibilità di fruire dei benefici fiscali riconosciuti sulla prima casa e pagina 4 di 11 non accessibili nel caso di mancato trasferimento della residenza della proprietaria per inabitabilità dell'immobile; chiedendo quindi di sospendere cautelativamente la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e poi, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza e mancata prova da parte di del titolo CP_1
posto a fondamento della domanda proposta con ricorso per decreto ingiuntivo.
3. Tempestivamente costituitosi nel giudizio di opposizione, Controparte_1
ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità dell'opposizione, deducendo che la stessa è stata iscritta ruolo dall'attrice il 16.1.2024, oltre il termine di 10 giorni decorrente dalla notificazione della citazione previsto dall'art. 165 c.p.c.; ha chiesto quindi nel merito di rigettare l'opposizione, allegando di aver fornito la provvista per il versamento in contanti sul conto di necessario per l'emissione Parte_1
dell'assegno circolare utilizzato per partecipare all'asta immobiliare, come evincibile dal contenuto della causale sul modulo di adeguata verifica della clientela firmato in tale occasione il 26.9.2022 dall'attrice, sia al pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile in ragione dell'amicizia che lo legava a Per_1
, compagno di portolano e imprenditore edile al quale
[...]
aveva procurato l'acquisto dell'immobile all'asta con CP_1
confidando nella concessione in loro favore di un mutuo da una Parte_1
banca, come da loro riferito, deducendo la mancata prova della restituzione da parte di dell'importo a lei consegnato a titolo di mutuo. Il convenuto Parte_1
opposto ha inoltre chiesto di condannare, in via alternativa, al Parte_1
pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 2041 c.c. e ha chiesto inoltre, asseritamente in via riconvenzionale, di condannare l'attrice al pagamento degli ulteriori importi di € 5.900,00 versati da lui per l'emissione dell'assegno circolare e di € 2.754,30 spesi per l'acquisto di materiale edile per la ristrutturazione dell'immobile, deducendo di aver pagato tali importi sempre a titolo di mutuo infruttifero.
4. All'udienza del 23.4.2024 per la decisione, con urgenza, dell'istanza proposta dall'attrice opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c. l'allora giudice procedente ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto evidenziando la mancata prova da parte del convenuto opposto del mutuo posto a fondamento delle pagina 5 di 11 domande proposte ossia dell'assunzione da parte dell'attrice opponente dell'obbligazione di restituire le somme da lui pagate, asseritamente per suo conto.
5. La causa è stata successivamente istruita, oltre che documentalmente, tramite interrogatorio formale e prova testimoniale.
6. Non sono stati ammessi dall'allora giudice procedente con ordinanza a verbale del
10.9.2025 i capitoli di prova per testi articolati da parte convenuta opposta ai nn. da
7 a 10 siccome vertenti su fatti non rilevanti ai fini della decisione e non essendo – del resto - possibile ai sensi dell'art. 244, comma 1, c.p.c. ammettere come testimone il “funzionario Banco BPM” genericamente indicato dal convenuto opposto, né potendo essere ritenuta capace a testimoniare l'avv. Fiorella VA, come eccepito dall'attrice opponente con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., avendo l'avv. Fiorella VA assistito nella fase CP_1
monitoria del presente giudizio ed essendo l'avvocata figlia dell'attuale difensore dell'opposto e collaboratrice del suo studio. Sempre con l'ordinanza richiamata non sono state ammesse, inoltre, le istanze proposte da entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. perché esplorative, non avendo le parti fornito nemmeno un principio di prova dell'esistenza e rilevanza di tali documenti né tantomeno di averli richiesti agli istituti di credito che li deterrebbero, senza ottenerne copia.
7. Ai fini della decisione si ritiene, in via preliminare, infondata l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio proposta da parte convenuta opposta.
A fondamento di tale eccezione a allegato che si CP_1 Parte_1
sarebbe costituita tardivamente nel presente giudizio il 16.1.2024, oltre il termine di
10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. decorrente dalla notificazione dell'atto di citazione eseguita dall'attrice opponente il 2.1.2024.
Dal fascicolo d'ufficio risulta, tuttavia, che la costituzione in giudizio dell'attrice opponente è avvenuta l'11.1.2024 e la data del 16.1.2024 è quella, diversa e tuttavia irrilevante al fine di valutare la tardività della costituzione di parte attrice, nella quale tale evento è stato registrato dalla Cancelleria.
L'eccezione si è quindi rivelata infondata e deve essere quindi rigettata.
8. L'opposizione si è rivelata, per il resto, fondata nel merito e meritevole di accoglimento mentre tutte le domande proposte da si sono Controparte_1
rivelate infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
pagina 6 di 11 9. ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo per chiedere la Controparte_1
condanna di al pagamento di € 69.647,71 a titolo di esatto Parte_1
adempimento agli obblighi assunti da con contratto di mutuo Parte_1
infruttifero concluso dalle parti. ha inoltre chiesto con la comparsa di costituzione e risposta di CP_1
condannare anche al pagamento di € 5.900,00 e di € 2.754,30 a Parte_1
titolo di restituzione di altri due mutui infruttiferi conclusi tra le parti.
10. A dimostrazione della fondatezza delle domande proposte ha CP_1
documentato esclusivamente di aver pagato al Tribunale di Busto Arsizio il prezzo dovuto da per l'acquisto di un immobile ad un'asta giudiziaria Parte_1
tramite due bonifici istantanei eseguiti il 24.1.2023 per 18.000 euro e il 25.1.2023 per 51.640 euro (doc.ti 5 e 6 fasc. mon.).
a allegato che tale pagamento è stato eseguito a titolo di mutuo e CP_1
che si era impegnata, quindi, a restituire l'importo ricevuto, senza Parte_1
specificare quando.
11. ha allegato di aver fornito a anche la provvista CP_1 Parte_1
versata sul conto corrente di quest'ultima il 26.9.2022 per emettere l'assegno circolare per partecipare all'asta giudiziaria e di aver dato tale importo a sempre a titolo di mutuo e che quindi si sarebbe Parte_1 Parte_1
impegnata, sempre senza dire quando, a restituire anche tale importo di € 5.900,00 euro.
12. a infine allegato di aver saldato tramite contanti prelevati dal suo CP_1
conto corrente la fattura per l'acquisto di arredamenti e materiali edili fatturati da
ER LI Italia s.r.l. a (cfr. doc. 6), deducendo di aver pagato Parte_1
tale fornitura a titolo di mutuo e che si era impegnata a restituire la Parte_1
cifra pagata da a titolo di mutuo, sempre senza specificare CP_1
quando.
13. Costituisce ragione più liquida di rigetto di tutte le domande proposte nel presente giudizio da la mancata prova da parte di quest'ultimo CP_1
dell'effettiva stipulazione con dei contratti posti a fondamento delle Parte_1
sue pretese.
14. ha infatti contestato di aver concluso tali contratti con Parte_1
e allegato a sua volta che le parti si erano accordate affinché CP_1
pagina 7 di 11 acquistasse l'immobile venduto all'asta giudiziaria tenuta dal Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio con provvista propria, disponibile in contanti, mentre avrebbe curato e pagato i costi di ristrutturazione dell'immobile CP_1
che sarebbe poi stato venduto con ripartizione del profitto generato dalla vendita in misura paritaria tra le parti.
15. Lo stesso ell'ambito dell'interrogatorio formale reso il 30.1.2025 CP_1
(risposta sul capitolo 5) ha confermato che questo era il contenuto dell'accordo intervenuto con in seguito al versamento da parte sua del prezzo di Parte_1
acquisto all'asta dell'immobile.
Che questo fosse il contenuto dell'accordo tra è CP_1 Parte_1
stato, del resto, confermato anche dal teste , sentito sempre Persona_1
all'udienza del 30.1.2025 e la cui testimonianza è da ritenersi validamente assunta, non avendo la difesa di parte convenuta opposta eccepito la nullità di tale atto processuale immediatamente dopo il suo compimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c., nonostante la precedente eccezione di incapacità a testimoniare – già ritenuta infondata dall'allora g.u. (cfr. sul punto Cass. Sez. III,
26.10.2023, n. 29714).
ha del resto chiarito, nell'ambito della testimonianza assunta, che in Per_1
esecuzione dell'accordo effettivamente intervenuto tra le parti, ha Parte_1
consegnato in tre tranches in contanti la provvista anticipata da CP_1
per il pagamento del prezzo in un bar nei pressi di casa loro. La testimonianza viene ritenuta del resto pienamente attendibile essendo emerso nel corso del giudizio, anche tramite il teste che tra e gli Tes_1 CP_1 Parte_1
accordi venivano ordinariamente negoziati al bar e avendo, del resto, Per_1
riferito candidamente davanti all'autorità giudiziaria condotte della sua compagna che la espongono a rischi di verifiche quanto meno sul versante contributivo e fiscale.
Viceversa, la testimonianza resa da su istanza di parte convenuta Testimone_2
opposta, non ha consentito a di dimostrare che l'importo da lui CP_1
pagato al Tribunale di Busto Arsizio costituisse la consegna dell'importo oggetto di un contratto di mutuo concluso con , avendo il teste riferito Parte_1
esclusivamente di aver origliato in un bar, durante un incontro preliminare tra e al quale non ha direttamente CP_1 Parte_1 Per_1
pagina 8 di 11 partecipato, che veva proposto a e CP_1 Parte_1 Per_1
di acquistare un immobile a prezzo ribassato e che questi ultimi gli riferivano della possibilità di ottenere un mutuo di 150.000 euro dalla banca e, in ogni caso, di avere a disposizione la provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile.
Risulta quindi provato tramite confessione e prova testimoniale che tra le parti era intervenuto un accordo in forza del quale a eseguito per conto di CP_1
il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile, come del Parte_1
resto anticipato dallo stesso elle comunicazioni scambiate con il CP_1
Tribunale di Busto Arsizio (doc. 4 fasc. mon.), ricevendo da in Parte_1
contanti importo corrispondente a quello pagato tramite bonifico, affinché poi le parti dessero corso alla ristrutturazione dell'immobile per renderlo abitabile, a spese di per poi rivenderlo e guadagnare dall'affare. CP_1
16. Manca, quindi, la prova che bbia eseguito i bonifici oggetto dei CP_1
documenti 5 e 6 del fascicolo monitorio per consegnare a tali Parte_1
somme a titolo di mutuo e che abbia assunto l'impegno a restituire Parte_1
entro un certo termine tali somme, senza adempiere poi all'obbligazione assunta.
17. non ha del resto provato in alcun modo nemmeno di aver CP_1
consegnato a l'importo di 5.700 euro da lei poi versato in contanti Parte_1
sul suo conto corrente affinché venisse emesso l'assegno circolare per partecipare all'asta, né ha fornito alcuna prova di aver consegnato tale importo a titolo di mutuo e che quindi abbia assunto l'impegno di restituirlo. Parte_1
18. on ha nemmeno provato di aver direttamente fornito la provvista CP_1
in denaro contante per il pagamento della fattura di ER LI prodotta al suo doc. 6, né che tale pagamento sia stato eseguito a titolo di mutuo contratto con
. Parte_1
Non solo, infatti, il denaro è un bene fungibile, di tal che è particolarmente difficile ricondurre una certa quantità di contanti consegnata al momento del pagamento di una specifica prestazione a un soggetto piuttosto che a un altro, ma deve considarsi anche come con la testimonianza resa da è emerso solo Testimone_3 ha pagato in contanti un ordine fatto da tale ” al CP_1 Per_2
ER LI di Baranzate, mentre dai documenti prodotti dal convenuto opposto è emerso che ei giorni precedenti alla data di pagamento indicata CP_1
pagina 9 di 11 nella fattura ha prelevato denaro contante in più tranches, per un importo che non è nemmeno esattamente corrispondente a quello fatturato da ER LI.
In ogni caso il pagamento del prezzo per l'acquisto di tali materiali da parte di appare coerente con l'accordo che le parti hanno effettivamente CP_1
concluso riguardo all'affare immobiliare che hanno deciso di intraprendere assieme, in forza del quale era tenuto al pagamento a proprie spese dei CP_1
lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato all'asta da . Parte_1
Manca, quindi, la prova che tale importo debba essere restituito da Parte_1
siccome ricevuto a titolo di mutuo.
19. Non può infine essere accolta la domanda proposta in via subordinata da di condanna di al pagamento dei medesimi CP_1 Parte_1
importi ai sensi dell'art. 2041 c.c. difettando tale domanda del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., avendo llegato un altro CP_1
titolo a fondamento delle domande proposte con il ricorso per decreto ingiuntivo e con la comparsa di costituzione e risposta, che si sono tuttavia rivelate interamente infondate.
Come chiarito infatti da ultimo con l'ord. n. 27008 del 18.10.2024 della Corte di
Cassazione “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
20. Di conseguenza l'opposizione proposta da si è rivelata Parte_1
interamente fondata e deve essere accolta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Tutte le domande proposte da si sono rivelate infondate e Controparte_1
devono essere rigettate.
21. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 (come aggiornato nel 2022) per tutte le fasi della controversia siccome effettivamente svolte.
pagina 10 di 11
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento integrale dell'opposizione proposta da , revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 16953/2023 emesso dal
Tribunale di Milano il 7.11.2023 nei confronti di e in favore di Parte_1
Controparte_1
2) rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 [...]
; Parte_1
3) condanna altresì la parte a rimborsare in favore di parte le spese di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi ed € 406,50 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 19 dicembre 2025
La giudice
BR RL TO
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