Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 21/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1141/2024 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori
Dott. Andrea Carli Presidente relatore
Dott. Emanuele Migliore Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , con l'avv. Stefania Spanò contro CodiceFiscale_1 CP_1
nato a [...] il [...], C.F. ,
[...] CodiceFiscale_2
con l'avv. Guido Strona ccoonn ll''iinntteerrvveennttoo ddeell PPuubbbblliiccoo MMiinniisstteerroo avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione sulle seguenti conclusioni come da verbale odierno per il P.M.: “”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2024 parte ricorrente ha chiesto la
Si è costituito il resistente sollevando alcune eccezioni pregiudiziali di rito e chiedendo il rigetto della domanda.
Esaurita la fase cautelare di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c. con il rigetto della domanda all'esito dell'istruttoria svolta, all'odierna udienza le parti non hanno svolto alcuna istanza né in ordine a provvedimenti provvisori né a temi istruttori, chiedendo concordemente che il presidente delegato rimettesse la causa in decisione al collegio.
* * *
Come è noto, i presupposti principali in base ai quali può essere accolta la domanda di modificazione delle condizioni della separazione sono due: il passaggio in giudicato della sentenza da modificare e la sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti che abbiano inciso in modo significativo sulla situazione delle parti.
Nella fattispecie difetta ictu oculi il primo requisito.
In ordine a ciò, nonostante i plurimi inviti formulati dal presidente delegato sia nel decreto di fissazione dell'udienza, sia all'udienza dell'8 gennaio 2025 (cfr. verb. ud.), sia all'odierna udienza (“Il presidente preliminarmente rileva per la terza volta la necessità della prova del passaggio in giudicato di tale sentenza rappresentando essa una condizione di procedibilità del processo”, cfr. verb. ud), le parti non hanno formulato alcuna istanza al riguardo, né hanno allegato o dimostrato alcunchè in ordine al passaggio in giudicato della sentenza in questione. La difesa di parte ricorrente ha dichiarato “che integrerà la prova circa il passaggio in giudicato della sentenza di separazione” pur precisando le proprie conclusioni e chiedendo, come già sopra esposto, “che il presidente rimetta la causa alla decisione del Collegio”
(cfr. verb. ud.)-
In merito a ciò, si richiama la consolidata giurisprudenza della S.C.: “La domanda di modifica delle condizioni di divorzio presentata ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come l'analoga domanda ex art. 710 cod. proc. civ. in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione personale dei coniugi), é proponibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha pronunciato il divorzio” (Cass. Ord. n. 21874 del 15/10/2014).
Può dunque concludersi che, difettando la prova del passaggio in giudicato della
(peraltro recente) sentenza oggetto della richiesta di modificazione, il ricorso deve essere dichiarato improponibile, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite (liquidate come da dispositivo in linea con gli importi minimi previsti dalla l. tar. forense) della parte ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.
dichiara il ricorso improponibile;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in €
4000 per competenze oltre al rimborso di cui all'art. 2, comma, 2, D.M. n. 55/14 ed oltre a IVA e Cpa ove dovute per legge.
Biella, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.