Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2020, n. 8436
CASS
Sentenza 30 aprile 2020

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 5 novembre 2019, con numero di registro 21702/2018. Le parti in causa, da un lato, un'associazione di agricoltori e, dall'altro, il Ministero dell'Ambiente e altre autorità, contestavano l'approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per presunti vizi di legittimità, tra cui l'inosservanza dei termini di legge e la creazione illegittima di nuove classificazioni territoriali. I ricorrenti sostenevano che il piano fosse stato adottato senza il necessario supporto normativo e tecnico, violando i diritti dei proprietari terrieri.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando la legittimità del P.A.I. e la correttezza dell'operato delle autorità competenti. Ha sottolineato che il DPCM del 1998 consente l'adozione di misure precauzionali in assenza di certezze scientifiche, e che le nuove classificazioni erano giustificate da un'analisi approfondita delle vulnerabilità territoriali. Inoltre, ha chiarito che le norme sulla partecipazione dei privati non si applicano al P.A.I., essendo questo uno strumento di pianificazione di bacino. La Corte ha quindi confermato la validità del piano, ritenendo che le censure sollevate non avessero fondamento giuridico.

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Massime2

Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, approvato con d.P.C.M. del 20 novembre 2013 e pubblicato il 28 aprile 2014, ha adottato un criterio di classificazione per aree fluviali, innalzando le soglie di pericolosità non oltrepassabile, senza violare il potere pianificatorio attribuito dal d.P.C.M. del 29 settembre 1998, in quanto fondato sul principio eurounitario di precauzione ritenuto idoneo, all'esito dell'adozione di una valutazione non censurabile perché esclusivamente tecnico-discrezionale, a dare risposte univoche, in termini di sicurezza, in relazione "ai livelli di probabilità delle situazioni di pericolo" e seguendo gli standards tecnico-scientifici di sicurezza più affidabili nell'attualità.

Nei ricorsi proposti al Tribunale superiore delle acque pubbliche ex art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, in sede di cognizione diretta avverso gli atti dei Comitati istituzionali delle Autorità di bacino che abbiano deliberato misure di salvaguardia, sul presupposto degli adottati piani di bacino, comportanti vincoli e divieti, imposti su aree di proprietà privata, l'interesse processuale ad una decisione sul ricorso non viene meno per effetto dell'approvazione del piano stesso, la quale conclude il procedimento e conferma atti e vincoli impugnati. Solo quando, con l'approvazione, si siano modificati i vincoli adottati con il piano presupposto e con le misure ad esso accessorie di salvaguardia, viene meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia che incida su atti i cui effetti possono in tal caso ritenersi cessati a seguito della detta approvazione. Pertanto, qualora questa abbia riformato le misure di salvaguardia in senso conforme alle istanze del ricorso stesso, si determina la cessazione della materia del contendere; ma se l'approvazione non comporti il venir meno degli effetti degli atti impugnati e da essa confermati, il ricorso non può dichiararsi improcedibile.

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 ottobre 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2020, n. 8436
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8436
Data del deposito : 30 aprile 2020

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