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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/07/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2448 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata in [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SOTTILE GABRIELE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 16/07/2024 i coniugi
[...]
[...] nato a [...] il [...], e Parte_2 [...]
, nata in [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 04 settembre
2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 519, parte
2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli, , nato a [...] Persona_1
il 30 maggio 2011, ed , nato a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1) i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente, con obbligo di riferire eventuali spostamenti, e rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto;
2) i minori e , saranno affidati Persona_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. La domiciliazione prevalente sarà presso il padre signor con Parte_1
il quale continueranno a convivere presso l'anzidetta casa di abitazione. 3) a titolo di mantenimento dei figli minorenni, la IG , CP_1
considerato i propri, attuali redditi, si impegna ed obbliga a corrispondere,
2 direttamente al coniuge (che resterà convivente con i predetti figli minori Per_ predetto figlio ), la somma complessiva, per entrambi i minori, di
€300,00 (trecento/00) mensili, e ciò entro il quinto giorno di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate che il signor fornirà in Per_1
tempo utile alla IG . Le spese straordinarie, da regolarsi CP_1
secondo le c.d. linee guida adottate dal CNF nella seduta del 14 luglio 2017, saranno suddivise in ragione del 70% (settantapercento) a carico del signor e del 30% (trentapercento) a carico della IG Parte_1
4) la IG avrà ampio Controparte_1 Controparte_1
diritto di visita dei minori, e potrà prenderli con sé a fine settimana alterni, e precisamente dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora paterna, comunque in orario utile per consentirne il pieno riposo notturno. Durante le festività di
Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale mentre durante le vacanze estive i figli trascorreranno con la madre almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno. 5) per ogni altra questione in merito alla gestione dei figli minori, gli odierni ricorrenti si richiamano alle condizioni concordate nel piano genitoriale allegato”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2024.
Con sentenza n. 332/2024 pubbl. il 22/11/2024 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 17/07/2024 e, con separata
3 ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza dell'11/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 332/2024 pubbl. il 22/11/2024, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/07/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 04 settembre 2010, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 519, parte 2, serie A, tra
[...]
nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...], alle condizioni CP_1
concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 12/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2448 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata in [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SOTTILE GABRIELE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 16/07/2024 i coniugi
[...]
[...] nato a [...] il [...], e Parte_2 [...]
, nata in [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 04 settembre
2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 519, parte
2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli, , nato a [...] Persona_1
il 30 maggio 2011, ed , nato a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1) i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente, con obbligo di riferire eventuali spostamenti, e rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto;
2) i minori e , saranno affidati Persona_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. La domiciliazione prevalente sarà presso il padre signor con Parte_1
il quale continueranno a convivere presso l'anzidetta casa di abitazione. 3) a titolo di mantenimento dei figli minorenni, la IG , CP_1
considerato i propri, attuali redditi, si impegna ed obbliga a corrispondere,
2 direttamente al coniuge (che resterà convivente con i predetti figli minori Per_ predetto figlio ), la somma complessiva, per entrambi i minori, di
€300,00 (trecento/00) mensili, e ciò entro il quinto giorno di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate che il signor fornirà in Per_1
tempo utile alla IG . Le spese straordinarie, da regolarsi CP_1
secondo le c.d. linee guida adottate dal CNF nella seduta del 14 luglio 2017, saranno suddivise in ragione del 70% (settantapercento) a carico del signor e del 30% (trentapercento) a carico della IG Parte_1
4) la IG avrà ampio Controparte_1 Controparte_1
diritto di visita dei minori, e potrà prenderli con sé a fine settimana alterni, e precisamente dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora paterna, comunque in orario utile per consentirne il pieno riposo notturno. Durante le festività di
Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale mentre durante le vacanze estive i figli trascorreranno con la madre almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno. 5) per ogni altra questione in merito alla gestione dei figli minori, gli odierni ricorrenti si richiamano alle condizioni concordate nel piano genitoriale allegato”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2024.
Con sentenza n. 332/2024 pubbl. il 22/11/2024 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 17/07/2024 e, con separata
3 ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza dell'11/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 332/2024 pubbl. il 22/11/2024, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/07/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 04 settembre 2010, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 519, parte 2, serie A, tra
[...]
nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...], alle condizioni CP_1
concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 12/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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