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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 390/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
OT MADDALENA, Presidente
EN LO, RE
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 752/2017 depositato il 13/02/2017
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. T9DCR3A00160 REC.CRED.IMPOST 2008
- ATTO DI RECUPER n. T9DCR3A00160 REC.CRED.IMPOST 2009
- ATTO DI RECUPER n. T9DCR3A00160 REC.CRED.IMPOST 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio sottolinea come l'estinzione debba essere pronunciata per inattività delle parti e non per cessata materia del contendere.
Il ricorrente si associa alla cessata materia e chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la società contribuente ha impugnato l'atto n. T9DCRA00160/2016 con il quale l'Ufficio controlli della Direzione Provinciale II di Milano ha recuperato il credito d'imposta, per gli investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre
2000 n. 388, indebitamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241 del 9 luglio
1997;
con ordinanza del 18 febbraio 2019, n. 687/14/2019 questa Corte di Giustizia Tributaria a disponeva la sospensione del giudizio, con rinvio a nuovo, considerato che, in relazione alla questione oggetto del contendere ( il riconoscimento del credito d'imposta ex art. 8 della legge n. 388/2000) esisteva già un contenzioso in relazione alle annualità precedenti, 2006 e 2007, pendente tra le medesime parti e la
Direzione provinciale di Napoli.
Il suddetto contenzioso si è concluso con l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. 5, num.
13348 del 18 maggio 2021, che ha dichiarato l'estinzione del giudizio per adesione della società contribuente alla definizione agevolata della controversia pendente ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra riportato, la parte ricorrente avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, ai fini di riassumere la causa di cui all' RGR 752/2017, nel termine di 6 mesi dallo stesso 18/05/2021.
Poichè ciò non è avvenuto, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio per inattività del ricorrente, a seguito di cessazione della causa di sospensione, ex art.45 D.lgs. 546/1992 con inefficacia di tutti gli atti compiuti nell'ambito del presente procedimento.
Le spese, come per legge, rimangono a carico delle parti che le hanno anticipato
P.Q.M.
visto l'art 45 del D. Lgs, 546/1992
Dichiata l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, spese a carico di chi le ha sostenute come per legge Milano 16 dicembre 2025
Il Giudice il Presidente
dr Angelo Renna avv AD Mottes
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
OT MADDALENA, Presidente
EN LO, RE
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 752/2017 depositato il 13/02/2017
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. T9DCR3A00160 REC.CRED.IMPOST 2008
- ATTO DI RECUPER n. T9DCR3A00160 REC.CRED.IMPOST 2009
- ATTO DI RECUPER n. T9DCR3A00160 REC.CRED.IMPOST 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio sottolinea come l'estinzione debba essere pronunciata per inattività delle parti e non per cessata materia del contendere.
Il ricorrente si associa alla cessata materia e chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la società contribuente ha impugnato l'atto n. T9DCRA00160/2016 con il quale l'Ufficio controlli della Direzione Provinciale II di Milano ha recuperato il credito d'imposta, per gli investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre
2000 n. 388, indebitamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241 del 9 luglio
1997;
con ordinanza del 18 febbraio 2019, n. 687/14/2019 questa Corte di Giustizia Tributaria a disponeva la sospensione del giudizio, con rinvio a nuovo, considerato che, in relazione alla questione oggetto del contendere ( il riconoscimento del credito d'imposta ex art. 8 della legge n. 388/2000) esisteva già un contenzioso in relazione alle annualità precedenti, 2006 e 2007, pendente tra le medesime parti e la
Direzione provinciale di Napoli.
Il suddetto contenzioso si è concluso con l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. 5, num.
13348 del 18 maggio 2021, che ha dichiarato l'estinzione del giudizio per adesione della società contribuente alla definizione agevolata della controversia pendente ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra riportato, la parte ricorrente avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, ai fini di riassumere la causa di cui all' RGR 752/2017, nel termine di 6 mesi dallo stesso 18/05/2021.
Poichè ciò non è avvenuto, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio per inattività del ricorrente, a seguito di cessazione della causa di sospensione, ex art.45 D.lgs. 546/1992 con inefficacia di tutti gli atti compiuti nell'ambito del presente procedimento.
Le spese, come per legge, rimangono a carico delle parti che le hanno anticipato
P.Q.M.
visto l'art 45 del D. Lgs, 546/1992
Dichiata l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, spese a carico di chi le ha sostenute come per legge Milano 16 dicembre 2025
Il Giudice il Presidente
dr Angelo Renna avv AD Mottes