Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 390
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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    Estinzione del giudizio per inattività del ricorrente

    La parte ricorrente non ha presentato istanza di trattazione nel termine di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione, come previsto dall'art. 45 D.lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 390
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 390
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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