TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2859/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19.11.2024 da
, Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l' avv. Andrea Cavallasca
e
, Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino inglese Cod.Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avv Andrea Cavallasca
i quali hanno contratto matrimonio in Como in data 5.7.2017 atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Como
(anno 2017, atto n. 55, P. I)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto depositato in data 19/11/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; 2) la casa coniugale sita nel Comune di Como, Via Sacco e Vanzetti n. 5 rimane in godimento alla sig.ra
mentre il sig. viene autorizzato a rilasciarla;
Parte_1 _1
3) ordinare al Comune di Como di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, che hanno contratto matrimonio in Como in data 5.7.2017, atto iscritto nei Registri
[...] dello stato civile del Comune di Como (anno 2017, atto n. 55, P. I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
6) PROVVEDE come da separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 20.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19.11.2024 da
, Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l' avv. Andrea Cavallasca
e
, Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino inglese Cod.Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avv Andrea Cavallasca
i quali hanno contratto matrimonio in Como in data 5.7.2017 atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Como
(anno 2017, atto n. 55, P. I)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto depositato in data 19/11/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; 2) la casa coniugale sita nel Comune di Como, Via Sacco e Vanzetti n. 5 rimane in godimento alla sig.ra
mentre il sig. viene autorizzato a rilasciarla;
Parte_1 _1
3) ordinare al Comune di Como di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, che hanno contratto matrimonio in Como in data 5.7.2017, atto iscritto nei Registri
[...] dello stato civile del Comune di Como (anno 2017, atto n. 55, P. I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
6) PROVVEDE come da separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 20.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao