TRIB
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/09/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 5.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.710 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 21.07.1954 in CASTELLAMMARE di STABIA ed ivi Parte_1 residente, C.F.: elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
CASTELLAMMARE di STABIA alla via R. RAIOLA n.14 presso lo studio dell'avv. Ida CERRATTI che la rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile;
benefici Lex n.104/1992.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con due distinte istanze di accertamento tecnico preventivo depositate, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 27.11.2023 la sig.ra
[...]
, sulla scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Pt_1
Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dall'art. 3, comma 3, Lex n.104/1992.
1 Costituitosi il contraddittorio con la formale posizione negativa assunta dall' CP_1 il Giudice, riuniti i due fascicoli, dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto la sig.ra Pt_1 formalizzava atto di dissenso nei confronti delle conclusioni peritali.
Con ricorso depositato in cancelleria il giorno 6 febbraio 2025 l'interessata introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 5.9.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = = (2)
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dall'art. 3, comma 3, Lex n.104/1992. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 7.1.2025 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 10.12.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria il giorno 6.2.2025 e, quindi, nei trenta giorni successivi al dissenso;
◼ l'iniziativa attorea contiene i motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei.
2 Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano
3 meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte ricorrente “post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti. (4)
Nel caso di specie la dr.ssa ha così sintetizzato il quadro Persona_1 clinico-menomativo rilevato a carico della sig.ra : diabete Mellito Tipo Parte_1
II con complicanze neuropatiche ai 4 arti – ipercolesterolemia – soggetto in sovrappeso (BMI <30); spondilodiscoartrosi a prevalente coinvolgimento lombare in esiti di crolli osteoporotici di L3 ed L4; ipertensione arteriosa I Classe NYHA;
tiroidite di MO in trattamento sostitutivo;
umore deflesso. Il C.T.U. annette(va) a dette patologie una pregnanza medico-legale tale da non consentire la emersione dei presupposti concernenti il diritto alle prestazioni e ai benefici evocati. Tale conclusione valorizza la lettura combinata del dato documentale e dell'esame obiettivo, eseguito il 17 luglio 2024.
Si legge, fra l'altro, nell'elaborato peritale.
All'Esame Obiettivo generale: paziente vigile e collaborante;
curata nell'aspetto. H 168 cm, Peso kg 82. Ode senza alcuna difficoltà l'eloquio umano a medio volume (volume di conversazione). Esame Obiettivo osteo-articolare: deambulazione e passaggi posturali autonomi, sebbene possibili con appoggio monolaterale;
limitazione dell'escursione articolare a carico del rachide dorso1lombare e dolore evocato alla mobilizzazione passiva del rachide dorso-lombare. … Obiettività neurologica: deambulazione autonoma con appoggio;
Romberg neg;
apparentemente indenni i nn cranici;
non deficit focali di forza;
ROT ubiquitariamente fiacchi;
ipopallestesia distale AAII;
non s. Babinski;
non asimmetrie del tono/trofismo muscolare. Umore deflesso. Non deterioramento cognitivo Index 100/100 = CP_2 paziente autonoma. … La sig.r di anni 70, in base alla documentazione Parte_1 agli atti e alla visita condotta dal CTU, risulta invero affetta dalle seguenti patologie: Diabete Mellito Tipo II con complicanze neuropatiche ai 4 arti – ipercolesterolemia – soggetto in sovrappeso (BMI <30); patologia che si evince in equilibrio con la terapia in atto;
iniziali complicanze neuropatiche evidenti all'ENG in atti e alla visita del CTU non inficianti in maniera sostanziale la deambulazione;
a detta patologia è possibile assimilare il COD 9309 e percentuale omnicomprensiva del 50%; Spondilodiscoartrosi a prevalente coinvolgimento lombare in esiti di crolli osteoporotici di L3 ed L4: tale patologia si evince chiaramente dalla documentazione agli atti;
appare di moderato impegno funzionale in base alla visita del CTU;
è possibile assimilare il COD 7010 e la percentuale del 40%; Ipertensione arteriosa I Classe NYHA: si evince indirettamente dalla documentazione in atti;
la paziente è asintomatica;
non è presente agli atti documentazioni che
4 certifichi uno scompenso cardiaco né un ecocardiogramma che attesti una FE patologica;
è possibile assimilare il COD 6441 e la percentuale del 21%; Tiroidite di MO in trattamento sostitutivo: patologia in equilibrio con la terapia in atto;
a detta patologia non tabellata, considerata la documentazione in atti e il sostanziale eutiroidismo, è possibile assegnare una percentuale del 20%; Umore deflesso: condizione non certificata, evidente alla visita del CTU, di scarso momento funzionale;
è possibile assimilare il COD 2204 e la percentuale del 10%. La periziata resta autonoma nelle ADL, nella deambuòlazione, nei passaggi posturali, nella vita di relazione. Pertanto alla periziata è possibile concedere, applicando il calcolo riduzionistico, lo status di “ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età” difficoltà medie trovandosi nell'intervallo 67-99% (percentuale puntuale: 83%) dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Infine la periziata non presenta le condizioni sanitarie atte a beneficiare dello status di portatrice di handicap ex lege 104/92 articolo 3 comma 3.> (5)
I rilievi attorei stigmatizzano la valutazione, asseritamente errata, del supporto cartolare operata dal C.T.U. con particolare riferimento al referto del 16 settembre 2024 che, nella prospettiva dell'istante, disvelerebbe il requisito sanitario inerente l'indennità di accompagnamento. In realtà, l'iter argomentativo seguito dalla ricorrente non è del tutto coerente. Nell'atto introduttivo di lite si insiste a lungo su concetti astratti che rimandano alla incapacità di compiere gli atti quotidiani di vita senza, tuttavia, indicare i dati rivelatori di un tale deficit. Un tale dato, invece, viene individuato, in prospettiva deambulatoria, nel citato referto del 16 settembre 2024. Se non che l'incedere espositivo attoreo si palesa chiaramente lacunoso. (6)
In primo luogo, i rilievi, impermeabili a qualsiasi critica inerente l'operato del perito in sede di esame obiettivo, planano sulla sola valorizzazione del dato cartolare e, quindi, in definitiva sulla chiave di lettura all'uopo utilizzata. Il denunciato errore che sarebbe stato commesso dal C.T.U. non è riscontrabile per tabulas nella misura in cui non sono indicati documenti sanitari ignorati dalla dr.ssa Per_1
In ogni caso, le obiezioni attoree non risolvono il “problema” di quanto emerso in sede di esame clinico diretto e puntualmente riportato nella relazione scritta. A tenore della quale -si ribadisce- ci si trova al cospetto di una persona ancora autonoma sia fisicamente sia in un'ottica meramente psichica. La situazione fotografata nell'elaborato del perito non riflette affatto il requisito della
“impossibilità deambulatoria” e neppure quello della necessaria assistenza continua per l'espletamento degli atti di vita quotidiani.
5 Ora, questa “fotografia” non è stata criticata in alcun modo dalla ricorrente che affida le sue obiezioni al solo dato documentale. In tal modo portando in emersione una criticità strutturale del proprio assunto, appartenendosi al notorio che il compito del perito va ben al di là della mera presa d'atto dei referti messigli a disposizione, dovendo la sua indagine estendersi ad un esame complessivo delle condizioni del paziente. Tale esame ineludibilmente passa attraverso la lettura incrociata del dato anamnestico, di quello documentale e di quello “clinico”. (7)
Nello specifico deve segnalarsi che il referto del 16 settembre 2024 è stato oggetto di mirati rilievi intraconsulenziali sui quali la dr.ssa si è Per_1 doverosamente soffermata nella sezione terminativa del proprio elaborato. Precisando quanto segue. Tale certificato – che andrebbe ovviamente cassato in quanto reca addirittura espressa dizione “NON VALIDO AI FINI MEDICO-LEGALI” - non apporta comunque alcun elemento di novità, che non fosse già presente agli atti o evidente dalla visita del CTU. La patologia osteoarticolare è stata perfettamente obiettivata, circostanziata e valutata dal CTU che chiaramente conferma le proprie originali conclusioni.>
In realtà, pare evidente che trattasi di un documento privo di effettiva pregnanza “tecnica”, a prescindere dalla dizione segnalata dalla dr.ssa Per_1
In esso l'istante individua una concludenza “obiettiva” che stride in maniera processualmente insuperabile con le risultanze dell'esame clinico eseguito meno di due mesi prima dal perito, per come anticipato rimasto incontestato da una prospettiva medico-legale.
Né maggiore consistenza possiede la certificazione dell'8 novembre 2024 concernente la prescrizione di un presidio protesico (= deambulatore), prescrizione di cui si ignora l'evoluzione fattuale, nemmeno allegata nell'atto introduttivo di lite. (8)
E tuttavia, la questione rimasta “inesplorata” dalla ricorrente è un'altra. In tanto è possibile dilungarsi sulla sussistenza di uno dei due requisiti “qualitativi” legittimanti l'indennità di accompagnamento in quanto si muova dalla premessa che la persona sia totalmente invalida. Nel caso di specie il C.T.U. ha chiaramente escluso una tale condizione senza che l'istante abbia veicolato rilievi mirati sulle percentuali invalidanti valorizzate dalla dr.ssa , ancora prima, sul complessivo quadro menomativo dalle quali Per_1 quelle percentuali muovono. Insomma, difetta nel caso di specie la condizione primaria del requisito sanitario evocato, senza la quale qualsiasi ulteriore digressione si rivela del tutto inutile. (9)
Da ultimo va segnalato che nemmeno coglie nel segno l'obiezione attorea a termini della quale il perito avrebbe omesso l'indagine mirata sul requisito sanitario inerente i benefici previsti dall'art. 3, comma 3, Lex n.104/1992.
6 Per come verificato, nell'elaborato peritale chiaramente si prospetta, sulla base degli indici rivelatori costituiti dalla piattaforma documentale e dall'esame obiettivo, l'inesistenza di una condizione di svantaggio sociale rapportabile alle coordinate indicate dalla norma appena citata. La periziata resta autonoma nelle ADL, nella deambulazione, nei passaggi posturali, nella vita di relazione.> Il concetto di autonomia, evidentemente, non evoca situazioni di svantaggio sociale di tale gravità da giustificare i benefici rivendicati. Nuovamente va segnalata la mancanza di rilievi mirati incentrati su situazioni, processualmente apprezzabili, contrastanti con le risultanze peritali e con il quadro clinico-menomativo fotografato nella relazione della dr.ssa Per_1
(10)
In definitiva.
Il complesso invalidante di cui è portatrice la sig.ra non è tale Parte_2 da integrare gli estremi per il riconoscimento delle prestazioni e dei benefici evocati.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
Le spese consulenziali inerenti la fase “preventiva”, liquidate come da separato provvedimento, restano a carico di entrambe le parti in solido nei rapporti con il perito e della sola ricorrente nei rapporti interni fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, Lex n.104/1992, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. condanna la ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 900,00, oltre accessori se dovuti, come per Legge;
3. pone definitivamente le spese consulenziali, liquidate come da separato provvedimento, a carico di entrambe le parti in solido nei rapporti con il perito, e a carico della sola ricorrente nei rapporti interni fra le stesse.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 5.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.710 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 21.07.1954 in CASTELLAMMARE di STABIA ed ivi Parte_1 residente, C.F.: elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
CASTELLAMMARE di STABIA alla via R. RAIOLA n.14 presso lo studio dell'avv. Ida CERRATTI che la rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile;
benefici Lex n.104/1992.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con due distinte istanze di accertamento tecnico preventivo depositate, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 27.11.2023 la sig.ra
[...]
, sulla scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Pt_1
Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dall'art. 3, comma 3, Lex n.104/1992.
1 Costituitosi il contraddittorio con la formale posizione negativa assunta dall' CP_1 il Giudice, riuniti i due fascicoli, dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto la sig.ra Pt_1 formalizzava atto di dissenso nei confronti delle conclusioni peritali.
Con ricorso depositato in cancelleria il giorno 6 febbraio 2025 l'interessata introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 5.9.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = = (2)
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dall'art. 3, comma 3, Lex n.104/1992. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 7.1.2025 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 10.12.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria il giorno 6.2.2025 e, quindi, nei trenta giorni successivi al dissenso;
◼ l'iniziativa attorea contiene i motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei.
2 Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano
3 meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte ricorrente “post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti. (4)
Nel caso di specie la dr.ssa ha così sintetizzato il quadro Persona_1 clinico-menomativo rilevato a carico della sig.ra : diabete Mellito Tipo Parte_1
II con complicanze neuropatiche ai 4 arti – ipercolesterolemia – soggetto in sovrappeso (BMI <30); spondilodiscoartrosi a prevalente coinvolgimento lombare in esiti di crolli osteoporotici di L3 ed L4; ipertensione arteriosa I Classe NYHA;
tiroidite di MO in trattamento sostitutivo;
umore deflesso. Il C.T.U. annette(va) a dette patologie una pregnanza medico-legale tale da non consentire la emersione dei presupposti concernenti il diritto alle prestazioni e ai benefici evocati. Tale conclusione valorizza la lettura combinata del dato documentale e dell'esame obiettivo, eseguito il 17 luglio 2024.
Si legge, fra l'altro, nell'elaborato peritale.
All'Esame Obiettivo generale: paziente vigile e collaborante;
curata nell'aspetto. H 168 cm, Peso kg 82. Ode senza alcuna difficoltà l'eloquio umano a medio volume (volume di conversazione). Esame Obiettivo osteo-articolare: deambulazione e passaggi posturali autonomi, sebbene possibili con appoggio monolaterale;
limitazione dell'escursione articolare a carico del rachide dorso1lombare e dolore evocato alla mobilizzazione passiva del rachide dorso-lombare. … Obiettività neurologica: deambulazione autonoma con appoggio;
Romberg neg;
apparentemente indenni i nn cranici;
non deficit focali di forza;
ROT ubiquitariamente fiacchi;
ipopallestesia distale AAII;
non s. Babinski;
non asimmetrie del tono/trofismo muscolare. Umore deflesso. Non deterioramento cognitivo Index 100/100 = CP_2 paziente autonoma. … La sig.r di anni 70, in base alla documentazione Parte_1 agli atti e alla visita condotta dal CTU, risulta invero affetta dalle seguenti patologie: Diabete Mellito Tipo II con complicanze neuropatiche ai 4 arti – ipercolesterolemia – soggetto in sovrappeso (BMI <30); patologia che si evince in equilibrio con la terapia in atto;
iniziali complicanze neuropatiche evidenti all'ENG in atti e alla visita del CTU non inficianti in maniera sostanziale la deambulazione;
a detta patologia è possibile assimilare il COD 9309 e percentuale omnicomprensiva del 50%; Spondilodiscoartrosi a prevalente coinvolgimento lombare in esiti di crolli osteoporotici di L3 ed L4: tale patologia si evince chiaramente dalla documentazione agli atti;
appare di moderato impegno funzionale in base alla visita del CTU;
è possibile assimilare il COD 7010 e la percentuale del 40%; Ipertensione arteriosa I Classe NYHA: si evince indirettamente dalla documentazione in atti;
la paziente è asintomatica;
non è presente agli atti documentazioni che
4 certifichi uno scompenso cardiaco né un ecocardiogramma che attesti una FE patologica;
è possibile assimilare il COD 6441 e la percentuale del 21%; Tiroidite di MO in trattamento sostitutivo: patologia in equilibrio con la terapia in atto;
a detta patologia non tabellata, considerata la documentazione in atti e il sostanziale eutiroidismo, è possibile assegnare una percentuale del 20%; Umore deflesso: condizione non certificata, evidente alla visita del CTU, di scarso momento funzionale;
è possibile assimilare il COD 2204 e la percentuale del 10%. La periziata resta autonoma nelle ADL, nella deambuòlazione, nei passaggi posturali, nella vita di relazione. Pertanto alla periziata è possibile concedere, applicando il calcolo riduzionistico, lo status di “ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età” difficoltà medie trovandosi nell'intervallo 67-99% (percentuale puntuale: 83%) dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Infine la periziata non presenta le condizioni sanitarie atte a beneficiare dello status di portatrice di handicap ex lege 104/92 articolo 3 comma 3.> (5)
I rilievi attorei stigmatizzano la valutazione, asseritamente errata, del supporto cartolare operata dal C.T.U. con particolare riferimento al referto del 16 settembre 2024 che, nella prospettiva dell'istante, disvelerebbe il requisito sanitario inerente l'indennità di accompagnamento. In realtà, l'iter argomentativo seguito dalla ricorrente non è del tutto coerente. Nell'atto introduttivo di lite si insiste a lungo su concetti astratti che rimandano alla incapacità di compiere gli atti quotidiani di vita senza, tuttavia, indicare i dati rivelatori di un tale deficit. Un tale dato, invece, viene individuato, in prospettiva deambulatoria, nel citato referto del 16 settembre 2024. Se non che l'incedere espositivo attoreo si palesa chiaramente lacunoso. (6)
In primo luogo, i rilievi, impermeabili a qualsiasi critica inerente l'operato del perito in sede di esame obiettivo, planano sulla sola valorizzazione del dato cartolare e, quindi, in definitiva sulla chiave di lettura all'uopo utilizzata. Il denunciato errore che sarebbe stato commesso dal C.T.U. non è riscontrabile per tabulas nella misura in cui non sono indicati documenti sanitari ignorati dalla dr.ssa Per_1
In ogni caso, le obiezioni attoree non risolvono il “problema” di quanto emerso in sede di esame clinico diretto e puntualmente riportato nella relazione scritta. A tenore della quale -si ribadisce- ci si trova al cospetto di una persona ancora autonoma sia fisicamente sia in un'ottica meramente psichica. La situazione fotografata nell'elaborato del perito non riflette affatto il requisito della
“impossibilità deambulatoria” e neppure quello della necessaria assistenza continua per l'espletamento degli atti di vita quotidiani.
5 Ora, questa “fotografia” non è stata criticata in alcun modo dalla ricorrente che affida le sue obiezioni al solo dato documentale. In tal modo portando in emersione una criticità strutturale del proprio assunto, appartenendosi al notorio che il compito del perito va ben al di là della mera presa d'atto dei referti messigli a disposizione, dovendo la sua indagine estendersi ad un esame complessivo delle condizioni del paziente. Tale esame ineludibilmente passa attraverso la lettura incrociata del dato anamnestico, di quello documentale e di quello “clinico”. (7)
Nello specifico deve segnalarsi che il referto del 16 settembre 2024 è stato oggetto di mirati rilievi intraconsulenziali sui quali la dr.ssa si è Per_1 doverosamente soffermata nella sezione terminativa del proprio elaborato. Precisando quanto segue. Tale certificato – che andrebbe ovviamente cassato in quanto reca addirittura espressa dizione “NON VALIDO AI FINI MEDICO-LEGALI” - non apporta comunque alcun elemento di novità, che non fosse già presente agli atti o evidente dalla visita del CTU. La patologia osteoarticolare è stata perfettamente obiettivata, circostanziata e valutata dal CTU che chiaramente conferma le proprie originali conclusioni.>
In realtà, pare evidente che trattasi di un documento privo di effettiva pregnanza “tecnica”, a prescindere dalla dizione segnalata dalla dr.ssa Per_1
In esso l'istante individua una concludenza “obiettiva” che stride in maniera processualmente insuperabile con le risultanze dell'esame clinico eseguito meno di due mesi prima dal perito, per come anticipato rimasto incontestato da una prospettiva medico-legale.
Né maggiore consistenza possiede la certificazione dell'8 novembre 2024 concernente la prescrizione di un presidio protesico (= deambulatore), prescrizione di cui si ignora l'evoluzione fattuale, nemmeno allegata nell'atto introduttivo di lite. (8)
E tuttavia, la questione rimasta “inesplorata” dalla ricorrente è un'altra. In tanto è possibile dilungarsi sulla sussistenza di uno dei due requisiti “qualitativi” legittimanti l'indennità di accompagnamento in quanto si muova dalla premessa che la persona sia totalmente invalida. Nel caso di specie il C.T.U. ha chiaramente escluso una tale condizione senza che l'istante abbia veicolato rilievi mirati sulle percentuali invalidanti valorizzate dalla dr.ssa , ancora prima, sul complessivo quadro menomativo dalle quali Per_1 quelle percentuali muovono. Insomma, difetta nel caso di specie la condizione primaria del requisito sanitario evocato, senza la quale qualsiasi ulteriore digressione si rivela del tutto inutile. (9)
Da ultimo va segnalato che nemmeno coglie nel segno l'obiezione attorea a termini della quale il perito avrebbe omesso l'indagine mirata sul requisito sanitario inerente i benefici previsti dall'art. 3, comma 3, Lex n.104/1992.
6 Per come verificato, nell'elaborato peritale chiaramente si prospetta, sulla base degli indici rivelatori costituiti dalla piattaforma documentale e dall'esame obiettivo, l'inesistenza di una condizione di svantaggio sociale rapportabile alle coordinate indicate dalla norma appena citata. La periziata resta autonoma nelle ADL, nella deambulazione, nei passaggi posturali, nella vita di relazione.> Il concetto di autonomia, evidentemente, non evoca situazioni di svantaggio sociale di tale gravità da giustificare i benefici rivendicati. Nuovamente va segnalata la mancanza di rilievi mirati incentrati su situazioni, processualmente apprezzabili, contrastanti con le risultanze peritali e con il quadro clinico-menomativo fotografato nella relazione della dr.ssa Per_1
(10)
In definitiva.
Il complesso invalidante di cui è portatrice la sig.ra non è tale Parte_2 da integrare gli estremi per il riconoscimento delle prestazioni e dei benefici evocati.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
Le spese consulenziali inerenti la fase “preventiva”, liquidate come da separato provvedimento, restano a carico di entrambe le parti in solido nei rapporti con il perito e della sola ricorrente nei rapporti interni fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, Lex n.104/1992, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. condanna la ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 900,00, oltre accessori se dovuti, come per Legge;
3. pone definitivamente le spese consulenziali, liquidate come da separato provvedimento, a carico di entrambe le parti in solido nei rapporti con il perito, e a carico della sola ricorrente nei rapporti interni fra le stesse.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
7