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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 809/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza re- sa all'udienza cartolare del 23.04.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 16.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 16.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 809/2024 R.G., avente ad oggetto:appello - lesio- ne personale;
tra
(P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_2
[.
, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Malatesta, (C.F. ), C.F._1 ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale XXI Aprile n. 26, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(codice fiscale: ), elett.te domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Frignano (CE) alla Via B. Buozzi n. 8, nello studio dell'avv. stabilito Annamaria
IA (codice fiscale: ) che agisce d'intesa con l'avv. C.F._3
IU MA (codice fiscale: ) e che la rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura stesa su atto separato che, unito al presente, ne forma parte integrante, in virtù di procura in atti;
-Appellata-
Nonché
[...]
Controparte_2
-Appellati contumaci-
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del 16.10.25 trattata con modalità cartolare.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e risposta note relative all'udienza del 16.10.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
In primo grado, l'attrice ha dedotto che il giorno 20 giugno Controparte_1
2017 alle ore 16:00 in Santa Maria Capua Vetere, viale Kennedy, mentre attra- versava la via sulle apposite strisce pedonali, il conducente del motociclo SH 300
2
(Sig. ), non avvedendosi del pedone, la investiva facendola rovina- CP_3 re a terra. A seguito dell'occorso la sig. veniva accompagnata Controparte_1 all'ospedale di Aversa.
Il giudice di prime cure Dott. Palmesano così decideva: “In via preliminare, va dichiarata la proponibilità e ammissibilità della domanda, esistendo agli atti di causa richiesta stragiudiziale di risarcimento danni inviata alla società convenu- ta da parte dell'attrice, nonché documentazione comprovante la legittimazione attiva del medesimo e passiva della parte convenuta. La domanda dell'attrice è fondata e, pertanto, va accolta nella misura di seguito spiegata. Nel merito,
l'attrice ha provato sia a mezzo prova testimoniale che documentale quanto as- sunto nell'atto di citazione. Da quanto esposto e confermato dal teste escusso appare evidente la responsabilità del conducente del veicolo motociclo SH 300 tg. PA 059K di proprietà di per non aver osservato quanto Controparte_2 norma e prudenza impongono. Per quanto riguarda le lesioni riportate dall'attrice, possono essere accolte le conclusioni cui è pervenuto il CTU medico legale dott. per cui le lesioni subite da vanno Persona_1 Controparte_1 quantificate: ITP gg 25 al 75% pari ad €. 952,31; ITP gg 30 al 50% pari ad €.
761,85; danno biologico al 5% pari ad €. 6.107,68; danno morale pari 1/3 del danno biologico pari ad € 2.607,02 e così complessivamente va liquidato in favo- re dell'attrice la somma di €. 10.428,86 il tutto oltre interessi legali dalla pubbli- cazione della sentenza al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace si S. Maria C. V., definitivamente pronunciando sulla causa in atti proposta, così decide: - Dichiara la contumacia dei convenuti: la
[...]
in persona del legale rapp.p.t. e . Controparte_4 Controparte_2
– Dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo motociclo SH
300 tg. PA 059K di proprietà di nella causazione del sinistro Controparte_2 per cui è causa;
- Accoglie la domanda principale e per l'effetto condanna,
l' , in persona del legale rapp.p.t., pagamento in Controparte_5 favore dell'attrice della somma di €. 10.428,86 il tutto all'attualità oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. All'attrice spetta, inoltre, il rimborso delle spese di CTU come da decreto di nomina. – Condanna, inoltre, per il principio della soccombenza, il detto convenuto, in persona del legale rapp.p.t., al pagamento, delle spese di lite distraendole a favore del procuratore costituito Avv. Annamaria IA in euro 4.200,00 di cui: euro 200,00 per spese ed € 4.000,00 per diritti ed onorari. Oltre I.V.A. e C.P.A. e 15% come per legge”.
3
Avverso tale sentenza la compagnia assicurativa ha proposto appello.
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado ritenendola nulla, errata, ingiusta in fatto ed in diritto, illegittima e lesiva degli interessi della stessa.
In modo particolare la compagnia ha contestato che il giudice avrebbe fondato il suo convincimento sulla base del modulo CAI e della prova per testi, interpretan- do erroneamente detti elementi probatori.
Ha concluso chiedendo : “Voglia il Tribunale adito in funzione di Giudice di Ap- pello, contrariis reiectis, per i motivi tutti indicati in narrativa ricorrendone i presupposti di legge, 1) in accoglimento dell'appello proposto con il presente at- to e in totale riforma della sentenza n. 3287/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere, G. Palmesano, rigettare la domanda formulata dalla sig.ra ; 2) in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in CP_1 totale riforma della sentenza n. 3287/2023 emessa dal Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere, G. Palmesano, dichiarare l'improcedibilità e/o
l'inammissibilità delle domande proposte in primo grado ai sensi degli artt. 145
e 148 c.d.a.; 3) per l'effetto, condannare le parti appellate alla restituzione delle somme percepite sia a titolo di sorte capitale sia a titolo di onorari in virtù della sentenza di primo grado;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis
DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018”.
Con atto di costituzione e risposta si è costituita la signora , la Controparte_1 quale ha concluso chiedendo: “1. In rito, dichiarare inammissibile l'appello pro- Contr posto dall' vverso la sentenza n. 3287 / 2023 resa dal Giudice di pace di Contr Santa Maria Capua Vetere;
2. Rigettare l'appello proposto dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, perché infondato in fatto ed in diritto;
3. Contr condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al paga- mento dei compensi professionali e delle spese di lite del presente grado di giudi- zio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Considerazioni Preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta am- missibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indi- cazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo-
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tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa vigente richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da un sinistro stradale che l'attrice (in primo grado), ha dedotto essersi verificato il 26 giugno 2017, intorno alle ore 16.00 in Santa Maria Capua Vetere (CE), allorquando, mentre attraversa- va la strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investita dal conducente di un motociclo SH.
Il giudice di pace ha accolto la domanda attorea, affermando la responsabilità esclusiva del convenuto , risultata provata dalle risultanze docu- CP_3 mentali e testimoniali raccolte. La compagnia assicurativa, si è costituita in ap- pello citando in giudizio le controparti e, ritenendo la sentenza resa dal giudice di prime cure del tutto inammissibile e chiedendone la riforma integrale.
Occorre evidenziare che il motivo di appello è costituito dalla doglianza relativa all'asserito errore cui sarebbe incorso il giudice di primo grado che ha pronunzia- to sentenza di accoglimento della domanda, per avere ritenuto provata la dinami- ca del sinistro, con conseguente attribuzione responsabilità esclusiva al condu- cente del motociclo. A tal proposito il giudice di prime cure dott. Palmesano ha statuito: “Nel merito l'attrice ha provato sia tramite prova testimoniale che do- cumentale quanto assunto nell'atto di citazione. Da quanto esposto e confermato dal teste escusso appare evidente la responsabilità del conducente del veicolo motociclo SH 300 TG.PA059K di proprietà di per non aver Controparte_2 osservato quanto norma e prudenza impongono.”
Orbene, da un'attenta analisi degli atti del seguente processo emerge che il Giu- dice non ha attentamente valutato le risultanze istruttorie. Per_2
L'esposizione dell'appellante, infatti, consente di individuare con chiarezza le sta- tuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate (cfr.
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Cass. 7.6.2005, n. 11781), che attengono sostanzialmente alla pretesa errata valu- tazione delle risultanze probatorie.
In primo luogo, va evidenziato che il modulo di costatazione amichevole di inci- dente è privo dell'indicazione dei testimoni, pur essendo stata escussa una teste nel corso del giudizio. Infatti, nel CAI individuato in atti, è indicata la presenza di un testimone, ma non sono indicate le generalità dello stesso, indicazione omessa anche nella lettera di messa in mora. A conferma di quanto evidenziato, nel ri- quadro destinato alla indicazione dei testimoni è riportato un generico «si» in cui non è compresa la sig.ra . Secondo la giurisprudenza e la prassi as- CP_6 sicurativa, il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) ha valore di mero elemento di prova e può concorrere, insieme ad altri elementi alla ricostru- zione della dinamica del sinistro. Il modulo CAI prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la presenza dei testimoni con l'invito a riportarne le gene- ralità. In merito, la Cassazione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del testimone nel modulo CAI non esclude la possibilità di assumere la testimo- nianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'apprezzamento della sua atten- dibilità. La Corte ha sottolineato che la dichiarazione resa nel modulo di consta- tazione amichevole di incidente può essere ritenuta incompatibile con la dinami- ca del sinistro sulla base di elementi come l'entità dei danni riportati dai veicoli, la situazione dei luoghi e la mancanza di danni al conducente antagonista. E dunque pacifico, che secondo la giurisprudenza il fatto che il testimone viene in- dicato solo successivamente al CAI può incidere sulla sua attendibilità ma non ne preclude automaticamente la utilizzabilità.
In secondo luogo, alcun valore può assumere la costatazione amichevole allegata da parte appellata, ciò si desume dal fatto che la stessa non è controfirmata da en- trambi i soggetti coinvolti nel sinistro. Tale modulo, infatti, riporta alla sezione dedicata alla--“15 Firma dei conducenti” -- esclusivamente la firma di CP_3
con esclusione dell'altra parte coinvolta, . Sul piano nor-
[...] Controparte_1 mativo, la questione è disciplinata dall'art. 143 co. 2 Codice Assicurazioni Priva- te, il quale prevede che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da en- trambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circo- stanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”. Dun- que, ne deriva che le firme dei conducenti sul modulo confermano la loro parte- cipazione alla compilazione e sono indispensabili per la validità del documento.
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Non si può dunque attribuire alcuna efficacia al documento, né sotto il profilo confessorio né a quale elemento di conforto di altri elementi probatori. Va evi- denziato, in proposito, che ai sensi dell'art. 1, comma 15, Legge 124/2017, il Le- gislatore ha posto limiti precisi alla indicazione dei testimoni successivamente al sinistro ed in particolare ha previsto che “in caso di sinistri con soli danni a cose,
l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve es- sere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta”.Ed ancora, specialmente se non è intervenuta a verbalizzarlo la P.G., la descrizione delle circostanze nelle quali si è acquisita la sua disponibilità a testimoniare è ad un tempo utile a di- mostrare la serietà ed attendibilità della prova richiesta, e dall'altra rappresenta una condotta difensiva agevole, perché nessuno meglio del danneggiato è in gra- do di descrivere, ab imis, tali circostanze” (Sentenza Tribunale di Roma, Sez.
XIII° del 17.12.2020, N. RG.46059-16).
La compagnia assicurativa ha ritenuto che nel caso in esame sia mancante la pro- va del sinistro, ritenendo non condivisibile la ricostruzione dei fatti operata dal giudice da prime cure, fondata sul fatto che la testimonianza e il modulo CAI sa- rebbero idonee di per sé, a fornire un adeguata ricostruzione del fatto giuridico dedotto in giudizio “Nel merito, l'attrice ha provato sia a mezzo prova testimo- niale che documentale quanto assunto nell'atto di citazione.” (Cfr. sentenza uso appello). L'articolo 143 del codice delle assicurazioni stabilisce che «nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima […].
2. Quando il modulo sia firmato con- giuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia veri- ficato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal mo- dulo stesso.». Secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di le- gittimità, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro e resa dal (presunto) responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezza-
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ta dal giudice in applicazione dell'articolo 2733, comma 3 c.c. (secondo la quale norma in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice)” [Cass. n. 12257/07 e
Cass., S.U., n. 10311/06]
L'orientamento è stato confermato anche più di recente: «La dichiarazione con- fessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosid- detto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato
e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'articolo 2733, comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice» [così Cass.
n. 25047/13].
Per completezza va precisato che il presente caso riguarda un sinistro tra pedone e motoveicolo, fattispecie nella quale il modulo CID non risulta applicabile, stan- te l'impossibilità di utilizzarlo quando è coinvolto un pedone. Dunque, la giuri- sprudenza della Corte di Cassazione non considera il modulo CID come strumen- to probatorio assoluto e vincolante. In particolare, la Corte di cassazione con l'ordinanza n.8451\2019 ha affermato che, in presenza di un'incompatibilità og- gettiva tra quanto descritto nel modulo e le risultanze processuali, il documento perde qualsiasi efficacia probatoria, e che il giudice non è tenuto a conformarsi al contenuto del CID ma deve valutarlo unitamente ad altri elementi probatori
(Cass. Ord. 27.03.2019 n.8541).
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava all'attore provare i fatti a fondamento delle loro pretese.
Sul punto va richiamato il seguente orientamento giurisprudenziale “In punto di prova, va ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudi- zio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come narrato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguen- temente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che in- combe all'attore di provare” (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'evento
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storico.
Invero, alcuna autorità è intervenuta sul lungo del sinistro, nonostante si tratti di un investimento di pedone che ha riportato lesioni. Infatti non è stato redatto nes- sun verbale e non è stata fornita nessuna documentazione fotografica attestante sul luogo del sinistro, il veicolo presunto responsabile e la presenza del soggetto leso. Neppure può dirsi che l'onere probatorio sia stato assolto attraverso la di- chiarazione testimoniale resa all'udienza del 12.09.2022 “Adr: era poco più della metà del mese di giugno dell'anno 2017, alle ore 16.00 circa, quando ho assistito ad un incidente stradale accaduto in Santa Maria Capua Vetere nella via Kenne- dy. Adr: Io ero lungo la suddetta via circa a 5-6 metri dal luogo del sinistro, at- tendevo una amica con la quale avevo un appuntamento, avevo parcheggiato
l'auto ed ero scesa dall'auto per fumare una sigaretta ero a piedi quando vidi che un motociclo SH 300 targato straniero, guidato da un uomo mentre percor- reva la suddetta via ad alta velocità investiva una ragazza che stava attraversan- do le suddette strisce pedonali facendola cadere a terra. Adr: i punti d'urto tra la donna e il motociclo sono stati: parte anteriore del motociclo, con parte laterale destra del corpo della ragazza, che per effetto dell'urto, ricevuto sulla parte late- rale destra del corpo cadeva a terra al lato sinistro e lamentava dolori a tutto il lato sinistro del corpo in modo particolare alla caviglia sinistra e al piede sini- stro. Adr: io ho visto che la ragazza prima di attraversare la strada, nelle strisce pedonali guardava sia a destra che a sinistra, e solo dopo essersi accertata che in quel momento, non passavano veicoli.” Adr: non intervenivano autorità (..)
Adr: il conducente del motociclo, subito dopo l'accaduto scese dalla moto, mi fermò si scusò con la ragazza, e disse alla ragazza di assumersi tutta la respon- sabilità (…) Adr: Non pioveva. Adr: Ho reso testimonianza qualche altra volta, ma non ricordo dove e quando. Adr: Ho lasciato i miei dati al conducente del motociclo e alla ragazza. Adr: Il motociclo correva molto.
La testimone escussa non ha specificato se si stesse recando in un posto limitan- dosi a dichiarare “attendevo una amica con la quale avevo appuntamento, avevo parcheggiato l'auto ed ero scesa a fumare una sigaretta”. Inoltre, ha riferito in maniera generica che l'incidente si sarebbe verificato sul Viale Kennedy, senza però precisare l'altezza esatta dove si sarebbe verificato il sinistro. Genericità che risulta ancora più rilevante se si considera che la strada si estende per diversi chi- lometri, e sulla stessa sono presenti diverse attività commerciali che avrebbero potuto agevolare una precisa localizzazione del punto in cui si è verificato il sini-
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stro. Ancora, la testimone, non ha fornito indicazioni circa le modalità con cui l'attrice si sarebbe recata al pronto soccorso di Aversa. Inoltre, essendo stato escusso un unico testimone, la dichiarazione dallo stesso resa va valutata con par- ticolare rigore. Ciò ancor di più se si considera che i fatti di causa non sono sup- portati da documentazione, non essendo intervenute autorità sul posto, nonostante l'entità delle lesioni subite dalla parte coinvolta. Tali incongruenze, unitamente alla scelta di recarsi presso una struttura ospedaliera che dista diversi chilometri, nonostante la presenza di un presidio ospedaliero a pochi minuti dal luogo del si- nistro, contribuisce a sollevare fondati dubbi circa la credibilità della verificazio- ne dello stesso. Tale circostanza contribuisce a rendere inverosimile la ricostru- zione fattuale operata dall'attrice, in quanto, un soggetto leso in un sinistro stra- dale, laddove bisognoso di cure immediate si sarebbe recato al P.S. più vicino e non a quello più lontano.
Orbene, detta dichiarazione non risulta adeguatamente puntuale e precisa con ri- ferimento alle circostanze specifiche della dinamica e non può dunque assurgere, da sola considerata, a prova adeguata e sufficiente dei fatti posti a fondamento della domanda.
In conclusione, la genericità dell'unica testimonianza acquisita e l'assenza di og- gettivi riscontri probatori ulteriori, in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa e di ambulanza impediscono di ritenere dimostrata la dinamica e la stessa verificazione dell'incidente e delle sue cause per come prospettate dall'attore. Pertanto, l'appello va accolto e le domande di risarcimen- to vanno rigettate.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese pro- cessuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effetti-
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vamente espletata.
Le spese occorse per la CTU vanno poste in capo agli appellati in virtù del prin- cipio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_7
;
[...]
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata (n. 3287/2023 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere), rigetta la domanda risarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da;
Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante compagnia Controparte_1 assicurativa appellante, delle spese di primo grado di giudizio che liquida in euro
1.046,00 oltre iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante compagnia Controparte_1 assicurativa, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
2.540,00 per compensi ed in € 390,00 per spese vive, oltre iva e cpa come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU in primo grado a carico di;
Controparte_1
- condanna alla restituzione, in favore della compagnia di assicu- Controparte_1 razione, di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata e qui rifor- mata.
Santa Maria Capua Vetere, 28.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza re- sa all'udienza cartolare del 23.04.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 16.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 16.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 809/2024 R.G., avente ad oggetto:appello - lesio- ne personale;
tra
(P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_2
[.
, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Malatesta, (C.F. ), C.F._1 ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale XXI Aprile n. 26, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(codice fiscale: ), elett.te domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Frignano (CE) alla Via B. Buozzi n. 8, nello studio dell'avv. stabilito Annamaria
IA (codice fiscale: ) che agisce d'intesa con l'avv. C.F._3
IU MA (codice fiscale: ) e che la rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura stesa su atto separato che, unito al presente, ne forma parte integrante, in virtù di procura in atti;
-Appellata-
Nonché
[...]
Controparte_2
-Appellati contumaci-
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del 16.10.25 trattata con modalità cartolare.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e risposta note relative all'udienza del 16.10.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
In primo grado, l'attrice ha dedotto che il giorno 20 giugno Controparte_1
2017 alle ore 16:00 in Santa Maria Capua Vetere, viale Kennedy, mentre attra- versava la via sulle apposite strisce pedonali, il conducente del motociclo SH 300
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(Sig. ), non avvedendosi del pedone, la investiva facendola rovina- CP_3 re a terra. A seguito dell'occorso la sig. veniva accompagnata Controparte_1 all'ospedale di Aversa.
Il giudice di prime cure Dott. Palmesano così decideva: “In via preliminare, va dichiarata la proponibilità e ammissibilità della domanda, esistendo agli atti di causa richiesta stragiudiziale di risarcimento danni inviata alla società convenu- ta da parte dell'attrice, nonché documentazione comprovante la legittimazione attiva del medesimo e passiva della parte convenuta. La domanda dell'attrice è fondata e, pertanto, va accolta nella misura di seguito spiegata. Nel merito,
l'attrice ha provato sia a mezzo prova testimoniale che documentale quanto as- sunto nell'atto di citazione. Da quanto esposto e confermato dal teste escusso appare evidente la responsabilità del conducente del veicolo motociclo SH 300 tg. PA 059K di proprietà di per non aver osservato quanto Controparte_2 norma e prudenza impongono. Per quanto riguarda le lesioni riportate dall'attrice, possono essere accolte le conclusioni cui è pervenuto il CTU medico legale dott. per cui le lesioni subite da vanno Persona_1 Controparte_1 quantificate: ITP gg 25 al 75% pari ad €. 952,31; ITP gg 30 al 50% pari ad €.
761,85; danno biologico al 5% pari ad €. 6.107,68; danno morale pari 1/3 del danno biologico pari ad € 2.607,02 e così complessivamente va liquidato in favo- re dell'attrice la somma di €. 10.428,86 il tutto oltre interessi legali dalla pubbli- cazione della sentenza al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace si S. Maria C. V., definitivamente pronunciando sulla causa in atti proposta, così decide: - Dichiara la contumacia dei convenuti: la
[...]
in persona del legale rapp.p.t. e . Controparte_4 Controparte_2
– Dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo motociclo SH
300 tg. PA 059K di proprietà di nella causazione del sinistro Controparte_2 per cui è causa;
- Accoglie la domanda principale e per l'effetto condanna,
l' , in persona del legale rapp.p.t., pagamento in Controparte_5 favore dell'attrice della somma di €. 10.428,86 il tutto all'attualità oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. All'attrice spetta, inoltre, il rimborso delle spese di CTU come da decreto di nomina. – Condanna, inoltre, per il principio della soccombenza, il detto convenuto, in persona del legale rapp.p.t., al pagamento, delle spese di lite distraendole a favore del procuratore costituito Avv. Annamaria IA in euro 4.200,00 di cui: euro 200,00 per spese ed € 4.000,00 per diritti ed onorari. Oltre I.V.A. e C.P.A. e 15% come per legge”.
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Avverso tale sentenza la compagnia assicurativa ha proposto appello.
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado ritenendola nulla, errata, ingiusta in fatto ed in diritto, illegittima e lesiva degli interessi della stessa.
In modo particolare la compagnia ha contestato che il giudice avrebbe fondato il suo convincimento sulla base del modulo CAI e della prova per testi, interpretan- do erroneamente detti elementi probatori.
Ha concluso chiedendo : “Voglia il Tribunale adito in funzione di Giudice di Ap- pello, contrariis reiectis, per i motivi tutti indicati in narrativa ricorrendone i presupposti di legge, 1) in accoglimento dell'appello proposto con il presente at- to e in totale riforma della sentenza n. 3287/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere, G. Palmesano, rigettare la domanda formulata dalla sig.ra ; 2) in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in CP_1 totale riforma della sentenza n. 3287/2023 emessa dal Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere, G. Palmesano, dichiarare l'improcedibilità e/o
l'inammissibilità delle domande proposte in primo grado ai sensi degli artt. 145
e 148 c.d.a.; 3) per l'effetto, condannare le parti appellate alla restituzione delle somme percepite sia a titolo di sorte capitale sia a titolo di onorari in virtù della sentenza di primo grado;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis
DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018”.
Con atto di costituzione e risposta si è costituita la signora , la Controparte_1 quale ha concluso chiedendo: “1. In rito, dichiarare inammissibile l'appello pro- Contr posto dall' vverso la sentenza n. 3287 / 2023 resa dal Giudice di pace di Contr Santa Maria Capua Vetere;
2. Rigettare l'appello proposto dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, perché infondato in fatto ed in diritto;
3. Contr condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al paga- mento dei compensi professionali e delle spese di lite del presente grado di giudi- zio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Considerazioni Preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta am- missibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indi- cazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo-
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tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa vigente richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da un sinistro stradale che l'attrice (in primo grado), ha dedotto essersi verificato il 26 giugno 2017, intorno alle ore 16.00 in Santa Maria Capua Vetere (CE), allorquando, mentre attraversa- va la strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investita dal conducente di un motociclo SH.
Il giudice di pace ha accolto la domanda attorea, affermando la responsabilità esclusiva del convenuto , risultata provata dalle risultanze docu- CP_3 mentali e testimoniali raccolte. La compagnia assicurativa, si è costituita in ap- pello citando in giudizio le controparti e, ritenendo la sentenza resa dal giudice di prime cure del tutto inammissibile e chiedendone la riforma integrale.
Occorre evidenziare che il motivo di appello è costituito dalla doglianza relativa all'asserito errore cui sarebbe incorso il giudice di primo grado che ha pronunzia- to sentenza di accoglimento della domanda, per avere ritenuto provata la dinami- ca del sinistro, con conseguente attribuzione responsabilità esclusiva al condu- cente del motociclo. A tal proposito il giudice di prime cure dott. Palmesano ha statuito: “Nel merito l'attrice ha provato sia tramite prova testimoniale che do- cumentale quanto assunto nell'atto di citazione. Da quanto esposto e confermato dal teste escusso appare evidente la responsabilità del conducente del veicolo motociclo SH 300 TG.PA059K di proprietà di per non aver Controparte_2 osservato quanto norma e prudenza impongono.”
Orbene, da un'attenta analisi degli atti del seguente processo emerge che il Giu- dice non ha attentamente valutato le risultanze istruttorie. Per_2
L'esposizione dell'appellante, infatti, consente di individuare con chiarezza le sta- tuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate (cfr.
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Cass. 7.6.2005, n. 11781), che attengono sostanzialmente alla pretesa errata valu- tazione delle risultanze probatorie.
In primo luogo, va evidenziato che il modulo di costatazione amichevole di inci- dente è privo dell'indicazione dei testimoni, pur essendo stata escussa una teste nel corso del giudizio. Infatti, nel CAI individuato in atti, è indicata la presenza di un testimone, ma non sono indicate le generalità dello stesso, indicazione omessa anche nella lettera di messa in mora. A conferma di quanto evidenziato, nel ri- quadro destinato alla indicazione dei testimoni è riportato un generico «si» in cui non è compresa la sig.ra . Secondo la giurisprudenza e la prassi as- CP_6 sicurativa, il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) ha valore di mero elemento di prova e può concorrere, insieme ad altri elementi alla ricostru- zione della dinamica del sinistro. Il modulo CAI prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la presenza dei testimoni con l'invito a riportarne le gene- ralità. In merito, la Cassazione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del testimone nel modulo CAI non esclude la possibilità di assumere la testimo- nianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'apprezzamento della sua atten- dibilità. La Corte ha sottolineato che la dichiarazione resa nel modulo di consta- tazione amichevole di incidente può essere ritenuta incompatibile con la dinami- ca del sinistro sulla base di elementi come l'entità dei danni riportati dai veicoli, la situazione dei luoghi e la mancanza di danni al conducente antagonista. E dunque pacifico, che secondo la giurisprudenza il fatto che il testimone viene in- dicato solo successivamente al CAI può incidere sulla sua attendibilità ma non ne preclude automaticamente la utilizzabilità.
In secondo luogo, alcun valore può assumere la costatazione amichevole allegata da parte appellata, ciò si desume dal fatto che la stessa non è controfirmata da en- trambi i soggetti coinvolti nel sinistro. Tale modulo, infatti, riporta alla sezione dedicata alla--“15 Firma dei conducenti” -- esclusivamente la firma di CP_3
con esclusione dell'altra parte coinvolta, . Sul piano nor-
[...] Controparte_1 mativo, la questione è disciplinata dall'art. 143 co. 2 Codice Assicurazioni Priva- te, il quale prevede che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da en- trambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circo- stanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”. Dun- que, ne deriva che le firme dei conducenti sul modulo confermano la loro parte- cipazione alla compilazione e sono indispensabili per la validità del documento.
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Non si può dunque attribuire alcuna efficacia al documento, né sotto il profilo confessorio né a quale elemento di conforto di altri elementi probatori. Va evi- denziato, in proposito, che ai sensi dell'art. 1, comma 15, Legge 124/2017, il Le- gislatore ha posto limiti precisi alla indicazione dei testimoni successivamente al sinistro ed in particolare ha previsto che “in caso di sinistri con soli danni a cose,
l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve es- sere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta”.Ed ancora, specialmente se non è intervenuta a verbalizzarlo la P.G., la descrizione delle circostanze nelle quali si è acquisita la sua disponibilità a testimoniare è ad un tempo utile a di- mostrare la serietà ed attendibilità della prova richiesta, e dall'altra rappresenta una condotta difensiva agevole, perché nessuno meglio del danneggiato è in gra- do di descrivere, ab imis, tali circostanze” (Sentenza Tribunale di Roma, Sez.
XIII° del 17.12.2020, N. RG.46059-16).
La compagnia assicurativa ha ritenuto che nel caso in esame sia mancante la pro- va del sinistro, ritenendo non condivisibile la ricostruzione dei fatti operata dal giudice da prime cure, fondata sul fatto che la testimonianza e il modulo CAI sa- rebbero idonee di per sé, a fornire un adeguata ricostruzione del fatto giuridico dedotto in giudizio “Nel merito, l'attrice ha provato sia a mezzo prova testimo- niale che documentale quanto assunto nell'atto di citazione.” (Cfr. sentenza uso appello). L'articolo 143 del codice delle assicurazioni stabilisce che «nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima […].
2. Quando il modulo sia firmato con- giuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia veri- ficato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal mo- dulo stesso.». Secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di le- gittimità, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro e resa dal (presunto) responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezza-
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ta dal giudice in applicazione dell'articolo 2733, comma 3 c.c. (secondo la quale norma in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice)” [Cass. n. 12257/07 e
Cass., S.U., n. 10311/06]
L'orientamento è stato confermato anche più di recente: «La dichiarazione con- fessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosid- detto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato
e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'articolo 2733, comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice» [così Cass.
n. 25047/13].
Per completezza va precisato che il presente caso riguarda un sinistro tra pedone e motoveicolo, fattispecie nella quale il modulo CID non risulta applicabile, stan- te l'impossibilità di utilizzarlo quando è coinvolto un pedone. Dunque, la giuri- sprudenza della Corte di Cassazione non considera il modulo CID come strumen- to probatorio assoluto e vincolante. In particolare, la Corte di cassazione con l'ordinanza n.8451\2019 ha affermato che, in presenza di un'incompatibilità og- gettiva tra quanto descritto nel modulo e le risultanze processuali, il documento perde qualsiasi efficacia probatoria, e che il giudice non è tenuto a conformarsi al contenuto del CID ma deve valutarlo unitamente ad altri elementi probatori
(Cass. Ord. 27.03.2019 n.8541).
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava all'attore provare i fatti a fondamento delle loro pretese.
Sul punto va richiamato il seguente orientamento giurisprudenziale “In punto di prova, va ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudi- zio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come narrato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguen- temente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che in- combe all'attore di provare” (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'evento
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storico.
Invero, alcuna autorità è intervenuta sul lungo del sinistro, nonostante si tratti di un investimento di pedone che ha riportato lesioni. Infatti non è stato redatto nes- sun verbale e non è stata fornita nessuna documentazione fotografica attestante sul luogo del sinistro, il veicolo presunto responsabile e la presenza del soggetto leso. Neppure può dirsi che l'onere probatorio sia stato assolto attraverso la di- chiarazione testimoniale resa all'udienza del 12.09.2022 “Adr: era poco più della metà del mese di giugno dell'anno 2017, alle ore 16.00 circa, quando ho assistito ad un incidente stradale accaduto in Santa Maria Capua Vetere nella via Kenne- dy. Adr: Io ero lungo la suddetta via circa a 5-6 metri dal luogo del sinistro, at- tendevo una amica con la quale avevo un appuntamento, avevo parcheggiato
l'auto ed ero scesa dall'auto per fumare una sigaretta ero a piedi quando vidi che un motociclo SH 300 targato straniero, guidato da un uomo mentre percor- reva la suddetta via ad alta velocità investiva una ragazza che stava attraversan- do le suddette strisce pedonali facendola cadere a terra. Adr: i punti d'urto tra la donna e il motociclo sono stati: parte anteriore del motociclo, con parte laterale destra del corpo della ragazza, che per effetto dell'urto, ricevuto sulla parte late- rale destra del corpo cadeva a terra al lato sinistro e lamentava dolori a tutto il lato sinistro del corpo in modo particolare alla caviglia sinistra e al piede sini- stro. Adr: io ho visto che la ragazza prima di attraversare la strada, nelle strisce pedonali guardava sia a destra che a sinistra, e solo dopo essersi accertata che in quel momento, non passavano veicoli.” Adr: non intervenivano autorità (..)
Adr: il conducente del motociclo, subito dopo l'accaduto scese dalla moto, mi fermò si scusò con la ragazza, e disse alla ragazza di assumersi tutta la respon- sabilità (…) Adr: Non pioveva. Adr: Ho reso testimonianza qualche altra volta, ma non ricordo dove e quando. Adr: Ho lasciato i miei dati al conducente del motociclo e alla ragazza. Adr: Il motociclo correva molto.
La testimone escussa non ha specificato se si stesse recando in un posto limitan- dosi a dichiarare “attendevo una amica con la quale avevo appuntamento, avevo parcheggiato l'auto ed ero scesa a fumare una sigaretta”. Inoltre, ha riferito in maniera generica che l'incidente si sarebbe verificato sul Viale Kennedy, senza però precisare l'altezza esatta dove si sarebbe verificato il sinistro. Genericità che risulta ancora più rilevante se si considera che la strada si estende per diversi chi- lometri, e sulla stessa sono presenti diverse attività commerciali che avrebbero potuto agevolare una precisa localizzazione del punto in cui si è verificato il sini-
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stro. Ancora, la testimone, non ha fornito indicazioni circa le modalità con cui l'attrice si sarebbe recata al pronto soccorso di Aversa. Inoltre, essendo stato escusso un unico testimone, la dichiarazione dallo stesso resa va valutata con par- ticolare rigore. Ciò ancor di più se si considera che i fatti di causa non sono sup- portati da documentazione, non essendo intervenute autorità sul posto, nonostante l'entità delle lesioni subite dalla parte coinvolta. Tali incongruenze, unitamente alla scelta di recarsi presso una struttura ospedaliera che dista diversi chilometri, nonostante la presenza di un presidio ospedaliero a pochi minuti dal luogo del si- nistro, contribuisce a sollevare fondati dubbi circa la credibilità della verificazio- ne dello stesso. Tale circostanza contribuisce a rendere inverosimile la ricostru- zione fattuale operata dall'attrice, in quanto, un soggetto leso in un sinistro stra- dale, laddove bisognoso di cure immediate si sarebbe recato al P.S. più vicino e non a quello più lontano.
Orbene, detta dichiarazione non risulta adeguatamente puntuale e precisa con ri- ferimento alle circostanze specifiche della dinamica e non può dunque assurgere, da sola considerata, a prova adeguata e sufficiente dei fatti posti a fondamento della domanda.
In conclusione, la genericità dell'unica testimonianza acquisita e l'assenza di og- gettivi riscontri probatori ulteriori, in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa e di ambulanza impediscono di ritenere dimostrata la dinamica e la stessa verificazione dell'incidente e delle sue cause per come prospettate dall'attore. Pertanto, l'appello va accolto e le domande di risarcimen- to vanno rigettate.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese pro- cessuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effetti-
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vamente espletata.
Le spese occorse per la CTU vanno poste in capo agli appellati in virtù del prin- cipio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_7
;
[...]
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata (n. 3287/2023 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere), rigetta la domanda risarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da;
Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante compagnia Controparte_1 assicurativa appellante, delle spese di primo grado di giudizio che liquida in euro
1.046,00 oltre iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante compagnia Controparte_1 assicurativa, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
2.540,00 per compensi ed in € 390,00 per spese vive, oltre iva e cpa come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU in primo grado a carico di;
Controparte_1
- condanna alla restituzione, in favore della compagnia di assicu- Controparte_1 razione, di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata e qui rifor- mata.
Santa Maria Capua Vetere, 28.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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