TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo - Giudice est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4561/2024 R.G.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Caggiula, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Marzano, come da mandato in Controparte_1 atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 12.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il e la unitisi in matrimonio in data 23.7.88, hanno generato due figli, attualmente Pt_1 CP_1 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
la loro separazione è stata pronunciata dall'ufficio epigrafato con sentenza non definitiva n. 338/2023.
Con ordinanza emessa in data 13.2.25 è stata rilevata la tardività della richiesta di attribuzione di un assegno divorzile formulata dalla resistente in sede di costituzione tardiva, sicchè la causa è stata rinviata per la rimessione al Collegio, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis n. 28 c.p.c.; all'udienza tenutasi in data 12.12.25 la resistente ha rinunciato alla domanda accessoria originariamente formulata, sicchè entrambe le parti hanno insistito per la sola pronuncia di divorzio.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata pronunciata con sentenza non definitiva passata in giudicato ed erano già trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Nessuna valutazione ulteriore risulta necessaria, stante l'assenza di domande accessorie.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni sovrapponibili giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 23.7.88 in Matino
(Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 38 Parte II serie A Anno 1988, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)