Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6770/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RUSCONI FABIO e dell'avv. RUSCONI Parte_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONDOTTA, 12 FIRENZE contro
, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. NOVI LAURA, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI CANTONI, 5A MILANO
Oggetto: coefficiente rivalutazione redditi
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 29-5-
24, l'avv. Giuliano Consonni ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. previa Controparte_1
eventuale disapplicazione del DM 30.9.1982, accertare e dichiarare che il ricorrente aveva diritto, all'atto della liquidazione della pensione da parte della convenuta, ovvero dal CP_1
1.2.2020, a vedersi determinare la pensione stessa con l'applicazione al relativo conteggio, ed in particolare alle voci della retribuzione pensionabile, al “tetto” di essa ed agli scaglioni del reddito cui sono applicati i coefficienti di rendimento, nonché alle componenti da rivalutare della quota modulare, dei tassi di rivalutazione ISTAT relativi agli anni 1980 (dato riferito al periodo 1979 – 1980), 1981 (dato riferito al periodo 1980 – 1981), e 1982 (dato riferito al pagina 1 di 5
successivi fino alla liquidazione;
2. accertare e dichiarare che il ricorrente aveva inoltre diritto, all'atto della liquidazione del supplemento di pensione da parte della convenuta, ovvero dal 1.2.2021, a vedersi CP_1 determinare il supplemento stesso con l'applicazione al relativo conteggio del massimale pensionabile e dei tassi di rivalutazione ISTAT delle componenti da rivalutare che doveva tener conto del periodo illegittimamente pretermesso dalla relativo agli anni 1980 CP_1
(dato riferito al periodo 1979 – 1980), 1981 (dato riferito al periodo 1980 – 1981), e 1982
(dato riferito al periodo 1981 – 1982) e dei riflessi successivi fino alla liquidazione, come al punto 1 e narrativa;
3. per l'effetto, accertare che il trattamento pensionistico di vecchiaia spettante all'avv. Pt_1
lla data del 1.2.2020 (decorrenza della pensione riconosciuta da doveva
[...] CP_1 corrispondere ad € 5.673,06 mensili, compresa la quota modulare, da pagare in 13 rate annue, e che all'atto dell'adeguamento della pensione ex art. 16 Legge e 60 Regolamento la doveva applicare il tasso ISTAT deliberato alla somma di pensione predetta, CP_1
condannando la convenuta alla relativa riliquidazione fino alla data della sentenza: il CP_1
tutto come da conteggi allegati (salva la rivalutazione della pensione in atto, da conteggiare come sopra) e salva diversa somma, anche maggiore, di giustizia ove tali conteggi siano da correggere;
4. sempre per l'effetto, accertare che il supplemento di pensione spettante all'avv. Pt_1
alla data del 1.2.2022 (decorrenza riconosciuta del supplemento di pensione)
[...] doveva corrispondere a € 73,13 mensili, da pagare in 13 rate annue, condannando la CP_1
convenuta alle relative riliquidazioni fino alla data della sentenza: il tutto come da conteggi allegati e salva diversa somma, anche maggiore, di giustizia ove tali conteggi siano da correggere;
5. condannare la convenuta a pagare al ricorrente le differenze sui ratei di pensione a CP_1
partire dalla data di maturazione, e quindi dal 1.2.2020, e le differenze sui ratei di supplemento a partire dalla data di maturazione, e quindi dal 1.2.2021, nonché
l'adeguamento ex art. 16 Legge e 60 Regolamento, come sopra, il tutto con gli accessori di legge, somme determinate alla data del 31.12.2023 in € 63.401,41, come da conteggio, salvo l'adeguamento, da calcolare in aggiunta utilizzando il tasso già applicato dalla salve CP_1
diverse somme, anche maggiori, di giustizia, oltre le successive maturate e maturande.
pagina 2 di 5 Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle CP_1 pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto;
in via riconvenzionale, nell'ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda di rivalutazione dei redditi pensionabili, con le modalità e la decorrenza ex adverso indicate, ha chiesto: “ - in via principale, accertare e dichiarare, che per gli anni precedenti il 2001 la liquidazione del trattamento pensionistico deve essere conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione integrale e, quindi, dichiarare inefficaci, ai fini pensionistici, i contributi versati dal 2001 all'anno di ammissione a trattamento pensionistico per i quali sia stata dichiarata l'intervenuta prescrizione, con conseguente ricalcolo dell'emolumento pensionistico e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento, in favore di , dell'indebito percepito e CP_1
delle differenze contributive per le quali non sia dichiarata l'intervenuta prescrizione, dovute in conseguenza della rivalutazione del limite di reddito per il versamento del contributo soggettivo, nella misura che sara' ritenuta dovuta all'esito dell'espletata c.t.u. ; in subordine, in caso di diniego dell'inefficacia degli anni per i quali non risulta pagata la contribuzione dovuta e/o nel caso sia ritenuto non operativo il disposto di cui all'art. 1 del Regolamento della CP_1
del 16.12.2005 (doc. 09), accertare e dichiarare che la liquidazione del trattamento pensionistico debba considerare solo i redditi per i quali è stata versata la contribuzione non prescritta e per l'effetto quantificare la diversa somma che sarà determinata all'esito dell'eventuale espletata CTU, previo pagamento della maggiore contribuzione dovuta e non prescritta;
in ulteriore subordine, sempre in caso di diniego dell'inefficacia degli anni per i quali non risulta pagata la contribuzione dovuta e/o ritenuta non operativo il disposto di cui all'art. 1 del
Regolamento della Cassa del 16.12.2005 (doc. 09) accertare e dichiarare la contribuzione dovuta e non prescritta, in relazione alla rideterminazione della rivalutazione dei redditi, con le modalità e la decorrenza chiesta dal ricorrente e condannare il ricorrente stesso al pagamento della contribuzione non prescritta nella misura che sarà determinata all'esito dell'eventuale espletata CTU, compensando quanto risulti dall'accertamento e dalla domanda di condanna per arretrati contributivi, con le somme di cui la CP_1
A seguito di sentenza non definitiva, disposta ed esperita c.t.u. contabile, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
pagina 3 di 5 Nella sentenza non definitiva e' stato accertato il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione, dal 1-2-2020, con l'applicazione dei tassi di rivalutazione ISTAT relativi agli anni
1980 , 1981 e 1982 e dei tassi successivi fino alla liquidazione;
e' stato inoltre accertato il diritto del ricorrente alla liquidazione del supplemento di pensione, dal 1.2.2021 tenendo conto del periodo illegittimamente pretermesso dalla relativo agli anni 1980 , 1981 e CP_1
1982, e dei riflessi successivi fino alla liquidazione, nonche' alla differenza dei ratei di pensione e di supplemento maturati e non pagati, oltre interessi legali.
Nella sentenza non definitiva sono state, infine, rigettate le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta.
Per la concreta determinazione delle differenze dovute sui ratei di pensione a partire dalla data di maturazione, e quindi dal 1.2.2020, e delle differenze sui ratei di supplemento a partire dalla data di maturazione, e quindi dal 1.2.2021, e' stata esperita c.t.u. contabile.
La relazione del perito -le cui conclusioni vengono integralmente condivise dal giudicante per chiarezza ed esaustivita'- ha quantificato le differenze sui ratei di pensione a partire dalla data di maturazione, e quindi dal 1.2.2020, in complessivi € 47.213,22 e le differenze sui ratei di supplemento a partire dalla data di maturazione, e quindi dal 1.2.2022, in complessivi €
687,08.
Le differenze sono state calcolate fino al 31-12-23, come nei conteggi allegati al ricorso e come quantificate nelle conclusioni del ricorso.
In particolare il c.t.u. ha determinato in € 5.329,88 mensili il trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al ricorrente alla data del 1.2.2020 (decorrenza della pensione riconosciuta da , applicando alla liquidazione della pensione i tassi di rivalutazione CP_1
ISTAT relativi agli anni 1980, 1981 e 1982 ed i tassi successivi fino alla liquidazione e in €
74,22 mensili il supplemento di pensione spettante al ricorrente alla data del 1.2.2022
(decorrenza riconosciuta del supplemento di pensione) tenendo conto del periodo illegittimamente pretermesso dalla relativo agli anni 1980 , 1981 e 1982, e dei riflessi CP_1
successivi fino alla liquidazione.
Il regolamento delle spese di lite, comprese le spese di c.t.u., seguono il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
pagina 4 di 5 condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di € 47.900,30, oltre interessi legali;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
5.000,00; fissa termine di dieci giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 16/04/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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