Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 967/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 967 del Ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2021, promossa da:
D'ES RE, nato a [...], il [...], residente in Larino (CB), alla C.da
Monte, n. 15/A, C.F.[...], ed elettivamente domiciliato in Campobasso alla
Via XXIX Maggio, 132, presso lo studio dell'Avv. Mariacristina Trivisonno, C.F.
[...]dalla quale è rappresentato e difeso,
Attore
Contro
la REGIONE MOLISE (C.F. 00169440708), in persona del Presidente pro tempore rap-
presentata e difesa dall' Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso
(C.F.92012810708; fax: 0874604343; pec: ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it nei cui uffici,
ope legis domicilia in Campobasso, alla via Insorti d 'Ungheria n. 74
Convenuta
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di
cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi
e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti
conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 8.3.2021, il sig. RE D'ES
conveniva in giudizio la Regione Molise dinanzi all'intestato ufficio giudiziario, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente causati da animali selvatici il
16.2.2018, il 28.6.2019 e i l 31.8.2020 alle colture innestate sul terreno aziendale dell'attore.
Il sig. D'ES chiedeva, pertanto, la condanna dell'Amministrazione regionale al pagamento della somma di euro 25.269,20 nonché alla rifusione delle spese e delle competenze di lite. Allegava l'attore che , all'accertamento dei danni in questione da parte dei funzionari regionali incaricati, non era seguita liquidazione alcuna.
A fondamento della domanda, in particolare, si poneva la condotta omissiva colposa della
Regione Molise, nella evidente, innegabile mancata adozione di misure preventive,
adeguate a ridurre e/o contenere i danni da fauna selvatica, nonostante la chiara posizione di garanzia attribuitale dalla legge e confermata da un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. Con comparsa in data 10.06.2021 , si costituiva in giudizio la convenuta Regione Molise
che eccepiva l' omessa specificazione di una condotta illecita a sè imputabile , escludendo ogni addebito di responsabilità e ritenendo neppure astrattamente esigibile, nei propri confronti, un'attività di controllo sulla fauna selvatica;
eccepiva, inoltre, la mancanza di prove del danno .
Evidenziava, inoltre, la convenuta, la mancata applicazione di misure che, se adottate dal danneggiato, avrebbero evitato il prevedibile attraversamento sui fondi da parte dei cinghiali;
concludeva per il rigetto della domanda attorea, o, in subordine, per la limitazione del quantum chiesto, in ragione del sostenuto concorso di colpa.
Con comparsa del 26.10.2022, vi era la costituzione in giudizio di un nuovo difensore,
per parte attrice. Venivano ammessi ed espletati gli adempimenti di cui all'di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., all'esito dei quali veniva disposta l'acquisizione di tutti i documenti depositati dalle parti ed ammessa la prova testimoniale chiesta dall'attore.
All'udienza del 28.10.2022, veniva raccolta la prova testimoniale ed alla successiva udienza veniva disposta una ctu e nominato il Dott. Agr. Enrico Eliseo.
All'udienza del 5 luglio 2024, precisate le conclusioni ,la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
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Ricostruita la materia del contendere nei termini sinora sintetizzati, la domanda merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
In primis et ante omnia va esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla Regione convenuta il ordine al difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A..
L'eccezione e' infondata, sussiste, nel caso in esame, la giurisdizione dell'adito G.O.. Ed infatti, in materia di riparto di giurisdizione, sia nel caso di danni provocati dalla selvaggina nel perimetro delle aree protette, quanto in analoghe ipotesi di pregiudizio arrecato alle imprese agricole ubicate in territorio libero, il diritto al risarcimento del danno competente al titolare dell'interesse leso dev'essere qualificato come una posizione giuridica soggettiva attiva di diritto perfetto.
Ed infatti, la S. C. si è espressa in ordine all'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo al risarcimento di talché è unanimemente accettata la giurisdizione del Giudice
Ordinario quale giudice competente a conoscere dei giudizi fondati su pretese risarcitorie per danni causati dalla fauna selvatica (sentenza pilota, Cass. Civ. Sez. I, 10 maggio 2006 n.
10803. In tale pronuncia, con riferimento ad ipotesi di danno verificatesi in un Parco nazionale, la Corte ha affermato: «Per tali danni, in effetti, la Legge Quadro sulle aree protette n.
394 del 1991, art. 15, comma 3, ha stabilito che “L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco”, e le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto al riguardo che: a) la norma prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'ente di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco nel termine di novanta giorni dal loro verificarsi;
b) la pretesa al detto risarcimento ha la natura di diritto soggettivo perfetto, che perciò non abbisogna per ottenere tutela di integrazioni e completamenti da parte delle leggi regionali istitutive di parchi naturali;
e non è suscettibile di variazioni o modifiche in funzione di termini diversi, quali indennizzo o indennità, o altri ancora utilizzati da queste leggi, riferendosi tutti necessariamente ad una posizione giuridica che deve essere riparata nello stesso modo del risarcimento del danno propriamente detto;
c) il diritto al risarcimento, infatti, è indipendente ed autonomo dalla situazione soggettiva lesa, pur quando la lesione sia collegata ad una precedente posizione di interesse legittimo (Cass. sez. un. 500/1999), fondandosi il suo riconoscimento su una lettura dell'art. 2043 cod. civ., che riferisce il carattere dell'ingiustizia al danno e non alla condotta;
di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è la condotta colposa, ma l'evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall'ordinamento (Cass. sez. un.
19200/2004; 5417/2004; 12901/1998)».
La materia in esame e' regolata dalla legge n. 157 del 1992, dal d.lgs. n. 267 del 2000, dalla legge regionale Molise n. 19 del 1990 e dalla legge regionale Molise n. 6 del 1983 con s.m.e i..
Il predetto assetto normativo attribuisce alla Regione Molise il conferimento dei poteri che le consentono di esercitare funzioni di programmazione e coordinamento in materia di attività faunistico e venatoria. Inoltre, viene precisato che la Regione Molise dispone di un potere di controllo rispetto alle funzioni amministrative esercitate in materia dalla
Provincia. Il dato normativo è stato poi aggiornato con la legge n. 56 del 2014, recepita dalla Regione Molise con legge regionale n. 18 del 2015, che ha riallocato, a livello regionale, le funzioni già delegate alle Province in materia di caccia e pesca.
In particolare, la legge 56 del2014, meglio nota come riforma Delrio, prevede la soppressione delle Province con conseguente assorbimento delle funzioni nella sfera di competenza regionale. Il riordino normativo è stato recepito e confermato a livello locale, come risulta anche dalla nota depositata da parte attrice ossia dalla comunicazione della
Provincia di Campobasso, che, a fronte della diffida di pagamento di parte attrice, ha precisato che <<(…) non ha competenza per danni da fauna selvatica>> (cfr. all. n. 06 produzione attorea); mentre, la Regione Molise, anch'essa diffidata, non risulta aver fornito alcun riscontro (cfr. all. 04 produzione attorea).
In definitiva, emerge, dalla normativa vigente, che la Regione Molise è titolare di un potere, conferito ex lege, impositivo di un obbligo di controllo della fauna selvatica al fine di prevenire i danni provocati ai terzi, come, tra l'altro, confermato dalla legge regionale n.
6 del 1983, che in materia di danni alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico prevede la legittimazione passiva della Regione Molise in tema di risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica.
La materia è disciplinata dalla legge regionale n. 6 del 1983 e s.m e i. rubricata
“Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse scientifico e contributi per i danni causati dai medesimi”.
In particolare, l'art. 1 della legge de qua stabilisce che: <La Regione provvede al risarcimento dei danni arrecati alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico delle aziende agricole dal cinghiale
e dalle seguenti specie di animali in via di estinzione, di ecsicanus); - LU NI (canis lupus italicus); - VO (cervuselaphus); - UI RE (aquila chrjsaetos)>>.
Nessun dubbio residua, sulla base della normativa vigente in materia, nonche' del consolidato orientamento della S.C., in ordine alla legittimazione passiva della Regione.
La condotta omissiva colposa della Regione Molise deriva dalla mancata adozione di misure preventive adeguate ed idonee a ridurre e/o contenere i danni provocati dalla fauna selvatica stante la sua posizione di garanzia derivante dalla legge (in particolare, legge regionale Molise n. 6 del 1983 e s.m.i., la legge regionale Molise 19 del 1993 e s.m.i., Legge Delrio recepita dalla Regione Molise con legge regionale n. 18 del 2015(la legge 56 del 2014, meglio nota come riforma Delrio, prevede la soppressione delle Province con conseguente assorbimento delle funzioni nella sfera di competenza regionale), che ha riallocato, a livello regionale, le funzioni già delegate alle Province in materia di caccia e pesca ).
L'attore ha posto a fondamento della domanda avanzata, tra l'altro, i verbali di accertamento redatti dai funzionari della Regione Molise.
L'iter procedimentale prescritto, nei casi come quello in esame prevede, nella prima fase, la presentazione della denuncia danni, presso il Dipartimento, Governo del Territorio,
Mobilità e Risorse Naturali, Politiche Agricole, Forestali e Ittiche, Servizio
“Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l'Agricoltura, Acquacoltura e
Pesca – Attività Venatorie della Regione Molise, a cui segue l'accertamento espletato dai funzionari incaricati dal Responsabile di servizio, i quali rilevano i lamentati danni provocati dalla fauna selvatica e ne quantificano l'ammontare, con la stesura del verbale di accertamento e stima dei danni, conformandosi ai parametri previsti dal c.d. Tariffario regionale approvato con Delibera di Giunta della Regione Molise del 2009.
Nel caso di specie, l'attore ha presentato per la sua azienda la denuncia danni per la perdita delle colture aziendali;
successivamente alla sua segnalazione, il funzionario incaricato ha svolto il relativo sopralluogo ed ha accertato che il danneggiamento delle colture aziendali è stato provocato “da cinghiali”.(Cfr. allegato alla citazione depositata il
18.03.21 verbali accertamento effettuati da GI NE e da NI LI, funzionari della regione Molise)
Ciò ha consentito la redazione del c.d. verbale di accertamento e stima danni, che ha previsto la liquidazione del danno per le tre annualita', 2018 -2019 e 2020, per un importo complessivo pari ad euro 25.269,20.
Il predetto importo risulta confermato anche dal ctu, nell'elaborato peritale depositato, ove afferma testualmente(Cfr. pag. 3 ctu) : “…L'attore D'ES RE, in qualità di proprietario
e di affittuario di un'azienda agricola di Ha. 33.89.12 ,sita in agro del Comune di Casacalenda, in data 16 febbraio 2018 segnalava alla Regione Molise che le colture in atto su una porzione dei suoi terreni erano state danneggiate probabilmente dai cinghiali. Successivamente in data 28 giugno
2019 e 31 agosto 2020 denunciava sempre alla Regione Molise che le colture in atto su terreni da lui condotti erano stati ugualmente danneggiate probabilmente da cinghiali e chiedeva il risarcimento dei danni. Nella segnalazione del 16 febbraio 2018 l'attore dichiarava che erano state danneggiate colture di favino, di veccia, di avena, di trifoglio e di grano duro, per una superficie di
Ha. 25,08.00. In seguito alla suddetta denuncia il tecnico della Regione Molise, p.a. GI
NE, effettuava un sopralluogo sui terreni in questione e constatava che i danni lamentati dall'attore in realtà erano da imputare al passaggio e allo stazionamento dei cinghiali…Infatti, nel verbale di accertamento e stima dei danni stilato in data 31 luglio 2018 si legge che “i danni summenzionati sono stati causati da cinghiali, specie animale appartenente a quella prevista dalla
L.R. 01/02/83 n.6, modificata dalla L.R. n.23/95 e dalla L.R. n.25 del 03/08/99”.Sempre nello stesso verbale il tecnico percentualizzava i danni nella misura del 50% per il grano duro, del 80% per il favino e per l'avena, del 60% per la veccia e del 75% per il trifoglio e riportava il conteggio della stima dei suddetti danni. con riferimento al prezziario stabilito dalla Giunta Regionale del Molise nella seduta del 2 marzo 2009, quantificandoli in € 10.368,00Nella successiva denuncia di danno, relativa agli eventi del 28 giugno 2019, l'attore comunicava sempre alla Regione Molise che le colture di orzo, di favino e di pisello, in atto su alcuni dei suoi terreni, appresso elencati, per una superficie di Ha. 13.84.41 erano stati danneggiati probabilmente da cinghiali…Il tecnico della
Regione Molise, sempre nella persona del p.a. GI NE, effettuava il relativo sopralluogo sui fondi indicati e nel verbale di accertamento e stima dei danni dell'12 luglio 2019 riportava che le colture di favino, di orzo e di pisello erano state danneggiate dai cinghiali, rispettivamente nella misura dell'90%, dell'80% e del 50% e quantificava i danni, sempre con riferimento ai prezzi stabiliti dalla Giunta Regionale del Molise nell'anno 2009, in complessivi €
9.296,00. Nella terza denuncia di danno, relativa agli eventi del 31 agosto 2020, l'attore comunicava ancora una volta alla Regione Molise che le coltura di mais e di LE, presenti su una porzione dei suoi terreni, appresso indicati, per una superficie di Ha 15.62.00 erano state danneggiate probabilmente da cinghiali. Il tecnico della Regione Molise, geom. Lelio LI, effettuava il relativo sopralluogo sui terreni indicati e nel verbale di accertamento e stima dei danni del 14 settembre 2020 relazionava che le colture di mais e di LE avevano subito un danno del
100%, imputabile anche in tale circostanza ai cinghiali. Accertava, altresì, per entrambe le colture una mancata produzione per ridotto sviluppo vegetativo delle piante, percentualizzata nella misura del 40% ed, inoltre, detraeva dai prezzi di entrambe le colture il 10% per i costi di raccolta non sostenuti. Stimava, quindi, il suddetto danno, sempre con riferimento ai prezzi stabiliti dalla
Giunta Regionale del Molise nell'anno 2009, in € 5.605,20. In definitiva, in seguito ai tre eventi, la
Regione Molise liquidava in favore del D'ES una cifra complessiva di € 25.269,00(…) Infine il ctu formulava le seguenti conclusioni: “…In risposta ai quesiti posti:1) Si è accertata la sussistenza dei danni lamentati dall'attore, tutti imputabili all'azione devastante dei cinghiali. 2) I suddetti danni sono stati stimati in complessivi € 30.964,00”.
Anche l'escussione del teste, geom NI LI, espletata all'udienza del 28.10.2022, funzionario della regione Molise e autore del sopralluogo relativo alla denunzia dei danni dell'anno 2020, redattore del verbale di accertamento datato 14.09.2020 e depositato agli atti, ha confermato la fondatezza della domanda attorea.
Non sono meritevoli di accoglimento le deduzioni svolte in ordine ad una possibile condotta di concorso colposo, ex art. 1227 cc , dell'attore nella causazione degli eventi non essendo stata compiuta alcuna istruttoria al riguardo. Tra l'altro, e' notorio che nessuna efficacia hanno nei confronti dei cinghiali le misure predisposte dai proprietari delle aziende agricole che si avvalgono a proprie spese di vari strumenti, a titolo esemplificativo sia con dissuasori visivi (sagome di rapaci, palloni spaventapasseri e nastri rifrangenti) sia con dissuasori acustici (cannoncini a gas), cio' anche per la presenza eccessiva degli animali selvatici e per l' assuefazione da parte dei predatori.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, sia attraverso la prova orale che dalla documentazione prodotta ed infine dalla ctu espletata, la domanda attorea merita accoglimento. Risultano, infatti, confermati gli accertamenti svolti dai funzionari regionali nei verbali depositati agli atti a seguito dei sopralluoghi effettuati.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della ctu, seguono il principio di soccombenza sono liquidate ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/22 e s.m.e i. come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva concretamente svolta e della estrema semplicità delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti tutti del 50%);
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario Filomena Girardi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna la convenuta regione
Molise, in persona del leg. Rappr.te p.t, al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 25.269,20 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
Condanna la convenuta Regione Molise al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida complessivamente in euro 264,00 per spese vive anticipate, euro
2.540,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15 %, Iva e cap se dovuti come per legge;
Pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Campobasso, lì 17 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi