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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/09/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa n. 2034/2024 R.G. lav. promossa da
, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Andrea BORDONE e Parte_1
Mario LOTTI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio per procura in atti ricorrente contro
A in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in legale in Milano, via Filzi, n. 2 e sede operativa in Saronno (VA), difesa e rappresentata dall'Avv.to Marina CURZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa per procura in atti convenuta
Oggetto: omesso pagamento elemento retributivo e mancata messa a disposizione degli strumenti di welfare – condanna al pagamento delle somme dovute.
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 30.12.2024, ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta, con inquadramento al livello D2 del CCNL Industria
Metalmeccanica Privata e installazione di Impianti, dal 4.3.2014 al 31.8.2024 (doc.
n. 2 e 3 fasc. ricorrente), e di non aver ricevuto le somme dovutegli a titolo di elemento perequativo per tutto il periodo di assunzione.
Il ricorrente ha altresì eccepito che la società è rimasta inadempiente all'obbligo - ex art. 17 Sez. Quarta, Titolo IV, del CCNL di settore - di mettere a disposizione gli strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo, relativamente agli anni 2023 e 2024.
Per queste ragioni, il ricorrente ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro domandando l'accoglimento delle conclusioni, come specificate con note conclusive.
La società convenuta, regolarmente costituita in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle domande del ricorrente in merito al quantum debeatur e ha chiesto il rigetto delle domande.
All'esito dell'udienza del 11.06.2025, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, rideterminata la domanda da parte ricorrente, a seguito dei pagamenti relativi all'elemento perequativo per gli anni 2022 e 2023
(corrisposti rispettivamente con le buste paga di giugno 2023 e giugno 2024), è stato concesso alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 16.09.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate dalle parti, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato in merito all'an e merita accoglimento, con precisazione nel quantum.
2 Elemento perequativo
Relativamente all'omessa corresponsione delle somme dovute a titolo di elemento perequativo, la contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavorativo in esame, prevede, all'art 13, Sez. Quarta - Titolo IV: “A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero (…). A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Elemento Perequativo è elevato a 485 euro (…). Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto”.
Il ricorrente ha asserito che dal 2014 al 2024, la datrice di lavoro convenuta è stata priva di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione ed ha evidenziato di aver
3 percepito esclusivamente gli importi retributivi fissati dal CCNL (cfr. doc. 6 parte ricorrente).
La società convenuta ha eccepito di aver regolarmente corrisposto, a decorrere dal giugno 2023 (con riferimento all'anno 2022), l'elemento perequativo, producendo a riprova le relative buste paga, nonché di dover corrispondere, per l'anno 2014, la sola quota di 10/12 dell'elemento perequativo, essendo il ricorrente stato assunto il
4.03.2014. Con riferimento all'anno 2024, invece, la convenuta ha eccepito di non dover corrispondere alcunché, stante il tenore letterale dell'art. 13 CCNL che prevede, come requisito per il riconoscimento dell'elemento stesso, che i lavoratori siano in forza al 1° gennaio di ogni anno. Requisito, quest'ultimo, mancante per il ricorrente che ha cessato il rapporto lavorativo il 31.08.2024.
Non vi è alcun dubbio che per gli anni 2022 e 2023 tale voce retributiva sia stata regolarmente corrisposta dalla datrice di lavoro, come emerge dalle buste paga prodotte da parte ricorrente, comprensive della relativa voce, nonché per espresso riconoscimento della stessa in sede di udienza di discussione (cfr. verbale udienza
11.06.2025); mentre, per gli anni 2015-2021, stante anche la mancanza di contestazioni, risulta interamente dovuto al ricorrente l'elemento perequativo, in applicazione dell'art. 13 del CCNL, per la somma complessiva di € 3.395,00
(485,00 per ogni anno).
Quanto all'anno 2014 deve riconoscersi al ricorrente la minor somma di € 404,17, corrispondente a 10/12, essendo stato il lavoratore assunto in data 4.03.2014.
Infine, con riferimento all'anno 2024, in considerazione del chiaro tenore letterale dell'art. 13 CCNL che prevede, quali requisiti di riconoscimento dell'elemento perequativo, che il lavoratore sia in forza il 1° gennaio di ogni anno e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbia percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati, lo
4 stesso non può essere riconosciuto mancando il primo di detti requisiti, ossia l'essere in forza lavoro al 1° gennaio 2025.
Spetta, pertanto, al ricorrente la complessiva somma lorda di € 3.799,17 a titolo di elemento perequativo. Sulla somma vanno corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Strumenti welfare
Il lavoratore ha, inoltre, lamentato che la società convenuta, per gli anni 2023 e
2024, si è resa inadempiente all'obbligo previsto dall'art. 17, Sez. Quarta, Titolo IV, del CCNL di “mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di
200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo”. Circostanza confermata dalla società convenuta la quale, nella comunicazione mail del
22.12.2023, avente ad oggetto il “Welfare contrattuale”, indirizzata all'organizzazione sindacale CGIL che ne sollecitava l'erogazione, ha dichiarato:
“consapevole dei diritti del lavoratori previsti dal CCNL come da oggetto (…)
l'azienda al momento non è in grado di erogare quanto previsto” (cfr. doc. n. 8 fasc. ricorrente).
La mancata messa a disposizione del ricorrente, nel periodo compreso tra giugno
2023 e il 31 maggio 2025, di strumenti di welfare, come previsto dal CCNL applicabile, comporta che la società va condannata al pagamento in favore del dipendente dell'importo di euro 200,00 per ciascun periodo (per un totale di €
400,00), quale controvalore in denaro delle utilità indicate dalla contrattazione collettiva. Il tutto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
La società convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento dell'elemento perequativo nei termini sopra esposti, nonché dell'importo di €
400,00 quale controvalore degli strumenti welfare previsti dal CCNL, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
5 Le spese di lite vanno compensate per 1/5, considerato l'accoglimento parziale del ricorso sul quantum debeatur, mentre per il resto vanno poste a carico della società convenuta soccombente, come liquidate nel dispositivo, in tale misura, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
così provvede tra le parti:
- dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'elemento perequativo per il periodo da marzo 2014 al 31.12.2021 e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la complessiva somma lorda di € 3.799,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna, inoltre, la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 400,00, quale controvalore in denaro delle utilità indicate dalla contrattazione collettiva quali strumenti di welfare non messi a disposizione del ricorrente, nel periodo compreso tra giugno 2023 e il 31 maggio 2025, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa tra le parti per un quinto le spese di lite e condanna la società convenuta al pagamento dei restanti 4/5 delle spese di lite che liquida in tale misura, in favore del ricorrente, in euro 824,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, oltre al pagamento del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 18.09.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa n. 2034/2024 R.G. lav. promossa da
, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Andrea BORDONE e Parte_1
Mario LOTTI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio per procura in atti ricorrente contro
A in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in legale in Milano, via Filzi, n. 2 e sede operativa in Saronno (VA), difesa e rappresentata dall'Avv.to Marina CURZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa per procura in atti convenuta
Oggetto: omesso pagamento elemento retributivo e mancata messa a disposizione degli strumenti di welfare – condanna al pagamento delle somme dovute.
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 30.12.2024, ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta, con inquadramento al livello D2 del CCNL Industria
Metalmeccanica Privata e installazione di Impianti, dal 4.3.2014 al 31.8.2024 (doc.
n. 2 e 3 fasc. ricorrente), e di non aver ricevuto le somme dovutegli a titolo di elemento perequativo per tutto il periodo di assunzione.
Il ricorrente ha altresì eccepito che la società è rimasta inadempiente all'obbligo - ex art. 17 Sez. Quarta, Titolo IV, del CCNL di settore - di mettere a disposizione gli strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo, relativamente agli anni 2023 e 2024.
Per queste ragioni, il ricorrente ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro domandando l'accoglimento delle conclusioni, come specificate con note conclusive.
La società convenuta, regolarmente costituita in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle domande del ricorrente in merito al quantum debeatur e ha chiesto il rigetto delle domande.
All'esito dell'udienza del 11.06.2025, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, rideterminata la domanda da parte ricorrente, a seguito dei pagamenti relativi all'elemento perequativo per gli anni 2022 e 2023
(corrisposti rispettivamente con le buste paga di giugno 2023 e giugno 2024), è stato concesso alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 16.09.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate dalle parti, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato in merito all'an e merita accoglimento, con precisazione nel quantum.
2 Elemento perequativo
Relativamente all'omessa corresponsione delle somme dovute a titolo di elemento perequativo, la contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavorativo in esame, prevede, all'art 13, Sez. Quarta - Titolo IV: “A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero (…). A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Elemento Perequativo è elevato a 485 euro (…). Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto”.
Il ricorrente ha asserito che dal 2014 al 2024, la datrice di lavoro convenuta è stata priva di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione ed ha evidenziato di aver
3 percepito esclusivamente gli importi retributivi fissati dal CCNL (cfr. doc. 6 parte ricorrente).
La società convenuta ha eccepito di aver regolarmente corrisposto, a decorrere dal giugno 2023 (con riferimento all'anno 2022), l'elemento perequativo, producendo a riprova le relative buste paga, nonché di dover corrispondere, per l'anno 2014, la sola quota di 10/12 dell'elemento perequativo, essendo il ricorrente stato assunto il
4.03.2014. Con riferimento all'anno 2024, invece, la convenuta ha eccepito di non dover corrispondere alcunché, stante il tenore letterale dell'art. 13 CCNL che prevede, come requisito per il riconoscimento dell'elemento stesso, che i lavoratori siano in forza al 1° gennaio di ogni anno. Requisito, quest'ultimo, mancante per il ricorrente che ha cessato il rapporto lavorativo il 31.08.2024.
Non vi è alcun dubbio che per gli anni 2022 e 2023 tale voce retributiva sia stata regolarmente corrisposta dalla datrice di lavoro, come emerge dalle buste paga prodotte da parte ricorrente, comprensive della relativa voce, nonché per espresso riconoscimento della stessa in sede di udienza di discussione (cfr. verbale udienza
11.06.2025); mentre, per gli anni 2015-2021, stante anche la mancanza di contestazioni, risulta interamente dovuto al ricorrente l'elemento perequativo, in applicazione dell'art. 13 del CCNL, per la somma complessiva di € 3.395,00
(485,00 per ogni anno).
Quanto all'anno 2014 deve riconoscersi al ricorrente la minor somma di € 404,17, corrispondente a 10/12, essendo stato il lavoratore assunto in data 4.03.2014.
Infine, con riferimento all'anno 2024, in considerazione del chiaro tenore letterale dell'art. 13 CCNL che prevede, quali requisiti di riconoscimento dell'elemento perequativo, che il lavoratore sia in forza il 1° gennaio di ogni anno e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbia percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati, lo
4 stesso non può essere riconosciuto mancando il primo di detti requisiti, ossia l'essere in forza lavoro al 1° gennaio 2025.
Spetta, pertanto, al ricorrente la complessiva somma lorda di € 3.799,17 a titolo di elemento perequativo. Sulla somma vanno corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Strumenti welfare
Il lavoratore ha, inoltre, lamentato che la società convenuta, per gli anni 2023 e
2024, si è resa inadempiente all'obbligo previsto dall'art. 17, Sez. Quarta, Titolo IV, del CCNL di “mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di
200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo”. Circostanza confermata dalla società convenuta la quale, nella comunicazione mail del
22.12.2023, avente ad oggetto il “Welfare contrattuale”, indirizzata all'organizzazione sindacale CGIL che ne sollecitava l'erogazione, ha dichiarato:
“consapevole dei diritti del lavoratori previsti dal CCNL come da oggetto (…)
l'azienda al momento non è in grado di erogare quanto previsto” (cfr. doc. n. 8 fasc. ricorrente).
La mancata messa a disposizione del ricorrente, nel periodo compreso tra giugno
2023 e il 31 maggio 2025, di strumenti di welfare, come previsto dal CCNL applicabile, comporta che la società va condannata al pagamento in favore del dipendente dell'importo di euro 200,00 per ciascun periodo (per un totale di €
400,00), quale controvalore in denaro delle utilità indicate dalla contrattazione collettiva. Il tutto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
La società convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento dell'elemento perequativo nei termini sopra esposti, nonché dell'importo di €
400,00 quale controvalore degli strumenti welfare previsti dal CCNL, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
5 Le spese di lite vanno compensate per 1/5, considerato l'accoglimento parziale del ricorso sul quantum debeatur, mentre per il resto vanno poste a carico della società convenuta soccombente, come liquidate nel dispositivo, in tale misura, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
così provvede tra le parti:
- dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'elemento perequativo per il periodo da marzo 2014 al 31.12.2021 e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la complessiva somma lorda di € 3.799,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna, inoltre, la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 400,00, quale controvalore in denaro delle utilità indicate dalla contrattazione collettiva quali strumenti di welfare non messi a disposizione del ricorrente, nel periodo compreso tra giugno 2023 e il 31 maggio 2025, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa tra le parti per un quinto le spese di lite e condanna la società convenuta al pagamento dei restanti 4/5 delle spese di lite che liquida in tale misura, in favore del ricorrente, in euro 824,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, oltre al pagamento del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 18.09.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa
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