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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/11/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4347 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. C.F._1
DA TO 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO
AN che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301 BIS CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 03/12/2017, il ricorrente ha adito Parte_1 questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento della richiesta di ripetizione dell'importo di euro 1.596,90, formulata dall' con comunicazione del CP_1
23/05/2017, relativa al recupero di somme asseritamente percepite in via indebita a titolo di integrazione al minimo della pensione per il periodo dal 01/01/2016 al
28/02/2017.
Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto le somme in buona fede, confidando nella correttezza delle determinazioni dell'ente previdenziale, in assenza di qualsiasi comunicazione pregressa che segnalasse una possibile errata quantificazione del trattamento. Ha quindi invocato la tutela del legittimo affidamento, richiamando l'applicazione dell'art. 52 della L. 88/1989 e dell'art. 13 della L. 412/1991, che prevedono l'irripetibilità delle somme corrisposte in buona fede. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che, non essendo stato informato tempestivamente della presunta indebita percezione, l' non può ora esigere la restituzione delle CP_1 somme, anche alla luce dell'affidamento maturato nel tempo sulla correttezza dell'erogazione.
L' , costituendosi in giudizio, ha opposto la piena legittimità della propria CP_1 richiesta restitutoria, rilevando che l'indebito previdenziale traeva origine dal superamento del limite reddituale prescritto per il riconoscimento dell'integrazione al minimo. Ha inoltre prodotto documentazione attestante che il ricorrente, per gli anni 2015 e 2016, aveva dichiarato redditi superiori alle soglie previste, rispettivamente pari a euro 17.810,00 e euro 17.987,00, a fronte di un tetto massimo di euro 17.474,73. Tale superamento, secondo l' , giustifica la CP_1 richiesta di restituzione e rende irrilevante la buona fede dell'istante, atteso che la normativa previdenziale impone il recupero delle somme indebitamente percepite a prescindere dalla consapevolezza dell'interessato.
Inquadrando la fattispecie nel contesto normativo e giurisprudenziale consolidato, si rileva che l'indebito previdenziale, diversamente dall'indebito assistenziale, è soggetto a ripetizione, salvo l'ipotesi di errore imputabile esclusivamente all'ente erogatore. Nel caso di specie, la discrepanza reddituale era conoscibile dal ricorrente, in quanto desumibile dalle dichiarazioni fiscali dallo stesso presentate, escludendo così ogni errore riconducibile all' . Ne consegue che l'obbligo CP_1 restitutorio in capo al ricorrente sussiste in modo pieno, e che l' ha agito nel CP_1 rispetto delle norme di settore nel pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate.
L'art. 13, comma 1, della L. 412/1991 stabilisce che l' è tenuto a verificare CP_1 annualmente le situazioni reddituali dei pensionati e a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza. Nel caso di specie, la richiesta di ripetizione dell' risulta conforme al quadro CP_1 normativo e, pertanto, pienamente legittima. La disciplina prevede un sistema di controllo delle prestazioni previdenziali che, sebbene possa incidere negativamente sui percettori di prestazioni, è finalizzato alla tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico e alla corretta erogazione delle risorse pubbliche.
Quanto al principio del legittimo affidamento, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in materia previdenziale, la buona fede del beneficiario non preclude la ripetizione dell'indebito (Cass. S.U. 18046/2010,
Cass. 2018/2011), in quanto l'obbligo restitutorio discende direttamente dalla legge, prescindendo dall'elemento soggettivo. Tale orientamento risulta ormai consolidato, essendo stato ribadito in numerose pronunce di merito e di legittimità che hanno escluso ogni possibilità di sanatoria dell'indebito previdenziale in assenza di un'espressa previsione normativa. Il pensionato, dunque, ha l'onere di vigilare sulla correttezza delle somme percepite, e non può opporre un'eventuale buona fede come causa di esclusione dell'obbligo restitutorio.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere fondato il diritto dell' alla ripetizione delle somme CP_1 indebitamente corrisposte. L'analisi della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali conferma che l'ente previdenziale ha agito nel rispetto delle disposizioni di legge, esercitando un diritto che trova il proprio fondamento normativo nell'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse destinate al sistema pensionistico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2. Dichiara la legittimità della richiesta dell' di ripetizione della somma CP_1 di euro 1.596,90;
3. Dichiara che, in presenza di dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente è esonerato dal pagamento delle spese processuali, tenuto conto della complessità e della natura delle questioni trattate, nonché del progressivo irrigidimento della giurisprudenza in materia.
Così deciso in Patti 20/11/2025.
Il Giudice Dott. Giovanni Piccolo