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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 400/2015 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 86/2015/01 del Tribunale di Lagonegro tra:
(C.F. ) in pers. l.r. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato Felice Grassia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassano (SA), alla via Roma, n.ro 17/B appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
EN IE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala
Consilina (SA), alla via Matteotti, Pal. Pt_2
Appellato
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 21.11.2008 la evocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lagonegro deducendo di avere stipulato con la Controparte_2 stessa un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili finanziati dal Comune di
Teggiano tramite fondi previsti dalla Legge 219/1981. Deduceva, ancora, che a tale contratto era stata accompagnata altra convenzione, stipulata il giorno successivo, nella quale si pattuiva che, ove la committenza o la direzione dei lavori avessero richiesto l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste in contratto, sarebbe stato applicato lo stesso prezzo fissato dal preventivo.
1.1. Rilevava, di poi, l'attrice che erano stati realizzati lavori per l'importo complessivo di euro 74.825,46 oltre IVA ed erano versati acconti che non superavano l'importo di euro 49.650,00, onde risultava un residuo di euro 30.210,55. Concludeva quindi per la condanna di al pagamento di detta somma. Controparte_2
1.2. Si costituiva in giudizio contestando integralmente la Controparte_2 prospettazione dei fatti ed assumendo che nessuna opera extracontratto era stata eseguita dall'appaltatrice e che nessun ulteriore corrispettivo poteva essere legittimamente preteso disconoscendo il computo delle opere eseguite, così come elencate nel consuntivo lavori predisposto da controparte. Deduceva anche che l'impresa appaltatrice aveva del tutto omesso di trasmettere al di Teggiano la Pt_3 documentazione integrativa necessaria per l'erogazione dell'ultima parte del contributo determinandone così la perdita. Eccepiva, ancora, che le opere non erano state né ultimate né eseguite a regola d'arte, concludendo per il rigetto della domanda.
1.3. Veniva espleta l'istruttoria, con l'escussione dei testi indicati dalle parti, e la causa veniva poi rinviata all'udienza del 17 febbraio 2015 dove veniva decisa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
2. Con la sentenza n.ro 86/2015/01 il Tribunale di Lagonegro rigettava la domanda.
Richiamava la giurisprudenza di legittimità in materia di onere probatorio, alla luce ella quale il creditore che agiva per la risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno o per l'adempimento doveva provare semplicemente l'inadempimento di controparte mentre il convenuto era gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi della pretesa.
2.1. Il Tribunale richiamava, ancora, i principi in materia di appalto privato alla luce dei quali, ove il committente intendeva contestare l'entità del dovuto, non poteva ritenersi provata la pretesa dell'appaltatore soltanto in base alla fattura, come nella procedura di ingiunzione, e neppure poteva all'uopo costituire prova la contabilità redatta dal direttore dei lavori, tranne che nel caso di accettazione del committente oppure quando il direttore dei lavori aveva redatto la detta contabilità come rappresentante del committente e non come soggetto a questi legato da un contratto di prestazione d'opera.
2.2. Osservava il Tribunale che, nella specie, non poteva ritenersi assolto l'onere della prova incombente sulla società attrice per dimostrare l'esecuzione di opere aggiuntive, atteso che era circostanza pacifica la stipula del contratto per la prosecuzione di opere necessarie per completamento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato.
2.3. Altrettanto pacifico era che per tale contratto la committente aveva versato l'importo di euro 49.650,00 mentre lo stato finale dei lavori, quantificato in euro
64.247,36, non disconosciuto dall'impresa appaltatrice e predisposto dal direttore dei lavori, risultava sottoscritto da entrambe le parti in causa.
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pag. 2 2.4. Ad avviso del Tribunale non sussisteva la prova dell'ulteriore credito perché la contabilizzazione dei lavori extracontratto aveva trovato esclusivo riscontro nella documentazione contabile predisposta dalla società attrice, mentre il teste , quale Tes_1 direttore dei lavori, aveva precisato di essersi interessato esclusivamente dei lavori previsti in contratto e di non essere in grado di rifinire elementi precisi in ordine alla realizzazione di opere ulteriori, mentre il teste dipendente Testimone_2 dell'appaltatrice non era risultato attendibile.
2.5. Rilevava il Tribunale che, come riconosciuto dalla convenuta, l'appaltatrice era titolare del minor credito derivante dalla differenza tra importo totale ed acconti ammontante a euro 415,44.
2.6. Riteneva non potersi accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento derivante dalla perdita del contributo di cui alla L. 219/81 e ciò sia perché titolare del contributo e quindi tenuta ad attivarsi era la stessa come da richiesta del CP_2
Comune di Teggiano, e sia perché il teste , dell'UTC del Comune di Tes_3
Teggiano, riferiva che la pratica era ancora aperta e non archiviata.
2.7. Del pari il Tribunale rigettava, per difetto di prova, la doglianza relativa alla non corretta esecuzione dell'appalto atteso che le relative contestazioni apparivano generiche, non specificate adeguatamente in sede di costituzione e prive di riscontro.
3. Avverso la sentenza n.ro 86/2015/01 dell'11 marzo 2015 del Tribunale di Lagonegro, non notificata, proponeva impugnazione e, a supporto della Parte_1 stessa, proponeva i seguenti motivi:
1) arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie;
2) istanza di consulenza tecnica di ufficio.
3.1. Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_2
342 c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto. Nel corso del procedimento, a seguito del decesso della stessa, l'appellante procedeva alla riassunzione nei confronti degli eredi impersonalmente nell'ultimo domicilio della de cuius.
3.2. Con ordinanza del 02.07.2019 veniva disposta consulenza tecnica di ufficio e all'ausiliare veniva posto il seguente quesito: “Sulla scorta del contratto e della documentazione in atti, dica il consulente se nell'esecuzione del contratto stipulato tra le parti in data 23 luglio 2007 siano stati eseguiti lavori diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti e concordati dalle parti e, in caso affermativo, descriva tali lavori e ne
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pag. 3 valuti il costo, indicando il metodo utilizzato a tal fine”. L'originario ausiliare nominato non si presentava per l'accettazione dell'incarico sì che in data 31.05.2022 veniva nominato CTU l'Ing. che accettava l'incarico. Persona_1
3.2. Si costituiva figlio della ND eccependo di non essere erede CP_3 ma semplice chiamato all'eredità. Successivamente depositava documentazione comprovante l'avvenuta accettazione dell'eredità rinunciando alla detta eccezione.
3.3. All'udienza del 07.05.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata. Sul punto questa Corte condivide quanto la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di
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pag. 4 riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella formazione del proprio convincimento e ciò a causa dell'insufficiente lettura delle risultanze della prova testimoniale, in uno alla documentazione probatoria agli atti, che determinava il rigetto della domanda proposta in prime cure.
Il motivo è fondato.
5.1. Poiché parte appellante nell'articolazione del motivo censura l'inadeguata valutazione di quanto acquisito in prime cure, il giudice del gravame, a fronte dello specifico motivo di appello, deve necessariamente procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e Corte App. Napoli, III, 09/05/2019, n. 2492).
5.2. Occorre osservare che oggetto del contendere è il corrispettivo degli ulteriori lavori che, al di là di quelli ex lege 219/81, erano stati oggetto di specifica e autonoma pattuizione fra le parti. Sul punto va valutata nella sua interezza la testimonianza resa dal direttore dei lavori nominato dalla parte convenuta odierna appellata Ing. Per_2
resa all'udienza del 10.06.2014.
[...]
5.3. Questi dichiara: “Per quanto riguarda l'elencazione delle opere fuori contratto che mi viene esibita, posso dire che suppongo che essi siano stati fatti tutti;
per parte ricordo precisamente la loro esecuzione;
per la restante parte, stante la loro indispensabilità per il risultato finale realizzato posso immaginare che ci fu la loro esecuzione. Preciso di essermi interessato personalmente solo dell'esecuzione delle opere previste in contratto e per le quali era stato emesso il finanziamento. Le opere fuori contratto furono eseguite quasi contestualmente alle altre previste in contratto”.
5.4. Detta deposizione, resa da soggetto estraneo alle parti, e in particolare all'odierno appellante, permette anche di valorizzare, diversamente da quanto avvenuto in prime cure, la testimonianza resa del teste Contrariamente a quanto eccepito Testimone_2 dall'odierna parte appellata, il rapporto di dipendenza di detto teste dall'appellante non determina certamente una inattendibilità presunta, quanto piuttosto un obbligo per il giudice di valutarne adeguatamente l'attendibilità nel complesso delle risultanze
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pag. 5 istruttorie. Sul punto il Tribunale ha liquidato la questione con una mera formula di stile che non può considerarsi esaustiva.
5.5. Atteso che il teste conferma le lavorazioni tutte eseguite presso gli immobili della committente, odierna parte appellante, e che dichiara: “Preciso di avere io stesso stilati
i consuntivi lavori che mi vengono esibiti e che venivano contabilizzati in economia”, sostanzialmente conferma l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni extra contratto.
5.6. Raffrontando detta deposizione con quella resa dal teste Ing. , Persona_2 direttore dei lavori, essa resiste al vaglio di attendibilità vieppiù poi se raffrontata alle acquisizioni documentali di prime cure. Difatti venne depositata la scrittura del
24.07.2007, avente ad oggetto i lavori di completamento di un fabbricato rurale sito in
Teggiano, alla via Prato n.ro 07, ove all'art. 10 vennero previsti i lavori non valutabili a misura, in uno alla raccomandata inviata dall'odierna appellata all'appellante e nella quale oltre a contestarsi le misurazioni dei lavori, come computate dall'appellante, si contestavano proprio i lavori a corpo non coperti dal bonus terremoto.
5.7. Ne viene per conseguenza che anche la deposizione del teste deve Testimone_2 considerarsi attendibile e pertanto va ritenuta provata l'esecuzione di ulteriori lavori da parte dell'impresa Pertanto la censura sul punto coglie nel segno. Pt_1
5.8. Atteso il quadro probatorio emerso e la ricostruzione dei fatti operata da questa
Corte, deve richiamarsi anche la CTU espletata in questo grado di giudizio le cui conclusioni, immuni da vizi logici, coerenti nelle premesse e nel risultato, devono considerarsi condivisibili anche alla luce delle puntuali risposte offerte dal CTU alle osservazioni rivoltegli dai CT di parte, del discostarsi dalla quali dà ampia motivazione.
5.9. Dovendo ritenersi provato il fatto storico dell'esecuzione di lavori extra contratto e a corpo, e in ciò le concordanti deposizioni dei testi e la documentazione depositata dall'appaltatore creditore risultano concordemente probanti, la quantificazione operata dal CTU è ancorata da un lato alla documentazione depositata dalle parti e, dall'altro, dal raffronto con le opere realizzate sul fabbricato principale. Quelli finanziati dalla L.
219/81, ad avviso del CTU, riguardano solo i due piani del fabbricato principale e dal confronto con i rilievi che egli stesso effettuò sono risultati eseguiti lavori diversi ed ulteriori.
5.10. Dei detti lavori il CTU effettua una esaustiva elencazione a pag. 4 della propria relazione indicando poi, sempre a pag. 4 e alla successiva pag. 5, i lavori di sistemazione esterna al fabbricato. Per la quantificazione lo stesso ausiliare si riferì ai prezzi in vigore al tempo delle lavorazioni, richiamando il Prezziario dei Lavori pubblici della Regione Campania, ed. 2007, e alle tabelle del costo della mano d'opera in vigore nella Provincia di Salerno nell'anno 2007.
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pag. 6 5.11. Non v'è pertanto ragione, per questa Corte, di discostarsi dalla quantificazione di queste lavorazioni in complessivi euro 21.443,59 per i lavori diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti e concordati dalle parti.
5.12. Va disattesa, perché tardiva ex art. 345 c.p.c., l'eccezione formulata dalla parte appellata soltanto in comparsa conclusionale ed attinente ad un errore di calcolo nella determinazione degli acconti giacché la stessa appellata in prime cure, il Tribunale in sentenza e, infine, sempre parte appellata nella comparsa di costituzione in questa fase, indicano acconti per euro 49.650,00, onde è questa la somma da assumere a riferimento.
5.13. Conclusivamente deve accogliersi l'impugnazione e, in considerazione del totale del corrispettivo risultante dagli atti, degli acconti corrisposti e della somma come determinata dal CTU, deve determinarsi la somma residua, alla cui corresponsione va condannato l'appellato, ammonta a euro 21.443,59. Essa va maggiorata dell'IVA nella misura del 22% e deve considerarsi produttiva di frutti civili nella misura di legge dalla data della domanda giudiziale di prime cure e fino al soddisfo.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo atteso il globale esito del giudizio e la conseguente riforma della sentenza di prime cure, con riguardo al doppio grado di giudizio, nella misura di cui al D.M. 147/2022 (scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00) nei valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del l.r.
contro
Cono avverso la Parte_1 CP_1 sentenza 86/2015/01 del Tribunale di Lagonegro così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellata CP_1 Parte_1 della somma di euro 21.443,59, maggiorata di IVA nella misura del 22% e
[...] produttiva di interessi a far tempo dal 19.11.2008 al soddisfo;
2) condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in euro 5.809,00 per il presente grado, maggiorate di spese generali (15%),
CNA e IVA nella misura di legge con diretta attribuzione delle stesse all'Avv. Felice
Grassia, procuratore dell'appellante, per richiesta dallo stesso fattane.
3) pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU che liquida in favore dell'Ing. come da separato decreto Persona_3
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 30.10.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 400/2015 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 86/2015/01 del Tribunale di Lagonegro tra:
(C.F. ) in pers. l.r. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato Felice Grassia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassano (SA), alla via Roma, n.ro 17/B appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
EN IE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala
Consilina (SA), alla via Matteotti, Pal. Pt_2
Appellato
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 21.11.2008 la evocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Lagonegro deducendo di avere stipulato con la Controparte_2 stessa un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili finanziati dal Comune di
Teggiano tramite fondi previsti dalla Legge 219/1981. Deduceva, ancora, che a tale contratto era stata accompagnata altra convenzione, stipulata il giorno successivo, nella quale si pattuiva che, ove la committenza o la direzione dei lavori avessero richiesto l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste in contratto, sarebbe stato applicato lo stesso prezzo fissato dal preventivo.
1.1. Rilevava, di poi, l'attrice che erano stati realizzati lavori per l'importo complessivo di euro 74.825,46 oltre IVA ed erano versati acconti che non superavano l'importo di euro 49.650,00, onde risultava un residuo di euro 30.210,55. Concludeva quindi per la condanna di al pagamento di detta somma. Controparte_2
1.2. Si costituiva in giudizio contestando integralmente la Controparte_2 prospettazione dei fatti ed assumendo che nessuna opera extracontratto era stata eseguita dall'appaltatrice e che nessun ulteriore corrispettivo poteva essere legittimamente preteso disconoscendo il computo delle opere eseguite, così come elencate nel consuntivo lavori predisposto da controparte. Deduceva anche che l'impresa appaltatrice aveva del tutto omesso di trasmettere al di Teggiano la Pt_3 documentazione integrativa necessaria per l'erogazione dell'ultima parte del contributo determinandone così la perdita. Eccepiva, ancora, che le opere non erano state né ultimate né eseguite a regola d'arte, concludendo per il rigetto della domanda.
1.3. Veniva espleta l'istruttoria, con l'escussione dei testi indicati dalle parti, e la causa veniva poi rinviata all'udienza del 17 febbraio 2015 dove veniva decisa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
2. Con la sentenza n.ro 86/2015/01 il Tribunale di Lagonegro rigettava la domanda.
Richiamava la giurisprudenza di legittimità in materia di onere probatorio, alla luce ella quale il creditore che agiva per la risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno o per l'adempimento doveva provare semplicemente l'inadempimento di controparte mentre il convenuto era gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi della pretesa.
2.1. Il Tribunale richiamava, ancora, i principi in materia di appalto privato alla luce dei quali, ove il committente intendeva contestare l'entità del dovuto, non poteva ritenersi provata la pretesa dell'appaltatore soltanto in base alla fattura, come nella procedura di ingiunzione, e neppure poteva all'uopo costituire prova la contabilità redatta dal direttore dei lavori, tranne che nel caso di accettazione del committente oppure quando il direttore dei lavori aveva redatto la detta contabilità come rappresentante del committente e non come soggetto a questi legato da un contratto di prestazione d'opera.
2.2. Osservava il Tribunale che, nella specie, non poteva ritenersi assolto l'onere della prova incombente sulla società attrice per dimostrare l'esecuzione di opere aggiuntive, atteso che era circostanza pacifica la stipula del contratto per la prosecuzione di opere necessarie per completamento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato.
2.3. Altrettanto pacifico era che per tale contratto la committente aveva versato l'importo di euro 49.650,00 mentre lo stato finale dei lavori, quantificato in euro
64.247,36, non disconosciuto dall'impresa appaltatrice e predisposto dal direttore dei lavori, risultava sottoscritto da entrambe le parti in causa.
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pag. 2 2.4. Ad avviso del Tribunale non sussisteva la prova dell'ulteriore credito perché la contabilizzazione dei lavori extracontratto aveva trovato esclusivo riscontro nella documentazione contabile predisposta dalla società attrice, mentre il teste , quale Tes_1 direttore dei lavori, aveva precisato di essersi interessato esclusivamente dei lavori previsti in contratto e di non essere in grado di rifinire elementi precisi in ordine alla realizzazione di opere ulteriori, mentre il teste dipendente Testimone_2 dell'appaltatrice non era risultato attendibile.
2.5. Rilevava il Tribunale che, come riconosciuto dalla convenuta, l'appaltatrice era titolare del minor credito derivante dalla differenza tra importo totale ed acconti ammontante a euro 415,44.
2.6. Riteneva non potersi accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento derivante dalla perdita del contributo di cui alla L. 219/81 e ciò sia perché titolare del contributo e quindi tenuta ad attivarsi era la stessa come da richiesta del CP_2
Comune di Teggiano, e sia perché il teste , dell'UTC del Comune di Tes_3
Teggiano, riferiva che la pratica era ancora aperta e non archiviata.
2.7. Del pari il Tribunale rigettava, per difetto di prova, la doglianza relativa alla non corretta esecuzione dell'appalto atteso che le relative contestazioni apparivano generiche, non specificate adeguatamente in sede di costituzione e prive di riscontro.
3. Avverso la sentenza n.ro 86/2015/01 dell'11 marzo 2015 del Tribunale di Lagonegro, non notificata, proponeva impugnazione e, a supporto della Parte_1 stessa, proponeva i seguenti motivi:
1) arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie;
2) istanza di consulenza tecnica di ufficio.
3.1. Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_2
342 c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto. Nel corso del procedimento, a seguito del decesso della stessa, l'appellante procedeva alla riassunzione nei confronti degli eredi impersonalmente nell'ultimo domicilio della de cuius.
3.2. Con ordinanza del 02.07.2019 veniva disposta consulenza tecnica di ufficio e all'ausiliare veniva posto il seguente quesito: “Sulla scorta del contratto e della documentazione in atti, dica il consulente se nell'esecuzione del contratto stipulato tra le parti in data 23 luglio 2007 siano stati eseguiti lavori diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti e concordati dalle parti e, in caso affermativo, descriva tali lavori e ne
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pag. 3 valuti il costo, indicando il metodo utilizzato a tal fine”. L'originario ausiliare nominato non si presentava per l'accettazione dell'incarico sì che in data 31.05.2022 veniva nominato CTU l'Ing. che accettava l'incarico. Persona_1
3.2. Si costituiva figlio della ND eccependo di non essere erede CP_3 ma semplice chiamato all'eredità. Successivamente depositava documentazione comprovante l'avvenuta accettazione dell'eredità rinunciando alla detta eccezione.
3.3. All'udienza del 07.05.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata. Sul punto questa Corte condivide quanto la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di
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pag. 4 riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella formazione del proprio convincimento e ciò a causa dell'insufficiente lettura delle risultanze della prova testimoniale, in uno alla documentazione probatoria agli atti, che determinava il rigetto della domanda proposta in prime cure.
Il motivo è fondato.
5.1. Poiché parte appellante nell'articolazione del motivo censura l'inadeguata valutazione di quanto acquisito in prime cure, il giudice del gravame, a fronte dello specifico motivo di appello, deve necessariamente procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e Corte App. Napoli, III, 09/05/2019, n. 2492).
5.2. Occorre osservare che oggetto del contendere è il corrispettivo degli ulteriori lavori che, al di là di quelli ex lege 219/81, erano stati oggetto di specifica e autonoma pattuizione fra le parti. Sul punto va valutata nella sua interezza la testimonianza resa dal direttore dei lavori nominato dalla parte convenuta odierna appellata Ing. Per_2
resa all'udienza del 10.06.2014.
[...]
5.3. Questi dichiara: “Per quanto riguarda l'elencazione delle opere fuori contratto che mi viene esibita, posso dire che suppongo che essi siano stati fatti tutti;
per parte ricordo precisamente la loro esecuzione;
per la restante parte, stante la loro indispensabilità per il risultato finale realizzato posso immaginare che ci fu la loro esecuzione. Preciso di essermi interessato personalmente solo dell'esecuzione delle opere previste in contratto e per le quali era stato emesso il finanziamento. Le opere fuori contratto furono eseguite quasi contestualmente alle altre previste in contratto”.
5.4. Detta deposizione, resa da soggetto estraneo alle parti, e in particolare all'odierno appellante, permette anche di valorizzare, diversamente da quanto avvenuto in prime cure, la testimonianza resa del teste Contrariamente a quanto eccepito Testimone_2 dall'odierna parte appellata, il rapporto di dipendenza di detto teste dall'appellante non determina certamente una inattendibilità presunta, quanto piuttosto un obbligo per il giudice di valutarne adeguatamente l'attendibilità nel complesso delle risultanze
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pag. 5 istruttorie. Sul punto il Tribunale ha liquidato la questione con una mera formula di stile che non può considerarsi esaustiva.
5.5. Atteso che il teste conferma le lavorazioni tutte eseguite presso gli immobili della committente, odierna parte appellante, e che dichiara: “Preciso di avere io stesso stilati
i consuntivi lavori che mi vengono esibiti e che venivano contabilizzati in economia”, sostanzialmente conferma l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni extra contratto.
5.6. Raffrontando detta deposizione con quella resa dal teste Ing. , Persona_2 direttore dei lavori, essa resiste al vaglio di attendibilità vieppiù poi se raffrontata alle acquisizioni documentali di prime cure. Difatti venne depositata la scrittura del
24.07.2007, avente ad oggetto i lavori di completamento di un fabbricato rurale sito in
Teggiano, alla via Prato n.ro 07, ove all'art. 10 vennero previsti i lavori non valutabili a misura, in uno alla raccomandata inviata dall'odierna appellata all'appellante e nella quale oltre a contestarsi le misurazioni dei lavori, come computate dall'appellante, si contestavano proprio i lavori a corpo non coperti dal bonus terremoto.
5.7. Ne viene per conseguenza che anche la deposizione del teste deve Testimone_2 considerarsi attendibile e pertanto va ritenuta provata l'esecuzione di ulteriori lavori da parte dell'impresa Pertanto la censura sul punto coglie nel segno. Pt_1
5.8. Atteso il quadro probatorio emerso e la ricostruzione dei fatti operata da questa
Corte, deve richiamarsi anche la CTU espletata in questo grado di giudizio le cui conclusioni, immuni da vizi logici, coerenti nelle premesse e nel risultato, devono considerarsi condivisibili anche alla luce delle puntuali risposte offerte dal CTU alle osservazioni rivoltegli dai CT di parte, del discostarsi dalla quali dà ampia motivazione.
5.9. Dovendo ritenersi provato il fatto storico dell'esecuzione di lavori extra contratto e a corpo, e in ciò le concordanti deposizioni dei testi e la documentazione depositata dall'appaltatore creditore risultano concordemente probanti, la quantificazione operata dal CTU è ancorata da un lato alla documentazione depositata dalle parti e, dall'altro, dal raffronto con le opere realizzate sul fabbricato principale. Quelli finanziati dalla L.
219/81, ad avviso del CTU, riguardano solo i due piani del fabbricato principale e dal confronto con i rilievi che egli stesso effettuò sono risultati eseguiti lavori diversi ed ulteriori.
5.10. Dei detti lavori il CTU effettua una esaustiva elencazione a pag. 4 della propria relazione indicando poi, sempre a pag. 4 e alla successiva pag. 5, i lavori di sistemazione esterna al fabbricato. Per la quantificazione lo stesso ausiliare si riferì ai prezzi in vigore al tempo delle lavorazioni, richiamando il Prezziario dei Lavori pubblici della Regione Campania, ed. 2007, e alle tabelle del costo della mano d'opera in vigore nella Provincia di Salerno nell'anno 2007.
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pag. 6 5.11. Non v'è pertanto ragione, per questa Corte, di discostarsi dalla quantificazione di queste lavorazioni in complessivi euro 21.443,59 per i lavori diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti e concordati dalle parti.
5.12. Va disattesa, perché tardiva ex art. 345 c.p.c., l'eccezione formulata dalla parte appellata soltanto in comparsa conclusionale ed attinente ad un errore di calcolo nella determinazione degli acconti giacché la stessa appellata in prime cure, il Tribunale in sentenza e, infine, sempre parte appellata nella comparsa di costituzione in questa fase, indicano acconti per euro 49.650,00, onde è questa la somma da assumere a riferimento.
5.13. Conclusivamente deve accogliersi l'impugnazione e, in considerazione del totale del corrispettivo risultante dagli atti, degli acconti corrisposti e della somma come determinata dal CTU, deve determinarsi la somma residua, alla cui corresponsione va condannato l'appellato, ammonta a euro 21.443,59. Essa va maggiorata dell'IVA nella misura del 22% e deve considerarsi produttiva di frutti civili nella misura di legge dalla data della domanda giudiziale di prime cure e fino al soddisfo.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo atteso il globale esito del giudizio e la conseguente riforma della sentenza di prime cure, con riguardo al doppio grado di giudizio, nella misura di cui al D.M. 147/2022 (scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00) nei valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del l.r.
contro
Cono avverso la Parte_1 CP_1 sentenza 86/2015/01 del Tribunale di Lagonegro così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellata CP_1 Parte_1 della somma di euro 21.443,59, maggiorata di IVA nella misura del 22% e
[...] produttiva di interessi a far tempo dal 19.11.2008 al soddisfo;
2) condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in euro 5.809,00 per il presente grado, maggiorate di spese generali (15%),
CNA e IVA nella misura di legge con diretta attribuzione delle stesse all'Avv. Felice
Grassia, procuratore dell'appellante, per richiesta dallo stesso fattane.
3) pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU che liquida in favore dell'Ing. come da separato decreto Persona_3
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 30.10.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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