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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) e (P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Facciolla (C.F. – P.IVA_1 C.F._2
PEC: , elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Email_1
Cosenza alla Via E. De Nicola, 42
Attori in riassunzione
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Controparte_1 C.F._3
SI (C.F. – PEC: , elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il di lui studio in AG LO (CS) alla Piazzetta Eduardo Barone,7
Convenuto in riassunzione
E
CP_2
Convenuto in riassunzione, contumace
Conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda proposta dalle appellanti e in sede di gravame ed applicando Parte_1 Parte_2 il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, contrariis reiectis:
- dichiarare la nullità del lodo emesso dal collegio arbitrale in data 23.09.2016 per i motivi tutti di cui all'atto di gravame;
- nel merito, nel caso di apertura della c.d. fase rescissoria, rigettare le domande tutte sottoposte al collegio arbitrale perché inammissibili ovvero infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze difensive del presente grado di giudizio e di quello di cassazione e con diritto a ripetere dagli appellati tutto quanto eventualmente corrisposto agli arbitri a titolo di onorari della fase arbitrale.”
(in atto di riassunzione del 10 agosto 2022)
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda proposta dalle attrici in riassunzione e ed applicando il principio di Parte_1 Parte_2 diritto enunciato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 16780/2022, contrariis reiectis:
- In via principale, nella fase rescindente, dichiarare la nullità del lodo emesso dal collegio arbitrale in data 23.09.2015 per violazione delle norme di diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
- Per l'effetto, nella fase rescissoria, rigettare integralmente le domande tutte sottoposte al collegio arbitrale dal sig. , perché inammissibili e comunque infondate in fatto Controparte_1 ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze difensive del presente grado di giudizio, del giudizio di cassazione e con diritto a ripetere dagli appellati tutto quanto eventualmente corrisposto agli arbitri a titolo di onorari della fase arbitrale.”
(in comparsa conclusionale del 10 novembre 2025)
Per Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello adita rigettare l'impugnativa avverso il lodo arbitrale proposta da
[...]
ed, anche nel caso di apertura della fase rescissoria, confermare le CP_3 Parte_2 statuizioni del dolo, con vittoria di spese di lite da distrarre ex art.93 c.p.c.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5 agosto 2022, e la Parte_1
(d'ora innanzi hanno riassunto l'odierno Parte_2 Parte_2 giudizio innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, per come disposto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16780, depositata in data 24 maggio 2022, con la quale, in accoglimento del secondo motivo del ricorso innanzi a lei presentato, era stata cassata la sentenza n. 332/2018, pubblicata in data 16 febbraio 2018 di questa Corte1, reiettiva della impugnazione di lodo arbitrale.
La vicenda, per come ricostruita dalle partii ed evincibile dagli atti, trae origine dal lodo emesso in data 23 settembre 2015, con cui il Collegio Arbitrale, adito da , aveva Controparte_1 accolto le domande di quest'ultimo volte a far dichiarare:
(i) la legittimità della propria sottoscrizione di una quota di capitale della Parte_2
(ii) l'illegittimità della successiva delibera del C.d.A. del 14 gennaio 2014 che ne aveva dichiarato la decadenza dal diritto di sottoscrizione;
(iii) l'inefficacia degli acquisti della quota non optata effettuati dagli altri soci.
A fronte della impugnazione del lodo operata dalla e da la Parte_2 Parte_1
Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 332/2018, aveva rigettato il gravame ritenendo che gli arbitri avessero giudicato secondo equità e che, pertanto, il lodo non fosse sindacabile per violazione di norme di diritto.
Avverso la suddetta sentenza, le odierne attrici in riassunzione avevano ricorso presso la
Corte di Cassazione, la quale, accogliendo il motivo di ricorso con il quale era stata denunciata la violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003, ha statuito che, avendo la controversia ad oggetto l'impugnazione di una delibera del consiglio di amministrazione, gli arbitri avrebbero dovuto decidere “secondo diritto” e non secondo equità, rinviando la causa a questa Corte, in diversa composizione, affinché procedesse a “verificare la conformità al diritto della decisione assunta dagli arbitri”.
A fondamento delle richieste avanzate nell'odierna fase del giudizio, le attrici in riassunzione, sulla base del perimetro definito dall'ordinanza della Suprema Corte e della obbligata valutazione secondo diritto del lodo arbitrale sulla validità della delibera del C.d.A. della ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003, hanno posto tre motivi (e sui quali, più Parte_2 ampiamente, infra), così rubricati: 1) “SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2481-BIS, QUARTO
COMMA, C.C. (MOTIVO N. 4 DELL'ATTO DI APPELLO ORIGINARIO)”;
2) “SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 2388, ULTIMO COMMA, C.C. (MOTIVO N. 2
DELL'ATTO DI APPELLO ORIGINARIO)”;
3) “FASE RESCISSORIA: INFONDATEZZA NEL MERITO DELLE DOMANDE
PROPOSTE DAL SIG. ”. Controparte_1
Si è costituito : resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto Controparte_1 sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, dopo rinvii di ufficio al fine di acquisire i fascicoli d'ufficio e di parte dei precedenti giudizi, con ordinanza del 17 marzo 2025, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 settembre 2025; indi, in quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e preso atto del deposito delle note delle parti costituite contenenti le richieste per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , non costituitosi nel CP_2 presente giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in riassunzione, avvenuta ai sensi dell'art. 1 della L. 21 gennaio 1994, n. 53, a mezzo servizio postale presso l'indirizzo di residenza in data 5 agosto 2022.
§2
Prima di procedere alla disamina dei profili di merito relativi alla questione, mette conto osservare che ai sensi del dettato dell'art. 384 c.p.c. la natura “chiusa” del giudizio di rinvio impone al giudice designato dalla pronuncia di cassazione il vincolo del rispetto del principio di diritto da questa formulato con l'unico limite di eventuale ius superveniens (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez,
II, 3 giungo 2025 n. 14869).
Tanto comporta la cogenza dell'affermazione della regola di giudizio fissata l'ordinanza dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione, n. 16780, depositata in data 24 maggio 2022: valutare la correttezza secondo diritto della decisione resa dal Collegio arbitrale – costituito su istanza di
– che aveva statuito l'illegittimità della delibera del C.d.A. della Controparte_1 Parte_2 del 14 gennaio 2014 con la quale era stata dichiarata la sua decadenza dal diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato per il mancato versamento della somma relativa e deciso di offrire “in opzione agli altri soci, in proporzione alle quote sottoscritte, la quota dell'aumento del capitale non sottoscritta dal socio ”. Controparte_4
E dunque, ritenuti ormai assorbiti i preliminari e non riproposti motivi di doglianza sollevati con l'impugnazione avverso il lodo arbitrale del 23 settembre 2015, in ossequio ai principi di cui all'art. 112 c.p.c., deve essere primariamente valutata la questione relativa alla censura in rapporto alla disattesa questione della “violazione e falsa applicazione dell'articolo 2481 bis quarto comma c.c. di cui al quarto motivo di impugnazione del 21 settembre 2016”.
In particolare, viene in rilievo la critica dell'affermazione consacrata nel lodo secondo la quale a fronte di quanto statuito dall'assemblea dei soci della datata 29 novembre 2013 Parte_2
– con cui era stato deliberato “l'aumento di capitale sociale da euro 10.000 ad euro 110.000 mediante conferimento in denaro e a mezzo emissione alla pari di nuove quote per complessivi euro 100.000, tutte riservate in opzione agli attuali soci in proporzione alle quote possedute con precisazione che il predetto aumento era scindibile e poteva essere sottoscritto nel termine di 30 giorni dalla data odierna” – la manifestata adesione operata da con Controparte_1 dichiarazione trasmessa il 28 dicembre 2013 era valsa a perfezionare il contratto di sottoscrizione, valutando al contrario irrilevante il fatto che a tanto non fosse seguita la corresponsione della somma dovuta.
Si legge nel lodo impugnato: “l'omesso versamento del 25% del conferimento in denaro all'atto della sottoscrizione non ha alcuna incidenza sulla validità del negozio che rimane, quindi, perfezionato, riguardando solo la sua fase attuativa. Nel nostro ordinamento giuridico vige in generale la regola secondo cui per la conclusione del contratto è sufficiente il mero consenso, principio che non soffre deroga nell'ambito del diritto societario, per cui il versamento del 25% attiene al momento esecutivo ed attuativo del contratto di sottoscrizione, con la conseguenza che nei confronti del sottoscrittore può essere utilizzata la procedura prevista per il socio moroso”.
A fronte di tanto si collocano le critiche mosse dalle parti impugnanti, che hanno posto a base delle loro censure quanto dettato dall'art. 2481 bis c.c., assumendo la inequivoca valenza del disposto normativo, in thesi comportante la sanzione della decadenza dalla partecipazione all'aumento di capitale;
e da tanto hanno fatto discendere: Parte_2 Parte_1
a) la validità della delibera del C.d.A. del 14 gennaio 2014, con la quale era stato preso atto di tanto e si era data attuazione alle previsioni statutarie e di legge in materia di quote inoptate, b) la legittimità ed efficacia dell'acquisto delle residue quote da parte degli altri soci, i cui diritti acquisiti in buona fede sono stati indicati come intangibili ai sensi dell'art. 2388, ultimo comma, c.c.
Il tema centrale della valutazione rimessa alla Corte è dunque la valutazione delle scelte compiute da , cui va incontestabilmente ascritto: Controparte_1
- di avere partecipato all'assemblea dei soci della del 29 novembre 2023, nella Parte_2 quale venne deliberato all'unanimità l'aumento di capitale da euro 10.000 ed euro 110.000
e posto in offerta la restate parte delle relative quote ai soci, fra i quali egli era annoverato;
- di avere avanzato con raccomandata del 28.12.2013 istanza tesa ad ottenere una proroga di
30 giorni “al fine di adempiere al versamento della quota relativa all'aumento di capitale sottoscritto”;
- di avere notificato, in tal senso, in data 31 gennaio 2014 offerta reale.
Sulla scorta di ciò, e dunque a fronte del mancato versamento della somma dovuta per la sottoscrizione della sua quota di aumento di capitale con le modalità dettate dall'art. 2481 bis c.c. nel rispetto del termine dei trenta giorni, occorre verificare se – diversamente o meno da quanto ritenuto in sede di lodo (fase rescindente) – correttamente sia stata emessa la delibera del 10 gennaio 2014 attestante l'intervenuta decadenza di (fase rescissoria) dal diritto Controparte_1 alla sottoscrizione dell'aumento di capitale con le conseguenti ricadute in tema di acquisto delle quote inoptate da parte degli altri soci.
Appare utile richiamare il dettato dell'art. 2481 bis c.c., che nella parte di interesse dispone che:
(…) 1. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.
(…)
2. La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
3. Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.
4. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464”.
Deve evidenziarsi poi che con la delibera del 29 novembre 2013, l'assemblea aveva stabilito che l'aumento avrebbe potuto essere sottoscritto “nel termine di 30 giorni dalla data odierna in quanto tutti i soci sono presenti quindi ne hanno contezza”.
Tanto posto, appare doveroso ritenere che l'iter procedimentale indicato dalla norma ed integrato dal dettato dell'Assemblea abbia comportato la fissazione, a pena di inefficacia, del termine dei trenta giorni per la sottoscrizione dell'aumento di capitale e il contestuale versamento di almeno il 25% della somma necessaria per procedervi.
Non viene in discussione la concreta operatività del principio consensualistico, quanto il rispetto delle particolari modalità di espressione e vincolatività della sottoscrizione dell'aumento di capitale, destinato a produrre effetti solo se compiuta nelle forme indicate.
E nel caso di specie, evidentemente, tanto non si è affatto realizzato, apparendo incontestato il fatto che entro il termine del 29 dicembre 2013 non aveva adempiuto al Controparte_1 versamento del 25% della parte di capitale sottoscritto.
La sottoscrizione non poteva produrre i suoi effetti se non nel rispetto delle modalità dettate.
Ergo, inconferente si profila la tesi circa l'assunzione della obbligazione mediante espressione della specifica volontà in tal senso manifestata con richiesta di un termine per la perfezione del versamento.
Né varrebbe sostenere la tesi secondo la quale sarebbe stato ben possibile per la società procedere nei confronti del “socio moroso” senza per questo mettere in discussione l'assunzione dell'obbligazione e dunque l'esercizio del diritto alla sottoscrizione del capitale.
Non viene infatti in rilievo l'inadempimento del socio, ma proprio la radicale assenza di tale qualità relativamente alle quote di capitale solo dichiaratamente destinatarie di una sottoscrizione giammai intervenuta. Ergo, giudicando secondo diritto, il Collegio arbitrale non avrebbe potuto far altro che ritenere l'inefficacia della dichiarazione operata da e dunque valutare non Controparte_1 passibile di dichiarazione di illegittimità la deliberazione assunta dal Consiglio di
Amministrazione di in ordine all'intervenuta sua perdita del diritto ad esercitare la Parte_2 sottoscrizione.
Corretta appare altresì la conseguente decisione di offrire ai soci restanti le quote non sottoscritte, versandosi in ipotesi espressamente prevista sia dalla normativa che dallo statuto societario.
E tanto conduce, in conclusione, a ritenere del tutto corretta la sottoscrizione delle ulteriori quote operata dai rimanenti soci.
Sulla scorta di quanto precede, in definitiva, ritenuti assorbiti tutti gli ulteriori profili non rilevanti, meritevole di positiva valutazione si profila l'impugnazione proposta da e Parte_2
con annullamento del lodo arbitrale pronunciato in data 23 settembre 2015 dal Parte_1
Collegio Arbitrale adito da ne discende il rigetto di tutte le domande da lui Controparte_1 formulate.
Dalla decisione, discende altresì l'onere di di sopportare le spese Controparte_1 processuali sia per la procedura arbitrale che per i giudizi di impugnazione;
vengono liquidate come da dispositivo e con riguardo ai parametri dettati dai D.M. 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 52.000 (l'importo delle quote non validamente sottoscritto da era pari ad euro 26.410), parametro medio. Controparte_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo in sede di rinvio attivato con atto di citazione notificato il 5 agosto 2022 sull'impugnazione del lodo arbitrale reso il 23 settembre 2025 dal Collegio adito da – a seguito dell'annullamento Controparte_1 disposto dalla Corte di Cassazione Prima Sezione Civile con l'ordinanza n. 16780, depositata in data 24 maggio 2022, della sentenza n. 332/2018 pubblicata in data 16 febbraio 2018 di questa
Sezione di Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione – ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. accoglie l'impugnazione e per l'effetto annulla il lodo impugnato;
3. rigetta le domande proposte con ricorso per lodo arbitrale depositato il 18 febbraio 2015 da contro , Controparte_1 CP_2 Controparte_5
4. condanna al pagamento degli onorari della fase arbitrale in favore di Controparte_1
che liquida in euro 3.000, oltre rimborso Controparte_5 forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. condanna al pagamento degli onorari del primo giudizio di impugnazione Controparte_1 in favore di che liquida in 777 per spese Controparte_5 vive ed euro 9.991, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6. condanna al pagamento degli onorari del giudizio di cassazione in favore Controparte_1 di che liquida in euro 5.513, oltre rimborso Controparte_5 forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7. condanna al pagamento degli onorari del secondo giudizio di Controparte_1 impugnazione in favore di che liquida in Controparte_5 euro 9.991, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 dicembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione che statuirà pure sulle spese di cassazione. […]”
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) e (P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Facciolla (C.F. – P.IVA_1 C.F._2
PEC: , elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Email_1
Cosenza alla Via E. De Nicola, 42
Attori in riassunzione
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Controparte_1 C.F._3
SI (C.F. – PEC: , elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il di lui studio in AG LO (CS) alla Piazzetta Eduardo Barone,7
Convenuto in riassunzione
E
CP_2
Convenuto in riassunzione, contumace
Conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda proposta dalle appellanti e in sede di gravame ed applicando Parte_1 Parte_2 il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, contrariis reiectis:
- dichiarare la nullità del lodo emesso dal collegio arbitrale in data 23.09.2016 per i motivi tutti di cui all'atto di gravame;
- nel merito, nel caso di apertura della c.d. fase rescissoria, rigettare le domande tutte sottoposte al collegio arbitrale perché inammissibili ovvero infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze difensive del presente grado di giudizio e di quello di cassazione e con diritto a ripetere dagli appellati tutto quanto eventualmente corrisposto agli arbitri a titolo di onorari della fase arbitrale.”
(in atto di riassunzione del 10 agosto 2022)
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda proposta dalle attrici in riassunzione e ed applicando il principio di Parte_1 Parte_2 diritto enunciato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 16780/2022, contrariis reiectis:
- In via principale, nella fase rescindente, dichiarare la nullità del lodo emesso dal collegio arbitrale in data 23.09.2015 per violazione delle norme di diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
- Per l'effetto, nella fase rescissoria, rigettare integralmente le domande tutte sottoposte al collegio arbitrale dal sig. , perché inammissibili e comunque infondate in fatto Controparte_1 ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze difensive del presente grado di giudizio, del giudizio di cassazione e con diritto a ripetere dagli appellati tutto quanto eventualmente corrisposto agli arbitri a titolo di onorari della fase arbitrale.”
(in comparsa conclusionale del 10 novembre 2025)
Per Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello adita rigettare l'impugnativa avverso il lodo arbitrale proposta da
[...]
ed, anche nel caso di apertura della fase rescissoria, confermare le CP_3 Parte_2 statuizioni del dolo, con vittoria di spese di lite da distrarre ex art.93 c.p.c.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5 agosto 2022, e la Parte_1
(d'ora innanzi hanno riassunto l'odierno Parte_2 Parte_2 giudizio innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, per come disposto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16780, depositata in data 24 maggio 2022, con la quale, in accoglimento del secondo motivo del ricorso innanzi a lei presentato, era stata cassata la sentenza n. 332/2018, pubblicata in data 16 febbraio 2018 di questa Corte1, reiettiva della impugnazione di lodo arbitrale.
La vicenda, per come ricostruita dalle partii ed evincibile dagli atti, trae origine dal lodo emesso in data 23 settembre 2015, con cui il Collegio Arbitrale, adito da , aveva Controparte_1 accolto le domande di quest'ultimo volte a far dichiarare:
(i) la legittimità della propria sottoscrizione di una quota di capitale della Parte_2
(ii) l'illegittimità della successiva delibera del C.d.A. del 14 gennaio 2014 che ne aveva dichiarato la decadenza dal diritto di sottoscrizione;
(iii) l'inefficacia degli acquisti della quota non optata effettuati dagli altri soci.
A fronte della impugnazione del lodo operata dalla e da la Parte_2 Parte_1
Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 332/2018, aveva rigettato il gravame ritenendo che gli arbitri avessero giudicato secondo equità e che, pertanto, il lodo non fosse sindacabile per violazione di norme di diritto.
Avverso la suddetta sentenza, le odierne attrici in riassunzione avevano ricorso presso la
Corte di Cassazione, la quale, accogliendo il motivo di ricorso con il quale era stata denunciata la violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003, ha statuito che, avendo la controversia ad oggetto l'impugnazione di una delibera del consiglio di amministrazione, gli arbitri avrebbero dovuto decidere “secondo diritto” e non secondo equità, rinviando la causa a questa Corte, in diversa composizione, affinché procedesse a “verificare la conformità al diritto della decisione assunta dagli arbitri”.
A fondamento delle richieste avanzate nell'odierna fase del giudizio, le attrici in riassunzione, sulla base del perimetro definito dall'ordinanza della Suprema Corte e della obbligata valutazione secondo diritto del lodo arbitrale sulla validità della delibera del C.d.A. della ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003, hanno posto tre motivi (e sui quali, più Parte_2 ampiamente, infra), così rubricati: 1) “SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2481-BIS, QUARTO
COMMA, C.C. (MOTIVO N. 4 DELL'ATTO DI APPELLO ORIGINARIO)”;
2) “SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 2388, ULTIMO COMMA, C.C. (MOTIVO N. 2
DELL'ATTO DI APPELLO ORIGINARIO)”;
3) “FASE RESCISSORIA: INFONDATEZZA NEL MERITO DELLE DOMANDE
PROPOSTE DAL SIG. ”. Controparte_1
Si è costituito : resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto Controparte_1 sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, dopo rinvii di ufficio al fine di acquisire i fascicoli d'ufficio e di parte dei precedenti giudizi, con ordinanza del 17 marzo 2025, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 settembre 2025; indi, in quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e preso atto del deposito delle note delle parti costituite contenenti le richieste per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , non costituitosi nel CP_2 presente giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in riassunzione, avvenuta ai sensi dell'art. 1 della L. 21 gennaio 1994, n. 53, a mezzo servizio postale presso l'indirizzo di residenza in data 5 agosto 2022.
§2
Prima di procedere alla disamina dei profili di merito relativi alla questione, mette conto osservare che ai sensi del dettato dell'art. 384 c.p.c. la natura “chiusa” del giudizio di rinvio impone al giudice designato dalla pronuncia di cassazione il vincolo del rispetto del principio di diritto da questa formulato con l'unico limite di eventuale ius superveniens (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez,
II, 3 giungo 2025 n. 14869).
Tanto comporta la cogenza dell'affermazione della regola di giudizio fissata l'ordinanza dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione, n. 16780, depositata in data 24 maggio 2022: valutare la correttezza secondo diritto della decisione resa dal Collegio arbitrale – costituito su istanza di
– che aveva statuito l'illegittimità della delibera del C.d.A. della Controparte_1 Parte_2 del 14 gennaio 2014 con la quale era stata dichiarata la sua decadenza dal diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato per il mancato versamento della somma relativa e deciso di offrire “in opzione agli altri soci, in proporzione alle quote sottoscritte, la quota dell'aumento del capitale non sottoscritta dal socio ”. Controparte_4
E dunque, ritenuti ormai assorbiti i preliminari e non riproposti motivi di doglianza sollevati con l'impugnazione avverso il lodo arbitrale del 23 settembre 2015, in ossequio ai principi di cui all'art. 112 c.p.c., deve essere primariamente valutata la questione relativa alla censura in rapporto alla disattesa questione della “violazione e falsa applicazione dell'articolo 2481 bis quarto comma c.c. di cui al quarto motivo di impugnazione del 21 settembre 2016”.
In particolare, viene in rilievo la critica dell'affermazione consacrata nel lodo secondo la quale a fronte di quanto statuito dall'assemblea dei soci della datata 29 novembre 2013 Parte_2
– con cui era stato deliberato “l'aumento di capitale sociale da euro 10.000 ad euro 110.000 mediante conferimento in denaro e a mezzo emissione alla pari di nuove quote per complessivi euro 100.000, tutte riservate in opzione agli attuali soci in proporzione alle quote possedute con precisazione che il predetto aumento era scindibile e poteva essere sottoscritto nel termine di 30 giorni dalla data odierna” – la manifestata adesione operata da con Controparte_1 dichiarazione trasmessa il 28 dicembre 2013 era valsa a perfezionare il contratto di sottoscrizione, valutando al contrario irrilevante il fatto che a tanto non fosse seguita la corresponsione della somma dovuta.
Si legge nel lodo impugnato: “l'omesso versamento del 25% del conferimento in denaro all'atto della sottoscrizione non ha alcuna incidenza sulla validità del negozio che rimane, quindi, perfezionato, riguardando solo la sua fase attuativa. Nel nostro ordinamento giuridico vige in generale la regola secondo cui per la conclusione del contratto è sufficiente il mero consenso, principio che non soffre deroga nell'ambito del diritto societario, per cui il versamento del 25% attiene al momento esecutivo ed attuativo del contratto di sottoscrizione, con la conseguenza che nei confronti del sottoscrittore può essere utilizzata la procedura prevista per il socio moroso”.
A fronte di tanto si collocano le critiche mosse dalle parti impugnanti, che hanno posto a base delle loro censure quanto dettato dall'art. 2481 bis c.c., assumendo la inequivoca valenza del disposto normativo, in thesi comportante la sanzione della decadenza dalla partecipazione all'aumento di capitale;
e da tanto hanno fatto discendere: Parte_2 Parte_1
a) la validità della delibera del C.d.A. del 14 gennaio 2014, con la quale era stato preso atto di tanto e si era data attuazione alle previsioni statutarie e di legge in materia di quote inoptate, b) la legittimità ed efficacia dell'acquisto delle residue quote da parte degli altri soci, i cui diritti acquisiti in buona fede sono stati indicati come intangibili ai sensi dell'art. 2388, ultimo comma, c.c.
Il tema centrale della valutazione rimessa alla Corte è dunque la valutazione delle scelte compiute da , cui va incontestabilmente ascritto: Controparte_1
- di avere partecipato all'assemblea dei soci della del 29 novembre 2023, nella Parte_2 quale venne deliberato all'unanimità l'aumento di capitale da euro 10.000 ed euro 110.000
e posto in offerta la restate parte delle relative quote ai soci, fra i quali egli era annoverato;
- di avere avanzato con raccomandata del 28.12.2013 istanza tesa ad ottenere una proroga di
30 giorni “al fine di adempiere al versamento della quota relativa all'aumento di capitale sottoscritto”;
- di avere notificato, in tal senso, in data 31 gennaio 2014 offerta reale.
Sulla scorta di ciò, e dunque a fronte del mancato versamento della somma dovuta per la sottoscrizione della sua quota di aumento di capitale con le modalità dettate dall'art. 2481 bis c.c. nel rispetto del termine dei trenta giorni, occorre verificare se – diversamente o meno da quanto ritenuto in sede di lodo (fase rescindente) – correttamente sia stata emessa la delibera del 10 gennaio 2014 attestante l'intervenuta decadenza di (fase rescissoria) dal diritto Controparte_1 alla sottoscrizione dell'aumento di capitale con le conseguenti ricadute in tema di acquisto delle quote inoptate da parte degli altri soci.
Appare utile richiamare il dettato dell'art. 2481 bis c.c., che nella parte di interesse dispone che:
(…) 1. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.
(…)
2. La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
3. Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.
4. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464”.
Deve evidenziarsi poi che con la delibera del 29 novembre 2013, l'assemblea aveva stabilito che l'aumento avrebbe potuto essere sottoscritto “nel termine di 30 giorni dalla data odierna in quanto tutti i soci sono presenti quindi ne hanno contezza”.
Tanto posto, appare doveroso ritenere che l'iter procedimentale indicato dalla norma ed integrato dal dettato dell'Assemblea abbia comportato la fissazione, a pena di inefficacia, del termine dei trenta giorni per la sottoscrizione dell'aumento di capitale e il contestuale versamento di almeno il 25% della somma necessaria per procedervi.
Non viene in discussione la concreta operatività del principio consensualistico, quanto il rispetto delle particolari modalità di espressione e vincolatività della sottoscrizione dell'aumento di capitale, destinato a produrre effetti solo se compiuta nelle forme indicate.
E nel caso di specie, evidentemente, tanto non si è affatto realizzato, apparendo incontestato il fatto che entro il termine del 29 dicembre 2013 non aveva adempiuto al Controparte_1 versamento del 25% della parte di capitale sottoscritto.
La sottoscrizione non poteva produrre i suoi effetti se non nel rispetto delle modalità dettate.
Ergo, inconferente si profila la tesi circa l'assunzione della obbligazione mediante espressione della specifica volontà in tal senso manifestata con richiesta di un termine per la perfezione del versamento.
Né varrebbe sostenere la tesi secondo la quale sarebbe stato ben possibile per la società procedere nei confronti del “socio moroso” senza per questo mettere in discussione l'assunzione dell'obbligazione e dunque l'esercizio del diritto alla sottoscrizione del capitale.
Non viene infatti in rilievo l'inadempimento del socio, ma proprio la radicale assenza di tale qualità relativamente alle quote di capitale solo dichiaratamente destinatarie di una sottoscrizione giammai intervenuta. Ergo, giudicando secondo diritto, il Collegio arbitrale non avrebbe potuto far altro che ritenere l'inefficacia della dichiarazione operata da e dunque valutare non Controparte_1 passibile di dichiarazione di illegittimità la deliberazione assunta dal Consiglio di
Amministrazione di in ordine all'intervenuta sua perdita del diritto ad esercitare la Parte_2 sottoscrizione.
Corretta appare altresì la conseguente decisione di offrire ai soci restanti le quote non sottoscritte, versandosi in ipotesi espressamente prevista sia dalla normativa che dallo statuto societario.
E tanto conduce, in conclusione, a ritenere del tutto corretta la sottoscrizione delle ulteriori quote operata dai rimanenti soci.
Sulla scorta di quanto precede, in definitiva, ritenuti assorbiti tutti gli ulteriori profili non rilevanti, meritevole di positiva valutazione si profila l'impugnazione proposta da e Parte_2
con annullamento del lodo arbitrale pronunciato in data 23 settembre 2015 dal Parte_1
Collegio Arbitrale adito da ne discende il rigetto di tutte le domande da lui Controparte_1 formulate.
Dalla decisione, discende altresì l'onere di di sopportare le spese Controparte_1 processuali sia per la procedura arbitrale che per i giudizi di impugnazione;
vengono liquidate come da dispositivo e con riguardo ai parametri dettati dai D.M. 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 52.000 (l'importo delle quote non validamente sottoscritto da era pari ad euro 26.410), parametro medio. Controparte_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo in sede di rinvio attivato con atto di citazione notificato il 5 agosto 2022 sull'impugnazione del lodo arbitrale reso il 23 settembre 2025 dal Collegio adito da – a seguito dell'annullamento Controparte_1 disposto dalla Corte di Cassazione Prima Sezione Civile con l'ordinanza n. 16780, depositata in data 24 maggio 2022, della sentenza n. 332/2018 pubblicata in data 16 febbraio 2018 di questa
Sezione di Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione – ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. accoglie l'impugnazione e per l'effetto annulla il lodo impugnato;
3. rigetta le domande proposte con ricorso per lodo arbitrale depositato il 18 febbraio 2015 da contro , Controparte_1 CP_2 Controparte_5
4. condanna al pagamento degli onorari della fase arbitrale in favore di Controparte_1
che liquida in euro 3.000, oltre rimborso Controparte_5 forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. condanna al pagamento degli onorari del primo giudizio di impugnazione Controparte_1 in favore di che liquida in 777 per spese Controparte_5 vive ed euro 9.991, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6. condanna al pagamento degli onorari del giudizio di cassazione in favore Controparte_1 di che liquida in euro 5.513, oltre rimborso Controparte_5 forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7. condanna al pagamento degli onorari del secondo giudizio di Controparte_1 impugnazione in favore di che liquida in Controparte_5 euro 9.991, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 dicembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione che statuirà pure sulle spese di cassazione. […]”