Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 16/02/2026, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02895/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13970/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13970 del 2025, proposto da
Corap – Consorzio Regionale Attività Produttive della Regione Calabria in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Colaci, Claudia Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OR dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
L.A.M. IO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di accesso agli atti, emesso da GSE S.p.A., Funzione Precontenzioso, del 30.10.2025, prot. n. GSE/P 20250102927, ricevuto in data 30 ottobre 2025, con cui è stata respinta l'istanza di accesso documentale formulata da CORAP in l.c.a. in data 18 settembre 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di L.A.M. IO S.r.l. e di OR dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. IA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 18.09.2025 il CORAP (Consorzio regionale attività produttive della regione Calabria in liquidazione coatta amministrativa) chiedeva al G.S.E. di acquisire informazioni inerenti alla L.A.M. IO S.r.l. con riguardo ad ogni documentazione relativa a « richiesta e l’ottenimento di autorizzazione all’immissione in rete di energia da parte di L.A.M. IO RL […] su contratti, convenzioni e/o rapporti di qualunque genere in essere tra codesto OR e la società L.A.M. IO RL […] su convenzioni, contratti e di qualunque altro documento, comunque denominato, siglato tra codesto OR e L.A.M. IO RL […] di eventuali cessioni di credito relative a contributi, sovvenzioni o altre prestazioni economiche originariamente riconosciute a L.A.M. IO RL ».
2. La ricorrente motivava l’istanza sulla base del fatto che il Consorzio vanterebbe un credito di natura contrattuale nei confronti della odierna controinteressata, la quale si sarebbe « resa inadempiente agli obblighi contrattuali […] contravvenendo a specifici obblighi economici», e di essere a conoscenza «che la L.A.M. IO RL abbia richiesto ed ottenuto l’allaccio alla rete elettrica nazionale per la cessione di energia ».
3. La controinteressata, informata dal GSE, inviava nota con la quale si opponeva all’istanza di accesso, sostenendo la natura generica ed esplorativa della domanda, nonché l’assenza della strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare.
4. In data 19.10.2025, decorsi 30 giorni dall’invio dell’istanza, maturava il silenzio diniego da parte del OR. Successivamente alla maturazione del diniego, il OR inviava all’interessata una comunicazione nella quale esplicitava le ragioni del rigetto aderendo, sostanzialmente, alle posizioni della controinteressata.
5. Il ricorrente impugna il maturato diniego di accesso affidandosi ai seguenti motivi di diritto:
I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. DELLA L. 241/1990. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI in quanto l’interesse del ricorrente sarebbe diretto, concreto e attuale e non meramente esplorativo, originando dalla precisa necessità di tutelare le ragioni della massa creditoria in un contenzioso già sorto con la LAM IO Srl;
II) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA in quanto il diniego avrebbe esclusivamente recepito in maniera acritica l’opposizione della controinteressata senza procedere ad un’istruttoria che tenesse conto delle reciproche ed opposte posizioni;
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24, COMMA 7, DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI CONTRAPPOSTI poiché il diniego avrebbe fatto prevalere le esigenze di riservatezza del controinteressato rispetto all’interesse difensivo del ricorrente.
6. Il 27.11.2025, si costituiva il G.S.E. S.p.A. con atto di stile
7. Il 7.01.2026, si costituiva la controinteressata, L.A.M. IO s.r.l., che con memoria si opponeva al ricorso del CORAP.
8. Con memoria di replica, il ricorrente confutava le argomentazioni della controricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
9. Il G.S.E., con propria memoria del 16.01.2026, ribadiva il carattere generico ed esplorativo dell’istanza, l’insussistenza del difetto di motivazione essendo maturato il silenzio (rigetto) sull’istanza e, infine, il difetto di strumentalità della domanda rispetto agli interessi del Consorzio istante.
10. Alla camera di consiglio del 03.02.2026, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
11. Il ricorso è infondato.
12. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in virtù della loro intrinseca connessione. Essi sono infondati.
12.1. Il Consorzio, come confermato dal difensore in udienza, non ha intrapreso un autonomo percorso giudiziario innanzi al giudice civile per il recupero del credito vantato nei confronti della controinteressata e chiede al OR resistente di entrare in possesso di « richiesta e l’ottenimento di autorizzazione all’immissione in rete di energia da parte di L.A.M. IO RL […] su contratti, convenzioni e/o rapporti di qualunque genere in essere tra codesto OR e la società L.A.M. IO RL […] su convenzioni, contratti e di qualunque altro documento, comunque denominato, siglato tra codesto OR e L.A.M. IO RL […] di eventuali cessioni di credito relative a contributi, sovvenzioni o altre prestazioni economiche originariamente riconosciute a L.A.M. IO RL ».
12.2. Giova rammentare che ai fini dell’accesso è necessario che l’interesse dell’istante, pur in astratto legittimato, possa considerarsi concreto, attuale, diretto, e, in particolare, che preesista all’istanza di accesso e non ne sia, invece, conseguenza; in altri termini, l’esistenza di detto interesse deve collocarsi anteriormente «all’istanza di accesso documentale che, quindi, non deve essere impiegata e piegata a “costruire” ad hoc , con una finalità esplorativa, le premesse affinché sorga ex post » (in termini, CdS Ad. Pl. n. 10 del 2020). Diversamente, infatti, “ l’accesso documentale assolverebbe ad una finalità espressamente vietata dalla legge, perché preordinata ad un non consentito controllo generalizzato sull’attività, pubblicistica o privatistica, delle pubbliche amministrazioni ”. Difatti, in assenza di una causa civile instaurata, la domanda di per sé generica e indeterminata appare pretestuosa e finalizzata alla costituzione dell’interesse e non alla sua tutela strumentale.
12.3. Dalla documentazione in atti emerge, invero, che le istanze sono volte a invocare circostanze, da verificare tramite l’accesso, che in un modo del tutto eventuale e ipotetico potrebbe provare una relazione contrattuale tra la controinteressata e il G.S.E., capace di rendere utile e profittevole l’esperimento di una eventuale azione civile nei confronti della L.A.M. IO per il recupero delle somme controverse, peraltro solo ipotizzate almeno ai fini del presente ricorso.
12.4. La finalità esplorativa è, del resto, resa evidente dalla formulazione della domande avente ad oggetto “ contratti, convenzioni e/o rapporti di qualunque genere in essere tra codesto OR e la società L.A.M. IO RL […] su convenzioni, contratti e di qualunque altro documento, comunque denominato, siglato tra codesto OR e L.A.M. IO RL […] di eventuali cessioni di credito relative a contributi, sovvenzioni o altre prestazioni economiche originariamente riconosciute a L.A.M. IO RL ”, difettando, dunque, di qualsivoglia connotato di sia pure solo sufficiente specificazione;
12.4.1. L’istanza in altri termini fa emergere, quindi, una intrinseca genericità, in quanto obbligherebbe l’amministrazione a ricercare tutti gli atti e i documenti riferibili ai rapporti (qualunque essi siano) fra L.A.M. IO e il G.S.E., in assenza di una delimitazione temporale, di una certa o prevedibile esistenza e di un interesse sufficientemente caratterizzato nei termini richiesti dalla legge.
12.4.2. L’accesso agli atti della P.A., infatti, deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'amministrazione, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l’effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 68/2016).
13. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
13.1. Giova evidenziare che sull’istanza di accesso si è formato, in data 19.10.2025, il silenzio-rigetto da parte del G.S.E.; si è verificato cioè un silenzio significativo nel senso del diniego della domanda del privato che non necessita per definizione di alcuna motivazione, essendo già sufficiente l’inerzia. Mentre la nota del G.S.E. (prot. n. GSE/P 20250102927) del 30.10.2025 non riveste alcun valore provvedimentale essendo intesa a comunicare le ragioni dell’opposizione del controinteressato
14. Infine, e per concludere, per consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui questo collegio non ritiene di discostarsi, il diniego (anche per silentium ) di accesso agli atti può essere, dunque, legittimamente opposto in ragione della genericità dell'istanza, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all'ostensione, atteggiandosi l'indeterminatezza della domanda ad un sostanziale controllo generalizzato sull'attività amministrativa nonché sui rapporti commerciali eventualmente esistenti tra resistente e società controinteressata.
15. Per le ragioni rassegnate il ricorso deve essere respinto.
16. In ragione delle questioni sollevate e affrontate le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CC, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
IA PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PP | LE CC |
IL SEGRETARIO