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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2024, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11087 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, CF , RAPPRESENTATO Parte_1 C.F._1
DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, giusta autorizzazione del Giudice
tutelare presso il Tribunale di Palermo dei 27.11/2.29 del 2019, in atti,
ed elettivamente domiciliato in Palermo, V. N. MORELLO, n.23, presso lo studio dell'Avv. DAIDONE ALBERTO che lo rappresenta e difende per pro-
cura in calce all'atto di citazione;
– attore –
CONTRO
, cf e , cf Controparte_1 C.F._2 CP_2 [...]
C.F._3
– convenuti contumaci–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveni- Parte_1
va in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e Controparte_1 CP_2 formulando le seguenti domande: “- accertare e dichiarare il buon
[...]
diritto del sig. come sopra amministrato, rappresentato e Parte_1
Tribunale di Palermo difeso alla divisione del patrimonio ereditario, al netto dei debiti/crediti
ereditari maturati in favore dell'attore, al quale quest'ultimo è succeduto in
egual quota con i fratelli e a seguito dei decessi di CP_2 CP_1 [...]
e , come sopra meglio identificati, anche in virtù Per_1 Persona_2
delle somme versate a titolo di successione;
- provvedere ai sensi e per gli effetti degli artt. 713 e ss. cod. civ.
all'assegnazione delle unità immobiliari spettanti agli eredi e, laddove sia-
no ritenuti non divisibili, provvedere ex art. 720 e/o 721 cod. civ.
all'assegnazione degli immobili e/o delle somme spettanti;
salvi i diritti di
altre parti del processo che manifestassero il loro interesse;
- condannare al pagamento di una quantificanda in- Controparte_1
dennità di occupazione dell'immobile oggetto del contenzioso ereditario,
aumentata degli interessi di legge a decorrere dalla data del decesso della
de cuius;
Persona_3
- condannare al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio le con-
troparti che dovessero opporsi od ostacolare illegittimamente la divisione
ereditaria”.
All'uopo esponeva che i convenuti erano i fratelli e che i genitori erano entrambi morti senza lasciare testamento, aperta, quindi, la successione legittima in relazione ad entrambi i patrimoni, composti, nella totalità, da quote di proprietà di tre unità immobiliari site in Palermo, vicolo N.Rossi.
Di tali immobili era nel possesso esclusivo il convenuto Parte_2
pe.
Ritualmente evocati in giudizio entrambi i convenuti rimanevano con-
tumaci.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
- 2 - Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, cpc sesto comma, c.p.c, , questo Tribunale invitava le parti espressamente a dedur-
re in ordine alla carenza della documentazione volta a dimostrare la pro-
prietà dei beni immobili oggetto di causa.
La causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare dell'ammissibilità e proponibilità dell'azione e,
all'esito della udienza del 8.1.24, sostituita dal deposito di note scritte,
veniva posta in decisione, con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
***
La domanda di divisione va dichiarata improcedibile per difetto di pro-
va della comproprietà sui beni asseritamente facenti parte dell'asse pa-
terno e materno.
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione,
cui questo Tribunale ritiene di dover aderire, le caratteristiche del proce-
dimento di divisione giudiziale, rappresentate dalla necessità di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del de cuius, non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso (Cass. SS.UU.
sent. n. 14109 del 20 giugno 2006).
La prova della titolarità della comproprietà si pone, quindi, come prius imprescindibile rispetto alla fase istruttoria del giudizio e come un onere a carico delle parti.
Così come è onere delle parti indicare i beni dei quali si chiede la divi-
sione.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
- 3 - L'assolvimento di tale onere impone, in particolare, il deposito agli atti dei titoli di provenienza in capo al de cuius dei beni oggetto della doman-
da di divisione ovvero di una relazione notarile sostitutiva in relazione agli immobili da dividere.
Detto onere va assolto entro i termini dettati dall'art. 183 comma 6
cpc, trattandosi di prova di una condizione dell'azione soggetta alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio (vd Cass. Civ., Sez. 1, Sent.
n. 4863 del 01/03/2010).
Nel caso in esame parte attrice, nei termini dettati per le preclusioni istruttorie, ha solo prodotto i testamenti di e di Persona_4 Per_5
che non dimostrano affatto la effettiva appartenenza ai danti causa
[...]
dei beni di cui gli stessi hanno disposto mortis causa, le visure storiche catastali degli immobili in comunione tra le parti e la denuncia di succes-
sione eventualmente presentata e aventi , di per sé, efficacia a soli fini fi-
scali e priva di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario - e inidonea,
come costantemente affermato dai giudici di legittimità ( vedi tra le altre
Cass. sez. II n.. 14395 del 29.7.2004).
Non è stata neanche prodotta una relazione notarile sulla storia del dominio.
Va, inoltre, precisato che alla citata carenza probatoria non può soppe-
rirsi richiamando il principio di non contestazione, in considerazione, a tacer d'altro, della contumacia dei convenuti ovvero mediante l'espletamento di una apposita consulenza tecnica d'ufficio.
Sotto tale ultimo profilo va ricordato che la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ha negato la possibilità di provare a titolarità dei
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
- 4 - beni mediate CTU, giacché la consulenza tecnica, che in genere ha la fun-
zione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente ac-
quisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche, (cf. Cassazione civile , sez. III, 22 giu-
gno 2005 , n. 13401).
Nel caso di specie, tuttavia, la prova della proprietà dei beni oggetto di causa non costituiscono certamente “situazioni rilevabili solo con il con-
corso di determinate cognizioni tecniche” o “fatti il cui accertamento ri-
chieda l'impiego di un sapere tecnico qualificato”, ma sono facilmente do-
cumentabili mediante la produzione in giudizio di atti pubblici che sono nella piena disponibilità delle parti e che, come tali, vanno prodotti entro i termini perentori a tal fine appositamente assegnati.
Questo Tribunale condivide, al riguardo, l'orientamento interpretativo adottato dalla Corte di appello di Roma, secondo il quale dall'inottemperanza di tale onere probatorio deriva l'improponibilità della domanda, che trova fondamento, oltre che sulla regola generale secondo cui la divisione può essere domandata soltanto da ciascuno dei coeredi
(articolo 713 c.c.) ovvero dei comunisti (articolo 1111 c.c.), sicché l'esi-
stenza della menzionata qualità costituisce indispensabile condizione dell'azione, la cui ricorrenza va verificata d'ufficio, anche sul principio dell'universalità della divisione, del quale è espressione l'articolo 784
c.p.c., ove è stabilito che le domande di divisione ereditaria e di sciogli-
mento di qualsiasi altra comunione debbono essere proposte in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono, avuto ri-
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
- 5 - guardo al disposto dell'articolo 1113 c.c.
Da ciò deriva che, incombendo sul giudice adito con la domanda di di-
visione la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualità di coere-
de-comunista in capo a colui il quale formula la domanda, è indispensa-
bile che la parte attrice depositi tempestivamente la documentazione a tal fine necessaria.
Pertanto non avendo parte attrice assolto l'onere probatorio sulle me-
desime incombente entro i termini ex art 183 c 6 cpc assegnati dal giudi-
ce la domanda di divisione giudiziale proposta da parte attrice va dichia-
rata improponibile
Per analoghe ragioni va dichiarata inammissibile la domanda di resa dei conti e di pagamento dei frutti in difetto di prova della esistenza di una comunione ereditaria sui beni (situazione di comunione che dà diritto alla resa dei conti e al percepimento di frutti).
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione dei con-
venuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
• dichiara improponibili le domande proposte da parte attrice con l'atto di citazione del 22.6.20.
Così deciso in Palermo in data 15 marzo 2024.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
- 6 -
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11087 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, CF , RAPPRESENTATO Parte_1 C.F._1
DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, giusta autorizzazione del Giudice
tutelare presso il Tribunale di Palermo dei 27.11/2.29 del 2019, in atti,
ed elettivamente domiciliato in Palermo, V. N. MORELLO, n.23, presso lo studio dell'Avv. DAIDONE ALBERTO che lo rappresenta e difende per pro-
cura in calce all'atto di citazione;
– attore –
CONTRO
, cf e , cf Controparte_1 C.F._2 CP_2 [...]
C.F._3
– convenuti contumaci–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveni- Parte_1
va in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e Controparte_1 CP_2 formulando le seguenti domande: “- accertare e dichiarare il buon
[...]
diritto del sig. come sopra amministrato, rappresentato e Parte_1
Tribunale di Palermo difeso alla divisione del patrimonio ereditario, al netto dei debiti/crediti
ereditari maturati in favore dell'attore, al quale quest'ultimo è succeduto in
egual quota con i fratelli e a seguito dei decessi di CP_2 CP_1 [...]
e , come sopra meglio identificati, anche in virtù Per_1 Persona_2
delle somme versate a titolo di successione;
- provvedere ai sensi e per gli effetti degli artt. 713 e ss. cod. civ.
all'assegnazione delle unità immobiliari spettanti agli eredi e, laddove sia-
no ritenuti non divisibili, provvedere ex art. 720 e/o 721 cod. civ.
all'assegnazione degli immobili e/o delle somme spettanti;
salvi i diritti di
altre parti del processo che manifestassero il loro interesse;
- condannare al pagamento di una quantificanda in- Controparte_1
dennità di occupazione dell'immobile oggetto del contenzioso ereditario,
aumentata degli interessi di legge a decorrere dalla data del decesso della
de cuius;
Persona_3
- condannare al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio le con-
troparti che dovessero opporsi od ostacolare illegittimamente la divisione
ereditaria”.
All'uopo esponeva che i convenuti erano i fratelli e che i genitori erano entrambi morti senza lasciare testamento, aperta, quindi, la successione legittima in relazione ad entrambi i patrimoni, composti, nella totalità, da quote di proprietà di tre unità immobiliari site in Palermo, vicolo N.Rossi.
Di tali immobili era nel possesso esclusivo il convenuto Parte_2
pe.
Ritualmente evocati in giudizio entrambi i convenuti rimanevano con-
tumaci.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
- 2 - Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, cpc sesto comma, c.p.c, , questo Tribunale invitava le parti espressamente a dedur-
re in ordine alla carenza della documentazione volta a dimostrare la pro-
prietà dei beni immobili oggetto di causa.
La causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare dell'ammissibilità e proponibilità dell'azione e,
all'esito della udienza del 8.1.24, sostituita dal deposito di note scritte,
veniva posta in decisione, con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
***
La domanda di divisione va dichiarata improcedibile per difetto di pro-
va della comproprietà sui beni asseritamente facenti parte dell'asse pa-
terno e materno.
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione,
cui questo Tribunale ritiene di dover aderire, le caratteristiche del proce-
dimento di divisione giudiziale, rappresentate dalla necessità di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del de cuius, non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso (Cass. SS.UU.
sent. n. 14109 del 20 giugno 2006).
La prova della titolarità della comproprietà si pone, quindi, come prius imprescindibile rispetto alla fase istruttoria del giudizio e come un onere a carico delle parti.
Così come è onere delle parti indicare i beni dei quali si chiede la divi-
sione.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
- 3 - L'assolvimento di tale onere impone, in particolare, il deposito agli atti dei titoli di provenienza in capo al de cuius dei beni oggetto della doman-
da di divisione ovvero di una relazione notarile sostitutiva in relazione agli immobili da dividere.
Detto onere va assolto entro i termini dettati dall'art. 183 comma 6
cpc, trattandosi di prova di una condizione dell'azione soggetta alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio (vd Cass. Civ., Sez. 1, Sent.
n. 4863 del 01/03/2010).
Nel caso in esame parte attrice, nei termini dettati per le preclusioni istruttorie, ha solo prodotto i testamenti di e di Persona_4 Per_5
che non dimostrano affatto la effettiva appartenenza ai danti causa
[...]
dei beni di cui gli stessi hanno disposto mortis causa, le visure storiche catastali degli immobili in comunione tra le parti e la denuncia di succes-
sione eventualmente presentata e aventi , di per sé, efficacia a soli fini fi-
scali e priva di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario - e inidonea,
come costantemente affermato dai giudici di legittimità ( vedi tra le altre
Cass. sez. II n.. 14395 del 29.7.2004).
Non è stata neanche prodotta una relazione notarile sulla storia del dominio.
Va, inoltre, precisato che alla citata carenza probatoria non può soppe-
rirsi richiamando il principio di non contestazione, in considerazione, a tacer d'altro, della contumacia dei convenuti ovvero mediante l'espletamento di una apposita consulenza tecnica d'ufficio.
Sotto tale ultimo profilo va ricordato che la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, ha negato la possibilità di provare a titolarità dei
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
- 4 - beni mediate CTU, giacché la consulenza tecnica, che in genere ha la fun-
zione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente ac-
quisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche, (cf. Cassazione civile , sez. III, 22 giu-
gno 2005 , n. 13401).
Nel caso di specie, tuttavia, la prova della proprietà dei beni oggetto di causa non costituiscono certamente “situazioni rilevabili solo con il con-
corso di determinate cognizioni tecniche” o “fatti il cui accertamento ri-
chieda l'impiego di un sapere tecnico qualificato”, ma sono facilmente do-
cumentabili mediante la produzione in giudizio di atti pubblici che sono nella piena disponibilità delle parti e che, come tali, vanno prodotti entro i termini perentori a tal fine appositamente assegnati.
Questo Tribunale condivide, al riguardo, l'orientamento interpretativo adottato dalla Corte di appello di Roma, secondo il quale dall'inottemperanza di tale onere probatorio deriva l'improponibilità della domanda, che trova fondamento, oltre che sulla regola generale secondo cui la divisione può essere domandata soltanto da ciascuno dei coeredi
(articolo 713 c.c.) ovvero dei comunisti (articolo 1111 c.c.), sicché l'esi-
stenza della menzionata qualità costituisce indispensabile condizione dell'azione, la cui ricorrenza va verificata d'ufficio, anche sul principio dell'universalità della divisione, del quale è espressione l'articolo 784
c.p.c., ove è stabilito che le domande di divisione ereditaria e di sciogli-
mento di qualsiasi altra comunione debbono essere proposte in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono, avuto ri-
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
- 5 - guardo al disposto dell'articolo 1113 c.c.
Da ciò deriva che, incombendo sul giudice adito con la domanda di di-
visione la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualità di coere-
de-comunista in capo a colui il quale formula la domanda, è indispensa-
bile che la parte attrice depositi tempestivamente la documentazione a tal fine necessaria.
Pertanto non avendo parte attrice assolto l'onere probatorio sulle me-
desime incombente entro i termini ex art 183 c 6 cpc assegnati dal giudi-
ce la domanda di divisione giudiziale proposta da parte attrice va dichia-
rata improponibile
Per analoghe ragioni va dichiarata inammissibile la domanda di resa dei conti e di pagamento dei frutti in difetto di prova della esistenza di una comunione ereditaria sui beni (situazione di comunione che dà diritto alla resa dei conti e al percepimento di frutti).
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione dei con-
venuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
• dichiara improponibili le domande proposte da parte attrice con l'atto di citazione del 22.6.20.
Così deciso in Palermo in data 15 marzo 2024.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
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